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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/11/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. RO Di GI - Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa
DA
con sede legale in (82100) Benevento (BN) alla - Località Ponte Parte_1
Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
PI SA al n. rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bergamaschi CP_1 C.F._1
- resistente
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la ha proposto istanza di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ex artt. 268 e ss. di CP_1 cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento dei crediti derivanti dal saldo debitore del conto corrente del debitore n. 1025_030947324400054834, per l'importo complessivo, in linea capitale, di €. 33.847,97.
Il debitore si è costituito in giudizio, dando atto che la aveva Controparte_2 cessato l'attività il 30.09.2012 ed era stata cancellata il 15.11.2012.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda stante il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 L. Fall.. Ciò premesso, va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato tribunale (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che il resistente si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati, nel caso di specie, oltre che dalla esposizione debitoria nei confronti della società ricorrente per l'importo di €. 33.847,97 in linea capitale, anche dalla rilevante debitoria nei confronti dell'erario, pari ad €. 93.966,70, nonché nei confronti dell' , per 3.374,49. CP_3
Inoltre, vi è pendenza di un'esecuzione immobiliare, attualmente sospesa per 24 mesi sull'accordo delle parti
E' dunque possibile affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Alla luce delle suesposte ragioni, va accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.
L'effettiva consistenza del patrimonio del debitore sarà in ogni caso verificata dal liquidatore e, al momento, nessun bene può essere lasciato nella disponibilità della ricorrente, salvo quanto necessario al mantenimento.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI.
Al fine di tale valutazione da parte del G.D., il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del debitore e del suo nucleo familiare, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sull'importo da destinare al mantenimento del debitore.
Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt.
14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI
(richiamato dall'art. 276).
Va poi considerato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone:
“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281 II comma CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.
Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore;
b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”, “così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282
(per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili
i crediti della massa” (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).
Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata
(ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione.
È interesse, dunque, del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in cui la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito.
Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – “si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale” (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura
(sempre che possa essere esdebitato).
È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione. Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.
Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza
– recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di “di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – “ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno nominare quale Liquidatore il dott. , Persona_1 con studio in Sassari, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Liquidatore, nominato in dispositivo, va inoltre scelto tra i professionisti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023 di cui all'art. 356 CCI, oltre che all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1 ); C.F._1
n o m i n a giudice delegato il dott. RO Di GI;
n o m i n a liquidatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante Persona_1 dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già in atti;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Liquidatore entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275,
III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel.
RO Di GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott. RO Di GI - Presidente rel.
Dott.ssa Micol Menconi - Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa
DA
con sede legale in (82100) Benevento (BN) alla - Località Ponte Parte_1
Valentino snc Zona Ind. Asi Z5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
PI SA al n. rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta P.IVA_1
- ricorrente nei confronti di
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bergamaschi CP_1 C.F._1
- resistente
Con ricorso depositato in data 28.5.2025 la ha proposto istanza di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ex artt. 268 e ss. di CP_1 cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), allegando il mancato pagamento dei crediti derivanti dal saldo debitore del conto corrente del debitore n. 1025_030947324400054834, per l'importo complessivo, in linea capitale, di €. 33.847,97.
Il debitore si è costituito in giudizio, dando atto che la aveva Controparte_2 cessato l'attività il 30.09.2012 ed era stata cancellata il 15.11.2012.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda stante il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 L. Fall.. Ciò premesso, va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Tempio Pausania, avendo la resistente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario dell'intestato tribunale (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che il resistente si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati, nel caso di specie, oltre che dalla esposizione debitoria nei confronti della società ricorrente per l'importo di €. 33.847,97 in linea capitale, anche dalla rilevante debitoria nei confronti dell'erario, pari ad €. 93.966,70, nonché nei confronti dell' , per 3.374,49. CP_3
Inoltre, vi è pendenza di un'esecuzione immobiliare, attualmente sospesa per 24 mesi sull'accordo delle parti
E' dunque possibile affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Alla luce delle suesposte ragioni, va accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.
L'effettiva consistenza del patrimonio del debitore sarà in ogni caso verificata dal liquidatore e, al momento, nessun bene può essere lasciato nella disponibilità della ricorrente, salvo quanto necessario al mantenimento.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI.
Al fine di tale valutazione da parte del G.D., il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del debitore e del suo nucleo familiare, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sull'importo da destinare al mantenimento del debitore.
Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt.
14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può quindi essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI
(richiamato dall'art. 276).
Va poi considerato che il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di cui all'art. 1, I comma, CCI di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura (art. 282 dedicato alla liquidazione controllata dispone:
“l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale”). Tale norma è coerente con l'analoga previsione contenuta all'art. 279 e 281 II comma CCI, in cui si consente espressamente all'imprenditore ammesso alla liquidazione giudiziale di ottenere l'esdebitazione nel corso della procedura, anche quando l'attività di liquidazione del patrimonio non sia conclusa, ma siano decorsi almeno tre anni dall'apertura.
Rispetto alle previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale, tuttavia, vi sono alcune differenze: a) in caso di liquidazione controllata è espressamente previsto che l'esdebitazione sia dichiarata d'ufficio (art. 282 CCI) non essendo espressamente richiesta – al contrario di quanto indicato dall'art. 281, II comma, CCI per la liquidazione giudiziale – l'istanza del debitore;
b) in secondo luogo, l'art. 279 CCI dispone che il debitore possa ottenere l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura, se antecedente”, “così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore i tre anni, laddove l'art. 282
(per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili
i crediti della massa” (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it).
Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata
(ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione.
È interesse, dunque, del debitore mantenere aperta la procedura per almeno tre anni, anche nei casi in cui la liquidazione del patrimonio sia completata anteriormente o nell'ipotesi in cui la procedura possa apprendere unicamente una quota di reddito.
Ed invero, se fosse possibile chiudere la procedura prima del decorso dei tre anni, il debitore – non ancora esdebitato – “si potrebbe trovare nella condizione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non hanno trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale” (cfr. Trib. Padova citata). Facendo invece coincidere la durata minima con il triennio necessario a ottenere la verifica dei presupposti per l'esdebitazione, il debitore risponderà dei debiti della massa solo con l'attivo appreso alla procedura
(sempre che possa essere esdebitato).
È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione. Alla luce di tali considerazioni, il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera quanto necessario per il mantenimento del debitore e della famiglia per tre anni. Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile.
Al riguardo va osservato che Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza
– recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022), nel disciplinare i termini per l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di “di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”. Tale norma, dunque, permette – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – “ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib. Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie si considera opportuno nominare quale Liquidatore il dott. , Persona_1 con studio in Sassari, dotato della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Liquidatore, nominato in dispositivo, va inoltre scelto tra i professionisti iscritti all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023 di cui all'art. 356 CCI, oltre che all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tempio Pausania, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. CP_1 ); C.F._1
n o m i n a giudice delegato il dott. RO Di GI;
n o m i n a liquidatore il dott. , dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante Persona_1 dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già in atti;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Tempio Pausania, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Liquidatore entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275,
III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Presidente rel.
RO Di GI