Art. 27.
L' art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Universita' di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.
L' art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Universita' di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.