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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente rel. dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis, 337 ter, 337 quater c.c., 38 disp. att. c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 845/2024 del Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]del Parte_1 C.F._1
Greco (NA) al I° Vico Agostinella n. 9 ed ivi altresì elettivamente domiciliata al Corso Avezzana n.
26, presso lo studio dell'avv. Gerardo BALZANO (C.F. ), che la C.F._2 rappresentata e difende in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Prot. n. 2023/2530/GP del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata in data 31.10.2023 (per le comunicazioni: fax n. 081-8494473; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente al Vico Vaglio n. 2, elettivamente domiciliato in Trecase (NA) alla Via Bosco del Monaco,
11, presso lo studio dell'avv. Arianna Lombardo (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081- 5368210; indirizzo di p.e.c.: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori come da ordinanza in data 15.10.2024 recante i provvedimenti provvisori con integrale compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in data 09.06.2025 ha concluso perché siano regolamentati i rapporti genitoriali in conformità alle statuizioni sancite nell'ordinanza del 15.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 19.02.2024, esponeva di aver intrattenuto per Parte_1 circa dieci anni una relazione sentimentale con , con il quale non aveva mai Controparte_1 convissuto, relazione dalla quale erano nati in data 26.07.2018 la figlia ed in data Persona_1
27.10.2022 il piccolo , entrambi riconosciuti sin dalla nascita da entrambi i genitori;
Persona_2 che il poneva definitivamente fine alla loro relazione nel settembre del 2023; che la prole CP_1 risiedeva fin dalla nascita con la madre in Torre del Greco al I° Vico Agostinella n.9; che il , CP_1 il quale imbarcava con la qualifica di garzone di camera con la società Controparte_2 dalla fine della relazione aveva provveduto al mantenimento dei figli versando le somme di euro
200,00, 280,00 e 300,00 rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Tanto premesso, la chiedeva all'intestato tribunale di disciplinare l'affidamento dei figli, i rapporti Pt_1 degli stessi con ciascun genitore ed i correlati obblighi di mantenimento e, nello specifico: - affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre tenendo conto della tenera età dei figli e delle loro esigenze fisiche e morali;
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore ad euro 250,00 ciascuno, somma da rivalutare annualmente in base gli indici ISTAT dalla domanda, oltre alla metà delle spese straordinarie ed obbligatorie, documentate, necessarie per i figli;
- con vittoria di spese e compensi di lite ed anticipo a carico dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
1.2.- Disposta con decreto presidenziale del 05.03.2024 la nomina del relatore e la fissazione al
18.6.2024 dell'udienza di comparizione delle parti e rilevata altresì con detto decreto la necessità di integrare il contenuto del ricorso e la documentazione allo stesso allegata in conformità al disposto dell'art. 473-bis 12 cpc., nel costituirsi in giudizio con comparsa del 16.05.2024 Controparte_1 nulla replicava all'avverso dedotto, ma allegava la pendenza tra le parti di trattative tese al bonario componimento della lite, in concreto esitate nel deposito in data 10.06.2024 dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Differita di ufficio al 15.10.2024 l'udienza di comparizione del 18.6.2024, con ordinanza in pari data, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, il giudice, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti in ordine ai rapporti dei due figli minori con il padre (presso il quale non avevano mai pernottato né trascorso un periodo continuativo) ed alla condizione lavorativa, reddituale ed abitativa delle parti medesime, in via provvisoria ed urgente: 1) sollecitava le parti ad intraprendere un percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità, volto a rafforzare il reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale dell'altro; 2) disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso la madre;
3) regolava il diritto di visita del padre, con riferimento ai periodi in cui non era imbarcato (due pomeriggi a settimana, fine settimana alterni con pernottamento, periodi continuativi durante le vacanze natalizie e di fine anno e nel periodo estivo); 4) determinava in euro 500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli in uno al 50% delle spese straordinarie;
5) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco cui demandava indagini socio-ambientali sui contesti di riferimento dei minori (materno e paterno), l'assunzione di iniziative per rafforzare il rapporto padre-figli, la rilevazione di eventuali anomalie nella relazione genitori – figli, con indicazione delle cause e delle iniziative più opportune per rimuoverle, la verifica dell'avvio e degli esiti del percorso suggerito ai genitori e la graduale concreta attuazione del diritto di visita del come regolato;
6) dichiarava inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla CP_1 ricorrente e invitava le parti a depositare la rispettiva documentazione reddituale, per gli anni di imposta 2022-2023-2024; 7) rinviava la causa all'udienza del 27.5.2025 per acquisire le informazioni dei Servizi Sociali e la documentazione richiesta alle parti.
All'udienza suddetta, depositata dalle parti la documentazione richiesta, preso atto che le parti non erano state contattate dai Servizi Sociali (che del resto non avevano trasmesso la relazione sull'attività svolta) ma che, per quanto dalle stesse dichiarato, i bambini avevano visto regolarmente il padre e pernottato presso di lui in occasione del fine settimana (il più piccolo una sola volta), che il CP_1 aveva versato regolarmente l'assegno di mantenimento compresi gli arretrati, sulle concordi conclusioni in epigrafe trascritte e preso atto della rinuncia delle parti ai termini anche per le conclusionali, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
2.- Il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve darsi atto che i minori , nata a [...] il Persona_1
26.07.2018, e , nato a [...] il 27,10.2022, risultano essere stati riconosciuti Persona_3 al momento della nascita da entrambi i genitori (vedi estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto comune in data 20.10.2023 allegato alla produzione della ricorrente).
Nel merito, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti, volte a regolare i rapporti genitoriali in conformità ai provvedimenti provvisori adottati dal giudice delegato con ordinanza del
15.10.2024, siccome conformi all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative, possono essere senz'altro recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, sebbene con le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei rapporti padre-figli, successiva all'adozione di tale ordinanza, di cui le parti hanno dato concordemente atto all'udienza del
27.5.2025.
In particolare, va in primo luogo confermato, in assenza di ragioni ostative, il regime di affidamento condiviso dei due figli minori, già disposto in via provvisoria con la citata ordinanza e che le parti hanno inteso confermare, con la puntualizzazione in diritto che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, sicchè l'affido condiviso costituisce la regola generale nell'affidamento dei figli, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
« pregiudizievole per l'interesse del minore », con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526; in senso conforme cfr. Cass. 18 giugno 2008 n. 16593).
Quanto, invece, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti, i minori hanno superato le iniziali resistenze a trattenersi presso l'abitazione paterna (resistenze verosimilmente trasmesse dalla ricorrente che all'udienza di prima comparizione aveva dichiarato di non volere che i bambini avessero contatti con la nuova compagna del ), CP_1 si reputa opportuno dare stabilità alle statuizioni assunte in via provvisoria nella parte in cui ne era subordinata l'attuazione ad un criterio di gradualità a tutela delle esigenze (ormai superate) dei minori e nel contempo ampliare la permanenza dei minori presso il padre in occasione di festività e periodi di vacanza scolastica in conformità ai criteri ordinari, si da garantire piena tutela al diritto dei figli a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ed i rispettivi ambiti familiari, tanto più in considerazione dei prolungati periodi di assenza del nel corso dell'anno CP_1 quando imbarcato.
Va, invece, senz'altro confermato l'importo del contributo al mantenimento dei minori già disposto a carico del e fatto proprio dalle parti, poiché congruo in relazione all'età ed alle attuali CP_1 esigenze dei figli, alla condizione economica dei genitori evidenziata nella ordinanza 15.10.2024 (e sostanzialmente confermata dalla documentazione reddituale depositata) nei termini che seguono:
<<il ha dichiarato di lavorare come marinaio per cinque mesi all'anno, con un reddito cp_1 medio circa 1400 euro al mese, percepire due l'indennità disoccupazione e svolgere lavori saltuari senza contratto non inquadrati nel restante periodo dell'anno; la pt_1 invece lavorare, seguire corso estetista, il < i> inclusione di euro 710 mensili oltre all'intero importo dell'assegno unico pari a euro 500,00 e di vivere con i figli in una casa di proprietà di una cugina cui versa – anche se non tutti i mesi – un la somma di euro 500,00>>.
