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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 9031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9031 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Per i sigg. C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , e C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. del C.F._3 Parte_3
foro di Roma che rappresenta e difende anche se stesso ex art. 86 c.p.c.,
giusta procura in calce all' atto contenuta su foglio separato (sub.A) tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, alla Via G.A.Sartorio n.40, cap
00147,
1 OPPONENTI
E
(convenuto opposto), c.f. , CP_1 C.F._4
rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Simone Colangeli, ed elettivamente domiciliato presso il nominato difensore con studio in Roma,
Via della Giuliana, 37, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nelle date, 27.03.24- 03.04.24- 09.04.24, veniva notificato agli opponenti,
atto di precetto con il quale il signor intimava ai signori CP_1
uali eredi del signor , il pagamento della somma di Parte_4 Persona_1
euro 14.948,02.
il titolo esecutivo prodromico all'atto precetto (all.1), è costituito dalla
Sentenza della Corte di Appello di Roma n.460/2023 depositata in data
23.01.2023, che condannava la società ed il Sig. CP_2 Per_1
nell'ambito del giudizio dai medesimi proposto dinnanzi alla Corte
[...]
2 D'Appello di Roma RG.6124/2016, al rimborso delle spese di lite in favore del;
CP_1
Nell'atto di precetto, viene intimato, per la prima volta agli opponenti, il pagamento delle seguenti somme: 9.991,00 (sorte) + 236,00 (atto di precetto) + 1.534,05 (spese generali 15%) + c.p.a. (470,44) + 2.690,93 (IVA)
+ 25,60 (Spese di notifica) = € 14.948,02
, notificava per la prima volta il titolo esecutivo unitamente CP_1
all'atto di precetto, rispettivamente: al difensore dell'opponente in data
27.03.24 a mezzo pec alle ore 11:00 (all.1) ed alla Sig.ra n data Parte_1
03.04.24 a mezzo plico raccomandato (all.2), alla Sig.ra in Parte_2
data 02.04.24 sempre a mezzo plico raccomandato (all.3), ritirandolo in giacenza presso U.P. in data 09 Aprile 2024;
Gli intimati proponevano opposizione e rappresentavano che il titolo esecutivo veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, soltanto e per la prima volta nelle date sopra riferite agli odierni opponenti nella loro qualità di eredi del Sig. deceduto in data 25.07.2020 (all.4 certificato di Persona_1
morte; all.5 certificazione successione);
Riferivano altresi gli opponenti che non erano assolutamente a conoscenza del procedimento incardinato innanzi la Corte di Appello di Roma, né
tantomeno della sentenza con cui si concludeva il predetto giudizio e che il titolo esecutivo, ovvero la sentenza peraltro passata in giudicato per decorso
3 del c.d. termine lungo, su cui si fonda il precetto non era mai stato notificata prima d'ora a nessun degli originari debitori indicati in sentenza;
Aggiungevano che nessun atto, tantomeno la sentenza de quo, né alcuna diffida ad adempiere spontaneamente al pagamento delle spese legali,
erano MAI notificati prima del suddetto precetto, ed è solo in occasione della sua notifica che gli odierni opponenti venivano a conoscenza dell'esistenza del titolo esecutivo.
Il notificava, a mezzo pec, in pari data 27.03.24 ore 10.:43 altro atto CP_1
di precetto al quale però rinunciava (all.
6. si allega copia per completezza);
Sostenevano ancora gli opponenti che precetto opposto (all.1,2,3) è
dunque nullo ed inefficace per irregolarità formale e violazione di legge
Le motivazioni sulle quali si fonda l'opposizione sono le seguenti:
-NULLITA' E/O INEFFICACIA DEL PRECETTO PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 477 C.P.C.
-NULLITA' E/O IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA A
MEZZO SERVIZIO POSTALE, IN VIOLAZIONE DELL'ART.
3-ter L.
N.53/1994
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
- Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectiis, in accoglimento della presente opposizione così statuire: in via cautelare, voler disporre inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza anticipata,
4 la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato il
27.03.24/03.04.24/09.04.24 e del titolo, stante la palese violazione di quanto disposto dall'art. 477 c.p.c; -in via principale e nel merito, previa ogni declaratoria necessaria di rito e di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia del sopra indicato precetto,
notificato dal sig. , per i motivi indicati in narrativa;
CP_1
-in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti i compensi e le relative spese richieste per l'atto di precetto, per i motivi indicato al punto n.1
- ed in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi di opposizione, accertare e dichiarare comunque non dovute le spese di notifica postale addebitate agli opponenti
Sigg. di cui ai motivi al punto n.2 e 3. Per_1
-condannare in ogni caso, la parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto per le seguenti motivazioni:
- INTERVENUTA RINUNCIA ALL'ATTO DI PRECETTO E ADEMPIMENTO
SPONTANEO DA PARTE DEI DEBITORI
5 Inoltre in risposta a quanto dedotto dagli opponenti, parte opposta argomentava punto per punto.
E rassegnava le seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i per i motivi sovraesposti, contrariis rejectis
• IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione del precetto opposto,
• NEL MERITO, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
• IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, compensare le spese di lite sussistendone gravi e giusti motivi.
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente.
Il difensore dell'opponente dava atto che le parti opponenti avevano pagato la sola sorte derivante dal titolo esecutivo, rinunciando all'istanza di sospensione ed il difensore di parte opposta si riportava alla propria comparsa di costituzione e risposta. A quel punto il giudice dichiarava NLP
sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
La causa di natura documentale veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
6 Andiamo al merito
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Nel caso di specie parte opposta ricevuta la notifica dell'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., il giorno stesso dell'opposizione (11.4.24), con pec delle ore 16.49 del giorno 11.4.24 chiedeva di comunicare la disponibilità dei debitori ad adempiere spontaneamente al pagamento della Sentenza,
essendo disponibile il creditore a rinunciare alle spese dell'atto di precetto a fronte di un pagamento immediato (all. 1).
Il creditore, con pec in pari data (11.4.24) delle ore 17.05, rinunciava all'atto di precetto (all. 2).
Con pec del 23.4.24 il creditore sollecitava l'adempimento spontaneo della
Sentenza della Corte d'Appello di Roma (all. 3).
Parte debitrice effettuava il pagamento di quanto dovuto esclusivamente in data 6.5.24.
E' evidente, che la materia del contendere risulta cessata per intervenuta rinuncia all'atto di precetto (in data 11.4.24) e adempimento spontaneo da
7 parte dei debitori con pagamento
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
“La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata
dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere
processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato- si verifica quando
sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire nell'esigenza di
ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile
senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta ed alle difese svolte dal convenuto” ( Cass, sez I, n. 14194 del 28
luglio 2004; Cass, Sez I , n. 10553 del 7 maggio 2009).
A questo punto residuerebbe un interesse alla decisione della controversia delle parti ai fini della liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Tuttavia ritiene lo scrivente giudice di non accertare alcuna soccombenza virtuale ritenendo assorbente il fatto che la seguente controversia avrebbe potuto evitarsi
8 Infatti, emerge dagli atti che nonostante l'ampia disponibilità manifestata dal creditore volta ad evitare il contenzioso, parte debitrice preferiva iscrivere la causa al ruolo.
Il presente giudizio, quindi, avrebbe potuto essere evitato se il debitore avesse utilizzato lo stesso parametro di disponibilità che emerge dalle pec del creditore opposto del giorno 11.4.24 (all. 1 e 2) e del giorno 27.3.24 (all.
3).Per tale motivo compensa le spese di lite.
Le spese per l'introduzione del giudizio (contributo unificato) vengono poste a carico del creditore opposto, unitamente al costo di eventuali marche utilizzate. Non si puo' certo ignorare che il debitore è stato costretto dagli eventi a notificare l'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Pone le spese del contributo unificato e delle marche a carico del creditore opposto.
