CASS
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2024, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Petrilllo IA, nata l' 11/08/1967 a Eboli avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglinì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LL De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la misura cautelare degli arresti domicíliarí emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno il 03/04/2023 nei confronti di IA ET per avere introdotto nel carcere di Salerno sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all'interno di borse e scarpe, su indicazioni del figlio MA ET. Penale Sent. Sez. 6 Num. 840 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/11/2023 2. Avverso detta ordinanza IA ET ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per assenza di una valutazione critica degli elementi indiziari con rinvio all'indagini di polizia giudiziaria;
oltreché per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, fondate sui soli precedenti penali, mancando la specificazione delle condotte e delle fonti di prova senza prognosi di recidiva. 2.2. Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in quanto la ricorrente in sede di interrogatorio aveva rappresentato la propria buona fede allorché si era rivolta al tappezziere per modificare la borsa da portare in carcere, come d'altra parte risulta dalle telefonate intercettate dalle indagini da cui non risulta né che ET fosse a conoscenza dei motivi per realizzare il doppiofondo, né che avesse inserito la droga nella borsa. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari per insussistenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, stante sia la risalenza delle condotte che lo stato detentivo, per espiazione pena, della ricorrente sino all'il. giugno 2027, tale da meritare l'obbligo di dimora nel comune di Eboli. 3. In data 3 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché riversato esclusivamente in fatto e generico. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente visto che non distinguono i profili di censura. 2.1. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente con obiezioni apodittiche, ha analiticamente ed autonomamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in base alle dichiarazioni, plurime e riscontrate, dei collaboratori di giustizia;
alle 2 intercettazioni telefoniche;
alle captazione audiovideo e al sequestro dello stupefacente. 2.2. Con un corretto iter motivazionale aderente alle risultanze investigative, il provvedimento, dopo avere collocato le condotte contestate a IA ET nel più ampio contesto di un organigramma associativo operante all'interno del carcere di Salerno per la vendita di droga, telefoni ed altro materiale vietato ai detenuti, ha descritto le modalità con le quali la ricorrente, su indicazioni precise del figlio, MA ET, a capo dell'organizzazione, aveva commissionato a un tappezziere di fiducia (GI OT) la realizzazione di un doppio fondo sia in un paio di scarpe che in due borse, per occultarvi lo stupefacente da destinare ai detenuti. Il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento consapevole della ricorrente non solo in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche, riportate nel provvedimento, ma anche grazie al riscontro fornito dal ritrovamento, in entrambi i casi contestati, dello stupefacente sia nelle scarpe che nelle borse, oltre che dalla circostanza che la donna parlasse in piena libertà, insieme al tappezziere, con il proprio figlio da un telefono cellulare che questi usava dal carcere. Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati né presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma solo genericamente contestati. 2.3. Il Tribunale, per suffragare sia l'esistenza delle esigenze cautelari che l'adeguatezza degli arresti domiciliari, ha dato atto della gravità dei fatti posti in essere dalla ricorrente nell'ambito di un ampio contesto associativo, radicato da tempo, volta ad introdurre nel carcere di Salerno telefoni cellulari e droga, intessendo una fitta rete di contatti con i familiari dei detenuti. Argomenti a fronte dei quali non sono stati forniti elementi concreti idonei a superare né la necessità di una misura custodiate, né della sufficienza di una misura non detentiva, anche in ragione dei precedenti della ET e della circostanza che eseguisse con continuità e senza obiezioni le direttive del figlio, capo del sodalizio. 2.4. Con riguardo al lasso temporale risulta che le condotte illecite sono state consumate sino all'ottobre 2021, in una fitte rete di legami con detenuti e loro parenti liberi, tale da rendere necessario un contenimento custodiate - peraltro appare non applicato il braccialetto elettronico pur obbligatorio in assenza di motivazione difforme - per evitare la reiterazione delle condotte illecite. 2.5. Infine, la circostanza che ET si trovi in contestuale stato restrittivo per esecuzione pena non fa venire meno il pericolo di reiterazione in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla 3 possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416). A ciò si aggiunge, sempre in termini generali, che «Qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi di differenti, ciascuno dei quali può influire come ovvio unicamente nell'ambito del procedimento devoluto la sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice vestito dall'altro titolo. Diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi)» (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv.278498, in motivazione). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglinì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LL De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato in sede di riesame la misura cautelare degli arresti domicíliarí emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno il 03/04/2023 nei confronti di IA ET per avere introdotto nel carcere di Salerno sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all'interno di borse e scarpe, su indicazioni del figlio MA ET. Penale Sent. Sez. 6 Num. 840 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 21/11/2023 2. Avverso detta ordinanza IA ET ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per assenza di una valutazione critica degli elementi indiziari con rinvio all'indagini di polizia giudiziaria;
oltreché per omessa motivazione sulle esigenze cautelari, fondate sui soli precedenti penali, mancando la specificazione delle condotte e delle fonti di prova senza prognosi di recidiva. 2.2. Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in quanto la ricorrente in sede di interrogatorio aveva rappresentato la propria buona fede allorché si era rivolta al tappezziere per modificare la borsa da portare in carcere, come d'altra parte risulta dalle telefonate intercettate dalle indagini da cui non risulta né che ET fosse a conoscenza dei motivi per realizzare il doppiofondo, né che avesse inserito la droga nella borsa. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari per insussistenza dell'attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato, stante sia la risalenza delle condotte che lo stato detentivo, per espiazione pena, della ricorrente sino all'il. giugno 2027, tale da meritare l'obbligo di dimora nel comune di Eboli. 3. In data 3 novembre 2023 è pervenuta memoria difensiva con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché riversato esclusivamente in fatto e generico. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente visto che non distinguono i profili di censura. 2.1. Premesso che in sede di legittimità non è consentito valutare nel merito la ricostruzione del fatto, a meno che questa non sia affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, è sufficiente evidenziare come il Tribunale, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente con obiezioni apodittiche, ha analiticamente ed autonomamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in base alle dichiarazioni, plurime e riscontrate, dei collaboratori di giustizia;
alle 2 intercettazioni telefoniche;
alle captazione audiovideo e al sequestro dello stupefacente. 2.2. Con un corretto iter motivazionale aderente alle risultanze investigative, il provvedimento, dopo avere collocato le condotte contestate a IA ET nel più ampio contesto di un organigramma associativo operante all'interno del carcere di Salerno per la vendita di droga, telefoni ed altro materiale vietato ai detenuti, ha descritto le modalità con le quali la ricorrente, su indicazioni precise del figlio, MA ET, a capo dell'organizzazione, aveva commissionato a un tappezziere di fiducia (GI OT) la realizzazione di un doppio fondo sia in un paio di scarpe che in due borse, per occultarvi lo stupefacente da destinare ai detenuti. Il Tribunale ha ritenuto il coinvolgimento consapevole della ricorrente non solo in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche, riportate nel provvedimento, ma anche grazie al riscontro fornito dal ritrovamento, in entrambi i casi contestati, dello stupefacente sia nelle scarpe che nelle borse, oltre che dalla circostanza che la donna parlasse in piena libertà, insieme al tappezziere, con il proprio figlio da un telefono cellulare che questi usava dal carcere. Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati né presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma solo genericamente contestati. 2.3. Il Tribunale, per suffragare sia l'esistenza delle esigenze cautelari che l'adeguatezza degli arresti domiciliari, ha dato atto della gravità dei fatti posti in essere dalla ricorrente nell'ambito di un ampio contesto associativo, radicato da tempo, volta ad introdurre nel carcere di Salerno telefoni cellulari e droga, intessendo una fitta rete di contatti con i familiari dei detenuti. Argomenti a fronte dei quali non sono stati forniti elementi concreti idonei a superare né la necessità di una misura custodiate, né della sufficienza di una misura non detentiva, anche in ragione dei precedenti della ET e della circostanza che eseguisse con continuità e senza obiezioni le direttive del figlio, capo del sodalizio. 2.4. Con riguardo al lasso temporale risulta che le condotte illecite sono state consumate sino all'ottobre 2021, in una fitte rete di legami con detenuti e loro parenti liberi, tale da rendere necessario un contenimento custodiate - peraltro appare non applicato il braccialetto elettronico pur obbligatorio in assenza di motivazione difforme - per evitare la reiterazione delle condotte illecite. 2.5. Infine, la circostanza che ET si trovi in contestuale stato restrittivo per esecuzione pena non fa venire meno il pericolo di reiterazione in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla 3 possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416). A ciò si aggiunge, sempre in termini generali, che «Qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell'incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi di differenti, ciascuno dei quali può influire come ovvio unicamente nell'ambito del procedimento devoluto la sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice vestito dall'altro titolo. Diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli, in specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi)» (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv.278498, in motivazione). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2023