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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1276/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ARIETA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
Attore
E
, , E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiani Francesco;
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Controparte_5
Amedeo Valente e Alessia Petrone;
già – Filiale di Praia a Mare (CS), in persona Controparte_6 Controparte_7 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Giuseppe Reda;
Convenuti
E
C.F. , e , C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_1 Controparte_9 [...]
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Guastaferro;
Per_1
Terzi Chiamati In Causa
OGGETTO: ripetizione e revocazione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice citava la Società in CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Società terza interessata alla revocatoria delle quote societarie, nonché i SIg.ri , convenuto debitore in regresso, Controparte_1 CP_2
in qualità di convenuta debitrice in regresso e interessata alla revocatoria delle quote
[...] societarie, in qualità di convenuta debitrice in regresso, in qualità CP_4 Controparte_3 di convenuta quale terza acquirente delle quote societarie, nonché il Filiale di Controparte_7
Praia a Mare, quale terzo interessato, dinanzi il Tribunale di Paola, al fine di sentire in via preliminare dichiarare l'improduttività di effetti giuridici della clausola contrattuale (art. 10 contratto di garanzia fideiussoria), che pone una condizione sospensiva all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2 e, per l'effetto, condannare i convenuti garanti non adempienti ( e CP_4 Controparte_1 CP_2
, al pagamento in suo favore delle seguenti somme così ripartite, in base alla loro quota
[...]
(uguale) di spettanza e fino alla concorrenza della predetta somma di € 47.659,73: CP_2
€ 17.340,73, € 17.340,73, € 12.979,19, (totale da ripetere €
[...] Controparte_1 CP_4
47.659,73), oltre interessi legali dalla notifica della presente domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
esplicava inoltre azione revocatoria, previa declaratoria di improduttività di effetti giuridici della clausola contrattuale (art. 10 contratto di garanzia fideiussoria), che pone una condizione sospensiva all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2, per essere stata approvato in blocco e non per singola clausola, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art 2901 e ss CC nei confronti di essa istante dell'atto di compravendita denominato dalle parti contraenti ( quale Controparte_2 venditrice e quale acquirente) come “contratto di cessione di quote di srl”, Controparte_3 formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali ( di Controparte_5
in favore della figlia posto in essere con scrittura privata del Controparte_2 Controparte_3
22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014; in via subordinata, nel caso di ritenuta applicabilità e produttività di effetti giuridici della clausola contrattuale ex art 10 contratto di garanzia, ai sensi dell'art. 1356 (pendenza della condizione) dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti di tutti i convenuti debitori garantiti e non adempienti, pari e fino alla concorrenza di € 17.340,54 per e Controparte_1 CP_2 ed € 12.979,10 a carico di oltre accessori legali dalla data della domanda al
[...] CP_4 soddisfo con vittoria di spese e competenza del giudizio. A sostegno della domanda assumeva;
che, in data 20.07.1980, veniva costituita la
[...]
, successivamente trasformata in società di capitali (srl) con la sigla Controparte_10 sociale di;
che la predetta società stipulava con il Parte_1 Parte_1 CP_7
Filiale di Praia a Mare, rapporto bancario di conto corrente fino alla concorrenza massima
[...] di lire 450.000.000; che il predetto rapporto di conto corrente veniva garantito dai SIg.ri CP_4
e (oltre a e e,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_10 CP_11 successivamente, detto conto corrente bancario acceso dalla debitrice principale, Parte_2
(poi fallita nell'anno 2002), con successivo atto di fideiussione, del 15.11.1995, veniva
[...] garantito anche dalla (odierna attrice ed , fino alla concorrenza di Lire Parte_2 Pt_3
450.000.000, “per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Controparte_12 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”; che, successivamente, poiché il predetto conto corrente presentava uno scoperto, il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Controparte_7
Scalea Decreto Ingiuntivo di pagamento per la somma originaria di € 107.116,01, oltre interessi convenzionali al 9,75% dal 01.07.2002 al soddisfo, oltre accessori legali;
che a seguito di formale opposizione spiegata avverso il prefato decreto ingiuntivo l'importo ingiunto veniva ricalcolato in primo grado, da € 107.116,01 ad € 37.177,66, oltre interessi nella misura richiesta dalla domanda al saldo (9,75%), oltre accessori legali e spese di CTU;
che in secondo grado, a seguito di proposto gravame, veniva confermata la sentenza di primo grado con condanna alle ulteriori spese legali;
che nel novembre 2011, veniva costituita con atto notarile la con due soci, la SI.ra CP_5
che inizialmente possedeva il 75% del capitale sociale, e il SI. Controparte_2 CP_13
che inizialmente possedeva il 25% del capitale sociale ma, successivamente, le quote
[...] sociali venivano divise al 50% tra i due soci;
che con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014, la SI.ra Controparte_2 vendeva, alla di lei figlia, la quota societaria pari al 50% della , Controparte_3 CP_5 oggetto di declaratoria di inefficacia, poiché pregiudizievole per il credito vantato nei confronti della SI.ra , convenuta debitrice in regresso;
che nell'ottobre 2018 essa istante Controparte_2 chiedeva di poter definire bonariamente e transattivamente la pendenza fideiussoria, con
[...]
