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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9082 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SU NI visto l'art.281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37511/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ELENA CAROLINA ZANCA e dell'avv. C.F._2
ID IN LT presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliati in CORSO
BUENOS AIRES 77, MILANO;
ATTORI contro
- (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO Controparte_1 C.F._3
ON elettivamente domiciliata in VIA BEGOGNONE N. 43, MILANO presso il suo difensore;
CONVENUTA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_2 C.F._4
BOVE elettivamente domiciliata in VIA G. SPONTINI N. 3, MILANO presso il suo difensore;
CONVENUTA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_3 C.F._5
NI IL, dell'avv. NICOLA ALESSANDRO IL e dell'avv. MATTEO
GO OV elettivamente domiciliata in VIA BESANA N. 3, MILANO presso i suoi difensori;
CONVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare: NEL MERITO:
In via principale: 1) ACCERTARE e DICHIARARE la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei sig.ri e e sito in Milano, via Bolzano n. 10, pertinenza esclusiva di Parte_1 Parte_2 detto immobile e dichiararne la proprietà in capo ai ricorrenti;
conseguentemente IN VIA ISTRUTTORIA:
2) ORDINARE al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3) AMMETTERE CTU volta all'accertamento dello stato di fatto, delle caratteristiche e della funzione svolta dalla porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei sig.ri e Parte_1
e sito in Milano, via Bolzano n. 10; Parte_2
IN OGNI CASO:
4) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_1
“CHIEDE che codesto Ecc.mo Tribunale voglia, contrariis reiectis,
− Accertare e dichiarare la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà della Sig.ra
sito in Milano, via Bolzano n. 10, pertinenza esclusiva di detto immobile e Controparte_1 dichiararne la proprietà in capo alla stessa e per l'effetto
− Ordinare al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: La Sig.ra chiede l'ammissione di: CP_1
− CTU volta all'accertamento dello stato di fatto, delle caratteristiche e della funzione svolta dalla porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei Sig.ra e sito in Controparte_1
Milano, via Bolzano n. 10. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis:
-in virtù dell'adesione di alla domanda dei ricorrenti, compensare le spese di lite.” Controparte_2
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione e comunque reietta, dare atto che la concludente non si oppone all'accoglimento delle domande di merito svolte dai Signori e con il ricorso 14/10/2024, introduttivo del presente Parte_1 Parte_2 giudizio.
Spese e compensi professionali integralmente compensati, con Imposta di registro sulla emananda sentenza a carico dei ricorrenti.”
pagina 2 di 5 DA CONFERMARE CON LE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA DEL
19/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undicies c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano innanzi a questo Tribunale , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
assumendo che:
- erano comproprietari di un immobile sito in Milano, in via Bolzano n. 10;
- soprastante l'immobile vi era un sottotetto, cui si accedeva solamente attraverso una botola individuata all'interno dell'abitazione degli stessi, la cui funzione non poteva che essere quella di camera ad aria a protezione del piano sottostante dal caldo, freddo ed umidità, come poteva desumersi dalla presenza di uno strato di lana di roccia con funzione d'isolamento termico;
- la natura pertinenziale di tale sottotetto era già stata riconosciuta dai condomini di via Bolzano
n. 10 durante l'assemblea del 17.03.2020, avendo gli stessi anche rilasciato autorizzazione ai lavori di recupero del sottotetto in data 26.06.2020.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi che la porzione di sottotetto soprastate l'appartamento di loro proprietà costituiva pertinenza di detto immobile , che ne erano proprietari, ordinando al competente
Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, non si opponevano all'accoglimento della domanda attrice, quest'ultima proponendo CP_1
domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi che la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di sua proprietà costituiva pertinenza esclusiva dell'immobile .
Le convenute e non si opponevano alla domanda riconvenzionale presentata dalla sig.ra CP_2 CP_3
. CP_1
Depositate le memorie integrative, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rinviata per discussione e decisione ex art 281 terdecies all'udienza del 19.11.2025 nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note scritte sino alla data d'udienza.
***
Gli attori hanno chiesto che sia accertata e dichiarata la pertinenza esclusiva del sottotetto soprastante l'immobile di loro proprietà. Gli attori hanno dato atto di aver presentato domanda di mediazione obbligatoria, a fronte della quale i convenuti non si sono presentati.
pagina 3 di 5 La convenuta , nella propria comparsa di costituzione e risposta, non opponendosi alla Controparte_1
domanda attrice, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione della natura pertinenziale porzione di sottotetto soprastante il proprio immobile.
Nessuno degli altri convenuti si è opposto alle domande presentate nel giudizio de quo.
Stante la circostanza sopra esposta, questo Giudice, già all'udienza del 26.6.2025, ha prospettato alle parti la questione afferente alla carenza di interesse ad agire, avendo le parti convenute aderito alla domanda proposta da parte attrice, e non essendosi opposte alla domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta . CP_1
Difetta quindi il requisito della contestazione della domanda attrice al fine di ottenere un provvedimento giudiziale.
La giurisprudenza di legittimità con diverse pronunce ha ribadito la necessarietà di un contraddittorio tra le parti, nel caso in cui le stesse non riescano, senza l'intervento del Giudice, a giungere ad un'intesa.
Occorre rammentare che se “non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere.” 1.
Parte attrice ha dedotto che sussiste l'interesse ad agire essendosi il procedimento di mediazione concluso negativamente per mancata adesione delle parti convenute2.
Ma come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice” 3(Cass. civ.,
Sez. II, 14/11/2002, n. 16022) è chiaro come debba sussistere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico.
Allo stato, non pare essere questa la situazione nella fattispecie in esame. Le parti del giudizio sono in accordo sulla dichiarazione di pertinenza esclusiva delle rispettive porzioni di sottotetto soprastanti gli immobili dei ricorrenti e della convenuta . CP_1
L'incertezza, nel caso di specie, potrebbe eventualmente invocarsi solamente in merito alle rispettive porzioni di sottotetto, da accertarsi, però, in via stragiudiziale tramite una consulenza tecnica a carico delle parti e non nel corso del giudizio, non essendovi alcuna contestazione in merito all'an del diritto.
Giova ricordare come, “In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).”4
Nel caso di specie non sussiste alcuna contestazione in merito al diritto di cui si chiede accertamento.
La domanda attrice e la domanda riconvenzionale devono essere respinte per carenza di interesse ad agire\.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge la domanda attrice;
- respinge la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite,
Milano, 19.11.2025
Il Giudice
SU NI 4 (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025). pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10478 del 01/06/2004. 2 V. allegato 5 ricorso introduttivo. 3 Cass. civ. Sez. II, 14/11/2002, n. 16022 pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SU NI visto l'art.281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37511/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ELENA CAROLINA ZANCA e dell'avv. C.F._2
ID IN LT presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliati in CORSO
BUENOS AIRES 77, MILANO;
ATTORI contro
- (C.F.: , con il patrocinio dell'avv. GIAMPAOLO Controparte_1 C.F._3
ON elettivamente domiciliata in VIA BEGOGNONE N. 43, MILANO presso il suo difensore;
CONVENUTA
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_2 C.F._4
BOVE elettivamente domiciliata in VIA G. SPONTINI N. 3, MILANO presso il suo difensore;
CONVENUTA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_3 C.F._5
NI IL, dell'avv. NICOLA ALESSANDRO IL e dell'avv. MATTEO
GO OV elettivamente domiciliata in VIA BESANA N. 3, MILANO presso i suoi difensori;
CONVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare: NEL MERITO:
In via principale: 1) ACCERTARE e DICHIARARE la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei sig.ri e e sito in Milano, via Bolzano n. 10, pertinenza esclusiva di Parte_1 Parte_2 detto immobile e dichiararne la proprietà in capo ai ricorrenti;
conseguentemente IN VIA ISTRUTTORIA:
2) ORDINARE al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3) AMMETTERE CTU volta all'accertamento dello stato di fatto, delle caratteristiche e della funzione svolta dalla porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei sig.ri e Parte_1
e sito in Milano, via Bolzano n. 10; Parte_2
IN OGNI CASO:
4) Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_1
“CHIEDE che codesto Ecc.mo Tribunale voglia, contrariis reiectis,
− Accertare e dichiarare la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà della Sig.ra
sito in Milano, via Bolzano n. 10, pertinenza esclusiva di detto immobile e Controparte_1 dichiararne la proprietà in capo alla stessa e per l'effetto
− Ordinare al competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: La Sig.ra chiede l'ammissione di: CP_1
− CTU volta all'accertamento dello stato di fatto, delle caratteristiche e della funzione svolta dalla porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di proprietà dei Sig.ra e sito in Controparte_1
Milano, via Bolzano n. 10. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis:
-in virtù dell'adesione di alla domanda dei ricorrenti, compensare le spese di lite.” Controparte_2
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA - Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa domanda eccezione e deduzione e comunque reietta, dare atto che la concludente non si oppone all'accoglimento delle domande di merito svolte dai Signori e con il ricorso 14/10/2024, introduttivo del presente Parte_1 Parte_2 giudizio.
Spese e compensi professionali integralmente compensati, con Imposta di registro sulla emananda sentenza a carico dei ricorrenti.”
pagina 2 di 5 DA CONFERMARE CON LE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA DEL
19/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undicies c.p.c. ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano innanzi a questo Tribunale , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
assumendo che:
- erano comproprietari di un immobile sito in Milano, in via Bolzano n. 10;
- soprastante l'immobile vi era un sottotetto, cui si accedeva solamente attraverso una botola individuata all'interno dell'abitazione degli stessi, la cui funzione non poteva che essere quella di camera ad aria a protezione del piano sottostante dal caldo, freddo ed umidità, come poteva desumersi dalla presenza di uno strato di lana di roccia con funzione d'isolamento termico;
- la natura pertinenziale di tale sottotetto era già stata riconosciuta dai condomini di via Bolzano
n. 10 durante l'assemblea del 17.03.2020, avendo gli stessi anche rilasciato autorizzazione ai lavori di recupero del sottotetto in data 26.06.2020.
Chiedevano accertarsi e dichiararsi che la porzione di sottotetto soprastate l'appartamento di loro proprietà costituiva pertinenza di detto immobile , che ne erano proprietari, ordinando al competente
Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, non si opponevano all'accoglimento della domanda attrice, quest'ultima proponendo CP_1
domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva accertarsi e dichiararsi che la porzione di sottotetto soprastante l'appartamento di sua proprietà costituiva pertinenza esclusiva dell'immobile .
Le convenute e non si opponevano alla domanda riconvenzionale presentata dalla sig.ra CP_2 CP_3
. CP_1
Depositate le memorie integrative, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rinviata per discussione e decisione ex art 281 terdecies all'udienza del 19.11.2025 nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note scritte sino alla data d'udienza.
***
Gli attori hanno chiesto che sia accertata e dichiarata la pertinenza esclusiva del sottotetto soprastante l'immobile di loro proprietà. Gli attori hanno dato atto di aver presentato domanda di mediazione obbligatoria, a fronte della quale i convenuti non si sono presentati.
pagina 3 di 5 La convenuta , nella propria comparsa di costituzione e risposta, non opponendosi alla Controparte_1
domanda attrice, ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione della natura pertinenziale porzione di sottotetto soprastante il proprio immobile.
Nessuno degli altri convenuti si è opposto alle domande presentate nel giudizio de quo.
Stante la circostanza sopra esposta, questo Giudice, già all'udienza del 26.6.2025, ha prospettato alle parti la questione afferente alla carenza di interesse ad agire, avendo le parti convenute aderito alla domanda proposta da parte attrice, e non essendosi opposte alla domanda riconvenzionale presentata dalla convenuta . CP_1
Difetta quindi il requisito della contestazione della domanda attrice al fine di ottenere un provvedimento giudiziale.
La giurisprudenza di legittimità con diverse pronunce ha ribadito la necessarietà di un contraddittorio tra le parti, nel caso in cui le stesse non riescano, senza l'intervento del Giudice, a giungere ad un'intesa.
Occorre rammentare che se “non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere.” 1.
Parte attrice ha dedotto che sussiste l'interesse ad agire essendosi il procedimento di mediazione concluso negativamente per mancata adesione delle parti convenute2.
Ma come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice” 3(Cass. civ.,
Sez. II, 14/11/2002, n. 16022) è chiaro come debba sussistere uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico.
Allo stato, non pare essere questa la situazione nella fattispecie in esame. Le parti del giudizio sono in accordo sulla dichiarazione di pertinenza esclusiva delle rispettive porzioni di sottotetto soprastanti gli immobili dei ricorrenti e della convenuta . CP_1
L'incertezza, nel caso di specie, potrebbe eventualmente invocarsi solamente in merito alle rispettive porzioni di sottotetto, da accertarsi, però, in via stragiudiziale tramite una consulenza tecnica a carico delle parti e non nel corso del giudizio, non essendovi alcuna contestazione in merito all'an del diritto.
Giova ricordare come, “In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva
(affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).”4
Nel caso di specie non sussiste alcuna contestazione in merito al diritto di cui si chiede accertamento.
La domanda attrice e la domanda riconvenzionale devono essere respinte per carenza di interesse ad agire\.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge la domanda attrice;
- respinge la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite,
Milano, 19.11.2025
Il Giudice
SU NI 4 (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9061 del 06/04/2025). pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10478 del 01/06/2004. 2 V. allegato 5 ricorso introduttivo. 3 Cass. civ. Sez. II, 14/11/2002, n. 16022 pagina 4 di 5