Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBI•URBLIC5 74 2 /0 1 IN NOME DEL POR IT LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 15477/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron..12398 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.20/02/01 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio DR CO, elettivamente domiciliato in dal Sig SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 presso lo studio ROMA VIA ALBERICO II 33, #19 APR. 2001 IL CANCELLIERE dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 841 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 3685/97 del Tribunale di BARI, depositata il 22/10/97 R.G.N. 630/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato DI LULLO per delege DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- " SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con sentenza del 23 gennaio 1995 il Pretore di Bari condannava l'INPS al pagamento in favore di EL CO, già titolare di assegno di invalidità, della pensione di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1993, oltre interessi. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS e, dopo l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 ottobre 1997, accoglieva il gravame dell'Istituto e rigettava la domanda del EL, dichiarando non luogo a quilo Violen provvedere sulle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osservava che il consulente aveva accertato che il EL era affetto da "cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, vasculopatia aterosclerotica multidistrettuale, spondiloartrosi cervicale e lombo- sacrale con discopatie multiple, bronchite cronica" e, sulla base di tale diagnosi, aveva poi affermato che lo stesso EL da circa un anno si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa "per il ripresentarsi di angina nonostante gli interventi di rivascolarizzazione coronarica e per l'aggravarsi dei segni di insufficienza vascolare sia a livello 1 cerebrale che degli arti inferiori". Tale giudizio non poteva, però, essere condiviso, sia perchè le crisi di angina, come riconosciuto dallo stesso consulente, potevano essere farmacologicamente controllate con l'uso della trinitrina", sia perchè la terapia prescritta per la cardiopatia e la vasculopatia consentiva un "buon compenso con conseguente capacità di svolgimento di attività sedentarie". In sostanza, il quadro patologico riscontrato, pur indubbiamente grave, non era tale da impedire all'assicurato lo svolgimento di qualsiasi lavoro proficuo, perchè le infermità di cui era affetto il EL erano IL Viole compatibili con mansioni di tipo sedentario. Avverso tale sentenza CO EL propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso CO EL denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222, violazione e falsa applicazione degli artt. 424 e 441 c.p.c., nonchè motivazione contraddittoria e, comunque, insufficiente ed inadeguata su punti decisivi della lite(art. 360, 2 nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta, in particolare, che, pur avendo due consulenze riconosciuto una permanente incapacità a compiere qualsiasi attività lavorativa proficua, il Tribunale, senza motivare il suo dissenso con elementi e dati scientifici di segno quanto meno uguale a quelli dei consulenti, aveva recepito acriticamente le censure dall'Istituto.formulate che le crisiancora il ricorrentePrecisava ricorrenti di angina erano espressione di precarie e condizioni del circolo coronarico compromesso a diffusa ateromasia e che tale localizzazione aterosclerotica tendente al progressivo aggravamento Guida Violen testimoniava la grave entità del quadro morboso. - Inoltre, il giudice del gravame, nell'affermare che le condizioni patologiche dell'assicurato non escludevano la possibilità di un impiego proficuo delle sue energie lavorative, non aveva dato del suo assunto adeguata motivazione;
motivazione che, invece, risultava indispensabile, atteso che il giudice si era consulenti nominati. discostato dal parere dei due Per concludere, il giudizio del Tribunale risultava, anche, astratto, atteso che la valutazione doveva essere riferita alla realtà fattuale, con riferimento lavorativecioè alle concrete possibilità dell'assicurato, tenendo conto delle sue attitudini 3 in senso lato, ivi compresa la sua capacità di adattamento a mansioni diverse da quelle sempre espletate ed a lui congeniali e tenendo altresì conto del permanere, o meno, della sua capacità di compiere in modo autonomo ed autosufficiente anche le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa vera e propria. In ogni caso il lavoro, compatibile con le residue energie dell'assicurato, doveva essere capace assicurare vantaggi edi risultati economici apprezzabili, con sacrifici ed usura fisiologici e non abnormi, altrimenti la prestazione risulterebbe, oltre che priva del carattere della proficuità, anche anomala ed DD eccezionale. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per importare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti. Questa Corte ha più volte affermato che, se nel corso del giudizio siano stati nominati in tempi diversi due consulenti d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice d'appello può seguire il parere dell'uno dell'altro ° anche discostarsi da entrambi, purchè dia adeguata giustificazione dal suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi 4 di valutazione specificamente seguiti e salva, peraltro, l'esperibilità di una ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate(cfr. in tali sensi Cass. 8 giugno 1996 n. 5345;Cass. 11 febbraio 1995 n. a cassior regione 1146). Una adeguata motivazione deve, pertanto, essere fornita dal giudice di merito allorquando come nella - dissentire da-fattispecie in oggetto egli voglia ben due consulenze espletate in corso di causa e pervenute ad analoghe conclusioni, dovendo in tal caso il giudice stesso fornire, appunto, logica ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto, indicando gli argomenti giuridici e di merito posti DO a base della sua scelta e sempre che non voglia ricorrere ad una ulteriore consulenza. Più precisamente, nel discostarsi dagli elaborati peritali dei suoi ausiliari, il giudice non può limitarsi a considerazioni generiche e prive di valido sostegno teorico ma deve mettere in luce le carenze o deficienze diagnostiche o le affermazioni illogiche o scientificamente errate dei consulenti. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Bari non ha osservato tale iter motivazionale, in quanto, dopo avere evidenziato le gravi infermità cardiache ed 5 respiratorie del EL CO ed il grave processo artrosico di cui lo stesso soffriva, ha poi affermato che la domanda di pensione spiegata dall'assicurato non poteva trovare accoglimento per potere l'assicurato stesso spiegare attività sedentarie, laddove invece i consulenti avevano escluso l'esperibilità di ogni proficua attività lavorativa. Va osservato, poi, come l'avere affermato in modo del EL alle mansionigenerico l'idoneità -senza, in particolare, tenere conto della sedentarie sua capacità di adattamento a mansioni diverse da quelle sempre espletate ed allo stesso congeniali - Gundoboken non può considerarsi sufficiente per la negazione della pensione di inabilità, perchè non si sono da parte del giudice di merito indicate quali sono dette attività, perchè non si è tenuto conto che la possibilità di svolgimento di attività sedentarie deve accompagnarsi alla piena capacità di compiere in modo autonomo e autosufficiente anche tutte le attività preliminari, complementari accessorie alla e prestazione lavorativa vera e propria, ed infine perchè il lavoro suscettibile di essere svolto dall'assicurato deve comunque essere proficuo, idoneo cioè a procurare allo stesso vantaggi e 6 risultati economici apprezzabili. Per concludere, non risultando sorretta da una sul piano logico- motivazione condivisibile giuridico,],la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Bari, che procederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione di quanto innanzi affermato. Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORESTENSOR IL PRESIDENTE quilolden VuiceuzeTressa Shille 3 3 5 0 1 . . A celleria S T N I S R D 3 A 1 9 APR. 2001 A ' , T 7 L , - O L 8 A L - E S L 1 D E O 1 IL CANCELLIERE P I B S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A L A O D P O A E T M L , T I I L O R A E R I T D D D S I E 7 O T G E N R E S E