corrispondendo a mezzo bonifico bancario, in distinte tranches di pagamento, la CP_12 somma totale complessiva di € 65.000,00 (sessantacinquemilaeuro/00), ciò al fine di evitare eventuali esecuzioni immobiliari.
Si costituiva in giudizio la convenuta Società impugnando e contestando tutto CP_5 quanto ex adverso dedotto, in via preliminare rilevava di resistere in giudizio ed aver interesse limitatamente alla domanda formulata dalla Società attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione di quote, posto in essere dalla SI.ra e Controparte_2 e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e Controparte_3 diritto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituivano in giudizio i sigg. , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che in via preliminare instavano per accertare e dichiarare;
la nullità dei contratti di
[...] fideiussione del 5 aprile 1994 e del 15 novembre 1995 per violazione e falsa applicazione dell'art.2
e ss. della legge n.287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tali titoli;
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda di inefficacia della clausola di cui all'art.10 delle condizioni generali dei contratti di fideiussione e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti;
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda di regresso avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tali titoli;
in via subordinata, in caso di ammissibilità dell'azione di regresso esercitata nei confronti dei convenuti, instavano per la declaratoria di intervenuta liberazione dei fideiussori convenuti, ai sensi dell'art.1956 c.c. nonché che la somma dovuta da ciascun convenuto è pari ad € 10.830,00 e non ad € 17.340,73; infine, instavano per il rigetto dell'azione revocatoria proposta dall'attrice con riguardo al contratto di cessione di quote sociali della posto in essere dalla SInora e della CP_5 Controparte_2
SInora siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze Controparte_3 del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare deduceva di resistere Controparte_14 limitatamente alle domande proposte nei propri confronti, in via pregiudiziale instava per la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata dalla parte attrice nei confronti del
[...]
, ora , per la totale mancanza di interesse ad agire e nel merito per CP_12 Controparte_14 il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituivano e in qualità di genitori esercenti la Controparte_8 Controparte_9 responsabilità genitoriale sulla minore che in via preliminare e pregiudiziale Persona_1 instavano per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva con derivante estromissione dal giudizio, nel merito instavano per l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi, riassunto il procedimento all'esito dell'interruzione per intervenuto decesso della sig.ra espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva CP_4 acquisita documentazione, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione. Riguardo alla domanda di invalidità della clausola di cui all'art. 10 dele condizioni generali del contratto di fideiussione (cfr. all. 7,8 fascicolo parte attrice) occorre rilevare che, in base alla ragione più liquida, risulta assorbente la seguente considerazione;
detta clausola risulta specificamente approvata, sebben in blocco unitamente ad altre, dalle parti avendo le stesse successivamente apposto una seconda firma in calce all'elenco che espressamente le richiama.
Sul punto occorre osservare che un contratto è qualificabile “per adesione”, secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole c.d. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando, in relazione ai singoli patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari destinati ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema cui l'altra parte abbia aderito (88/3091, 06/12153 e 06/3184).
Riguardo poi alle modalità di approvazione la clausola può essere approvata mediante la sola sottoscrizione apposta dopo il richiamo, espresso soltanto in forma numerica (e/o di titolo [90/9998;
07/18525], o comunque attraverso idonee indicazioni, senza che occorra che la clausola risulti posta in particolare evidenza mediante l'uso di diverso carattere tipografico o altro speciale accorgimento:
87/9357).
Alla luce di tali considerazioni ne deriva la legittimità di tale clausola con la derivante infondatezza della domanda di invalidità della stessa.
Per quanto riguarda, poi, la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033
c.c. occorre premettere che, in materia di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico di parte attrice, la quale, pertanto, è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma – come nel caso di specie – di avere pagato un importo è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, ovvero l'avvenuto pagamento e/o l'eccedenza del pagamento (cfr, fra le tante, Cass. 21 luglio 2000,
n. 9604; Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557).
Nella fattispecie di cui è causa, come eccepito dalle parti convenuto, l'odierna istante ha fornito prova dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifici bancari (cfr. all.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32) all'esito della definizione transattiva con il della complessiva somma di € Controparte_7
65.000,00 della quale agisce in ripetizione;
pertanto la domanda può trovare deve trovare accoglimento con condanna al pagamento in favore dell'istante della somma di € 17.340,54 da parte di e ed € 12.979,10 da parte di riguardo alla Controparte_1 Controparte_2 CP_4 posizione di quest'ultima deve tuttavia osservarsi che, all'esito dell'intervenuto decesso, i signori e hanno rinunciato con atto a rogito del Notaio Parte_4 Parte_5 [...]
del 14 giugno 2022, Rep. n.14166 – Racc. n.11140, all'eredità di quest'ultima. Per_2
Infine riguardo all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. del contratto di cessione di quote di srl, ad avviso dell'istante formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali
( di in favore della figlia posto in essere Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n.
23192/2014 del 28.08.2014, occorre dare atto che tale azione ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt.
602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio della azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).
Quanto, infine, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass.
Civ. 2748/2005).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato innanzitutto che il credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione è fondato su provvedimenti giurisdizionali e che l'atto di disposizione di cui è causa è successivo al sorgere del credito - in tema di azione revocatoria, il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (96/8013; 96/1050); riguardo all'ultimo degli elementi sopra indicati (eventus damni) lo stesso appare integrato dalla circostanza che la parte convenuta ha di fatto sottratto parte del proprio patrimonio alla garanzia del credito dell'odierna istante laddove l'alienazione di quote societarie costituisce un'oggettiva modifica della situazione patrimoniale del debitore con conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; riguardo poi al presupposto della scientia damni, essendo rilevante per le ragioni sopra dette anche la conoscibilità, deve ritenersi rilevante il modesto valore attribuito alle quote tale da far ritenere conoscibile il pregiudizio che il precitato atto di disposizione avrebbe arrecato alle pretese creditorie ed infine, al consilium fraudis, nella fattispecie deve darsi oggettiva e pregnante rilevanza al grado di parentela sussistente tra alienante ed acquirente.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.” (Cass. n. 13447/2013).
L'accoglimento delle domande nei limiti sopra indicati rende assorbite ogni ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico dei soli convenuti soccombenti con compensazione nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda formulata in via subordinata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'istante medesima del contratto di cessione di quote di srl”, formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali ( di in favore della figlia Controparte_5 Controparte_2
posto in essere con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie Controparte_3
SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014;
2. CONDANNA e ciascuno al pagamento di € 17.340,54 Controparte_1 Controparte_2 in favore della parte attrice;
3. CONDANNA i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida Controparte_3 in complessivi € 4.678,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. COMPENSA le spese del giudizio nei confronti delle altre parti;
5. ORDINA al competente conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Paola, 10.9.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1276/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ARIETA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
Attore
E
, , E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiani Francesco;
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Controparte_5
Amedeo Valente e Alessia Petrone;
già – Filiale di Praia a Mare (CS), in persona Controparte_6 Controparte_7 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. Giuseppe Reda;
Convenuti
E
C.F. , e , C.F. Controparte_8 CodiceFiscale_1 Controparte_9 [...]
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Guastaferro;
Per_1
Terzi Chiamati In Causa
OGGETTO: ripetizione e revocazione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice citava la Società in CP_5 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Società terza interessata alla revocatoria delle quote societarie, nonché i SIg.ri , convenuto debitore in regresso, Controparte_1 CP_2
in qualità di convenuta debitrice in regresso e interessata alla revocatoria delle quote
[...] societarie, in qualità di convenuta debitrice in regresso, in qualità CP_4 Controparte_3 di convenuta quale terza acquirente delle quote societarie, nonché il Filiale di Controparte_7
Praia a Mare, quale terzo interessato, dinanzi il Tribunale di Paola, al fine di sentire in via preliminare dichiarare l'improduttività di effetti giuridici della clausola contrattuale (art. 10 contratto di garanzia fideiussoria), che pone una condizione sospensiva all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2 e, per l'effetto, condannare i convenuti garanti non adempienti ( e CP_4 Controparte_1 CP_2
, al pagamento in suo favore delle seguenti somme così ripartite, in base alla loro quota
[...]
(uguale) di spettanza e fino alla concorrenza della predetta somma di € 47.659,73: CP_2
€ 17.340,73, € 17.340,73, € 12.979,19, (totale da ripetere €
[...] Controparte_1 CP_4
47.659,73), oltre interessi legali dalla notifica della presente domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
esplicava inoltre azione revocatoria, previa declaratoria di improduttività di effetti giuridici della clausola contrattuale (art. 10 contratto di garanzia fideiussoria), che pone una condizione sospensiva all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2, per essere stata approvato in blocco e non per singola clausola, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art 2901 e ss CC nei confronti di essa istante dell'atto di compravendita denominato dalle parti contraenti ( quale Controparte_2 venditrice e quale acquirente) come “contratto di cessione di quote di srl”, Controparte_3 formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali ( di Controparte_5
in favore della figlia posto in essere con scrittura privata del Controparte_2 Controparte_3
22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014; in via subordinata, nel caso di ritenuta applicabilità e produttività di effetti giuridici della clausola contrattuale ex art 10 contratto di garanzia, ai sensi dell'art. 1356 (pendenza della condizione) dichiarare il diritto alla ripetizione dell'indebito nei confronti di tutti i convenuti debitori garantiti e non adempienti, pari e fino alla concorrenza di € 17.340,54 per e Controparte_1 CP_2 ed € 12.979,10 a carico di oltre accessori legali dalla data della domanda al
[...] CP_4 soddisfo con vittoria di spese e competenza del giudizio. A sostegno della domanda assumeva;
che, in data 20.07.1980, veniva costituita la
[...]
, successivamente trasformata in società di capitali (srl) con la sigla Controparte_10 sociale di;
che la predetta società stipulava con il Parte_1 Parte_1 CP_7
Filiale di Praia a Mare, rapporto bancario di conto corrente fino alla concorrenza massima
[...] di lire 450.000.000; che il predetto rapporto di conto corrente veniva garantito dai SIg.ri CP_4
e (oltre a e e,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_10 CP_11 successivamente, detto conto corrente bancario acceso dalla debitrice principale, Parte_2
(poi fallita nell'anno 2002), con successivo atto di fideiussione, del 15.11.1995, veniva
[...] garantito anche dalla (odierna attrice ed , fino alla concorrenza di Lire Parte_2 Pt_3
450.000.000, “per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il Controparte_12 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”; che, successivamente, poiché il predetto conto corrente presentava uno scoperto, il chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Controparte_7
Scalea Decreto Ingiuntivo di pagamento per la somma originaria di € 107.116,01, oltre interessi convenzionali al 9,75% dal 01.07.2002 al soddisfo, oltre accessori legali;
che a seguito di formale opposizione spiegata avverso il prefato decreto ingiuntivo l'importo ingiunto veniva ricalcolato in primo grado, da € 107.116,01 ad € 37.177,66, oltre interessi nella misura richiesta dalla domanda al saldo (9,75%), oltre accessori legali e spese di CTU;
che in secondo grado, a seguito di proposto gravame, veniva confermata la sentenza di primo grado con condanna alle ulteriori spese legali;
che nel novembre 2011, veniva costituita con atto notarile la con due soci, la SI.ra CP_5
che inizialmente possedeva il 75% del capitale sociale, e il SI. Controparte_2 CP_13
che inizialmente possedeva il 25% del capitale sociale ma, successivamente, le quote
[...] sociali venivano divise al 50% tra i due soci;
che con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014, la SI.ra Controparte_2 vendeva, alla di lei figlia, la quota societaria pari al 50% della , Controparte_3 CP_5 oggetto di declaratoria di inefficacia, poiché pregiudizievole per il credito vantato nei confronti della SI.ra , convenuta debitrice in regresso;
che nell'ottobre 2018 essa istante Controparte_2 chiedeva di poter definire bonariamente e transattivamente la pendenza fideiussoria, con
[...]
corrispondendo a mezzo bonifico bancario, in distinte tranches di pagamento, la CP_12 somma totale complessiva di € 65.000,00 (sessantacinquemilaeuro/00), ciò al fine di evitare eventuali esecuzioni immobiliari.
Si costituiva in giudizio la convenuta Società impugnando e contestando tutto CP_5 quanto ex adverso dedotto, in via preliminare rilevava di resistere in giudizio ed aver interesse limitatamente alla domanda formulata dalla Società attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione di quote, posto in essere dalla SI.ra e Controparte_2 e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e Controparte_3 diritto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituivano in giudizio i sigg. , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che in via preliminare instavano per accertare e dichiarare;
la nullità dei contratti di
[...] fideiussione del 5 aprile 1994 e del 15 novembre 1995 per violazione e falsa applicazione dell'art.2
e ss. della legge n.287 del 1990 (c.d. Legge Antitrust) e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tali titoli;
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda di inefficacia della clausola di cui all'art.10 delle condizioni generali dei contratti di fideiussione e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti;
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda di regresso avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti per tali titoli;
in via subordinata, in caso di ammissibilità dell'azione di regresso esercitata nei confronti dei convenuti, instavano per la declaratoria di intervenuta liberazione dei fideiussori convenuti, ai sensi dell'art.1956 c.c. nonché che la somma dovuta da ciascun convenuto è pari ad € 10.830,00 e non ad € 17.340,73; infine, instavano per il rigetto dell'azione revocatoria proposta dall'attrice con riguardo al contratto di cessione di quote sociali della posto in essere dalla SInora e della CP_5 Controparte_2
SInora siccome infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze Controparte_3 del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare deduceva di resistere Controparte_14 limitatamente alle domande proposte nei propri confronti, in via pregiudiziale instava per la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata dalla parte attrice nei confronti del
[...]
, ora , per la totale mancanza di interesse ad agire e nel merito per CP_12 Controparte_14 il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituivano e in qualità di genitori esercenti la Controparte_8 Controparte_9 responsabilità genitoriale sulla minore che in via preliminare e pregiudiziale Persona_1 instavano per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva con derivante estromissione dal giudizio, nel merito instavano per l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione per dichiarato anticipo.
Quindi, riassunto il procedimento all'esito dell'interruzione per intervenuto decesso della sig.ra espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva CP_4 acquisita documentazione, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione. Riguardo alla domanda di invalidità della clausola di cui all'art. 10 dele condizioni generali del contratto di fideiussione (cfr. all. 7,8 fascicolo parte attrice) occorre rilevare che, in base alla ragione più liquida, risulta assorbente la seguente considerazione;
detta clausola risulta specificamente approvata, sebben in blocco unitamente ad altre, dalle parti avendo le stesse successivamente apposto una seconda firma in calce all'elenco che espressamente le richiama.
Sul punto occorre osservare che un contratto è qualificabile “per adesione”, secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole c.d. vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando, in relazione ai singoli patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari destinati ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema cui l'altra parte abbia aderito (88/3091, 06/12153 e 06/3184).
