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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3300/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta;
TRA
, elettivamente domiciliata a Galatone in via Savoia n. 34, presso Parte_1
lo studio legale dell'Avv. Luigi Giungato, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il Municipio in Piazza Costadura n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Valentino Casarano in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera G.M. n. 161/2018;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con citazione ritualmente notificata il 23/3/2018, al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali subìti in conseguenza di una caduta avvenuta
1 a Galatone il 13 dicembre 2011, intorno alle ore 21.45, allorchè, mentre transitava in sella alla sua bicicletta su via Don Gnocchi, giunta all'intersezione con via Savoia, nell'atto di svoltare a destra in direzione Nardò, si imbatteva in una buca del manto stradale ricolma d'acqua, a suo dire non visibile anche a causa della presenza di un'autovettura che viaggiava nel suo stesso senso di marcia innanzi a sé, agiva in giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale, ritenuta responsabile sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia in relazione alla manutenzione delle strade urbane, adducendo di avere riportato (come da allegato referto medico rilasciato il giorno successivo dal P.S. dell'Ospedale di Nardò) “frattura coronale incisivo centrale superiore dx con esposizione pulpare”, nonché (come certificazione
ASL rilasciata in seguito a visita eseguita il 22/12/2011 presso la Divisione di Ortopedia
e Traumatologia dell'Ospedale di Gallipoli) “cervicalgia da contraccolpo con neurovegetosi, contusione di spalla e ginocchio dx con artrosinovite necessitante di immobilizzazione con collare cervicale e ginocchiera tubolare” e determinando il quantum a sé dovuto nella misura totale di € 16.286,20 (di cui € 1.200,00 per esborsi medici), con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
risarcitoria e ne chiedeva il rigetto, ascrivendo la determinazione dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta disattenta e negligente della stessa attrice, la quale, presumibilmente a conoscenza dello stato dei luoghi, abitando a circa 100 metri di distanza, era certamente, a suo dire, in grado di evitare la sconnessione se avesse condotto il veicolo con la dovuta accortezza, tenuto conto che il tratto stradale circostante era ben illuminato e, certamente, asciutto, non essendosi verificato alcun nubifragio, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, né anteriormente all'orario in cui era avvenuto il sinistro, né nella giornata precedente.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'escussione di due dei testimoni ammessi e all'interrogatorio formale dell'attrice.
All'udienza tenutasi il 12 settembre 2024, l'attrice precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
L'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dalla danneggiata nei confronti del quale ente proprietario, CP_1
avente l'obbligo di provvedere alla manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n. 2506 e 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è inquadrabile nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto con il bene, trovandosi la strada all'interno della perimetrazione del centro abitato (cfr. art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art.17 della l. 6 agosto 1967,
n. 765, art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Tale localizzazione è, infatti, indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare vigilanza sulla res, in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del pertanto, sarebbe incongruo ritenere CP_1
che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al manto stradale.
La norma suddetta (regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva operante a fronte di danni prodotti da una cosa non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) implica una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso in esame, nel corso dell'istruttoria, l'unico testimone sentito in merito alla caduta, sig. (cfr. verbale di udienza del 27/11/2019), non consentiva, Testimone_1
invero, di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e di accertare la riconducibilità dell'evento dannoso alla buca, essendosi limitato a riferire di aver visto, mentre era alla
3 guida della sua autovettura, dietro alla bicicletta condotta dall'istante, quest'ultima cadere a terra all'altezza della intersezione tra via Don Gnocchi e via Savoia, senza nulla chiarire né circa un effettivo impatto della ruota anteriore del velocipede con la buca, né (non essendo, in realtà state formulate domande circostanziate dalla difesa dell'attrice), in ordine alle caratteristiche morfologiche della medesima e affermando di essersi avveduto della esistenza sul manto stradale di una buca ricolma d'acqua in un momento successivo allorché si avvicinò al fine di offrire soccorso, in quanto vi aveva messo il piede dentro, bagnandosi la scarpa.
In merito, poi, alle condizioni meteorologiche, innanzitutto deve darsi atto che dalla relazione di servizio del 13/12/2011 (allegata dal , riconosciuta dal Controparte_1
sentito come testimone all'udienza del 27/11/2019, si evince Controparte_2
che dalle ore 7.40 alle ore 13.30, il tempo in loco era sereno
Il teste , sul punto, incorreva, invece, in evidenti contraddizioni, in quanto, Tes_1
dopo aver confermato il testo del capitolo di prova n. 2 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2, così come letto, ovverosia che “per tutta la giornata del 13/12/2011 su
Galatone si era abbattuto un violento temporale, con pioggia incessante sino alla sera”, richiedeva di rendere precisazioni, dichiarando quanto segue: “non ricordo se pioveva dalla mattina;
per certo, al momento dell'accaduto, quando ho soccorso
l'attrice, il manto stradale era pieno d'acqua; non vi era pioggia in corso, ma aveva smesso da poco di piovere”.
A ben vedere, però, quest'ultima affermazione è in contrasto anche con la dichiarazione precedente, già testualmente riportata, in quanto, ove vera, egli si sarebbe bagnato entrambe le scarpe appena sceso dalla sua vettura, essendo il manto stradale “pieno
d'acqua” e non solo una per aver messo il piede nella buca.
Si osservi, infine, che, in mancanza di elementi contrari, debba desumersi che il suolo circostante la buca fosse asciutto o, al limite, meramente umido, così che la sconnessione costituita dalla buca ricolma d'acqua, lungi dall'integrare un rischio non visibile, stante il contesto in cui si stagliava, avrebbe dovuto allertare l'utente circa l'esistenza della concavità ed indurla ad evitarla.
4 Né sarebbe, tanto meno, sostenibile che nessun addebito possa essere mosso all'attrice perché il piano visuale della strada era reso non ottimale dal traffico veicolare, in ragione della riferita presenza, innanzi alla ciclista, di una vettura che viaggiava sulla carreggiata nel medesimo senso di marcia, essendo la suddetta tenuta ad osservare diligentemente una distanza di sicurezza idonea a consentire un controllo costante delle condizioni del manto stradale e il tempestivo avvistamento di una eventuale situazione di rischio.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza gravano sull'attrice e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 25 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
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