Roma 16.06.2025
Il Giudice
AE SO
9 10
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 16124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Per i sigg. C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , e C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. del C.F._3 Parte_3
foro di Roma che rappresenta e difende anche se stesso ex art. 86 c.p.c.,
giusta procura in calce all' atto contenuta su foglio separato (sub.A) tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, alla Via G.A.Sartorio n.40, cap
00147,
1 OPPONENTI
E
(convenuto opposto), c.f. , CP_1 C.F._4
rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Simone Colangeli, ed elettivamente domiciliato presso il nominato difensore con studio in Roma,
Via della Giuliana, 37, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nelle date, 27.03.24- 03.04.24- 09.04.24, veniva notificato agli opponenti,
atto di precetto con il quale il signor intimava ai signori CP_1
uali eredi del signor , il pagamento della somma di Parte_4 Persona_1
euro 14.948,02.
il titolo esecutivo prodromico all'atto precetto (all.1), è costituito dalla
Sentenza della Corte di Appello di Roma n.460/2023 depositata in data
23.01.2023, che condannava la società ed il Sig. CP_2 Per_1
nell'ambito del giudizio dai medesimi proposto dinnanzi alla Corte
[...]
2 D'Appello di Roma RG.6124/2016, al rimborso delle spese di lite in favore del;
CP_1
Nell'atto di precetto, viene intimato, per la prima volta agli opponenti, il pagamento delle seguenti somme: 9.991,00 (sorte) + 236,00 (atto di precetto) + 1.534,05 (spese generali 15%) + c.p.a. (470,44) + 2.690,93 (IVA)
+ 25,60 (Spese di notifica) = € 14.948,02
, notificava per la prima volta il titolo esecutivo unitamente CP_1
all'atto di precetto, rispettivamente: al difensore dell'opponente in data
27.03.24 a mezzo pec alle ore 11:00 (all.1) ed alla Sig.ra n data Parte_1
03.04.24 a mezzo plico raccomandato (all.2), alla Sig.ra in Parte_2
data 02.04.24 sempre a mezzo plico raccomandato (all.3), ritirandolo in giacenza presso U.P. in data 09 Aprile 2024;
Gli intimati proponevano opposizione e rappresentavano che il titolo esecutivo veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, soltanto e per la prima volta nelle date sopra riferite agli odierni opponenti nella loro qualità di eredi del Sig. deceduto in data 25.07.2020 (all.4 certificato di Persona_1
morte; all.5 certificazione successione);
Riferivano altresi gli opponenti che non erano assolutamente a conoscenza del procedimento incardinato innanzi la Corte di Appello di Roma, né
tantomeno della sentenza con cui si concludeva il predetto giudizio e che il titolo esecutivo, ovvero la sentenza peraltro passata in giudicato per decorso
3 del c.d. termine lungo, su cui si fonda il precetto non era mai stato notificata prima d'ora a nessun degli originari debitori indicati in sentenza;
Aggiungevano che nessun atto, tantomeno la sentenza de quo, né alcuna diffida ad adempiere spontaneamente al pagamento delle spese legali,
erano MAI notificati prima del suddetto precetto, ed è solo in occasione della sua notifica che gli odierni opponenti venivano a conoscenza dell'esistenza del titolo esecutivo.
Il notificava, a mezzo pec, in pari data 27.03.24 ore 10.:43 altro atto CP_1
di precetto al quale però rinunciava (all.
6. si allega copia per completezza);
Sostenevano ancora gli opponenti che precetto opposto (all.1,2,3) è
dunque nullo ed inefficace per irregolarità formale e violazione di legge
Le motivazioni sulle quali si fonda l'opposizione sono le seguenti:
-NULLITA' E/O INEFFICACIA DEL PRECETTO PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 477 C.P.C.
-NULLITA' E/O IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA A
MEZZO SERVIZIO POSTALE, IN VIOLAZIONE DELL'ART.
3-ter L.
