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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 157/2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento T9K01UL00085-2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, notificato il
7.2.2025, con il quale (tra l'altro) le veniva contestata, per l'anno di imposta 2020, l'omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione della Associazione_1 di Nominativo_1 e Ricorrente_1 s.n.c., società dichiarata fallita il 23.12.2020 e di cui essa ricorrente era socia per la quota del 50%.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che l'Ufficio aveva riconosciuto alla ricorrente un maggior reddito di partecipazione della predetta società per Euro 14.725,00, già calcolati nella misura del 50% degli utili totali per euro 29.449,99, indicati dal curatore fallimentare con dichiarazione dei redditi inoltrata il 30.9.2021;
- che, tuttavia, in quella dichiarazione, per errore, non erano state indicate le perdite pregresse maturate per l'anno di imposta 2019, pari a complessivi Euro 126.505,00;
- che il curatore fallimentare, in data 3.3.2025, aveva presentato una dichiarazione integrativa del
Modello unico 2021 per indicare detta perdita pregressa, e ora risultavano utili per complessivi euro
5.890,00, pari, per la quota al 50% di essa ricorrente, ad euro 2.945,00;
- che l'omissione della dichiarazione, per l'anno 2020, non era stata volontaria anche in considerazione dello stato di insolvenza della società, cui era seguito anche il fallimento di entrambi i soci illimitatamente responsabili;
- che l'Ufficio non aveva risposto all'istanza di parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, presentata in data 4.3.2025;
- che vi era stato un errore nella valutazione degli utili, e quindi del presupposto dell'accertamento;
- che era stato violato il principio della capacità contributiva;
- che non era stata considerata la menzionata dichiarazione integrativa della società;
- che vi era sproporzione nelle sanzioni irrogate.
Concludeva, nel merito, per l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, per la rideterminazione del reddito da partecipazione e per l'annullamento o le riduzioni delle sanzioni irrogate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
Nell'udienza del 20.10.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
conseguentemente questa C.G.T. dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.
All'udienza del 12.1.2026, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato. Infatti, risulta provato:
- che la ricorrente, per l'anno di imposta 2020, non ha dichiarato i redditi percepiti: per € 21.262,00 a titolo di reddito da lavoro dipendente e assimilati, e per € 14.725,00 quale reddito da partecipazione societaria, per un totale di euro 35.987,00 (v. atto impugnato);
- che, in relazione al reddito da lavoro dipendente, la ricorrente non ha eccepito alcunché;
- che, in relazione al reddito da partecipazione societaria, va evidenziato che la ricorrente era anche socia amministratore della società e avrebbe potuto adoperarsi per effettuare la dichiarazione dei redditi, prima, e quella integrativa, successivamente;
- che l'Ufficio ha fatto dunque corretta applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986: “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”;
- che, al contrario, il curatore della società fallita solo in data 3.3.2025, dopo la notifica dell'avviso in esame, ha presentato la menzionata dichiarazione integrativa del Modello unico 2021 per indicare la perdita pregressa per l'anno 2019, giustificando gli utili societari nella minore somma di euro 5.890,00, pari per la ricorrente (con la quota al 50%) ad euro 2.945,00;
- che, invece, la ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nonostante l'obbligo di legge in quanto titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché di redditi da partecipazione in società;
- che, affinché il contribuente possa beneficiare del riporto in diminuzione delle perdite pregresse, è indispensabile che tali perdite siano state correttamente esposte nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta oggetto di rettifica, ma, come si è detto, per l'anno 2020 la ricorrente non ha addirittura presentato alcuna dichiarazione;
- che la ricorrente non ha provato l'eccessività della sanzione irrogata e nulla ha replicato alle motivazioni in proposito addotte dall'Ufficio;
- che, dunque, mancano del tutto i presupposti per ritenere violato il principio della capacità contributiva della ricorrente.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 1500,00.
