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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11440 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. AN EL, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell'11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18858/2025 R.G, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brinati giusta Parte_1 procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle Controparte_2 avv. te Margherita Fiorentino e Claudia Coderoni legale giusta procura speciale alle liti in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23/5/2025 si è rivolto Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-dall'8/7/2019 aveva lavorato alle dipendenze della (società sottoposta a CP_3 procedura concorsuale di liquidazione giudiziale), prestando stabilmente servizio presso le sedi dell'appalto di Roma di Via Salaria e Viale Gottardo 146, CP_4 ove la era stata incaricata di svolgere servizi di vigilanza armata e CP_3 portierato;
- in forza di contratto di lavoro subordinato dapprima part-time di 37,5 ore settimanali e poi dal novembre 2020 full-time, aveva svolto presso gli appalti anzidetti, mansioni di addetto alla vigilanza non armata( ossia receptionist addetto alla registrazione degli ospiti e dei dipendenti all'ingresso, anche attraverso CP_4
l'utilizzo di pc aziendale, sorveglianza accessi, accoglienza ed accompagnamento ospiti), con inquadramento al livello V del CCNL Servizi ausiliari (SAFI), applicato di fatto da , osservando gli orari e percependo i compensi meglio risultanti dai CP_3 prospetti paga e dai conteggi in atti;
-il rapporto di lavoro con la era cessato per cambio di appalto il CP_3
31/5/2023 ed era stato riassunto dalla Servitalia, subentrata nell'appalto , CP_4 in cui era ancora tutt'oggi occupato.
Tanto premesso, ha dedotto che:
-nel periodo 8/7/2019-31/5/2023 aveva percepito un trattamento economico per retribuzione ordinaria, lavoro festivo, domenicale, notturno e straordinario, ferie e tfr inferiore a quello dovuto in base alle previsioni del CCNL SAFI, si da essere creditore della complessiva somma di € 5.362,10, di cui € 218,23
per tfr;
-la retribuzione prevista dal CCNL SAFI era comunque non conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Cost., atteso che il suo importo netto, pari ad € 3,45 all'ora e ad € 596,85 mensili, era inferiore: a) all'indice di povertà assoluta fissato dall'ISTAT per gli anni 2019/2023, avendo riguardo al suo nucleo familiare ed al comune di residenza, pari ad € 962,79 netti mensili per il
2019, ad € 959,65 per il 2020, ad € 963,83 per il 2021, ad € 1.050,06 per il 2022
e ad € 1.087,24 per il 2023; b) era inferiore al limite di reddito fissato per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile;
c) era inferiore al cd. minimale contributivo di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 463/1983, cnv. Con CP_5 legge n. 638/1983; d) era inferiore al limite di reddito individuato dal legislatore per poter accedere al cd. reddito di cittadinanza, nonché alla misura massima riconoscibile di tale prestazione, pari ad € 780,00, ancorchè essa fosse diretta a garantire i livelli essenziali di assistenza e a contrastare la povertà e la disuguaglianza;
f) era inferiore alla retribuzione mensile ed oraria prevista dal
CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, che espletavano mansioni analoghe, ossia di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti, come ad es. il portiere, il custode e l'addetto alla sorveglianza non armata;
g) era inferiore alla retribuzione oraria e mensile prevista dal CCNL Proprietari di Fabbricati e dal CCNL Terziario per lavoratori addetti a mansioni analoghe, inquadrati, rispettivamente, nel livello
D1 e nel livello VI;
-aveva pertanto diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., a percepire un trattamento economico conforme ai criteri ivi previsti, da individuare in quello assicurato dal
CCNL Multiservizi, la cui scelta “appariva ragionevole sia perché il medesimo
CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore”, era quello che prevedeva gli importi che meno si discostavano, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal CCNL SAFI;
sia perchè la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi era quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella dei livelli 5 del CCNL SAFI e meglio rispondente all'attività in concreto affidatagli;
-pertanto, in applicazione dei parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi per il II livello, aveva diritto, ex art. 36 Cost., tenuto conto dei minori compensi percepiti nel corso del rapporto di lavoro, alla somma complessiva di euro
28.706,89 per i titoli e gli importi meglio specificati negli analitici conteggi in atti.
- , in quanto aveva stipulato con la datrice di lavoro vari contratti CP_4 CP_3 di appalto per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata e di portierato presso le sedi di Roma ove aveva prestato servizio in via continuativa nel periodo
8/7/2019-31/5/2023, era obbligata in solido al pagamento delle somme dovute al fine di assicurare un trattamento retributivo conforme al precetto di cui all'art. 36
Cost. sia ai sensi del disposto dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 sia ai sensi del disposto dell'art. 1676 c.c.
Si è costituita , che, pur non contestando che il ricorrente avesse prestato CP_4 servizio nell'appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza non armata presso le sedi del , affidato alla per il periodo 01/08/2017 – 31/05/2023, CP_1 CP_3 ha eccepito:
-la non applicabilità del CCNL Multiservizi al settore in cui rientravano le attività svolte dal ricorrente, in quanto nell'ambito di applicazione di detto contratto non erano riconducibili i servizi di vigilanza e i servizi fiduciari come, peraltro, espressamente sancito dall'art. 1, ove veniva precisato che lo stesso si applicava alle imprese di global service e di pulimento e, pertanto, alle sole imprese che espletavano servizi tra di loro diversi ma integrati, così da garantire loro uno strumento unitario e di facile gestione, mentre, nel caso in cui l'azienda o la commessa operassero o contemplassero servizi e settori autonomi o specifici, con una loro identità ben definita, ancorché tali attività rientrassero astrattamente tra quelle contemplate nell'ampio ambito d'applicazione del CCNL Multiservizi, qualora per tali settori/attività esisteva altro e più specifico CCNL, era quest'ultimo a dover essere applicato;
- per il settore della vigilanza non armata, i principali CCNL utilizzabili erano il
CCNL Sicurezza Sussidiaria, il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari ed il
CCNL SAFI, il quale, con riferimento al periodo di causa, era in assoluto quello maggiormente remunerativo per i lavoratori;
- la differenza tra la retribuzione mensile di cui al SAFI e quella di cui al Multiservizi risultava esigua, atteso quest'ultimo contratto prevedeva un importo mensile di
€1.173,17 a fronte di € 1.070,00 previsto del SAFI, sicchè l'esiguità della differenza rilevata non era tale da determinare la declaratoria di nullità del CCNL SAFI, che, tra l'altro, era stato sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative quali con le associazioni datoriali aderenti a Federsicurezza‐ CP_6
Confcommercio;
-tale differenza si riduceva ulteriormente, tenendo conto del fatto che il CCNL
Multiservizi all'art. 32, per il custode di II livello con mansioni discontinue, prevedeva un orario di lavoro settimanale di 45 ore con la conseguente differenza di parametro 196 (e non 182), che produceva una sensibile riduzione della retribuzione considerata in ricorso, atteso che applicando il parametro 196 (e non
182) per determinare la paga oraria del custode del CCNL Multiservizi alla retribuzione di € 1.173,56 (all'epoca applicata), risultava una paga oraria mensile di € 5,98 non conglobata, a fronte di una paga oraria non conglobata del CCNL
SAFI pari a € 5,87 (retribuzione di € 1.070,00 / 182).
Acquisiti ulteriori dati contabili e note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1,
c.p.c.
2.La domanda di adeguamento della retribuzione percepita ai parametri dettati dall'art. 36 Cost., proposta in via principale, è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente chiede accertarsi la non conformità al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione prevista dagli artt. 57-61 CNNL Servizi Ausiliari
( SAFI), corrispostagli durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dall'8/7/2019 al 31/5/2023, con inquadramento al livello V del CCNL CP_3 anzidetto e con l'osservanza di un orario di lavoro part-time di 37,5 a settimana e a tempo pieno di 42 ore a settimana dal novembre 2020.
Domanda, inoltre, l'accertamento del diritto a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, non inferiore a quella prevista per l'espletamento di mansioni analoghe da contratti collettivi applicati in settori affini a quello del Settore Servizi Ausiliari ed, in particolare, dal
CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, ove sono collocati anche i profili professionali de “ i lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature, con strumenti preregolati o e/o predisposto, come ad es. il portiere, il custode, il guardiano, l'addetto alla sorveglianza non armata portiere e custode, l'addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti.
3.In punto di fatto, osserva il Tribunale che, giusta quanto si evince dai dati contabili esposti in ricorso, nei conteggi acquisiti e nelle note autorizzate, che trovano rispondenza nelle previsioni dei contratti collettivi prodotti e non sono stati oggetto di alcuna specifica e puntuale contestazione da parte della , il CP_4 ricorrente nel corso del rapporto ha percepito, in forza dell'accordo del 23/6/2015, che prevede un salario di ingresso per i primi due anni, una retribuzione mensile lorda parametrata ad un importo di € 935,00 per tredici mensilità, passata ad €
1.070,00 dopo il secondo anno, pari ad un netto mensile, rispettivamente, di €
652,8 e di € 748,18 applicando una ritenuta contributiva del 9,19% e fiscale del
23%; una retribuzione oraria lorda di € 5,137 per i primi due anni, passata ad €
5,879,12 per gli anni successivi, pari ad un netto, rispettivamente, di € 3,5868 e di € 4,11.
3.1.Le mansioni espletate dal ricorrente erano quelle di receptionist addetto alla registrazione degli ospiti e dei dipendenti all'ingresso, anche attraverso CP_4
l'utilizzo di pc aziendale, sorveglianza accessi, accoglienza ed accompagnamento ospiti;
esse, quindi, implicavano un controllo dell'accesso e dell'uscita degli utenti
( dipendenti, ospiti, visitatori etc), con identificazione delle persone richiedenti l'accesso, essendo peraltro evidente ed intuitivo che la presenza stessa del ricorrente non poteva non determinare anche un effetto di dissuasione e deterrenza rispetto ad eventuali intenzioni illecite degli utenti medesimi.
3.2. Osserva, poi, il Tribunale che nel livello V, attribuito al ricorrente, in cui evidentemente sono collocati profili professionali di identico rilievo, è inquadrato l'”operatore fiduciario e logistico”, ossia il “personale che svolge servizi di accoglienza, reception, portierato, custodia, guardiania, monitoraggio aree, attività ausiliarie alla viabilità e parcheggi, centralinisti, servizi antincendio”.
3.3. Passando ad esaminare i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che il ricorrente ha prodotto ed invocato come parametri e premesso che il riferimento alla « durata massima della giornata lavorativa » contenuto nel comma
2 dell'art. 36 Cost., autorizza a ritenere che tale disposizione intende garantire la sufficienza alla retribuzione corrispettiva della messa a disposizione di energie per l'orario e nelle condizioni che il legislatore le parti sociali individuano come ordinari, il Tribunale osserva che:
-il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevedeva per il periodo dedotto in giudizio per i lavoratori di categoria D1, ossia “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi residenziali”, una retribuzione mensile lorda di € 1.246,69, aumentata ad € 1.271,17 dall'1/1/2021
e ad € 1.276,47 dall'1/1/2022, pari al netto ad € 865,57, per tredici mensilità, sicchè la retribuzione oraria risultava pari ad € 7,378 al lordo e ad € 4,98 al netto;
-il C.C.N.L. per le imprese di pulimento, servizi integrati e multiservizi, che include nella sua sfera di applicazione anche i servizi di controllo accessi, reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di aree ed edifici, fissava per i lavoratori inquadrati nel 2 livello, in cui risultano compresi anche gli operai comuni addetti, come si è visto, a mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, prevede una retribuzione mensile lorda € 1.183,50 sino al giugno 2021, di € 1.223,50 dal luglio
2021 e di € 1.243,50 dal luglio 2022 per 14 mensilità; una retribuzione oraria lorda di € 6,8411 ed un retribuzione oraria netta di € 4,7677 sino al giugno 2021, passate, rispettivamente, ad € 7,023 e ad € 4,9822 dal luglio 2021 e, rispettivamente, ad € 7,1879 e ad € 5,0094 dal luglio 2022.
-il C.C.N.L. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che include nella sua sfera di applicazione anche agenzie investigative ( n. 44) e aziende di servizi alle imprese generali, logistici e tecnologici ( v. n. 26), fissava per i lavoratori inquadrati nel 6° livello, in cui risultano compresi gli uscieri, i custodi, i guardiani e i portieri una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.405,87, pari al netto ad € , per quattordici mensilità; una retribuzione oraria lorda pari ad € 8,12, pari al netto ad € 5,67
3.4.Osserva, poi, il Tribunale che le soglie di povertà assoluta relative agli anni
2019-2023, secondo gli indici elaborati dall'Istat, per famiglie residente nell'Italia centrale, in area metropolitana, composta- come quella del ricorrente, da un solo mebro ( v. doc sub n. 13 f. ricorrente), risultano fissate in € 962,79 mensili netti per il 2019, in € 959,65 mensili netti per il 2020, in € 963,83 mensili netti per
2021, in € 1.050,06 netti per il 2022 ed in € 1.087,24 mensili netti per il 2023; che il 60% del salario mediano orario lordo, cui fa riferimento la Direttiva
2022/2041/UE sul salario minimo adeguato, risulta pari ad € 7,47; che l'importo del reddito di cittadinanza per una famiglia mononucleare, priva di altre fonti di reddito, era pari per gli anni dedotti in giudizio ad € 6.000 annui, esenti da irpef ex art. 34, comma 3, TUIR.
4.Dopo aver premesso che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti,
i quali “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda” e costituiscono le direttrici sulla cui base il giudice deve determinare la misura della retribuzione minima: quello ad una retribuzione “proporzionata” garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità
e alla qualità dell'attività prestata”; quello ad una retribuzione “sufficiente” garantisce “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, la Suprema Corte ha di recente affermato i seguenti principi di diritto:
-nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
-ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, il giudice può servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe;
-nell'opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare, aaltresì, riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla
Direttiva 2022/2041/UE del 19 ottobre 2022 (v. Cass. 2/10/2023, nn. 27711,
27713 e 27769 e Cass. 10/10/2023, n. 28320).
In tali pronunzie, alle cui ampie ed articolate motivazioni si rinvia, si è, inoltre, puntualizzato che: -“nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità; non potendo perciò assumere a riferimento un salario lordo (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali)”;
-il livello Istat di povertà pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, sotto questo profilo, una soglia minima invalicabile. Esso non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”, atteso che “i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”) ;
-in nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36
Cost.,… Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36 Cost;
- è priva di fondamento la tesi secondo cui ai fini dell'art.36 Cost. bisogna prendere a riferimento il trattamento complessivo della retribuzione comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario…” sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione”;
-“il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario”, sicchè “l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza, atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento”.
5.Applicando i principi anzidetti a caso di specie, rileva il Tribunale che una retribuzione oraria netta di € 3,58 per tredici mensilità, solo dopo due anni dall'inizio del rapporto aumentata ad € 4.11 per tredici mensilità, ciascuna di importo netto pari ad € 652.8, poi aumentato dopo due anni ad € 748,18, risulta non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ove si consideri che essa è inferiore rispetto a quelle prevista da contratti collettivi applicabili a settori affini e/o per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente in misura incisiva, compresa in una forbice che va da oltre il 20% ad oltre il 40%; risulta insufficiente a garantire al ricorrente una esistenza libera e dignitosa, attesa che si colloca al di sotto della soglia assoluta di povertà, del 60% del salario mediano orario lordo, del reddito di cittadinanza, ossia dei parametri a tal fine individuati dalla Suprema
Corte nelle sentenze citate ai fini che qui interessano.
5.1. Pertanto, l'ampio e consistente scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento di mansioni analoghe in forza degli altri contratti collettivi applicabili a settori affini e/o per mansioni di identica valenza, nonché dagli ulteriori parametri in precedenza indicati, uno dei quali concepito dal legislatore come mezzo “di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (v. art. 1, comma 1, d.l. n.
4/2019), appare elemento idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione corrispostagli, presunzione da cui pure detta retribuzione è assistita per essere stata quantificata in conformità alle previsioni di cui agli artt. 57 e ss CCNL SAFI.
A diversa conclusione non può pervenirsi, ad avviso del Tribunale, in base al rilievo dell' , secondo cui esistono contratti collettivi applicabili al settore della CP_4 sorveglianza non armata -ossia il CCNL Sicurezza Sussidiaria ed il CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari- che prevederebbero retribuzioni ancora inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL SAFI sia perché un eventuale più incisivo scollamento della retribuzione fissata da tali contratti dal precetto di cui all'art. 36 Cost. non renderebbe certo legittime previsioni contrattuali che fissano la retribuzione in misura di poco superiore ma comunque nettamente inferiore a quanto imposto dai criteri di proporzionalità e sufficienza, sia perché il rilievo neppure tiene conto del fatto che al ricorrente per i primi due anni fu applicato il salario di ingresso previsto dall'accordo del 23/6/2015.
Neppure è fondato il rilievo dell' in ordine all'orario di lavoro previsto dai CP_4 contratti collettivi indicati dal ricorrente come parametri per lavoratori adibiti mansioni analoghe, poiché l'orario di lavoro da considerare non è quello previsto per i lavoratori che esercitano attività di vigilanza o ausiliarie in maniera discontinua o attività di semplice attesa ma quello ordinario di 40 ore settimanali, tra l'altro superiore a quello previsto dal CCNL SAFI per i dipendenti di V livello, pari a 42, con conseguente applicazione del divisorio orario pari a 173. Osserva, infine, il Tribunale che – stante il regime di solidarietà passiva nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, stabilito dall'art. 29, comma 2,
d.lgs.276/2003 – il committente non può prescindere dal verificare che l'appaltatore versi ai dipendenti impiegati nell'appalto una retribuzione conforme ai precetti di cui all'art. 36 Cost.
5.2. Accertata la non conformità al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta al ricorrente in base alle previsioni del CCNL anzidetto e passando – in applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c. – all'individuazione della retribuzione adeguata spettante al ricorrente, rispettosa dei parametri costituzionali, ritiene il Tribunale che essa possa essere individuata in quella prevista dal CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, invocata dal ricorrente, il cui ambito di applicazione comprende, come si è detto, anche i servizi di controllo accessi, reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di aree ed edifici e, tra i profili professionali include, tra i lavoratori inquadrati nel 2 livello, anche gli operai comuni addetti alla reception, sicché può considerarsi parametro adeguato, in quanto afferente anche a settori omogenei rispetto alla sfera di applicazione del CCNL SAFI.
Il trattamento economico previsto da detto contratto, pari ad una retribuzione annuale lorda, ripartita su 14 mensilità, di € 16,569 sino al giugno 2021, di €
17.129 dal luglio 2021 e di € di circa € 17.409 lorde dal luglio 2022 risulta superiore al 60% del salario mediano orario lordo e all'importo del reddito di cittadinanza per una famiglia composta da due adulti e da tre minorenni, priva di altre fonti di reddito.
Pertanto, avendo riguardo al trattamento economico previsto dal CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i dipendenti di 2 livello, cui sono assimilabili quelle svolte dal ricorrente, la differenza per retribuzioni mensili e ratei
13 mensilità spettante risulta pari ad € 14.989,77, giusti conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatto sotto il profilo contabile e non sono stati oggetto di alcuna specifica e pertinente contestazione ex adverso.
Spettano, inoltre, €4.631,54 a titolo differenze per 14 mensilità sia in considerazione del fatto che anche tale emolumento rientra nel corrispettivo della prestazione ordinaria destinato ad affrontare le spese basilari, al pari della retribuzione mensile e della 13, avendo in comune con quest'ultima la particolarità di essere retribuzione differita ad un particolare momento dell'anno; sia in considerazione del fatto che, una volta incluso il valore economico nella retribuzione parametro annua usata per la valutazione di sufficienza, necessariamente esso deve essere considerato nel procedimento di adeguamento, poiché a sua esclusione comporterebbe il non riconoscere integralmente al lavoratore ciò che serve per adeguare la sua retribuzione al parametro di sufficienza prescelto.
Spettano, infine, € 550,46 a titolo di adeguamento per la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale.
Osserva, invero, il Tribunale che, in materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni Cont nelle disposizioni dell'art. 2109 cod. civ. e della Convenzione 24 giugno 1970
n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., sicchè nel rispetto della norma costituzione e della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia U.E., la retribuzione percepita durante il periodo feriale deve tendenzialmente corrispondere a quella percepita durate i periodi lavorati, poiché, altrimenti, il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo ( v., tra le tante
Cass. 10/10/2023, n. 28320). Tale condizione sarebbe evidentemente non soddisfatta se si assumesse quale parametro per la determinazione della retribuzione feriale una retribuzione che, già nelle sue componenti minime essenziali, non è rispettosa del precetto costituzionale.
6. Non può invece trovare accoglimento la domanda di adeguamento dei compensi percepiti per le prestazioni di lavoro straordinario, ordinario, notturno e festivo, nonché per le prestazioni rese la domenica o in occasione di festività infrasettimanali, per le quali sono stati corrisposti i compensi previsti dal CCNL
SAFI con le maggiorazioni ivi fissate.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui la particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato e i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale non trovano applicazione con riferimento al lavoro straordinario neppure in caso di erogazione di un compenso inferiore a quello erogato per l'orario ordinario (v. tra le altre, Cass 19/1/2009, n. 1173 e Cass 25/1/2011, n. 1717). 6.1. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per la domanda avente ad oggetto il
TFR (v. Cass 15/4/2013, n. 9067), che deve, pertanto, essere calcolato assumendo quale base di computo la retribuzione prevista dal CCNL SAFI.
6.2. Neppure può trovare accoglimento la domanda di adeguamento dell'indennità spettante per ferie residue maturate e non godute e per permessi maturati e non goduti, essendo a ciò di ostacolo l'ambito cui si estende la responsabilità del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003, limitata ai “trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto”, tra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti ( v. Cass. 17/2/2022, n. 5247 e Cass
21/1/2025, n. 1450).
7. Passando ad esaminare la domanda proposta in via subordinata, per la parte in cui non risulta assorbita dal parziale accoglimento della domanda proposta in via principale, osserva il Tribunale che essa, alla luce dei conteggi allegati al ricorso e delle previsioni del CCNL SAFI, nonché dell'assenza di qualsiasi contestazione sollevate dall' al riguardo, può trovare accoglimento limitatamente al CP_4 compenso per lavoro festivo, straordinario, supplementare e notturno e per il tfr, sicchè per tali titoli spettano al ricorrente complessivi € 1.071,42.
Per le residue pretese creditorie, fondate sulle previsioni del CCNL SAFI, vale quanto rilevato al precedente punto 6.2.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve, dunque, essere parzialmente accolto, sicchè la , in qualità di obbligata in solido ex art. 29, CP_4 comma 2, d.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 21.231,88, di cui € 20.171,77 in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale ed € 1.060,11 in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
9. Atteso il parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti per compensare per una metà le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e al D.M. 147/2022, che per la residua metà devono porsi a carico della società resistente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: condanna la a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € CP_4
21.231,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Compensa per una metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.630,00 per compensi, condannando la società resistente alla rifusione della residua metà, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Roma, 11 novembre 2025 Il Giudice
AN EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. AN EL, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza dell'11 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18858/2025 R.G, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Brinati giusta Parte_1 procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
, in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dalle Controparte_2 avv. te Margherita Fiorentino e Claudia Coderoni legale giusta procura speciale alle liti in atti.
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 23/5/2025 si è rivolto Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che:
-dall'8/7/2019 aveva lavorato alle dipendenze della (società sottoposta a CP_3 procedura concorsuale di liquidazione giudiziale), prestando stabilmente servizio presso le sedi dell'appalto di Roma di Via Salaria e Viale Gottardo 146, CP_4 ove la era stata incaricata di svolgere servizi di vigilanza armata e CP_3 portierato;
- in forza di contratto di lavoro subordinato dapprima part-time di 37,5 ore settimanali e poi dal novembre 2020 full-time, aveva svolto presso gli appalti anzidetti, mansioni di addetto alla vigilanza non armata( ossia receptionist addetto alla registrazione degli ospiti e dei dipendenti all'ingresso, anche attraverso CP_4
l'utilizzo di pc aziendale, sorveglianza accessi, accoglienza ed accompagnamento ospiti), con inquadramento al livello V del CCNL Servizi ausiliari (SAFI), applicato di fatto da , osservando gli orari e percependo i compensi meglio risultanti dai CP_3 prospetti paga e dai conteggi in atti;
-il rapporto di lavoro con la era cessato per cambio di appalto il CP_3
31/5/2023 ed era stato riassunto dalla Servitalia, subentrata nell'appalto , CP_4 in cui era ancora tutt'oggi occupato.
Tanto premesso, ha dedotto che:
-nel periodo 8/7/2019-31/5/2023 aveva percepito un trattamento economico per retribuzione ordinaria, lavoro festivo, domenicale, notturno e straordinario, ferie e tfr inferiore a quello dovuto in base alle previsioni del CCNL SAFI, si da essere creditore della complessiva somma di € 5.362,10, di cui € 218,23
per tfr;
-la retribuzione prevista dal CCNL SAFI era comunque non conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Cost., atteso che il suo importo netto, pari ad € 3,45 all'ora e ad € 596,85 mensili, era inferiore: a) all'indice di povertà assoluta fissato dall'ISTAT per gli anni 2019/2023, avendo riguardo al suo nucleo familiare ed al comune di residenza, pari ad € 962,79 netti mensili per il
2019, ad € 959,65 per il 2020, ad € 963,83 per il 2021, ad € 1.050,06 per il 2022
e ad € 1.087,24 per il 2023; b) era inferiore al limite di reddito fissato per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile;
c) era inferiore al cd. minimale contributivo di cui all'art. 7, comma 1, D.L. n. 463/1983, cnv. Con CP_5 legge n. 638/1983; d) era inferiore al limite di reddito individuato dal legislatore per poter accedere al cd. reddito di cittadinanza, nonché alla misura massima riconoscibile di tale prestazione, pari ad € 780,00, ancorchè essa fosse diretta a garantire i livelli essenziali di assistenza e a contrastare la povertà e la disuguaglianza;
f) era inferiore alla retribuzione mensile ed oraria prevista dal
CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, che espletavano mansioni analoghe, ossia di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti, come ad es. il portiere, il custode e l'addetto alla sorveglianza non armata;
g) era inferiore alla retribuzione oraria e mensile prevista dal CCNL Proprietari di Fabbricati e dal CCNL Terziario per lavoratori addetti a mansioni analoghe, inquadrati, rispettivamente, nel livello
D1 e nel livello VI;
-aveva pertanto diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., a percepire un trattamento economico conforme ai criteri ivi previsti, da individuare in quello assicurato dal
CCNL Multiservizi, la cui scelta “appariva ragionevole sia perché il medesimo
CCNL, pur assicurando una retribuzione proporzionata e congrua al lavoratore”, era quello che prevedeva gli importi che meno si discostavano, pur adeguandoli al dettato costituzionale, dagli importi contemplati dal CCNL SAFI;
sia perchè la declaratoria del II livello del CCNL Multiservizi era quella maggiormente affine, dal punto di vista descrittivo, a quella dei livelli 5 del CCNL SAFI e meglio rispondente all'attività in concreto affidatagli;
-pertanto, in applicazione dei parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi per il II livello, aveva diritto, ex art. 36 Cost., tenuto conto dei minori compensi percepiti nel corso del rapporto di lavoro, alla somma complessiva di euro
28.706,89 per i titoli e gli importi meglio specificati negli analitici conteggi in atti.
- , in quanto aveva stipulato con la datrice di lavoro vari contratti CP_4 CP_3 di appalto per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata e di portierato presso le sedi di Roma ove aveva prestato servizio in via continuativa nel periodo
8/7/2019-31/5/2023, era obbligata in solido al pagamento delle somme dovute al fine di assicurare un trattamento retributivo conforme al precetto di cui all'art. 36
Cost. sia ai sensi del disposto dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 sia ai sensi del disposto dell'art. 1676 c.c.
Si è costituita , che, pur non contestando che il ricorrente avesse prestato CP_4 servizio nell'appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza non armata presso le sedi del , affidato alla per il periodo 01/08/2017 – 31/05/2023, CP_1 CP_3 ha eccepito:
-la non applicabilità del CCNL Multiservizi al settore in cui rientravano le attività svolte dal ricorrente, in quanto nell'ambito di applicazione di detto contratto non erano riconducibili i servizi di vigilanza e i servizi fiduciari come, peraltro, espressamente sancito dall'art. 1, ove veniva precisato che lo stesso si applicava alle imprese di global service e di pulimento e, pertanto, alle sole imprese che espletavano servizi tra di loro diversi ma integrati, così da garantire loro uno strumento unitario e di facile gestione, mentre, nel caso in cui l'azienda o la commessa operassero o contemplassero servizi e settori autonomi o specifici, con una loro identità ben definita, ancorché tali attività rientrassero astrattamente tra quelle contemplate nell'ampio ambito d'applicazione del CCNL Multiservizi, qualora per tali settori/attività esisteva altro e più specifico CCNL, era quest'ultimo a dover essere applicato;
- per il settore della vigilanza non armata, i principali CCNL utilizzabili erano il
CCNL Sicurezza Sussidiaria, il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari ed il
CCNL SAFI, il quale, con riferimento al periodo di causa, era in assoluto quello maggiormente remunerativo per i lavoratori;
- la differenza tra la retribuzione mensile di cui al SAFI e quella di cui al Multiservizi risultava esigua, atteso quest'ultimo contratto prevedeva un importo mensile di
€1.173,17 a fronte di € 1.070,00 previsto del SAFI, sicchè l'esiguità della differenza rilevata non era tale da determinare la declaratoria di nullità del CCNL SAFI, che, tra l'altro, era stato sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative quali con le associazioni datoriali aderenti a Federsicurezza‐ CP_6
Confcommercio;
-tale differenza si riduceva ulteriormente, tenendo conto del fatto che il CCNL
Multiservizi all'art. 32, per il custode di II livello con mansioni discontinue, prevedeva un orario di lavoro settimanale di 45 ore con la conseguente differenza di parametro 196 (e non 182), che produceva una sensibile riduzione della retribuzione considerata in ricorso, atteso che applicando il parametro 196 (e non
182) per determinare la paga oraria del custode del CCNL Multiservizi alla retribuzione di € 1.173,56 (all'epoca applicata), risultava una paga oraria mensile di € 5,98 non conglobata, a fronte di una paga oraria non conglobata del CCNL
SAFI pari a € 5,87 (retribuzione di € 1.070,00 / 182).
Acquisiti ulteriori dati contabili e note autorizzate, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1,
c.p.c.
2.La domanda di adeguamento della retribuzione percepita ai parametri dettati dall'art. 36 Cost., proposta in via principale, è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.
Il ricorrente chiede accertarsi la non conformità al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione prevista dagli artt. 57-61 CNNL Servizi Ausiliari
( SAFI), corrispostagli durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la dall'8/7/2019 al 31/5/2023, con inquadramento al livello V del CCNL CP_3 anzidetto e con l'osservanza di un orario di lavoro part-time di 37,5 a settimana e a tempo pieno di 42 ore a settimana dal novembre 2020.
Domanda, inoltre, l'accertamento del diritto a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, non inferiore a quella prevista per l'espletamento di mansioni analoghe da contratti collettivi applicati in settori affini a quello del Settore Servizi Ausiliari ed, in particolare, dal
CCNL Multiservizi per i dipendenti inquadrati nel II livello, ove sono collocati anche i profili professionali de “ i lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature, con strumenti preregolati o e/o predisposto, come ad es. il portiere, il custode, il guardiano, l'addetto alla sorveglianza non armata portiere e custode, l'addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti.
3.In punto di fatto, osserva il Tribunale che, giusta quanto si evince dai dati contabili esposti in ricorso, nei conteggi acquisiti e nelle note autorizzate, che trovano rispondenza nelle previsioni dei contratti collettivi prodotti e non sono stati oggetto di alcuna specifica e puntuale contestazione da parte della , il CP_4 ricorrente nel corso del rapporto ha percepito, in forza dell'accordo del 23/6/2015, che prevede un salario di ingresso per i primi due anni, una retribuzione mensile lorda parametrata ad un importo di € 935,00 per tredici mensilità, passata ad €
1.070,00 dopo il secondo anno, pari ad un netto mensile, rispettivamente, di €
652,8 e di € 748,18 applicando una ritenuta contributiva del 9,19% e fiscale del
23%; una retribuzione oraria lorda di € 5,137 per i primi due anni, passata ad €
5,879,12 per gli anni successivi, pari ad un netto, rispettivamente, di € 3,5868 e di € 4,11.
3.1.Le mansioni espletate dal ricorrente erano quelle di receptionist addetto alla registrazione degli ospiti e dei dipendenti all'ingresso, anche attraverso CP_4
l'utilizzo di pc aziendale, sorveglianza accessi, accoglienza ed accompagnamento ospiti;
esse, quindi, implicavano un controllo dell'accesso e dell'uscita degli utenti
( dipendenti, ospiti, visitatori etc), con identificazione delle persone richiedenti l'accesso, essendo peraltro evidente ed intuitivo che la presenza stessa del ricorrente non poteva non determinare anche un effetto di dissuasione e deterrenza rispetto ad eventuali intenzioni illecite degli utenti medesimi.
3.2. Osserva, poi, il Tribunale che nel livello V, attribuito al ricorrente, in cui evidentemente sono collocati profili professionali di identico rilievo, è inquadrato l'”operatore fiduciario e logistico”, ossia il “personale che svolge servizi di accoglienza, reception, portierato, custodia, guardiania, monitoraggio aree, attività ausiliarie alla viabilità e parcheggi, centralinisti, servizi antincendio”.
3.3. Passando ad esaminare i trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi che il ricorrente ha prodotto ed invocato come parametri e premesso che il riferimento alla « durata massima della giornata lavorativa » contenuto nel comma
2 dell'art. 36 Cost., autorizza a ritenere che tale disposizione intende garantire la sufficienza alla retribuzione corrispettiva della messa a disposizione di energie per l'orario e nelle condizioni che il legislatore le parti sociali individuano come ordinari, il Tribunale osserva che:
-il C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevedeva per il periodo dedotto in giudizio per i lavoratori di categoria D1, ossia “lavoratori addetti all'attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell'ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o complessi residenziali”, una retribuzione mensile lorda di € 1.246,69, aumentata ad € 1.271,17 dall'1/1/2021
e ad € 1.276,47 dall'1/1/2022, pari al netto ad € 865,57, per tredici mensilità, sicchè la retribuzione oraria risultava pari ad € 7,378 al lordo e ad € 4,98 al netto;
-il C.C.N.L. per le imprese di pulimento, servizi integrati e multiservizi, che include nella sua sfera di applicazione anche i servizi di controllo accessi, reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di aree ed edifici, fissava per i lavoratori inquadrati nel 2 livello, in cui risultano compresi anche gli operai comuni addetti, come si è visto, a mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente, prevede una retribuzione mensile lorda € 1.183,50 sino al giugno 2021, di € 1.223,50 dal luglio
2021 e di € 1.243,50 dal luglio 2022 per 14 mensilità; una retribuzione oraria lorda di € 6,8411 ed un retribuzione oraria netta di € 4,7677 sino al giugno 2021, passate, rispettivamente, ad € 7,023 e ad € 4,9822 dal luglio 2021 e, rispettivamente, ad € 7,1879 e ad € 5,0094 dal luglio 2022.
-il C.C.N.L. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che include nella sua sfera di applicazione anche agenzie investigative ( n. 44) e aziende di servizi alle imprese generali, logistici e tecnologici ( v. n. 26), fissava per i lavoratori inquadrati nel 6° livello, in cui risultano compresi gli uscieri, i custodi, i guardiani e i portieri una retribuzione mensile lorda pari ad € 1.405,87, pari al netto ad € , per quattordici mensilità; una retribuzione oraria lorda pari ad € 8,12, pari al netto ad € 5,67
3.4.Osserva, poi, il Tribunale che le soglie di povertà assoluta relative agli anni
2019-2023, secondo gli indici elaborati dall'Istat, per famiglie residente nell'Italia centrale, in area metropolitana, composta- come quella del ricorrente, da un solo mebro ( v. doc sub n. 13 f. ricorrente), risultano fissate in € 962,79 mensili netti per il 2019, in € 959,65 mensili netti per il 2020, in € 963,83 mensili netti per
2021, in € 1.050,06 netti per il 2022 ed in € 1.087,24 mensili netti per il 2023; che il 60% del salario mediano orario lordo, cui fa riferimento la Direttiva
2022/2041/UE sul salario minimo adeguato, risulta pari ad € 7,47; che l'importo del reddito di cittadinanza per una famiglia mononucleare, priva di altre fonti di reddito, era pari per gli anni dedotti in giudizio ad € 6.000 annui, esenti da irpef ex art. 34, comma 3, TUIR.
4.Dopo aver premesso che l'art. 36, comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti,
i quali “nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda” e costituiscono le direttrici sulla cui base il giudice deve determinare la misura della retribuzione minima: quello ad una retribuzione “proporzionata” garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità
e alla qualità dell'attività prestata”; quello ad una retribuzione “sufficiente” garantisce “una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, la Suprema Corte ha di recente affermato i seguenti principi di diritto:
-nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
-ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, il giudice può servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe;
-nell'opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare, aaltresì, riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla
Direttiva 2022/2041/UE del 19 ottobre 2022 (v. Cass. 2/10/2023, nn. 27711,
27713 e 27769 e Cass. 10/10/2023, n. 28320).
In tali pronunzie, alle cui ampie ed articolate motivazioni si rinvia, si è, inoltre, puntualizzato che: -“nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità; non potendo perciò assumere a riferimento un salario lordo (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali)”;
-il livello Istat di povertà pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, sotto questo profilo, una soglia minima invalicabile. Esso non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”, atteso che “i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”) ;
-in nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36
Cost.,… Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge, l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36 Cost;
- è priva di fondamento la tesi secondo cui ai fini dell'art.36 Cost. bisogna prendere a riferimento il trattamento complessivo della retribuzione comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario…” sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto;
sia perché sarebbe incongruo affermarlo quante volte il lavoratore, proprio in ragione della esiguità di base del salario percepito, fosse costretto a svolgere molte ore di lavoro straordinario per raggiungere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione”;
-“il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario”, sicchè “l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal salario contrattuale della categoria di pertinenza, atteso che, per la cogenza dell'art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento”.
5.Applicando i principi anzidetti a caso di specie, rileva il Tribunale che una retribuzione oraria netta di € 3,58 per tredici mensilità, solo dopo due anni dall'inizio del rapporto aumentata ad € 4.11 per tredici mensilità, ciascuna di importo netto pari ad € 652.8, poi aumentato dopo due anni ad € 748,18, risulta non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, ove si consideri che essa è inferiore rispetto a quelle prevista da contratti collettivi applicabili a settori affini e/o per mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente in misura incisiva, compresa in una forbice che va da oltre il 20% ad oltre il 40%; risulta insufficiente a garantire al ricorrente una esistenza libera e dignitosa, attesa che si colloca al di sotto della soglia assoluta di povertà, del 60% del salario mediano orario lordo, del reddito di cittadinanza, ossia dei parametri a tal fine individuati dalla Suprema
Corte nelle sentenze citate ai fini che qui interessano.
5.1. Pertanto, l'ampio e consistente scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento di mansioni analoghe in forza degli altri contratti collettivi applicabili a settori affini e/o per mansioni di identica valenza, nonché dagli ulteriori parametri in precedenza indicati, uno dei quali concepito dal legislatore come mezzo “di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (v. art. 1, comma 1, d.l. n.
4/2019), appare elemento idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione corrispostagli, presunzione da cui pure detta retribuzione è assistita per essere stata quantificata in conformità alle previsioni di cui agli artt. 57 e ss CCNL SAFI.
A diversa conclusione non può pervenirsi, ad avviso del Tribunale, in base al rilievo dell' , secondo cui esistono contratti collettivi applicabili al settore della CP_4 sorveglianza non armata -ossia il CCNL Sicurezza Sussidiaria ed il CCNL Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari- che prevederebbero retribuzioni ancora inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL SAFI sia perché un eventuale più incisivo scollamento della retribuzione fissata da tali contratti dal precetto di cui all'art. 36 Cost. non renderebbe certo legittime previsioni contrattuali che fissano la retribuzione in misura di poco superiore ma comunque nettamente inferiore a quanto imposto dai criteri di proporzionalità e sufficienza, sia perché il rilievo neppure tiene conto del fatto che al ricorrente per i primi due anni fu applicato il salario di ingresso previsto dall'accordo del 23/6/2015.
Neppure è fondato il rilievo dell' in ordine all'orario di lavoro previsto dai CP_4 contratti collettivi indicati dal ricorrente come parametri per lavoratori adibiti mansioni analoghe, poiché l'orario di lavoro da considerare non è quello previsto per i lavoratori che esercitano attività di vigilanza o ausiliarie in maniera discontinua o attività di semplice attesa ma quello ordinario di 40 ore settimanali, tra l'altro superiore a quello previsto dal CCNL SAFI per i dipendenti di V livello, pari a 42, con conseguente applicazione del divisorio orario pari a 173. Osserva, infine, il Tribunale che – stante il regime di solidarietà passiva nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, stabilito dall'art. 29, comma 2,
d.lgs.276/2003 – il committente non può prescindere dal verificare che l'appaltatore versi ai dipendenti impiegati nell'appalto una retribuzione conforme ai precetti di cui all'art. 36 Cost.
5.2. Accertata la non conformità al precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta al ricorrente in base alle previsioni del CCNL anzidetto e passando – in applicazione dell'art. 1419, comma 2, c.c. – all'individuazione della retribuzione adeguata spettante al ricorrente, rispettosa dei parametri costituzionali, ritiene il Tribunale che essa possa essere individuata in quella prevista dal CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, invocata dal ricorrente, il cui ambito di applicazione comprende, come si è detto, anche i servizi di controllo accessi, reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di aree ed edifici e, tra i profili professionali include, tra i lavoratori inquadrati nel 2 livello, anche gli operai comuni addetti alla reception, sicché può considerarsi parametro adeguato, in quanto afferente anche a settori omogenei rispetto alla sfera di applicazione del CCNL SAFI.
Il trattamento economico previsto da detto contratto, pari ad una retribuzione annuale lorda, ripartita su 14 mensilità, di € 16,569 sino al giugno 2021, di €
17.129 dal luglio 2021 e di € di circa € 17.409 lorde dal luglio 2022 risulta superiore al 60% del salario mediano orario lordo e all'importo del reddito di cittadinanza per una famiglia composta da due adulti e da tre minorenni, priva di altre fonti di reddito.
Pertanto, avendo riguardo al trattamento economico previsto dal CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i dipendenti di 2 livello, cui sono assimilabili quelle svolte dal ricorrente, la differenza per retribuzioni mensili e ratei
13 mensilità spettante risulta pari ad € 14.989,77, giusti conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatto sotto il profilo contabile e non sono stati oggetto di alcuna specifica e pertinente contestazione ex adverso.
Spettano, inoltre, €4.631,54 a titolo differenze per 14 mensilità sia in considerazione del fatto che anche tale emolumento rientra nel corrispettivo della prestazione ordinaria destinato ad affrontare le spese basilari, al pari della retribuzione mensile e della 13, avendo in comune con quest'ultima la particolarità di essere retribuzione differita ad un particolare momento dell'anno; sia in considerazione del fatto che, una volta incluso il valore economico nella retribuzione parametro annua usata per la valutazione di sufficienza, necessariamente esso deve essere considerato nel procedimento di adeguamento, poiché a sua esclusione comporterebbe il non riconoscere integralmente al lavoratore ciò che serve per adeguare la sua retribuzione al parametro di sufficienza prescelto.
Spettano, infine, € 550,46 a titolo di adeguamento per la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale.
Osserva, invero, il Tribunale che, in materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni Cont nelle disposizioni dell'art. 2109 cod. civ. e della Convenzione 24 giugno 1970
n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., sicchè nel rispetto della norma costituzione e della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di
Giustizia U.E., la retribuzione percepita durante il periodo feriale deve tendenzialmente corrispondere a quella percepita durate i periodi lavorati, poiché, altrimenti, il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo ( v., tra le tante
Cass. 10/10/2023, n. 28320). Tale condizione sarebbe evidentemente non soddisfatta se si assumesse quale parametro per la determinazione della retribuzione feriale una retribuzione che, già nelle sue componenti minime essenziali, non è rispettosa del precetto costituzionale.
6. Non può invece trovare accoglimento la domanda di adeguamento dei compensi percepiti per le prestazioni di lavoro straordinario, ordinario, notturno e festivo, nonché per le prestazioni rese la domenica o in occasione di festività infrasettimanali, per le quali sono stati corrisposti i compensi previsti dal CCNL
SAFI con le maggiorazioni ivi fissate.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui la particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato e i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale non trovano applicazione con riferimento al lavoro straordinario neppure in caso di erogazione di un compenso inferiore a quello erogato per l'orario ordinario (v. tra le altre, Cass 19/1/2009, n. 1173 e Cass 25/1/2011, n. 1717). 6.1. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per la domanda avente ad oggetto il
TFR (v. Cass 15/4/2013, n. 9067), che deve, pertanto, essere calcolato assumendo quale base di computo la retribuzione prevista dal CCNL SAFI.
6.2. Neppure può trovare accoglimento la domanda di adeguamento dell'indennità spettante per ferie residue maturate e non godute e per permessi maturati e non goduti, essendo a ciò di ostacolo l'ambito cui si estende la responsabilità del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. n.276/2003, limitata ai “trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto”, tra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti ( v. Cass. 17/2/2022, n. 5247 e Cass
21/1/2025, n. 1450).
7. Passando ad esaminare la domanda proposta in via subordinata, per la parte in cui non risulta assorbita dal parziale accoglimento della domanda proposta in via principale, osserva il Tribunale che essa, alla luce dei conteggi allegati al ricorso e delle previsioni del CCNL SAFI, nonché dell'assenza di qualsiasi contestazione sollevate dall' al riguardo, può trovare accoglimento limitatamente al CP_4 compenso per lavoro festivo, straordinario, supplementare e notturno e per il tfr, sicchè per tali titoli spettano al ricorrente complessivi € 1.071,42.
Per le residue pretese creditorie, fondate sulle previsioni del CCNL SAFI, vale quanto rilevato al precedente punto 6.2.
8. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve, dunque, essere parzialmente accolto, sicchè la , in qualità di obbligata in solido ex art. 29, CP_4 comma 2, d.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 21.231,88, di cui € 20.171,77 in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale ed € 1.060,11 in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,
9. Atteso il parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti per compensare per una metà le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e al D.M. 147/2022, che per la residua metà devono porsi a carico della società resistente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: condanna la a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € CP_4
21.231,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Compensa per una metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 4.630,00 per compensi, condannando la società resistente alla rifusione della residua metà, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Roma, 11 novembre 2025 Il Giudice
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