N.53/1994
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni
- Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectiis, in accoglimento della presente opposizione così statuire: in via cautelare, voler disporre inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di apposita udienza anticipata,
4 la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato il
27.03.24/03.04.24/09.04.24 e del titolo, stante la palese violazione di quanto disposto dall'art. 477 c.p.c; -in via principale e nel merito, previa ogni declaratoria necessaria di rito e di merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia del sopra indicato precetto,
notificato dal sig. , per i motivi indicati in narrativa;
CP_1
-in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso non dovuti i compensi e le relative spese richieste per l'atto di precetto, per i motivi indicato al punto n.1
- ed in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi di opposizione, accertare e dichiarare comunque non dovute le spese di notifica postale addebitate agli opponenti
Sigg. di cui ai motivi al punto n.2 e 3. Per_1
-condannare in ogni caso, la parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto per le seguenti motivazioni:
- INTERVENUTA RINUNCIA ALL'ATTO DI PRECETTO E ADEMPIMENTO
SPONTANEO DA PARTE DEI DEBITORI
5 Inoltre in risposta a quanto dedotto dagli opponenti, parte opposta argomentava punto per punto.
E rassegnava le seguenti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i per i motivi sovraesposti, contrariis rejectis
• IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione del precetto opposto,
• NEL MERITO, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
• IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa opposizione, compensare le spese di lite sussistendone gravi e giusti motivi.
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente.
Il difensore dell'opponente dava atto che le parti opponenti avevano pagato la sola sorte derivante dal titolo esecutivo, rinunciando all'istanza di sospensione ed il difensore di parte opposta si riportava alla propria comparsa di costituzione e risposta. A quel punto il giudice dichiarava NLP
sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
La causa di natura documentale veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
6 Andiamo al merito
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Nel caso di specie parte opposta ricevuta la notifica dell'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., il giorno stesso dell'opposizione (11.4.24), con pec delle ore 16.49 del giorno 11.4.24 chiedeva di comunicare la disponibilità dei debitori ad adempiere spontaneamente al pagamento della Sentenza,
essendo disponibile il creditore a rinunciare alle spese dell'atto di precetto a fronte di un pagamento immediato (all. 1).
Il creditore, con pec in pari data (11.4.24) delle ore 17.05, rinunciava all'atto di precetto (all. 2).
Con pec del 23.4.24 il creditore sollecitava l'adempimento spontaneo della
Sentenza della Corte d'Appello di Roma (all. 3).
Parte debitrice effettuava il pagamento di quanto dovuto esclusivamente in data 6.5.24.
E' evidente, che la materia del contendere risulta cessata per intervenuta rinuncia all'atto di precetto (in data 11.4.24) e adempimento spontaneo da
7 parte dei debitori con pagamento
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l' interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
“La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata
dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere
processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato- si verifica quando
sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire nell'esigenza di
ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile
senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione
proposta ed alle difese svolte dal convenuto” ( Cass, sez I, n. 14194 del 28
luglio 2004; Cass, Sez I , n. 10553 del 7 maggio 2009).
A questo punto residuerebbe un interesse alla decisione della controversia delle parti ai fini della liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Tuttavia ritiene lo scrivente giudice di non accertare alcuna soccombenza virtuale ritenendo assorbente il fatto che la seguente controversia avrebbe potuto evitarsi
8 Infatti, emerge dagli atti che nonostante l'ampia disponibilità manifestata dal creditore volta ad evitare il contenzioso, parte debitrice preferiva iscrivere la causa al ruolo.
Il presente giudizio, quindi, avrebbe potuto essere evitato se il debitore avesse utilizzato lo stesso parametro di disponibilità che emerge dalle pec del creditore opposto del giorno 11.4.24 (all. 1 e 2) e del giorno 27.3.24 (all.
3).Per tale motivo compensa le spese di lite.
Le spese per l'introduzione del giudizio (contributo unificato) vengono poste a carico del creditore opposto, unitamente al costo di eventuali marche utilizzate. Non si puo' certo ignorare che il debitore è stato costretto dagli eventi a notificare l'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Pone le spese del contributo unificato e delle marche a carico del creditore opposto.
Roma 16.06.2025
Il Giudice
AE SO
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