Como, 12 gennaio 2026
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 157/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01UL00085/2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 157/2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento T9K01UL00085-2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, notificato il
7.2.2025, con il quale (tra l'altro) le veniva contestata, per l'anno di imposta 2020, l'omessa dichiarazione dei redditi da partecipazione della Associazione_1 di Nominativo_1 e Ricorrente_1 s.n.c., società dichiarata fallita il 23.12.2020 e di cui essa ricorrente era socia per la quota del 50%.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che l'Ufficio aveva riconosciuto alla ricorrente un maggior reddito di partecipazione della predetta società per Euro 14.725,00, già calcolati nella misura del 50% degli utili totali per euro 29.449,99, indicati dal curatore fallimentare con dichiarazione dei redditi inoltrata il 30.9.2021;
- che, tuttavia, in quella dichiarazione, per errore, non erano state indicate le perdite pregresse maturate per l'anno di imposta 2019, pari a complessivi Euro 126.505,00;
- che il curatore fallimentare, in data 3.3.2025, aveva presentato una dichiarazione integrativa del
Modello unico 2021 per indicare detta perdita pregressa, e ora risultavano utili per complessivi euro
5.890,00, pari, per la quota al 50% di essa ricorrente, ad euro 2.945,00;
- che l'omissione della dichiarazione, per l'anno 2020, non era stata volontaria anche in considerazione dello stato di insolvenza della società, cui era seguito anche il fallimento di entrambi i soci illimitatamente responsabili;
- che l'Ufficio non aveva risposto all'istanza di parziale annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, presentata in data 4.3.2025;
- che vi era stato un errore nella valutazione degli utili, e quindi del presupposto dell'accertamento;
- che era stato violato il principio della capacità contributiva;
- che non era stata considerata la menzionata dichiarazione integrativa della società;
- che vi era sproporzione nelle sanzioni irrogate.
Concludeva, nel merito, per l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, per la rideterminazione del reddito da partecipazione e per l'annullamento o le riduzioni delle sanzioni irrogate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
Nell'udienza del 20.10.2025, parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
conseguentemente questa C.G.T. dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.
All'udienza del 12.1.2026, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato. Infatti, risulta provato:
- che la ricorrente, per l'anno di imposta 2020, non ha dichiarato i redditi percepiti: per € 21.262,00 a titolo di reddito da lavoro dipendente e assimilati, e per € 14.725,00 quale reddito da partecipazione societaria, per un totale di euro 35.987,00 (v. atto impugnato);
- che, in relazione al reddito da lavoro dipendente, la ricorrente non ha eccepito alcunché;
- che, in relazione al reddito da partecipazione societaria, va evidenziato che la ricorrente era anche socia amministratore della società e avrebbe potuto adoperarsi per effettuare la dichiarazione dei redditi, prima, e quella integrativa, successivamente;
- che l'Ufficio ha fatto dunque corretta applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986: “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”;
- che, al contrario, il curatore della società fallita solo in data 3.3.2025, dopo la notifica dell'avviso in esame, ha presentato la menzionata dichiarazione integrativa del Modello unico 2021 per indicare la perdita pregressa per l'anno 2019, giustificando gli utili societari nella minore somma di euro 5.890,00, pari per la ricorrente (con la quota al 50%) ad euro 2.945,00;
- che, invece, la ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nonostante l'obbligo di legge in quanto titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché di redditi da partecipazione in società;
- che, affinché il contribuente possa beneficiare del riporto in diminuzione delle perdite pregresse, è indispensabile che tali perdite siano state correttamente esposte nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta oggetto di rettifica, ma, come si è detto, per l'anno 2020 la ricorrente non ha addirittura presentato alcuna dichiarazione;
- che la ricorrente non ha provato l'eccessività della sanzione irrogata e nulla ha replicato alle motivazioni in proposito addotte dall'Ufficio;
- che, dunque, mancano del tutto i presupposti per ritenere violato il principio della capacità contributiva della ricorrente.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali che liquida in Euro 1500,00.
Como, 12 gennaio 2026
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera