TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2396
TAR
Decreto cautelare 12 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 64 bis del Regolamento d'Igiene

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis del Regolamento d'Igiene, nella sua interpretazione che vieta sistemi alternativi alla canna fumaria per le attività di frittura, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale del Lazio n. 22/2019. Quest'ultima legge promuove l'utilizzo di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente all'avanguardia per lo smaltimento dei fumi. Il Tribunale evidenzia che l'amministrazione non ha svolto un'istruttoria tecnica adeguata per giustificare la preferenza sistematica per la canna fumaria rispetto a sistemi alternativi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 8 bis e art. 19 della L. 241/1990

    La questione relativa alla tempestività del provvedimento e alla sua qualificazione come annullamento in autotutela non viene esplicitamente affrontata dal Tribunale nella motivazione della sentenza, ma l'accoglimento del ricorso sulla base del vizio di legittimità del regolamento rende superflua tale analisi.

  • Rigettato
    Illegittimità del rapporto informativo

    Il Tribunale non affronta esplicitamente questo motivo di ricorso, ma l'accoglimento del ricorso sulla base dell'illegittimità del provvedimento finale rende questo motivo assorbito.

  • Rigettato
    Illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale non affronta esplicitamente questo motivo di ricorso, ma l'accoglimento del ricorso sulla base dell'illegittimità del provvedimento finale rende questo motivo assorbito.

  • Rigettato
    Illegittimità delle note non comunicate

    Il Tribunale non affronta esplicitamente questo motivo di ricorso, ma l'accoglimento del ricorso sulla base dell'illegittimità del provvedimento finale rende questo motivo assorbito.

  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso di sospensione

    Il Tribunale non affronta esplicitamente questo motivo di ricorso, ma l'accoglimento del ricorso sulla base dell'illegittimità del provvedimento finale rende questo motivo assorbito.

  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 64 bis del Regolamento d'Igiene

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64 bis del Regolamento d'Igiene, nella sua formulazione che limita l'uso di sistemi alternativi alla canna fumaria, sia illegittimo per contrasto con la legge regionale del Lazio n. 22/2019. La legge regionale promuove l'utilizzo di apparati tecnologici innovativi ed ecologicamente all'avanguardia e non consente ai Comuni di individuare aprioristicamente nella canna fumaria l'unico strumento idoneo. L'amministrazione non ha svolto un'istruttoria tecnica adeguata a supporto della sua scelta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/02/2026, n. 2396
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2396
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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