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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni N 47 74028 Sava TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza San Giovanni N 47 74028 Sava TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 2127, anni 2019-2023, notificatogli in data 5.7.2025 dal Comune di Sava, invocandone l'annullamento, totale o parziale, per i motivi appresso indicati. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I terreni censiti al fg. di mappa_ p.lle_, in quanto destinati a superficie fondiaria edificabile, restano suscettibili di valore venale in comune commercio, sicché non possono essere equiparati a quelli agricoli, come era stato richiesto dal ricorrente. In mancanza di una stima antagonista dimostrata, quella attribuita nell'avviso, agganciata ai dati ufficiali acquisiti dall'ente comunale, può ritenersi attendibile. I terreni di cui al fg. di mappa_ p.lle_ , in quanto vincolati a parcheggio, viabilità e verde attrezzato, poiché inseriti in un contesto urbanizzato, così da renderli comunque suscettibili di valutazione superiore a quella dei terreni agricoli in caso di espropriazione, tuttavia subiscono una intrinseca riduzione di valore commerciale, per la sensibilmente ridotta capacità edificatoria in senso stretto, ragion per cui il loro valore imponibile IMU, senza essere del tutto annullato, come richiesto, va invece equitativamente ridotto ad 1/3 di quello stimato dal Comune. Gli stessi terreni vanno ovviamente assoggettati ad imposizione una sola volta, sicché le duplicazioni di imposta risultanti nell'avviso ed evidenziate in ricorso vanno annullate. Chiarito che la p.lla_, sub_, del fg. di mappa_, elencata in posizione_ altro non è che la stessa elencata in posizione_, a seguito di variazione catastale, per la quale era stato già riconosciuto il diritto alla riduzione d'imposta per inagibilità, lo stesso diritto va riconosciuto al cespite sopra specificato. Il Comune di Sava va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, per il principio della soccombenza.
Trattandosi di soccombenza parziale, appare equo compensare dette spese nella misura di 2/3. Al netto della compensazione, tali spese possono liquidarsi in complessivi euro 300,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduce l'imponibilità IMU dei cespiti, di cui all'avviso impugnato, nella misura di cui in premessa. Spese come in motivazione. Taranto, 11.2.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1353/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sava - Piazza San Giovanni N 47 74028 Sava TA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza San Giovanni N 47 74028 Sava TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2127 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 2127, anni 2019-2023, notificatogli in data 5.7.2025 dal Comune di Sava, invocandone l'annullamento, totale o parziale, per i motivi appresso indicati. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I terreni censiti al fg. di mappa_ p.lle_, in quanto destinati a superficie fondiaria edificabile, restano suscettibili di valore venale in comune commercio, sicché non possono essere equiparati a quelli agricoli, come era stato richiesto dal ricorrente. In mancanza di una stima antagonista dimostrata, quella attribuita nell'avviso, agganciata ai dati ufficiali acquisiti dall'ente comunale, può ritenersi attendibile. I terreni di cui al fg. di mappa_ p.lle_ , in quanto vincolati a parcheggio, viabilità e verde attrezzato, poiché inseriti in un contesto urbanizzato, così da renderli comunque suscettibili di valutazione superiore a quella dei terreni agricoli in caso di espropriazione, tuttavia subiscono una intrinseca riduzione di valore commerciale, per la sensibilmente ridotta capacità edificatoria in senso stretto, ragion per cui il loro valore imponibile IMU, senza essere del tutto annullato, come richiesto, va invece equitativamente ridotto ad 1/3 di quello stimato dal Comune. Gli stessi terreni vanno ovviamente assoggettati ad imposizione una sola volta, sicché le duplicazioni di imposta risultanti nell'avviso ed evidenziate in ricorso vanno annullate. Chiarito che la p.lla_, sub_, del fg. di mappa_, elencata in posizione_ altro non è che la stessa elencata in posizione_, a seguito di variazione catastale, per la quale era stato già riconosciuto il diritto alla riduzione d'imposta per inagibilità, lo stesso diritto va riconosciuto al cespite sopra specificato. Il Comune di Sava va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, per il principio della soccombenza.
Trattandosi di soccombenza parziale, appare equo compensare dette spese nella misura di 2/3. Al netto della compensazione, tali spese possono liquidarsi in complessivi euro 300,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , per quanto di ragione, e, per l'effetto, riduce l'imponibilità IMU dei cespiti, di cui all'avviso impugnato, nella misura di cui in premessa. Spese come in motivazione. Taranto, 11.2.2026 Il
Presidente estensore