Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5404 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA PIAVE 35 FORMIGINE, rappresentata e difesa dagli avv. ti FRANCHETTI MARIA CECILIA e ROMANELLO
PIERANGELA
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , CP_1 C.F._2 [...]
- Cod.Fisc elettivamente domiciliate in CP_2 C.F._3
VIA DANTE ALIGHIERI, 1 42014 CASTELLARANO, presso lo studio dell'avv. RAVAZZINI VALERIO, rappresentate e difese dall'avv.
RAVAZZINI VALERIO
CONVENUTE
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
1
Conclusioni delle parti
Come da rispettive note scritte del 18.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
agiva in giudizio deducendo di essere proprietaria di un Parte_1
immobile sito in Prignano sulla Secchia (MO) attiguo all'immobile di proprietà di e che i CP_1 Controparte_2 Controparte_3
convenuti avevano realizzato opere non autorizzate sulle parti comuni e fatto un uso improprio dei beni comuni.
Deduceva in particolare che, senza autorizzazione da parte del
[...]
e/o della sig.ra avevano realizzato le seguenti Controparte_4 Pt_1
opere:
1)recinzione con pali di legno, insistente sul Foglio 54 mappale 497 del
Comune di Prignano, di esclusiva proprietà della sig.ra che Parte_1
risultava essere fuori allineamento rispetto al muro di confine realizzato a monte e che doveva essere riposizionata sulla corretta linea di confine;
2) forno in muratura, situato sotto le finestre della proprietà della sig.ra che, quando in uso, provocava fastidiose immissioni di fumo e Pt_1
odori nei locali di proprietà esclusiva dell'attrice;
3) posizionamento sul tetto comune di 2 boiler per l'accumulo di acqua
2 calda, che alteravano gravemente il decoro dell'edificio;
4) un pozzetto, a fianco di quello già esistente, dotato di pompa e tubazioni atte a trasportare l'acqua direttamente alla proprietà di CP_1
passando all'esterno della proprietà della sig.ra e modificando Parte_1
lo stato dei luoghi;
in particolare oltre alle tubazioni dell'acqua erano stati collocati cavi elettrici, creando una situazione di grave pericolo, in considerazione della vicinanza di tubi del gas e contatori di Hera e della abitazione della sig.ra Pt_1
5) installazione, nel dicembre 2018, di luminarie natalizie sul perimetro dell'immobile di proprietà della sig.ra (lati est-sud-ovest), mai Parte_1
rimosse.
Quanto all'uso improprio dei beni di proprietà esclusiva, esponeva che:
- il garage, sottostante all'abitazione della odierna attrice, era illegittimamente utilizzato come laboratorio/officina per la verniciatura di lambrette e lavori di falegnameria, con conseguenti emissioni potenzialmente nocive per la salute
(vernici) e rumori molesti;
- sotto le finestre della sig.ra erano stati costantemente e Parte_1
lungamente parcheggiati un trattore ed un carrello di proprietà dei sigg.ri e idonei a favorire l'accesso di estranei ai locali di proprietà CP_2 Pt_1
della stessa;
- una finestra del garage di insistente sul cortile di CP_1 [...]
non era a distanza regolamentare. Pt_1
3 Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto ordinarsi la rimessione in pristino e condannarsi i convenuti al risarcimento del danno.
Hanno resistito al giudizio e eccependo CP_1 Controparte_2
l'improponibilità della domanda riguardante la realizzazione dei pozzetti stante il divieto di cumulo di giudizio possessorio, attualmente in corso, e giudizio petitorio.
Le convenute hanno inoltre richiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte in quanto infondate
Deducevano in particolare che i due immobili erano originariamente di proprietà di e nonni di Persona_1 Parte_2 CP_2
e genitori delle sorelle e che a seguito
[...] Parte_1 CP_1
del decesso dei nonni nel 2005 si era proceduto a divisione ereditaria;
che le convenute sin dal 2006 e ancor prima i loro nonni e genitori si erano servite dell'acqua proveniente dalla cisterna posta sottoterra esistente sul terreno di proprietà dei sigg.ri in forza di una convenzione stipulata con questi Pt_3
ultimi nel 1983, al fine di irrigare i propri campi;
che quanto alla recinzione con pali in legno, essa era stata posta esattamente sul confine.
Contestavano poi che dal proprio garage e/o dal forno costruito nella loro proprietà esclusiva provenissero immissioni sonore o di fumo/odori; che gli impianti installati sul tetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili arrecassero un qualsiasi pregiudizio alla sicurezza o al decoro architettonico
4 ovvero ostacolassero l'uso degli altri comproprietari;
che vi fossero un trattore ed un carrello parcheggiati sotto le finestre dell'attrice.
Deducevano infine di non aver mai creato ulteriori finestre rispetto a quelle esistenti al momento della divisione del compendio.
nonostante regolare notifica, rimaneva contumace. Controparte_3
Premesse tali brevi considerazioni in ordine alle domande ed allegazioni proposte dalle parti, va anzitutto innanzi tutto rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda, con particolare riguardo alla lamentata costruzione di un pozzetto con annesse tubature e cavi elettrici che avrebbero illegittimamente modificato lo stato dei luoghi (cfr. punto 4 della citazione).
Richiama al riguardo parte attrice il divieto di cumulo tra giudizio petitorio e giudizio possessorio sancito dall'art. 705 c.p.c., essendo stato esperito il procedimento possessorio R.G. n. 5129/2021, promosso dalle signore e nei confronti di la quale – secondo la tesi di Pt_1 CP_2 Parte_1
parte ricorrente in tale giudizio - avrebbe recintato i pozzetti senza lasciare alle convenute alcuna possibilità di accedervi.
Parte attrice ha dato prova della proposizione del ricorso notificato il
13.11.2021 (cfr. docc. 2 e ss. allegati alla citazione).
5 Ebbene, ai sensi dell'art. 705 c.p.c. “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita”.
Nondimeno, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza,
l'impedimento posto dalla norma in commento riguarda solo il petitorio strettamente inteso, ossia il giudizio che verte sul diritto reale vantato sulla medesima res già oggetto della lite possessoria ( C. 7701/1994; C.
10609/1990; C. 8018/1987).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 705 c.p.c. il quale fa divieto al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finché il primo non sia stato definito e la sentenza eseguita, deve intendersi per giudizio petitorio solo quello in cui si contenda circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria e non anche qualsiasi altra controversia che non possa comunque avere riferimento come tema di dibattito a tale cosa (Cass. civ.,
Sez. II, 08/09/1994, n. 7701).
Per l'operatività della disposizione occorrono la corrispondenza fra l'oggetto ed i soggetti (C. 15466/2002; C. 8367/2001; C. 2106/2000; A. Napoli
6.5.2005) del giudizio possessorio rispetto a quello petitorio ( C.
1392/1992).
Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, non essendo nel presente giudizio strettamente in questione la proprietà del bene oggetto di azione
6 possessoria, bensì la realizzazione di uno dei pozzetti senza autorizzazione e con modalità ritenute tali da alterare lo stato dei luoghi e da creare, in base alla prospettazione attorea, una situazione di pericolo.
Sempre in via preliminare si deve rilevare che la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi è irrilevante ai fini della decisione.
Ed invero, “nelle controversie tra privati, derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici,
ciò che acquista rilevanza è, sempre e soltanto, la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la p.a. ed il privato richiedente” (Cass. civ., Sez. II, 25/10/2001, n. 13170).
Ne consegue che ai fini della decisione di controversie tra privati che –
come la presente – abbiano ad oggetto opere edilizie, “sono irrilevanti sia l'esistenza della concessione, ovvero il fatto di aver costruito in conformità
della concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione del codice civile e degli strumenti urbanistici locali, quanto la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate” (Cass. civ., Sez. II,
11/05/2000, n. 6038).
7 Nel merito, va osservato che gli immobili di proprietà dell'attrice e delle convenute fanno parte di più ampio stabile, ossia di villetta composta da una struttura principale adibita ad abitazioni con area cortiliva completamente recintata su entrambi i lati.
Nella zona retrostante sono collocati una struttura adibita a magazzino deposito con annessa tettoia, una piscina fuori terra con un muretto di contenimento in cemento armato e un manufatto in pietra a vista ad uso forno (cfr. documentazione fotografica annessa alla consulenza tecnica in atti).
In ordine alla recinzione con pali in legno di cui è lamentato il posizionamento fuori dalla linea di confine, dalla ctu espletata è emerso che una porzione di recinzione in legno risulta fuori allineamento rispetto al muretto di confine, andando ad occupare parte del mappale 497 di proprietà dell'attrice (cfr. p. 5 della relazione).
Il ctu ha in particolare evidenziato che “per quanto riguarda il confine fra i due terreni uno di proprietà (map 497) l'altro di proprietà Parte_1
(map 483) si ritiene corretta l'osservazione del geom. Controparte_2
sul riposizionamento sull'asse fra il primo e l'ultimo palo di alcuni CP_5
dei pali intermedi non perfettamente allineati” mentre “per quel che riguarda il confine fra l'area cortiliva dell'abitazione (map 37 e map 499) e il terreno di proprietà (map 497) si conferma che la linea di Parte_1
8 confine coincide con il muretto esistente, così come rilevato anche dal geom ). CP_6
Nonostante la scarsa chiarezza delle allegazioni di entrambe le parti inerente l'effettiva quota di proprietà delle parti convenute (le domande di parte attrice sono rivolte a tutti e tre i convenuti, in qualità di comproprietari mentre la particella 483 è di proprietà esclusiva della convenuta CP_2
come desumibile dalla ctu e dalla visura depositata sub doc. 11 parte
[...]
convenuta), la relativa domanda va accolta in parte qua.
Quanto al posizionamento sul tetto comune dei due boiler per l'accumulo di acqua calda, il ctu ha chiarito che l'impianto installato non preclude la possibilità per la sig.ra di installare un impianto simile a quello Parte_1
presente e che non risulta alterato il decoro architettonico (come desumibile chiaramente dalla documentazione fotografica allegata alla perizia).
Al riguardo, giova richiamare l'art. 1122 bis comma 2 c.c. che, in materia condominiale, espressamente consente di installare impianti di questo tipo,
ovvero per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati a servire singole unità, "sul lastrico solare" e "su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato", anche da parte di singoli condomini.
Venendo al forno in muratura, da cui a detta dell'attrice proverrebbero fastidiose immissioni di fumo e odori, il ctu ha evidenziato che:
9 - il manufatto in muratura adibito a forno, allibrato al mappale 499 del foglio
54, non costituisce un'opera della quale necessiti una licenza edilizia;
- tale manufatto viene ricondotto, come più volte ribadito dal nelle CP_4
comunicazioni pervenute alla parte, alla categoria delle “opere per arredo da giardino – aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” come da DM 02.03.2018 punto 43;
-la distanza dal fabbricato risulta essere di mt.
4.20 mentre dalla recinzione di mt. 5.40;
-alla luce di quanto sopra descritto e riportato nelle relazioni del Comune
tale manufatto non ha bisogno di distanze minime dal confine e tanto meno di licenza edilizia;
-la distanza dai confini, sicuramente, fa sì che il calore emanato durante la cottura sia circoscritto e per quanto riguarda l'esalazione dei fumi si ritiene che tale evento sia condizionato dalle condizioni atmosferiche esterne;
inoltre si ritiene che le dimensioni del camino siano tali da contenere la dispersione di fumi senza arrecare particolari disagi ai vicini.
La relativa domanda va dunque rigettata.
Quanto alla realizzazione di un ulteriore pozzetto rispetto a quello già
esistente, parte attrice deduce che le tubazioni di cui è dotato avrebbero modificato lo stato dei luoghi e che i cavi elettrici ivi collocati creerebbero una situazione di grave pericolo, “in considerazione della vicinanza di tubi del gas e contatori di Hera e della abitazione della sig.r . Pt_1
10 Tali allegazioni, oltre ad essere del tutto generiche, al punto da non consentire di comprendere appieno quale sarebbe il pericolo connesso alla situazione descritta, non sono state supportate né da specifica documentazione fotografica né da richiesta di prova orale.
Di qui anche la natura esplorativa di un eventuale quesito al ctu sul punto.
Anche tale domanda va, per tali ragioni, disattesa.
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alle ulteriori condotte lamentate.
Quanto alle luminarie asseritamente non rimosse dai convenuti (punto 5
atto di citazione), a fronte dell'allegazione di segno contrario di questi ultimi
(p. 5 dell'atto di citazione, ove è stato eccepito che le luminarie sarebbero state rimosse) nessun elemento di valutazione è stato fornito da parte attrice,
sulla quale gravava il relativo onere probatorio;
nessuna documentazione fotografica è stata depositata né tantomeno è stata formulata richiesta di prova orale sul punto, onde non vi sono i presupposti per vagliare la relativa domanda.
Mentre le condotte indicate ai punti 6 e 7 dell'atto di citazione (p. 3), oltre ad essere genericamente dedotte, rientrano ictu oculi nel legittimo esercizio del diritto di proprietà esclusiva, non essendo dato rinvenire alcuna condotta idonea ad interferire con l'altrui uso della cosa comune o con l'esercizio della proprietà esclusiva.
11 Venendo alla domanda diretta a far valere l'esistenza di una finestra di
“non a distanza regolamentare”, la carenza di allegazioni di CP_1
parte attrice non consente neppure di stabilire se la finestra sia stata aperta dalle parti convenute ovvero se (come sostenuto dalle convenute stesse) essa sia sempre esistita, tenuto conto peraltro che l'immobile è stato oggetto di divisione ereditaria nel 2005 (doc. 8 parte convenuta).
Va infine rigettata la domanda risarcitoria proposta, sia in ragione del pressoché totale rigetto delle domande di parte attrice sia in quanto quest'ultima non ha compiuto alcuna allegazione, neppure generica, per consentire di accertare l'esistenza, anche solo presuntiva, di un pregiudizio suscettibile di riparazione economica.
Tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda relativa alla non corretta apposizione dei pali di legno sul confine, sussistono giusti motivi per compensare nella misura del 20% le spese processuali, mentre le restanti spese (80%) sono poste a carico di parte attrice, prevalentemente soccombente.
Le spese sono liquidate in dispositivo, già operata la decurtazione per la parziale compensazione;
nulla per spese quanto a rimasto Controparte_3
contumace nel presente giudizio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Modena, pronunciando definitivamente nel giudizio N.
5404/2021 R.G., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
12 1)accertato il mancato allineamento dei pali in legno posti in prossimità del muro di confine tra la proprietà di (map 497) e quella di Parte_1
(map 483) condanna quest'ultima a porre in essere, a Controparte_2
proprie spese, le opere necessarie al riallineamento tra i pali ed il confine;
2) rigetta le restanti domande;
3) condanna al pagamento dell'80% delle spese di lite a favore Parte_1
di e liquidandole in complessivi €. 6000,00 CP_1 Controparte_2
per compenso professionale (già effettuata la decurtazione), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti le restanti spese di lite;
4) nulla per spese quanto alla parte Controparte_3
Modena, 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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