Articolo 27 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 novembre 1961
Art. 27.
L' art. 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e' applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Universita' di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961