Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara A.M. Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico,
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Corbetta (MI) il 12 dicembre 2009
(anno 2009 al n. 32, Parte I)
separati con sentenza n. 907/2024 pubbl. il 04/07/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
, cittadino italiano, minorenne non economicamente autosufficiente C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno cumulativamente e congiuntamente proposto la domanda di separazione e la domanda di divorzio.
I coniugi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5, di proprietà della sig.ra sarà assegnata alla sig.ra affinché vi abiti con il figlio con tutti i mobili Pt_1 Pt_1 Per_1
e gli arredi.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con collocamento/residenza prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione.
3) Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
4) Il sig. vedrà e terrà con sé il figlio nel rispetto delle seguenti modalità: Pt_2
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola/oratorio o centro estivo o a casa della madre, allorchè per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita da scuola/oratorio o centro estivo, fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola nel periodo scolastico o nei periodi estivi presso l'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio, salvo diverso accordo, da concordarsi previamente con la madre e tenendo conto delle future esigenze del figlio;
- nella settimana il padre vedrà e terrà con sé il figlio il mercoledì (nel periodo scolastico dall'uscita da scuola o dalla casa della madre, allorché per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita da scuola, dalla mattina nei periodi festivi, dall'uscita dell'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio o dalla casa della madre, allorché per impegni lavorativi non sia possibile il ritiro all'uscita dell'oratorio/centro estivo), salvo diverso accordo, da concordarsi previamente con la madre e tenendo conto delle future esigenze del figlio. Il sig. riporterà il figlio il mattino Pt_2 successivo nel periodo scolastico a scuola o nei periodi estivi presso l'oratorio/centro estivo frequentato dal figlio o alla casa materna allorché il figlio non frequenti l'oratorio/centro estivo;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno trascorse ad anni alterni dal minore con ciascun genitore alternando con l'uno il periodo dal 23/12 al 30/12 alle ore 10.00 e con l'altro dalle ore 10.00 del giorno 30/12 sino al 6/1 ore 21,00 (comunque Natale con la mamma e IA con il papà);
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni il periodo dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze scolastiche estive il figlio starà con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni, periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
5) Il sig. si impegna, a titolo di contributo al mantenimento del figlio a Pt_2 Per_1 corrispondere alla sig.ra un importo mensile pari ad € 350,00 entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da deposito del ricorso, sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica del figlio.
6) I sig.ri e sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie Pt_1 Pt_2 relative al figlio secondo quanto previsto dalle “Linee guida spese extra assegno di Per_1 mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali futuri rispetto al deposito del presente ricorso fidanzati e/o compagni saranno introdotti gradualmente nella vita di previo Per_1 accordo fra i sig.ri e Pt_1 Pt_2
8) I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
9) I sig.ri e si danno reciprocamente atto che non avranno nulla a pretendere Pt_1 Pt_2
l'uno dall'altra e che sono economicamente autosufficienti e provvederanno al proprio mantenimento da sé con mezzi propri. Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati. Eventuali assegni familiari/assegno unico, nonché assegni a favore di , Per_1 saranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario del figlio minore. Pt_1
10) Il mutuo fondiario tuttora in essere contratto per l'acquisto della casa coniugale e del box di pertinenza della medesima unità abitativa, siti in Bareggio (MI), Via S. Ambrogio, 5, così come eventuali polizze per l'assicurazione sul mutuo, è a carico della sig.ra dalla data di Pt_1 trasferimento immobiliare.
11) Le spese legali inerenti al presente giudizio saranno suddivise al 50% fra ciascun coniuge.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire anche per la fase di divorzio l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 26.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Corbetta (MI) il 12 dicembre 2009 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG