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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, posta in decisione all'udienza del 27.10.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Parolari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cernusco Lombardone (LC), via del Lago di Como e dello Spluga n. 4, giusta procura allegata al ricorso;
attrice
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza della Repubblica n. 9; convenuta
E CONTRO
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Cavallotti n. 13; terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa precisando le loro conclusioni;
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna al Parte_1 Controparte_1
1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'incidente verificatosi il 18.04.2022 presso il ristorante Carlsberg Barrio Alto, locale in gestione e di proprietà della convenuta.
A tal fine ha dedotto che, al termine di un pranzo con il marito presso il ristorante, mentre scendeva al piano interrato ove erano collocati i servizi igienici, a causa della scarsa visibilità e della mancanza della parte terminale del corrimano, cadeva in terra riportando la frattura distale radio destro, come da referto di P.S. in atti.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia con CP_3 riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine eccependo il concorso di colpa della danneggiata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione ai fini della manleva da ogni Controparte_2 responsabilità.
Si è costituita la terza chiamata contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2 sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine eccependo il concorso di colpa della danneggiata. In ogni caso ha dedotto l'operatività della polizza di assicurazione “ n. 8001891434-09 nei limiti delle condizioni e nel Parte_2 rispetto delle pattuizioni contrattuali sottoscritte.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, delle prove orali e di c.t.u. dal giudice in precedenza titolare del ruolo che ha rinviato per discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2025, in cui la sottoscritta ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. La domanda di parte attrice non è fondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone un criterio di imputazione incentrato sulla relazione di custodia intercorrente tra la res che ha cagionato il danno e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, inteso come disponibilità materiale e giuridica della stessa. Tale peculiare forma di responsabilità, pertanto, ha natura oggettiva, in quanto giustificata dal mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa in custodia e chi ha il potere effettivo sulla stessa.
Quale responsabilità da cosa in custodia, dunque, è integrata per il solo fatto del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660 del 2013) che, tuttavia, non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collocano genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto
(Cassazione n. 35991/2023) occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri fattori causali che valgano ad elidere il nesso causale.
2 È onere del danneggiato, dunque, dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia, mentre il custode deve dare la prova del caso fortuito che, tuttavia, ai fini della prova liberatoria, deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, n. 20943/2022; Cass. n. 30775 del 2017).
L'onere probatorio ex art. 2051 c.c. è ancor più stringente ove si tratti di cose inerti e prive di intrinseca pericolosità, come nel caso in esame, atteso che il danneggiato dovrà altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., sez.
6, nr. 11526/2017). La cosa, dunque, deve esplicare il suo contributo nella causazione dell'evento ai fini della sussistenza della responsabilità, tale da potersi configurare quale “causa” del danno e non mera occasione dello stesso (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 4160 del 2019).
A ciò pertanto fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, nel senso che, quando il comportamento sia apprezzabile come incauto lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione di merito. Sicché, ove si accerti che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23584 del 2013; n. 12895/2016). In altri termini, dunque, tanto meno la res in custodia
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (v.
Cassazione da ultimo n. 12663/2024).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento atteso che non è stata in grado di dimostrare né la dinamica del sinistro e quindi il fatto storico (che era suo onere allegare) né la derivazione causale del danno lei occorso.
L'attrice nell'atto introduttivo ha dedotto che la scala, composta da due rampe ad angolo sinistrorso che portavano ai servizi igienici posti al piano interrato del locale, avesse una scarsa
3 illuminazione e, dunque, una scarsa visibilità, a cui contribuiva il colore scuro delle pareti e dei gradini, oltre alla presenza del corrimano su una sola parte del lato destro e di una ringhiera su parte del lato sinistro e che, pertanto, a causa di tale condizione, è caduta in terra, fratturandosi il polso.
In via preliminare, si ritengono prive di pregio le contestazioni dell'attrice in relazione alla conformazione delle scale, in quanto trattasi di doglianze del tutto generiche, non supportate da adeguata documentazione e non corrispondenti a quanto risultante dalla documentazione fotografica in atti.
Parte attrice, infatti, si è limitata a riportare le caratteristiche tecniche risultanti dal D.M.
236/1989, dal L.R. Lombardia 6/1989 ed il regolamento edilizio del Comune di Milano, senza tuttavia dimostrare la reale mancanza di congruità dei gradini, del corrimano e dei parapetti con riferimento alle caratteristiche tecniche elencate.
Ad ogni modo, il quadro probatorio raggiunto a seguito dell'istruttoria permette di ricostruire una situazione relativa allo stato dei luoghi e, in particolare, alla dedotta pericolosità della res, differente da quella prospettata dall'attrice.
Dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi emerge che le scale del ristorante, in particolare durante le ore giornaliere, risultano ben illuminate sia dalla luce artificiale che da quella naturale, essendo le stesse in una posizione tale da permettere l'illuminazione derivante dagli ampi lucernari presenti nel ristorante e permettendo così ai clienti di avere una discreta visibilità di tutti i gradini (doc. 9-10-11 fascicolo convenuta nonché doc. 2 di parte attrice).
Peraltro, l'evento si è verificato in pieno giorno (orario di pranzo), in una giornata soleggiata primaverile, come si può dedurre dal fatto che l'attrice e il marito avevano pranzato all'esterno del ristorante (cfr. interrogatorio teste e dalla documentazione depositata da parte Testimone_1 convenuta relativa all'archivio meteo di Milano, dal quale risulta che in data 18 aprile, giorno dell'avvenimento, a Milano vi era bel tempo, con temperature massime comprese tra i 17° e i 19°
(doc. 7 fascicolo convenuto).
Lo stesso legale rappresentante della , in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 confermato che le scale del ristorante sono illuminate da alcuni faretti nonché dalla luce proveniente dai lucernari che illuminano la sala posta al primo piano. Anche la teste di parte convenuta Tes_2
, dipendente del ristorante Barrio Alto, in servizio il giorno in cui si sarebbe verificato il
[...] sinistro ha dichiarato, in merito alle circostanze di luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, che
“sia la scala che la sala sono illuminate con luce artificiale, oltre alla luce naturale proveniente dal piano superiore”, “I servizi igienici sono posti al piano interrato, la sala al piano interrato è comunque illuminata allo stesso modo, sin da quando apre il locale, sia che viene effettuato il
4 servizio ai tavoli, sia che non viene effettuato. Ricordo che anche quel giorno le luci erano accese”.
Le dichiarazioni rese dai testi, inoltre, non sono state in grado di confermare neppure la dinamica del sinistro e la dedotta derivazione causale del danno dalla res in custodia.
A tal proposito, quanto alla veridicità e all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la veridicità della testimonianza deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi - quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite - ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza della deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni (cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019,
n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016).
Ebbene, nel caso di specie, nessuno dei testi escussi ha avuto percezione diretta dell'accaduto poiché tutti intervenuti in un secondo momento quando l'attrice, in completa autonomia, ha risalito le scale per tornare dal marito.
La teste di parte convenuta , infatti, ha dichiarato che quel giorno ero la Tes_2 responsabile, per cui mi sono subito interessata per chiedere se c'era bisogno. Anche la mia collega ha chiesto se c'era bisogno. La mia collega è è cameriera, è stata lei la prima a Per_1 chiedere. Confermo che abbiamo chiesto se servisse chiamare l'ambulanza o serviva del ghiaccio ma hanno detto di no. La sig.ra è andata via dal locale autonomamente, erano loro due Pt_1
(cfr. verbale di udienza del 03.12.2024).
Anche l'altro teste di parte attrice, il sig. (marito dell'attrice) ha riferito che la Sig.ra Tes_1
è scesa da sola e dopo pochi attimi ho sentito che urlava ed è tornata su tenendosi il polso, Pt_1 senza nulla chiarire in merito alla dinamica del sinistro, a cui, come detto, non ha assistito direttamente.
Parte attrice, dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, non avendo dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa custodita e che, pertanto l'evento di danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
L'attrice, invece, ha insistito sulla pericolosità intrinseca delle scale quale fattore idoneo di per sé a causare l'evento di danno, che, tuttavia, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta deve essere esclusa. L'assenza di intrinseca pericolosità della res in custodia, pertanto, rileva ai fini dell'autonoma idoneità causale del comportamento del danneggiato, poiché come detto, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente
5 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v. anche
Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 20943/2022).
Ebbene, in mancanza di una situazione di intrinseca pericolosità della cosa custodita, si ritiene che l'evento potesse essere facilmente evitato da parte dell'attrice attraverso l'adozione di una condotta di maggiore cautela, tenuto conto sia della circostanza che l'attrice si trovava in un luogo a lei non familiare, che stava scendendo delle scale con delle scarpe con il tacco e che, peraltro, era già stata avvisata dal marito di prestare attenzione nella discesa.
Da ultimo, preme solo osservare, con riferimento alla c.t.u. disposta dal giudice in precedenza titolare del ruolo, che la consulenza tecnica non può in alcun modo sopperire alle carenze probatorie delle parti né sovvertire l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio che, come visto, nel caso di specie, non è stato soddisfatto da parte attrice. Nondimeno, in disparte la superfluità dell'accertamento demandato, la CTU si è limitata ad affermare genericamente che “il rapporto causale tra l'evento per cui è causa e le lesioni accertate è facilmente dimostrato dal rispetto dei criteri di riferimento eziologico-legali”, affermando inoltre che “le modalità di verificazione (caduta accidentale) fu tale da provocare trauma contusivo alle regioni interessate con efficacia lesiva più che sufficiente e con meccanica lesiva tipica per le lesioni accertate (cfr.
CTU in atti).
Per tutto quanto sopra esposto, il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità esclude la dedotta responsabilità della società convenuta sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c. dedotta in via subordinata dall'attrice.
In considerazione del rigetto della domanda di parte attrice, restano assorbite la domanda di manleva avanzata da nei confronti di e le eccezioni ad essa Controparte_1 Controparte_2 connesse.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Parte attrice è tenuta a rifondere le spese di lite sia nei confronti della convenuta sia della terza chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla domanda avanzata dall'attrice.
Inoltre, le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte attrice, in quanto parte
6 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro
237,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte attrice.
Si comunichi.
Lecco, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE ORDINARIA
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, posta in decisione all'udienza del 27.10.2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Parolari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cernusco Lombardone (LC), via del Lago di Como e dello Spluga n. 4, giusta procura allegata al ricorso;
attrice
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Petrucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza della Repubblica n. 9; convenuta
E CONTRO
(C.F. , P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Cavallotti n. 13; terza chiamata
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa precisando le loro conclusioni;
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna al Parte_1 Controparte_1
1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'incidente verificatosi il 18.04.2022 presso il ristorante Carlsberg Barrio Alto, locale in gestione e di proprietà della convenuta.
A tal fine ha dedotto che, al termine di un pranzo con il marito presso il ristorante, mentre scendeva al piano interrato ove erano collocati i servizi igienici, a causa della scarsa visibilità e della mancanza della parte terminale del corrimano, cadeva in terra riportando la frattura distale radio destro, come da referto di P.S. in atti.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia con CP_3 riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine eccependo il concorso di colpa della danneggiata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione ai fini della manleva da ogni Controparte_2 responsabilità.
Si è costituita la terza chiamata contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2 sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine eccependo il concorso di colpa della danneggiata. In ogni caso ha dedotto l'operatività della polizza di assicurazione “ n. 8001891434-09 nei limiti delle condizioni e nel Parte_2 rispetto delle pattuizioni contrattuali sottoscritte.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, delle prove orali e di c.t.u. dal giudice in precedenza titolare del ruolo che ha rinviato per discussione orale e precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.10.2025, in cui la sottoscritta ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. La domanda di parte attrice non è fondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
Come è noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone un criterio di imputazione incentrato sulla relazione di custodia intercorrente tra la res che ha cagionato il danno e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, inteso come disponibilità materiale e giuridica della stessa. Tale peculiare forma di responsabilità, pertanto, ha natura oggettiva, in quanto giustificata dal mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa in custodia e chi ha il potere effettivo sulla stessa.
Quale responsabilità da cosa in custodia, dunque, è integrata per il solo fatto del nesso di causalità tra la res custodita e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660 del 2013) che, tuttavia, non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collocano genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto
(Cassazione n. 35991/2023) occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri fattori causali che valgano ad elidere il nesso causale.
2 È onere del danneggiato, dunque, dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia, mentre il custode deve dare la prova del caso fortuito che, tuttavia, ai fini della prova liberatoria, deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, n. 20943/2022; Cass. n. 30775 del 2017).
L'onere probatorio ex art. 2051 c.c. è ancor più stringente ove si tratti di cose inerti e prive di intrinseca pericolosità, come nel caso in esame, atteso che il danneggiato dovrà altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ., sez.
6, nr. 11526/2017). La cosa, dunque, deve esplicare il suo contributo nella causazione dell'evento ai fini della sussistenza della responsabilità, tale da potersi configurare quale “causa” del danno e non mera occasione dello stesso (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 4160 del 2019).
A ciò pertanto fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, nel senso che, quando il comportamento sia apprezzabile come incauto lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione di merito. Sicché, ove si accerti che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23584 del 2013; n. 12895/2016). In altri termini, dunque, tanto meno la res in custodia
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (v.
Cassazione da ultimo n. 12663/2024).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento atteso che non è stata in grado di dimostrare né la dinamica del sinistro e quindi il fatto storico (che era suo onere allegare) né la derivazione causale del danno lei occorso.
L'attrice nell'atto introduttivo ha dedotto che la scala, composta da due rampe ad angolo sinistrorso che portavano ai servizi igienici posti al piano interrato del locale, avesse una scarsa
3 illuminazione e, dunque, una scarsa visibilità, a cui contribuiva il colore scuro delle pareti e dei gradini, oltre alla presenza del corrimano su una sola parte del lato destro e di una ringhiera su parte del lato sinistro e che, pertanto, a causa di tale condizione, è caduta in terra, fratturandosi il polso.
In via preliminare, si ritengono prive di pregio le contestazioni dell'attrice in relazione alla conformazione delle scale, in quanto trattasi di doglianze del tutto generiche, non supportate da adeguata documentazione e non corrispondenti a quanto risultante dalla documentazione fotografica in atti.
Parte attrice, infatti, si è limitata a riportare le caratteristiche tecniche risultanti dal D.M.
236/1989, dal L.R. Lombardia 6/1989 ed il regolamento edilizio del Comune di Milano, senza tuttavia dimostrare la reale mancanza di congruità dei gradini, del corrimano e dei parapetti con riferimento alle caratteristiche tecniche elencate.
Ad ogni modo, il quadro probatorio raggiunto a seguito dell'istruttoria permette di ricostruire una situazione relativa allo stato dei luoghi e, in particolare, alla dedotta pericolosità della res, differente da quella prospettata dall'attrice.
Dalle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi emerge che le scale del ristorante, in particolare durante le ore giornaliere, risultano ben illuminate sia dalla luce artificiale che da quella naturale, essendo le stesse in una posizione tale da permettere l'illuminazione derivante dagli ampi lucernari presenti nel ristorante e permettendo così ai clienti di avere una discreta visibilità di tutti i gradini (doc. 9-10-11 fascicolo convenuta nonché doc. 2 di parte attrice).
Peraltro, l'evento si è verificato in pieno giorno (orario di pranzo), in una giornata soleggiata primaverile, come si può dedurre dal fatto che l'attrice e il marito avevano pranzato all'esterno del ristorante (cfr. interrogatorio teste e dalla documentazione depositata da parte Testimone_1 convenuta relativa all'archivio meteo di Milano, dal quale risulta che in data 18 aprile, giorno dell'avvenimento, a Milano vi era bel tempo, con temperature massime comprese tra i 17° e i 19°
(doc. 7 fascicolo convenuto).
Lo stesso legale rappresentante della , in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 confermato che le scale del ristorante sono illuminate da alcuni faretti nonché dalla luce proveniente dai lucernari che illuminano la sala posta al primo piano. Anche la teste di parte convenuta Tes_2
, dipendente del ristorante Barrio Alto, in servizio il giorno in cui si sarebbe verificato il
[...] sinistro ha dichiarato, in merito alle circostanze di luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, che
“sia la scala che la sala sono illuminate con luce artificiale, oltre alla luce naturale proveniente dal piano superiore”, “I servizi igienici sono posti al piano interrato, la sala al piano interrato è comunque illuminata allo stesso modo, sin da quando apre il locale, sia che viene effettuato il
4 servizio ai tavoli, sia che non viene effettuato. Ricordo che anche quel giorno le luci erano accese”.
Le dichiarazioni rese dai testi, inoltre, non sono state in grado di confermare neppure la dinamica del sinistro e la dedotta derivazione causale del danno dalla res in custodia.
A tal proposito, quanto alla veridicità e all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi giova richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la veridicità della testimonianza deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi - quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l'eventuale interesse di fatto del testimone all'esito della lite - ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza della deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni (cfr., di recente, Cass. civ. Sez. II, Ord., 09-08-2019,
n. 21239; Cass. civ. n. 7623/2016).
Ebbene, nel caso di specie, nessuno dei testi escussi ha avuto percezione diretta dell'accaduto poiché tutti intervenuti in un secondo momento quando l'attrice, in completa autonomia, ha risalito le scale per tornare dal marito.
La teste di parte convenuta , infatti, ha dichiarato che quel giorno ero la Tes_2 responsabile, per cui mi sono subito interessata per chiedere se c'era bisogno. Anche la mia collega ha chiesto se c'era bisogno. La mia collega è è cameriera, è stata lei la prima a Per_1 chiedere. Confermo che abbiamo chiesto se servisse chiamare l'ambulanza o serviva del ghiaccio ma hanno detto di no. La sig.ra è andata via dal locale autonomamente, erano loro due Pt_1
(cfr. verbale di udienza del 03.12.2024).
Anche l'altro teste di parte attrice, il sig. (marito dell'attrice) ha riferito che la Sig.ra Tes_1
è scesa da sola e dopo pochi attimi ho sentito che urlava ed è tornata su tenendosi il polso, Pt_1 senza nulla chiarire in merito alla dinamica del sinistro, a cui, come detto, non ha assistito direttamente.
Parte attrice, dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, non avendo dimostrato la derivazione causale del danno dalla cosa custodita e che, pertanto l'evento di danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
L'attrice, invece, ha insistito sulla pericolosità intrinseca delle scale quale fattore idoneo di per sé a causare l'evento di danno, che, tuttavia, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta deve essere esclusa. L'assenza di intrinseca pericolosità della res in custodia, pertanto, rileva ai fini dell'autonoma idoneità causale del comportamento del danneggiato, poiché come detto, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente
5 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (v. anche
Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 20943/2022).
Ebbene, in mancanza di una situazione di intrinseca pericolosità della cosa custodita, si ritiene che l'evento potesse essere facilmente evitato da parte dell'attrice attraverso l'adozione di una condotta di maggiore cautela, tenuto conto sia della circostanza che l'attrice si trovava in un luogo a lei non familiare, che stava scendendo delle scale con delle scarpe con il tacco e che, peraltro, era già stata avvisata dal marito di prestare attenzione nella discesa.
Da ultimo, preme solo osservare, con riferimento alla c.t.u. disposta dal giudice in precedenza titolare del ruolo, che la consulenza tecnica non può in alcun modo sopperire alle carenze probatorie delle parti né sovvertire l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio che, come visto, nel caso di specie, non è stato soddisfatto da parte attrice. Nondimeno, in disparte la superfluità dell'accertamento demandato, la CTU si è limitata ad affermare genericamente che “il rapporto causale tra l'evento per cui è causa e le lesioni accertate è facilmente dimostrato dal rispetto dei criteri di riferimento eziologico-legali”, affermando inoltre che “le modalità di verificazione (caduta accidentale) fu tale da provocare trauma contusivo alle regioni interessate con efficacia lesiva più che sufficiente e con meccanica lesiva tipica per le lesioni accertate (cfr.
CTU in atti).
Per tutto quanto sopra esposto, il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità esclude la dedotta responsabilità della società convenuta sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c. dedotta in via subordinata dall'attrice.
In considerazione del rigetto della domanda di parte attrice, restano assorbite la domanda di manleva avanzata da nei confronti di e le eccezioni ad essa Controparte_1 Controparte_2 connesse.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
Parte attrice è tenuta a rifondere le spese di lite sia nei confronti della convenuta sia della terza chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla domanda avanzata dall'attrice.
Inoltre, le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte attrice, in quanto parte
6 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda di parte attrice;
• Condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi ed euro
237,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
• Pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte attrice.
Si comunichi.
Lecco, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Calafiore
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