TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/11/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa AL AB, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , domicilia- Parte_1 C.F._1
ta all'indirizzo pec Email_1
in uso all'Avv. Scorsone Giuseppe, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti
- Opponente -
CONTRO
, C.F. , domiciliato CP_1 C.F._2
all'indirizzo pec in Email_2
uso all'Avv. Barbera Michele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- Opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/10/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a contropar- te, si è opposta al precetto notificatole da Parte_1
in data 26/02/2024 unitamente alla sen- CP_1
tenza n. 411/2022, con cui il Tribunale di Sciacca, nel pro- cedimento n. 1245/2018 RGCC, ha pronunciato la cessazio- ne degli effetti civili del loro matrimonio.
La sentenza ha, in particolare obliterato l'obbligo di corre- sponsione del contributo al mantenimento, pari a euro
500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, dei n. 4 figli mag- giorenni della coppia, ritenuti dal Collegio autosufficienti già al tempo del ricorso presentato in data 10/10/2018; obbligo prima risultante dall'accordo di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale in data 10/06/2011 nel pro- cedimento n. 165/2011 RGCC.
La medesima sentenza, oltre che condannare Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal coniuge
[...]
e liquidate in euro 2.576,00 oltre IVA e CPA, ha anche stabili- to che ella, nominata genitore collocatario dei figli in sede di separazione, non avesse più diritto a condurre la casa fami- liare a causa, appunto, del raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
Proprio queste due statuizioni, di caducazione del diritto a condurre la casa familiare e di condanna alla refusione del- le spese, sono state rese oggetto del precetto oggi opposto.
Quanto alla caducazione del diritto di abitazione,
Tribunale di Sciacca
- 2 - l'opponente ha in particolare eccepito il difetto di un titolo utile a ottenere il rilascio coattivo dell'immobile occupato, vi- sto che la sentenza precettata non conterrebbe alcun esplici- to ordine di rilascio.
Circa la pretesa alla refusione delle spese di lite,
l'opponente ha invece eccepito la titolarità di un credito, pa- rimenti liquido ed esigibile, da compensare con quello vantato da controparte;
credito consistente nel contributo al mante- nimento disposto in sede di separazione e non versato dall'opposto dal mese di settembre 2015 al mese di settembre
2022, per la somma complessiva di euro 42.500,00, oltre in- teressi e rivalutazione monetaria.
Quanto sopra sarebbe reso ancora più evidente dall'ordinanza del 23/02/2023 con cui il Tribunale di Sciac- ca, nel procedimento di espropriazione presso terzi n.
181/2022 RGEsec, le avrebbe riconosciuto il diritto ala refu- sione delle spese di lite pari a euro 1.600,00 onnicomprensi- vi.
In conclusione, l'opponente ha domandato al Tribunale:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza e dell'atto di precetto sottostante;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che il SI. non ha diritto di procedere all'esecuzione for- CP_1
zata e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto come sopra indicato;
Tribunale di Sciacca
- 3 - nel merito: ritenere e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione indicata nell'atto di precetto per compensazione con il maggior credito vantato dalla SI.ra ; Parte_1
In ogni caso col favore delle spese”.
costituitosi in giudizio, ha anzitutto CP_1
avanzato la richiesta preliminare di riunione del presente procedimento a quello recante il n. 307/2022 RGCC penden- te innanzi al Tribunale di Sciacca, sorto a seguito dell'opposizione al precetto con cui ha Parte_1
azionato la pretesa di pagamento delle medesime somme op- poste in compensazione in questa sede, per l'importo di euro
39.700,00.
La cifra conterrebbe anche la pretesa di risarcimento del danno avanzato da una delle figlie, , in veste di Persona_1
parte civile nel processo penale n. 256/2019 GN sorto a seguito di una sua denuncia presentata per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. commesso dal 1015 al 2019.
Ad ogni modo, l'opposto avrebbe assolto interamente agli obblighi di contribuzione al mantenimento vigente fino al
10/10/2018, giorno di presentazione del ricorso teso ad otte- nere il divorzio, attraverso bonifici e buoni postali fruttiferi intestati ai figli.
A riprova di quanto detto egli ha altresì prodotto dichiara- zioni di rinuncia al mantenimento sottoscritte dai singoli figli.
Nelle more del procedimento, ha rila- Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 4 - sciato l'immobile in data 29/04/2024 dietro esecuzione for- zata.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'opposizione è fondata solo in parte.
In primo luogo, sotto il profilo della lamentata incoercibili- tà dell'obbligo di rilascio dell'abitazione familiare sulla base della sola sentenza di divorzio deve farsi richiamo ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità chiamata a stabilire se la revoca dell'assegnazione della casa familiare – disposta, con provvedimento presidenziale o del giudice, o (come nella specie) con sentenza – sia, o meno, titolo idoneo per l'esecuzione, quando (come nella specie) non contenga espli- citamente la condanna al rilascio.
La Cassazione ha risposto in modo affermativo al quesito, af- fermando come la condanna al rilascio deve ritenersi implici- ta nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare.
A tal fine la Corte di Cassazione ha messo in evidenza tre profili rilevanti ai fini della risoluzione della questione.
Il primo è dato dalla necessità di assumere un'ottica non par- ziale.
Tribunale di Sciacca
- 5 - La questione deve essere affrontata considerando anche l'ipotesi, speculare, dell'attribuzione (con provvedimento anti- cipatorio o con sentenza) dell'assegnazione a uno dei coniugi, senza esplicita condanna al rilascio (allontanamento) nei con- fronti dell'altro.
Si tratta, infatti, del conferimento e della revoca dello stesso diritto, rispetto ai quali la condanna al rilascio prende dire- zioni diverse;
rispettivamente, il non assegnatario e l'assegnatario che perde tale qualifica.
Il secondo è dato dalla portata della previsione legislativa (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).
In origine, in un contesto ordinamentale di non generale ese- cutività delle sentenze non passate in giudicato, tale disposi- zione – attributiva di efficacia esecutiva espressamente riferi- ta solo ai provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole – non poteva non concernere anche le sentenze.
Altrimenti, la ratio, evidentemente di tempestività ed effettivi- tà della tutela di interessi primari, che aveva indotto il legi- slatore a tale scelta, sarebbe stata vanificata dalla emanazio- ne della decisione definitiva.
Il terzo profilo è dato dalla peculiarità del diritto in argomen- to.
L'assegnazione si sostanzia unicamente nel diritto di conti- nuare a vivere nell'abitazione familiare (al godimento della
Tribunale di Sciacca
- 6 - stessa, secondo l'art. 155 quater, cod. civ., introdotto dalla L.
8 febbraio 2006, n. 54) senza l'altro coniuge.
Secondo la giurisprudenza costante, si tratta di diritto perso- nale di godimento, sui generis, proprio per la collocazione nell'ambito dei rapporti familiari in crisi.
La caratteristica essenziale, connaturale alla funzione, è di costituire un limite rispetto a un diritto dominicale di altri
(l'altro coniuge o un terzo) sullo stesso bene;
è presupposto per la successione ex lege nel contratto di locazione (L. 27 lu- glio 1978, n. 392, art. 6); vale anche rispetto ad altri contratti costitutivi di diritto personale sullo stesso bene, quali il co- modato.
Esso si esaurisce nel godimento della casa senza il coniuge;
dato essenziale, che non è stato messo in discussione nean- che con l'introduzione dell'affido condiviso dei figli.
Costituisce un limite, di carattere eccezionale, posto all'ordinario assetto dei rapporti reali e obbligatori sull'immobile.
L'unicità contenutistica/strutturale e il costituire un limite ai diritti degli altri sulla casa familiare, conforma il momento at- tributivo e la revoca.
Rispetto al momento dell'attribuzione, il diritto non può veni- re ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dal- la casa familiare dell'altro coniuge.
Se non c'è l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro co-
Tribunale di Sciacca
- 7 - niuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto
(in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, es- sendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegna- zione.
Sul piano dell'esecuzione, ciò comporta che il provvedimento,
o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sè, im- plicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge;
attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l'irrilevanza dell'esistenza o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento/sentenza attributivi del diritto e l'idoneità del titolo, contenente anche solo l'espressa attribuzione del diritto, all'esecuzione.
Rispetto al momento della revoca, che nella fattispecie viene in rilievo, essendo venuto meno -secondo la valutazione rite- nuta dal giudice – il diritto speciale attribuito, cioè essendo stata esclusa la fruizione della casa familiare in capo a colui che ne aveva il godimento esclusivo, si determina un effetto uguale e contrario a quello dell'assegnazione; cosi, destinata- rio della condanna al rilascio diventa chi non è più assegna- tario, con il conseguente riespandersi dell'ordinario regime giuridico sulla casa familiare.
In conclusione, la natura speciale del diritto di abitazione del- la casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla
Tribunale di Sciacca
- 8 - casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell'attribuzione) e che, quando smette di esistere con la re- voca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamen- to dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perchè la con- danna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quan- do viene attribuito, sia quando viene revocato.
Nè tale soluzione interferisce con la giurisprudenza consoli- data che, prima della formazione della cosa giudicata, ritiene eseguibili: solo le sentenze di condanna (Cass. 6 febbraio
1999, n. 1037), comprese le statuizioni di condanna alle spe- se, indipendentemente dalla accessorietà al capo di condan- na (Cass. 10 novembre 2004, n. 21367); esclude l'esecutività di condanne consequenziali, in rapporto di sinallagmaticità con capi aventi natura costitutiva, nei quali l'effetto costituti- vo si produce solo con il giudicato (Sez. Un. 22 febbraio 2010,
n. 4059).
Nel caso in questione, infatti, per la natura del diritto in ar- gomento – che si sostanzia solo nel godimento esclusivo sen- za l'altro coniuge, con la conseguenza che non esiste senza rilascio del non titolare (nel caso dell'attribuzione) e comporta un contestuale obbligo di rilascio quando viene meno il suo unico contenuto (nel caso di revoca) – non si pone il problema
Tribunale di Sciacca
- 9 - della scissione temporale tra effetti costitutivi ed effetti con- sequenziali perchè il provvedimento/sentenza, di assegnazio- ne e di revoca, contiene in se stesso una condanna al rilascio.
(così Cass.. civ. sent. n. 1367/2012)
Alla luce dei principi appena richiamati deve concludersi per la legittimità dell'esecuzione coattiva eseguita dall'Ufficiale giudiziario su richiesta di e CP_1
fondata sul precetto opposto.
L'opposizione è infondata pure sotto il profilo della com- pensazione richiesta con il contributo al mantenimento dei figli, sebbene sia ammissibile sul piano teorico, tenuto conto che l'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c. si può avanzare per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo sia per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, sia per fare valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del tito- lo esecutivo, fra cui, appunto, la compensazione fra poste creditorie vicendevoli.
Tuttavia, nel caso di specie le poste eccepite in compen- sazione da non sono disponibili, dunque Parte_1
compensabili: a prescindere dall'esistenza o meno del credito alla luce della sentenza di divorzio n. 411/2022 cit., elidente l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento dei figli oramai autosufficienti, l'ostacolo alla compensazione
è rappresentato dalla natura “sostanzialmente alimentare” di tale contributo, che lo rende indisponibile e non compensabi-
Tribunale di Sciacca
- 10 - le unilateralmente (Cass., sez. VI civ., sent. n. 11689 del
14/05/2018).
Tale considerazione è alla base pure del rigetto della ri- chiesta di riunione del procedimento n. 307/2022 RGCC a quello odierno.
Infondata, da ultimo, la doglianza sul ritardo della costi- tuzione di parte opposta, che nulla ha sollevato a titolo di ri- convenzionale o di eccezioni in senso stretto.