Riguardo poi alle modalità di approvazione la clausola può essere approvata mediante la sola sottoscrizione apposta dopo il richiamo, espresso soltanto in forma numerica (e/o di titolo [90/9998;
07/18525], o comunque attraverso idonee indicazioni, senza che occorra che la clausola risulti posta in particolare evidenza mediante l'uso di diverso carattere tipografico o altro speciale accorgimento:
87/9357).
Alla luce di tali considerazioni ne deriva la legittimità di tale clausola con la derivante infondatezza della domanda di invalidità della stessa.
Per quanto riguarda, poi, la domanda subordinata di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033
c.c. occorre premettere che, in materia di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico di parte attrice, la quale, pertanto, è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il successivo venir meno di questa. In particolare, l'attore in ripetizione che assuma – come nel caso di specie – di avere pagato un importo è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, ovvero l'avvenuto pagamento e/o l'eccedenza del pagamento (cfr, fra le tante, Cass. 21 luglio 2000,
n. 9604; Cass. 13 febbraio 1998, n. 1557).
Nella fattispecie di cui è causa, come eccepito dalle parti convenuto, l'odierna istante ha fornito prova dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifici bancari (cfr. all.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32) all'esito della definizione transattiva con il della complessiva somma di € Controparte_7
65.000,00 della quale agisce in ripetizione;
pertanto la domanda può trovare deve trovare accoglimento con condanna al pagamento in favore dell'istante della somma di € 17.340,54 da parte di e ed € 12.979,10 da parte di riguardo alla Controparte_1 Controparte_2 CP_4 posizione di quest'ultima deve tuttavia osservarsi che, all'esito dell'intervenuto decesso, i signori e hanno rinunciato con atto a rogito del Notaio Parte_4 Parte_5 [...]
del 14 giugno 2022, Rep. n.14166 – Racc. n.11140, all'eredità di quest'ultima. Per_2
Infine riguardo all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. del contratto di cessione di quote di srl, ad avviso dell'istante formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali
( di in favore della figlia posto in essere Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3 con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie SS del 22.08.2014, protocollo n.
23192/2014 del 28.08.2014, occorre dare atto che tale azione ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt.
602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio della azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).
Quanto, infine, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass.
Civ. 2748/2005).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato innanzitutto che il credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione è fondato su provvedimenti giurisdizionali e che l'atto di disposizione di cui è causa è successivo al sorgere del credito - in tema di azione revocatoria, il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non in base al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (96/8013; 96/1050); riguardo all'ultimo degli elementi sopra indicati (eventus damni) lo stesso appare integrato dalla circostanza che la parte convenuta ha di fatto sottratto parte del proprio patrimonio alla garanzia del credito dell'odierna istante laddove l'alienazione di quote societarie costituisce un'oggettiva modifica della situazione patrimoniale del debitore con conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; riguardo poi al presupposto della scientia damni, essendo rilevante per le ragioni sopra dette anche la conoscibilità, deve ritenersi rilevante il modesto valore attribuito alle quote tale da far ritenere conoscibile il pregiudizio che il precitato atto di disposizione avrebbe arrecato alle pretese creditorie ed infine, al consilium fraudis, nella fattispecie deve darsi oggettiva e pregnante rilevanza al grado di parentela sussistente tra alienante ed acquirente.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.” (Cass. n. 13447/2013).
L'accoglimento delle domande nei limiti sopra indicati rende assorbite ogni ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendole a carico dei soli convenuti soccombenti con compensazione nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda formulata in via subordinata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'istante medesima del contratto di cessione di quote di srl”, formalmente oneroso ma sostanzialmente gratuito, delle quote sociali ( di in favore della figlia Controparte_5 Controparte_2
posto in essere con scrittura privata del 22.08.2014, registrazione n. 5 serie Controparte_3
SS del 22.08.2014, protocollo n. 23192/2014 del 28.08.2014;
2. CONDANNA e ciascuno al pagamento di € 17.340,54 Controparte_1 Controparte_2 in favore della parte attrice;
3. CONDANNA i convenuti , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida Controparte_3 in complessivi € 4.678,00 per compenso ed € 545,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. COMPENSA le spese del giudizio nei confronti delle altre parti;
5. ORDINA al competente conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Paola, 10.9.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli