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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ed ivi elettivamente domiciliato alla via G. Fiorillo 102 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Bruno Santina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 7.01.2025; attore
E
nata a [...] il [...], CP_1 convenuta contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 7.01.2025, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Rio De Janeiro CP_1 il 4.09.2019 (iscritto nel libro n. B-458, pag. 215, numero progressivo 71065, matricola n.
089250 01 55 2019 2 00458 215 0071065 60 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Belvedere Marittimo al n. 2, parte II, serie C, anno 2021), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione
1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 662/2023 emessa il 6.09.2023, passata in giudicato.
Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto di “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , in Rio De Janeiro in data Parte_1 CP_1
04.09.2019 ( iscritto nel libro n. B-458 , pag. 215, numero progressivo 71065, matricola n.
08925001552019200458215007106560 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Belvedere Marittimo al n. 2 parte II serie C anno 2021”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il visto in data 8.01.2025.
, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché è stata dichiarata la CP_1 sua contumacia.
Fissata l'udienza del 20.10.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore,
l'attore, comparso personalmente, ha insistito nell'accoglimento della domanda di divorzio proposta;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti va accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 662/2023 emessa in data 6.09.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] CP_1
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio
2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate in atti.
La mera pronuncia sullo status rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 11/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1
in Rio De Janeiro il 4.09.2019 (iscritto nel libro n. B-458, pag. 215, numero CP_1 progressivo 71065, matricola n. 089250 01 55 2019 2 00458 215 0071065 60 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Belvedere Marittimo al n. 2, parte II, serie C, anno 2021);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
2 Così deciso in Paola il 21.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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