A potere essere compensate sono unicamente le spese di lite riconosciute all'opponente nell'espropriazione presso terzi n. 181/2022 RG Esec. con l'ordinanza del 23/02/2023, pari a euro 1.600,00 onnicomprensivi, al cui allegato inadempi- mento non è seguita la prova del pagamento, o di altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi, da parte del debitore oppo- sto.
Venendo alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'opposizione – risultata fondata solo in parte, con riferi- mento però a un profilo che incide sull'entità di un accessorio significativo del credito - giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo (cfr. Cass. sez. sez. III civ.
n.3438/16, secondo la quale: “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effet- tuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare ideal- mente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra
Tribunale di Sciacca
- 11 - per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplici- tare in motivazione, per una integrale compensazione o co- munque una modifica del carico delle spese in base alle circo- stanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente”) e la condanna dell'opponente al pagamento della frazione residua liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal
D.M. 55 del 2014, riducendo del 50% i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dal- la tabella n. 2 del regolamento, con riferimento al pertinente scaglione, tenuto conto del valore della lite, della relativa semplicità delle questioni decisorie affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla difesa dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni di- versa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione
- DICHIARA inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo opposto in compensazione pari € 1.600,00 di cui all'ordinanza del 23/02/2023 resa nel proc. n.
181/2022 RG Esec
- RIGETTA l'opposizione per la restante parte;
Tribunale di Sciacca
- 12 - - CO l'opponente a rifondere ad i CP_1
due terzi delle spese di lite, liquidate (tale frazione) in complessivi € 1.692,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi, com- pensando il restante terzo;
- Così deciso in Sciacca, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AL AB
Tribunale di Sciacca
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa AL AB, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. , domicilia- Parte_1 C.F._1
ta all'indirizzo pec Email_1
in uso all'Avv. Scorsone Giuseppe, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti
- Opponente -
CONTRO
, C.F. , domiciliato CP_1 C.F._2
all'indirizzo pec in Email_2
uso all'Avv. Barbera Michele, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
- Opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29/10/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Tribunale di Sciacca Con atto di citazione regolarmente notificato a contropar- te, si è opposta al precetto notificatole da Parte_1
in data 26/02/2024 unitamente alla sen- CP_1
tenza n. 411/2022, con cui il Tribunale di Sciacca, nel pro- cedimento n. 1245/2018 RGCC, ha pronunciato la cessazio- ne degli effetti civili del loro matrimonio.
La sentenza ha, in particolare obliterato l'obbligo di corre- sponsione del contributo al mantenimento, pari a euro
500,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, dei n. 4 figli mag- giorenni della coppia, ritenuti dal Collegio autosufficienti già al tempo del ricorso presentato in data 10/10/2018; obbligo prima risultante dall'accordo di separazione consensuale dei coniugi omologato dal Tribunale in data 10/06/2011 nel pro- cedimento n. 165/2011 RGCC.
La medesima sentenza, oltre che condannare Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal coniuge
[...]
e liquidate in euro 2.576,00 oltre IVA e CPA, ha anche stabili- to che ella, nominata genitore collocatario dei figli in sede di separazione, non avesse più diritto a condurre la casa fami- liare a causa, appunto, del raggiungimento dell'indipendenza economica della prole.
Proprio queste due statuizioni, di caducazione del diritto a condurre la casa familiare e di condanna alla refusione del- le spese, sono state rese oggetto del precetto oggi opposto.
Quanto alla caducazione del diritto di abitazione,
Tribunale di Sciacca
- 2 - l'opponente ha in particolare eccepito il difetto di un titolo utile a ottenere il rilascio coattivo dell'immobile occupato, vi- sto che la sentenza precettata non conterrebbe alcun esplici- to ordine di rilascio.
Circa la pretesa alla refusione delle spese di lite,
l'opponente ha invece eccepito la titolarità di un credito, pa- rimenti liquido ed esigibile, da compensare con quello vantato da controparte;
credito consistente nel contributo al mante- nimento disposto in sede di separazione e non versato dall'opposto dal mese di settembre 2015 al mese di settembre
2022, per la somma complessiva di euro 42.500,00, oltre in- teressi e rivalutazione monetaria.
Quanto sopra sarebbe reso ancora più evidente dall'ordinanza del 23/02/2023 con cui il Tribunale di Sciac- ca, nel procedimento di espropriazione presso terzi n.
181/2022 RGEsec, le avrebbe riconosciuto il diritto ala refu- sione delle spese di lite pari a euro 1.600,00 onnicomprensi- vi.
In conclusione, l'opponente ha domandato al Tribunale:
“in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza e dell'atto di precetto sottostante;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare che il SI. non ha diritto di procedere all'esecuzione for- CP_1
zata e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto come sopra indicato;
Tribunale di Sciacca
- 3 - nel merito: ritenere e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione indicata nell'atto di precetto per compensazione con il maggior credito vantato dalla SI.ra ; Parte_1
In ogni caso col favore delle spese”.
costituitosi in giudizio, ha anzitutto CP_1
avanzato la richiesta preliminare di riunione del presente procedimento a quello recante il n. 307/2022 RGCC penden- te innanzi al Tribunale di Sciacca, sorto a seguito dell'opposizione al precetto con cui ha Parte_1
azionato la pretesa di pagamento delle medesime somme op- poste in compensazione in questa sede, per l'importo di euro
39.700,00.
La cifra conterrebbe anche la pretesa di risarcimento del danno avanzato da una delle figlie, , in veste di Persona_1
parte civile nel processo penale n. 256/2019 GN sorto a seguito di una sua denuncia presentata per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. commesso dal 1015 al 2019.
Ad ogni modo, l'opposto avrebbe assolto interamente agli obblighi di contribuzione al mantenimento vigente fino al
10/10/2018, giorno di presentazione del ricorso teso ad otte- nere il divorzio, attraverso bonifici e buoni postali fruttiferi intestati ai figli.
A riprova di quanto detto egli ha altresì prodotto dichiara- zioni di rinuncia al mantenimento sottoscritte dai singoli figli.
Nelle more del procedimento, ha rila- Parte_1
Tribunale di Sciacca
- 4 - sciato l'immobile in data 29/04/2024 dietro esecuzione for- zata.
La causa è stata istruita in modo documentale, poi trat- tenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025, previa con- cessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'opposizione è fondata solo in parte.
In primo luogo, sotto il profilo della lamentata incoercibili- tà dell'obbligo di rilascio dell'abitazione familiare sulla base della sola sentenza di divorzio deve farsi richiamo ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità chiamata a stabilire se la revoca dell'assegnazione della casa familiare – disposta, con provvedimento presidenziale o del giudice, o (come nella specie) con sentenza – sia, o meno, titolo idoneo per l'esecuzione, quando (come nella specie) non contenga espli- citamente la condanna al rilascio.
La Cassazione ha risposto in modo affermativo al quesito, af- fermando come la condanna al rilascio deve ritenersi implici- ta nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare.
A tal fine la Corte di Cassazione ha messo in evidenza tre profili rilevanti ai fini della risoluzione della questione.
Il primo è dato dalla necessità di assumere un'ottica non par- ziale.
Tribunale di Sciacca
- 5 - La questione deve essere affrontata considerando anche l'ipotesi, speculare, dell'attribuzione (con provvedimento anti- cipatorio o con sentenza) dell'assegnazione a uno dei coniugi, senza esplicita condanna al rilascio (allontanamento) nei con- fronti dell'altro.
Si tratta, infatti, del conferimento e della revoca dello stesso diritto, rispetto ai quali la condanna al rilascio prende dire- zioni diverse;
rispettivamente, il non assegnatario e l'assegnatario che perde tale qualifica.
Il secondo è dato dalla portata della previsione legislativa (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).
In origine, in un contesto ordinamentale di non generale ese- cutività delle sentenze non passate in giudicato, tale disposi- zione – attributiva di efficacia esecutiva espressamente riferi- ta solo ai provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole – non poteva non concernere anche le sentenze.
Altrimenti, la ratio, evidentemente di tempestività ed effettivi- tà della tutela di interessi primari, che aveva indotto il legi- slatore a tale scelta, sarebbe stata vanificata dalla emanazio- ne della decisione definitiva.
Il terzo profilo è dato dalla peculiarità del diritto in argomen- to.
L'assegnazione si sostanzia unicamente nel diritto di conti- nuare a vivere nell'abitazione familiare (al godimento della
Tribunale di Sciacca
- 6 - stessa, secondo l'art. 155 quater, cod. civ., introdotto dalla L.
8 febbraio 2006, n. 54) senza l'altro coniuge.
Secondo la giurisprudenza costante, si tratta di diritto perso- nale di godimento, sui generis, proprio per la collocazione nell'ambito dei rapporti familiari in crisi.
La caratteristica essenziale, connaturale alla funzione, è di costituire un limite rispetto a un diritto dominicale di altri
(l'altro coniuge o un terzo) sullo stesso bene;
è presupposto per la successione ex lege nel contratto di locazione (L. 27 lu- glio 1978, n. 392, art. 6); vale anche rispetto ad altri contratti costitutivi di diritto personale sullo stesso bene, quali il co- modato.
Esso si esaurisce nel godimento della casa senza il coniuge;
dato essenziale, che non è stato messo in discussione nean- che con l'introduzione dell'affido condiviso dei figli.
Costituisce un limite, di carattere eccezionale, posto all'ordinario assetto dei rapporti reali e obbligatori sull'immobile.
L'unicità contenutistica/strutturale e il costituire un limite ai diritti degli altri sulla casa familiare, conforma il momento at- tributivo e la revoca.
Rispetto al momento dell'attribuzione, il diritto non può veni- re ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dal- la casa familiare dell'altro coniuge.
Se non c'è l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro co-
Tribunale di Sciacca
- 7 - niuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto
(in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, es- sendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegna- zione.
Sul piano dell'esecuzione, ciò comporta che il provvedimento,
o sentenza, con cui il diritto è attribuito, contiene in sè, im- plicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge;
attribuzione e rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l'irrilevanza dell'esistenza o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento/sentenza attributivi del diritto e l'idoneità del titolo, contenente anche solo l'espressa attribuzione del diritto, all'esecuzione.
Rispetto al momento della revoca, che nella fattispecie viene in rilievo, essendo venuto meno -secondo la valutazione rite- nuta dal giudice – il diritto speciale attribuito, cioè essendo stata esclusa la fruizione della casa familiare in capo a colui che ne aveva il godimento esclusivo, si determina un effetto uguale e contrario a quello dell'assegnazione; cosi, destinata- rio della condanna al rilascio diventa chi non è più assegna- tario, con il conseguente riespandersi dell'ordinario regime giuridico sulla casa familiare.
In conclusione, la natura speciale del diritto di abitazione del- la casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla
Tribunale di Sciacca
- 8 - casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell'attribuzione) e che, quando smette di esistere con la re- voca, determina una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamen- to dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perchè la con- danna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quan- do viene attribuito, sia quando viene revocato.
Nè tale soluzione interferisce con la giurisprudenza consoli- data che, prima della formazione della cosa giudicata, ritiene eseguibili: solo le sentenze di condanna (Cass. 6 febbraio
1999, n. 1037), comprese le statuizioni di condanna alle spe- se, indipendentemente dalla accessorietà al capo di condan- na (Cass. 10 novembre 2004, n. 21367); esclude l'esecutività di condanne consequenziali, in rapporto di sinallagmaticità con capi aventi natura costitutiva, nei quali l'effetto costituti- vo si produce solo con il giudicato (Sez. Un. 22 febbraio 2010,
n. 4059).
Nel caso in questione, infatti, per la natura del diritto in ar- gomento – che si sostanzia solo nel godimento esclusivo sen- za l'altro coniuge, con la conseguenza che non esiste senza rilascio del non titolare (nel caso dell'attribuzione) e comporta un contestuale obbligo di rilascio quando viene meno il suo unico contenuto (nel caso di revoca) – non si pone il problema
Tribunale di Sciacca
- 9 - della scissione temporale tra effetti costitutivi ed effetti con- sequenziali perchè il provvedimento/sentenza, di assegnazio- ne e di revoca, contiene in se stesso una condanna al rilascio.
(così Cass.. civ. sent. n. 1367/2012)
Alla luce dei principi appena richiamati deve concludersi per la legittimità dell'esecuzione coattiva eseguita dall'Ufficiale giudiziario su richiesta di e CP_1
fondata sul precetto opposto.
L'opposizione è infondata pure sotto il profilo della com- pensazione richiesta con il contributo al mantenimento dei figli, sebbene sia ammissibile sul piano teorico, tenuto conto che l'opposizione preventiva ex art. 615 c.p.c. si può avanzare per contestare la legittimità della iscrizione al ruolo sia per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, sia per fare valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del tito- lo esecutivo, fra cui, appunto, la compensazione fra poste creditorie vicendevoli.
Tuttavia, nel caso di specie le poste eccepite in compen- sazione da non sono disponibili, dunque Parte_1
compensabili: a prescindere dall'esistenza o meno del credito alla luce della sentenza di divorzio n. 411/2022 cit., elidente l'obbligo di corresponsione del contributo al mantenimento dei figli oramai autosufficienti, l'ostacolo alla compensazione
è rappresentato dalla natura “sostanzialmente alimentare” di tale contributo, che lo rende indisponibile e non compensabi-
Tribunale di Sciacca
- 10 - le unilateralmente (Cass., sez. VI civ., sent. n. 11689 del
14/05/2018).
Tale considerazione è alla base pure del rigetto della ri- chiesta di riunione del procedimento n. 307/2022 RGCC a quello odierno.
Infondata, da ultimo, la doglianza sul ritardo della costi- tuzione di parte opposta, che nulla ha sollevato a titolo di ri- convenzionale o di eccezioni in senso stretto.
A potere essere compensate sono unicamente le spese di lite riconosciute all'opponente nell'espropriazione presso terzi n. 181/2022 RG Esec. con l'ordinanza del 23/02/2023, pari a euro 1.600,00 onnicomprensivi, al cui allegato inadempi- mento non è seguita la prova del pagamento, o di altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi, da parte del debitore oppo- sto.
Venendo alle spese di lite, il parziale accoglimento dell'opposizione – risultata fondata solo in parte, con riferi- mento però a un profilo che incide sull'entità di un accessorio significativo del credito - giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo (cfr. Cass. sez. sez. III civ.
n.3438/16, secondo la quale: “nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effet- tuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare ideal- mente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra
Tribunale di Sciacca
- 11 - per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplici- tare in motivazione, per una integrale compensazione o co- munque una modifica del carico delle spese in base alle circo- stanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente”) e la condanna dell'opponente al pagamento della frazione residua liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal
D.M. 55 del 2014, riducendo del 50% i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dal- la tabella n. 2 del regolamento, con riferimento al pertinente scaglione, tenuto conto del valore della lite, della relativa semplicità delle questioni decisorie affrontate e dell'attività concretamente svolta dalla difesa dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni di- versa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione
- DICHIARA inefficace il precetto opposto limitatamente all'importo opposto in compensazione pari € 1.600,00 di cui all'ordinanza del 23/02/2023 resa nel proc. n.
181/2022 RG Esec
- RIGETTA l'opposizione per la restante parte;
Tribunale di Sciacca
- 12 - - CO l'opponente a rifondere ad i CP_1
due terzi delle spese di lite, liquidate (tale frazione) in complessivi € 1.692,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi, com- pensando il restante terzo;
- Così deciso in Sciacca, 07/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa AL AB
Tribunale di Sciacca
- 13 -