Da ultimo, tenuto conto delle evidenziate iniziali criticità nella relazione genitori – figli e in specie nella relazione padre-figli e delle ragioni di tali criticità (ostacoli frapposti dalla ricorrente alla frequentazione dei propri figli con la nuova compagna del , madre di un bambino di dieci CP_1 anni, dalla ricorrente considerata persona non idonea a tenere i suoi figli “per i suoi trascorsi che non voglio riferire”), del mancato svolgimento da parte della e del dei percorsi suggeriti Pt_1 CP_1 con l'ordinanza 15.10.2024 e del mancato riscontro da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco all'attività agli stessi delegata con la medesima ordinanza 15.10.2024, della conseguente necessità di monitorare lo svolgimento delle relazioni familiari con specifico riferimento alla attivazione (ove reputata ancora necessaria) dei percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità in funzione della effettiva condivisione della responsabilità genitoriale da parte dei genitori nonché al regolare svolgimento dei rapporti tra i genitori ed i figli, il tribunale reputa opportuno affidare ai medesimi sevizi sociali, per la durata di mesi diciotto, il monitoraggio del nucleo familiare, nei medesimi termini già indicati con la citata ordinanza e meglio precisati in dispositivo. Va, quindi, disposta l'apertura di un fascicolo di vigilanza presso l'ufficio tutele del tribunale e il deposito da parte dei SS di relazione periodica quadrimestrale al giudice tutelare relativa all'attività loro demandata, con segnalazione di eventuali anomalie nella gestione dei minori.
3.- Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ed in conformità alle richieste delle parti, dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio depositato in data 19.02.2024 da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dispone l'affido condiviso dei due figli minori, , nata a [...] il [...] Persona_1
e nato a Pompei il [...] ad [...] i genitori, con residenza preferenziale Persona_2 degli stessi presso la madre;
2) dispone che , nei periodi in cui non è imbarcato, potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1 figli minori quando vorrà previo accordo con la madre e comunque almeno secondo il seguente calendario:
--due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola dei bambini o dal termine della giornata di lavoro del padre alle ore 20,30 (dopo cena); -- a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato (o dall'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro del padre) alle ore 20,30 della della domenica (dopo cena);
-- per sette giorni in occasione delle festività natalizie e di fine anno (ad anni alterni dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre o dalle ore 10,00 del 31 dicembre ore 20,30 del 6 gennaio);
-- sempre ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
-- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive – da giugno ad agosto - da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, qualora il padre risulti imbarcato in detto periodo, nei mesi di settembre/ottobre;
-- sempre secondo il criterio dell'alternanza le ulteriori festività e “ponti” infrannuali;
-- sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale in occasione del compleanno e dell'onomastico dei figli;
-- in occasione dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà (analogamente i minori trascorreranno con la madre le corrispondenti ricorrenze della stessa);
- sollecita la a garantire regolari contatti telefonici e periodici rapporti dei minori con la Pt_1 nonna paterna nei periodi di prolungata assenza del per motivi di lavoro;
CP_1
4) pone a carico del l'obbligo di versare alla , entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 Pt_1 decorrere da novembre 2024, l'assegno di euro 500,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici istat a decorrere da novembre 2025 - quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate;
5) sollecita la ed il ad intraprendere un percorso di valutazione e sostegno alla Pt_1 CP_1 genitorialità già sollecitato dal giudice delegato con ordinanza del 15.10.2024 e dispone il monitoraggio del nucleo familiare, per la durata di diciotto mesi, da parte dei SS di Torre del Greco al fine: a) di accertare il contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui i due minori sono inseriti, quello materno e quello paterno (quest'ultimo da individuarsi nell'abitazione della madre del e della compagna dello stesso); b) di verificare i rapporti degli stessi minori con ciascun CP_1 genitore e relativi ambiti familiari (nonni, zii, cugini, nuovi compagni e/o conviventi di ciascun genitore); c) di evidenziare eventuali anomalie nella relazione genitori-figli e in specie nella relazione padre-figli, indicando le cause delle stesse e le iniziative reputate più opportune per rimuoverle, se del caso avvalendosi dell'ausilio di psicologi;
d) di verificare l'avvio, lo svolgimento e gli esiti del percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità come dianzi suggerito alle parti;
e) di verificare la effettiva attuazione del diritto di visita del ai due figli come dianzi regolato (con particolare CP_1 riferimento all'effettivo inserimento dei minori nel nucleo familiare paterno, da intendersi riferito sia all'abitazione della nonna che all'abitazione della compagna del ), alla regolare permanenza CP_1 di entrambi i minori presso il padre (a casa della nonna paterna o della compagna) in occasione dei fini settimana di sua spettanza e dei periodi di vacanza scolastica natalizia o estiva, a tal fine assumendo tutte le iniziative di supporto ai minori ed ai genitori reputate opportune e necessarie;
6) dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Tutele presso il tribunale per l'apertura di un fascicolo di vigilanza e il deposito da parte dei SS di Torre del Greco di relazione periodica quadrimestrale sull'attività svolta, con segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei minori, diretta al giudice tutelare nell'esercizio dei poteri di vigilanza allo stesso attribuiti dall'art. 337 c.c.
7) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente rel. dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis, 337 ter, 337 quater c.c., 38 disp. att. c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 845/2024 del Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]del Parte_1 C.F._1
Greco (NA) al I° Vico Agostinella n. 9 ed ivi altresì elettivamente domiciliata al Corso Avezzana n.
26, presso lo studio dell'avv. Gerardo BALZANO (C.F. ), che la C.F._2 rappresentata e difende in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera Prot. n. 2023/2530/GP del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torre Annunziata in data 31.10.2023 (per le comunicazioni: fax n. 081-8494473; indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente al Vico Vaglio n. 2, elettivamente domiciliato in Trecase (NA) alla Via Bosco del Monaco,
11, presso lo studio dell'avv. Arianna Lombardo (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n. 081- 5368210; indirizzo di p.e.c.: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso per la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori come da ordinanza in data 15.10.2024 recante i provvedimenti provvisori con integrale compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in data 09.06.2025 ha concluso perché siano regolamentati i rapporti genitoriali in conformità alle statuizioni sancite nell'ordinanza del 15.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 19.02.2024, esponeva di aver intrattenuto per Parte_1 circa dieci anni una relazione sentimentale con , con il quale non aveva mai Controparte_1 convissuto, relazione dalla quale erano nati in data 26.07.2018 la figlia ed in data Persona_1
27.10.2022 il piccolo , entrambi riconosciuti sin dalla nascita da entrambi i genitori;
Persona_2 che il poneva definitivamente fine alla loro relazione nel settembre del 2023; che la prole CP_1 risiedeva fin dalla nascita con la madre in Torre del Greco al I° Vico Agostinella n.9; che il , CP_1 il quale imbarcava con la qualifica di garzone di camera con la società Controparte_2 dalla fine della relazione aveva provveduto al mantenimento dei figli versando le somme di euro
200,00, 280,00 e 300,00 rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Tanto premesso, la chiedeva all'intestato tribunale di disciplinare l'affidamento dei figli, i rapporti Pt_1 degli stessi con ciascun genitore ed i correlati obblighi di mantenimento e, nello specifico: - affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- disciplinare il diritto di visita del padre tenendo conto della tenera età dei figli e delle loro esigenze fisiche e morali;
- porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore ad euro 250,00 ciascuno, somma da rivalutare annualmente in base gli indici ISTAT dalla domanda, oltre alla metà delle spese straordinarie ed obbligatorie, documentate, necessarie per i figli;
- con vittoria di spese e compensi di lite ed anticipo a carico dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
1.2.- Disposta con decreto presidenziale del 05.03.2024 la nomina del relatore e la fissazione al
18.6.2024 dell'udienza di comparizione delle parti e rilevata altresì con detto decreto la necessità di integrare il contenuto del ricorso e la documentazione allo stesso allegata in conformità al disposto dell'art. 473-bis 12 cpc., nel costituirsi in giudizio con comparsa del 16.05.2024 Controparte_1 nulla replicava all'avverso dedotto, ma allegava la pendenza tra le parti di trattative tese al bonario componimento della lite, in concreto esitate nel deposito in data 10.06.2024 dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Differita di ufficio al 15.10.2024 l'udienza di comparizione del 18.6.2024, con ordinanza in pari data, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, il giudice, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti in ordine ai rapporti dei due figli minori con il padre (presso il quale non avevano mai pernottato né trascorso un periodo continuativo) ed alla condizione lavorativa, reddituale ed abitativa delle parti medesime, in via provvisoria ed urgente: 1) sollecitava le parti ad intraprendere un percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità, volto a rafforzare il reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale dell'altro; 2) disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza prevalente presso la madre;
3) regolava il diritto di visita del padre, con riferimento ai periodi in cui non era imbarcato (due pomeriggi a settimana, fine settimana alterni con pernottamento, periodi continuativi durante le vacanze natalizie e di fine anno e nel periodo estivo); 4) determinava in euro 500,00 mensili il contributo paterno al mantenimento dei figli in uno al 50% delle spese straordinarie;
5) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco cui demandava indagini socio-ambientali sui contesti di riferimento dei minori (materno e paterno), l'assunzione di iniziative per rafforzare il rapporto padre-figli, la rilevazione di eventuali anomalie nella relazione genitori – figli, con indicazione delle cause e delle iniziative più opportune per rimuoverle, la verifica dell'avvio e degli esiti del percorso suggerito ai genitori e la graduale concreta attuazione del diritto di visita del come regolato;
6) dichiarava inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla CP_1 ricorrente e invitava le parti a depositare la rispettiva documentazione reddituale, per gli anni di imposta 2022-2023-2024; 7) rinviava la causa all'udienza del 27.5.2025 per acquisire le informazioni dei Servizi Sociali e la documentazione richiesta alle parti.
All'udienza suddetta, depositata dalle parti la documentazione richiesta, preso atto che le parti non erano state contattate dai Servizi Sociali (che del resto non avevano trasmesso la relazione sull'attività svolta) ma che, per quanto dalle stesse dichiarato, i bambini avevano visto regolarmente il padre e pernottato presso di lui in occasione del fine settimana (il più piccolo una sola volta), che il CP_1 aveva versato regolarmente l'assegno di mantenimento compresi gli arretrati, sulle concordi conclusioni in epigrafe trascritte e preso atto della rinuncia delle parti ai termini anche per le conclusionali, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
2.- Il ricorso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve darsi atto che i minori , nata a [...] il Persona_1
26.07.2018, e , nato a [...] il 27,10.2022, risultano essere stati riconosciuti Persona_3 al momento della nascita da entrambi i genitori (vedi estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto comune in data 20.10.2023 allegato alla produzione della ricorrente).
Nel merito, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti, volte a regolare i rapporti genitoriali in conformità ai provvedimenti provvisori adottati dal giudice delegato con ordinanza del
15.10.2024, siccome conformi all'interesse dei figli minori e non contrastanti con norme imperative, possono essere senz'altro recepite dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione, sebbene con le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei rapporti padre-figli, successiva all'adozione di tale ordinanza, di cui le parti hanno dato concordemente atto all'udienza del
27.5.2025.
In particolare, va in primo luogo confermato, in assenza di ragioni ostative, il regime di affidamento condiviso dei due figli minori, già disposto in via provvisoria con la citata ordinanza e che le parti hanno inteso confermare, con la puntualizzazione in diritto che, in base al richiamo contenuto nell'art. 4 della legge 54/2006, le disposizioni di tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, sicchè l'affido condiviso costituisce la regola generale nell'affidamento dei figli, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
« pregiudizievole per l'interesse del minore », con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione civile, sez. VI, 02/12/2010, n. 24526; in senso conforme cfr. Cass. 18 giugno 2008 n. 16593).
Quanto, invece, alla regolamentazione del diritto di visita del padre, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti, i minori hanno superato le iniziali resistenze a trattenersi presso l'abitazione paterna (resistenze verosimilmente trasmesse dalla ricorrente che all'udienza di prima comparizione aveva dichiarato di non volere che i bambini avessero contatti con la nuova compagna del ), CP_1 si reputa opportuno dare stabilità alle statuizioni assunte in via provvisoria nella parte in cui ne era subordinata l'attuazione ad un criterio di gradualità a tutela delle esigenze (ormai superate) dei minori e nel contempo ampliare la permanenza dei minori presso il padre in occasione di festività e periodi di vacanza scolastica in conformità ai criteri ordinari, si da garantire piena tutela al diritto dei figli a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ed i rispettivi ambiti familiari, tanto più in considerazione dei prolungati periodi di assenza del nel corso dell'anno CP_1 quando imbarcato.
Va, invece, senz'altro confermato l'importo del contributo al mantenimento dei minori già disposto a carico del e fatto proprio dalle parti, poiché congruo in relazione all'età ed alle attuali CP_1 esigenze dei figli, alla condizione economica dei genitori evidenziata nella ordinanza 15.10.2024 (e sostanzialmente confermata dalla documentazione reddituale depositata) nei termini che seguono:
<<il ha dichiarato di lavorare come marinaio per cinque mesi all'anno, con un reddito cp_1 medio circa 1400 euro al mese, percepire due l'indennità disoccupazione e svolgere lavori saltuari senza contratto non inquadrati nel restante periodo dell'anno; la pt_1 invece lavorare, seguire corso estetista, il < i> inclusione di euro 710 mensili oltre all'intero importo dell'assegno unico pari a euro 500,00 e di vivere con i figli in una casa di proprietà di una cugina cui versa – anche se non tutti i mesi – un la somma di euro 500,00>>.
Da ultimo, tenuto conto delle evidenziate iniziali criticità nella relazione genitori – figli e in specie nella relazione padre-figli e delle ragioni di tali criticità (ostacoli frapposti dalla ricorrente alla frequentazione dei propri figli con la nuova compagna del , madre di un bambino di dieci CP_1 anni, dalla ricorrente considerata persona non idonea a tenere i suoi figli “per i suoi trascorsi che non voglio riferire”), del mancato svolgimento da parte della e del dei percorsi suggeriti Pt_1 CP_1 con l'ordinanza 15.10.2024 e del mancato riscontro da parte dei Servizi Sociali di Torre del Greco all'attività agli stessi delegata con la medesima ordinanza 15.10.2024, della conseguente necessità di monitorare lo svolgimento delle relazioni familiari con specifico riferimento alla attivazione (ove reputata ancora necessaria) dei percorsi di valutazione e sostegno alla genitorialità in funzione della effettiva condivisione della responsabilità genitoriale da parte dei genitori nonché al regolare svolgimento dei rapporti tra i genitori ed i figli, il tribunale reputa opportuno affidare ai medesimi sevizi sociali, per la durata di mesi diciotto, il monitoraggio del nucleo familiare, nei medesimi termini già indicati con la citata ordinanza e meglio precisati in dispositivo. Va, quindi, disposta l'apertura di un fascicolo di vigilanza presso l'ufficio tutele del tribunale e il deposito da parte dei SS di relazione periodica quadrimestrale al giudice tutelare relativa all'attività loro demandata, con segnalazione di eventuali anomalie nella gestione dei minori.
3.- Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ed in conformità alle richieste delle parti, dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio depositato in data 19.02.2024 da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) dispone l'affido condiviso dei due figli minori, , nata a [...] il [...] Persona_1
e nato a Pompei il [...] ad [...] i genitori, con residenza preferenziale Persona_2 degli stessi presso la madre;
2) dispone che , nei periodi in cui non è imbarcato, potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1 figli minori quando vorrà previo accordo con la madre e comunque almeno secondo il seguente calendario:
--due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola dei bambini o dal termine della giornata di lavoro del padre alle ore 20,30 (dopo cena); -- a fine settimana alterni, dalle ore 10,00 del sabato (o dall'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro del padre) alle ore 20,30 della della domenica (dopo cena);
-- per sette giorni in occasione delle festività natalizie e di fine anno (ad anni alterni dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 20,00 del 30 dicembre o dalle ore 10,00 del 31 dicembre ore 20,30 del 6 gennaio);
-- sempre ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,30;
-- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive – da giugno ad agosto - da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, qualora il padre risulti imbarcato in detto periodo, nei mesi di settembre/ottobre;
-- sempre secondo il criterio dell'alternanza le ulteriori festività e “ponti” infrannuali;
-- sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale in occasione del compleanno e dell'onomastico dei figli;
-- in occasione dell'onomastico, del compleanno e della festa del papà (analogamente i minori trascorreranno con la madre le corrispondenti ricorrenze della stessa);
- sollecita la a garantire regolari contatti telefonici e periodici rapporti dei minori con la Pt_1 nonna paterna nei periodi di prolungata assenza del per motivi di lavoro;
CP_1
4) pone a carico del l'obbligo di versare alla , entro il giorno cinque di ogni mese, a CP_1 Pt_1 decorrere da novembre 2024, l'assegno di euro 500,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici istat a decorrere da novembre 2025 - quale contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie previamente concordate;
5) sollecita la ed il ad intraprendere un percorso di valutazione e sostegno alla Pt_1 CP_1 genitorialità già sollecitato dal giudice delegato con ordinanza del 15.10.2024 e dispone il monitoraggio del nucleo familiare, per la durata di diciotto mesi, da parte dei SS di Torre del Greco al fine: a) di accertare il contesto abitativo, familiare, scolastico e sociale in cui i due minori sono inseriti, quello materno e quello paterno (quest'ultimo da individuarsi nell'abitazione della madre del e della compagna dello stesso); b) di verificare i rapporti degli stessi minori con ciascun CP_1 genitore e relativi ambiti familiari (nonni, zii, cugini, nuovi compagni e/o conviventi di ciascun genitore); c) di evidenziare eventuali anomalie nella relazione genitori-figli e in specie nella relazione padre-figli, indicando le cause delle stesse e le iniziative reputate più opportune per rimuoverle, se del caso avvalendosi dell'ausilio di psicologi;
d) di verificare l'avvio, lo svolgimento e gli esiti del percorso di valutazione e sostegno alla genitorialità come dianzi suggerito alle parti;
e) di verificare la effettiva attuazione del diritto di visita del ai due figli come dianzi regolato (con particolare CP_1 riferimento all'effettivo inserimento dei minori nel nucleo familiare paterno, da intendersi riferito sia all'abitazione della nonna che all'abitazione della compagna del ), alla regolare permanenza CP_1 di entrambi i minori presso il padre (a casa della nonna paterna o della compagna) in occasione dei fini settimana di sua spettanza e dei periodi di vacanza scolastica natalizia o estiva, a tal fine assumendo tutte le iniziative di supporto ai minori ed ai genitori reputate opportune e necessarie;
6) dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Tutele presso il tribunale per l'apertura di un fascicolo di vigilanza e il deposito da parte dei SS di Torre del Greco di relazione periodica quadrimestrale sull'attività svolta, con segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei minori, diretta al giudice tutelare nell'esercizio dei poteri di vigilanza allo stesso attribuiti dall'art. 337 c.c.
7) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.