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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1349/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO RT, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3791/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509501 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 905/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.3999/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401509501, relativo all'anno 2022, dell'importo di €.403,00=, notificato da Roma CA in data
14/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che a decorre dal 19/02/2022 l'immobile de quo era stato concesso in godimento al Ricorrente e alla Sig.ra Nominativo_1 e, per di più, risultava già aperta l'utenza n. Numero_1 intestata all'altra conduttrice e calcolata correttamente su due occupanti. Evidenzia che i conduttori del predetto immobile sono, altresì, in regola con i pagamenti, compreso il periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato col presente atto, ne deriva che nessuna omessa dichiarazione sia stata commessa dal Ricorrente e nessuna debenza del tributo in oggetto sia ancora dovuta.
Roma CA non si è costituita in giudizio.
Con Memoria del 06/05/2025 il Ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio con nota del 05/05/2025 ha comunicato di aver provveduto ad annullare l'avvisi di accertamento impugnato;
chiedeva pertanto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale comporta, comunque, la liquidazione delle spese legali a favore del Ricorrente in virtù della soccombenza virtuale di Controparte, considerato che il tempestivo annullamento in autotutela del provvedimento impugnata avrebbe evitato l'instaurazione del presente giudizio e l'ingiusto aggravio di spese a carico del contribuente.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma CA ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la specifica richiesta e valutato che l'operato dell'Ufficio ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, legittima appare la richiesta del ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92. Condanna Roma
CA al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in
€.463,00=, oltre il rimborso del C.U. ed oneri di legge se dovuti,con attribuzione in favore del difensore antitatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO RT, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3791/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401509501 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 905/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.3999/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 112401509501, relativo all'anno 2022, dell'importo di €.403,00=, notificato da Roma CA in data
14/11/2024, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce che a decorre dal 19/02/2022 l'immobile de quo era stato concesso in godimento al Ricorrente e alla Sig.ra Nominativo_1 e, per di più, risultava già aperta l'utenza n. Numero_1 intestata all'altra conduttrice e calcolata correttamente su due occupanti. Evidenzia che i conduttori del predetto immobile sono, altresì, in regola con i pagamenti, compreso il periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato col presente atto, ne deriva che nessuna omessa dichiarazione sia stata commessa dal Ricorrente e nessuna debenza del tributo in oggetto sia ancora dovuta.
Roma CA non si è costituita in giudizio.
Con Memoria del 06/05/2025 il Ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio con nota del 05/05/2025 ha comunicato di aver provveduto ad annullare l'avvisi di accertamento impugnato;
chiedeva pertanto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale comporta, comunque, la liquidazione delle spese legali a favore del Ricorrente in virtù della soccombenza virtuale di Controparte, considerato che il tempestivo annullamento in autotutela del provvedimento impugnata avrebbe evitato l'instaurazione del presente giudizio e l'ingiusto aggravio di spese a carico del contribuente.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma CA ha riconosciuto le doglianze eccepite dal ricorrente, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la specifica richiesta e valutato che l'operato dell'Ufficio ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, legittima appare la richiesta del ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 D.lgs.546/92. Condanna Roma
CA al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, congruamente liquidate in
€.463,00=, oltre il rimborso del C.U. ed oneri di legge se dovuti,con attribuzione in favore del difensore antitatario.