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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/09/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Belluno, nel collegio riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 28/2023 R.G. promossa, con ricorso depositato in data
13.1.2023, da nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
con il ministero e l'assistenza dell'avv. Stefano Bettiol, del foro C.F._1 di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore, come da procura depositata in atti con il ricorso
RICORRENTE nei confronti di
nata in [...], il [...], c.f.: Controparte_1
, con il ministero e l'assistenza dell'avv. Rosalia Sartorel, del foro C.F._2 di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio del procuratore, come da procura depositata con la memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: ricorso per pronuncia di separazione personale dei coniugi
Causa trattenuta in decisione in data 23.4.2025 e decisa in Camera di Consiglio in data
11.9.2025 sulle seguenti conclusioni: ricorrente: ““1) Pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi , Parte_1 nato a [...], il [...] e nata in [...]_1
(Guinea Equatoriale) il 10.08.1970; 2) Non disporre alcun assegno di mantenimento a carico delle parti, essendo entrambe autosufficienti;
3) Disporre che il sig. Parte_1
continui a vivere presso l'immobile sito in Comune di Alpago (BL), Via Roma-
[...]
Puos n. 18, del quale i coniugi rimarranno comproprietari al 50% ciascuno;
4) spese
e compensi integralmente rifusi”; resistente: “NEL MERITO:
1. Sia pronunciata la separazione giudiziale inter-partes;
2. Sia assegnata alla signora la casa familiare;
3. Sia attribuito a Controparte_1 suo favore e a carico del marito un adeguato contributo mantenimento di €. 700,00 mensili, o quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, a decorrere dalla domanda, con rivalutazione secondo indici ISTAT, parimenti a decorrere dalla domanda. IN VIA ISTRUTTORIA:
1. Si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali sui capitoli da 1) a 28) di cui alle note congiunte depositate per
l'udienza del 31.10.2023 con i testi ivi indicati.”; conclusioni del P.M.: “Visto, il PM esprime parere favorevole.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.1.2023, il sig. classe 1955 Parte_1 pensionato con invalidità civile accertata al 75%, ha chiesto la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie, sig.ra alla quale si era unito in Controparte_1 matrimonio in data 8.5.1991, a Pieve d'Alpago con rito civile, atto registrato al n. 1 parte I dell'anno 1991 dei registri di matrimonio del medesimo Comune. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, con accertamento negativo circa l'insussistenza del diritto al mantenimento da parte di alcuno dei due coniugi.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente: 1) ha allegato che dalla coppia è nata, il 9.4.1992, un'unica figlia, ampiamente maggiorenne ed economicamente indipendente;
2) ha riferito inoltre gravi condotte di prodigalità da parte della moglie, tali da rendere intollerabile la convivenza insieme;
3) ha rappresentato di essere soggetto in pensione e accertato invalido civile con capacità lavorativa ridotta del 75%;
4) ha riferito che la moglie, pur non essendo stata il coniuge che ha provveduto ai bisogni della famiglia in costanza di matrimonio, attualmente è occupata con mansioni di cameriera presso il ristorante Locanda San Lorenzo in Alpago.
All'udienza presidenziale del 16.3.2023, la resistente, pur ritualmente notificata del ricorso tanto da essere personalmente presente, non si è legalmente costituita in giudizio.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, senza ulteriori provvedimenti provvisori, il
Presidente del Tribunale ha quindi designato il giudice istruttore della causa, avanti al quale le parti sono compare all'udienza del 21.6.2023.
La sig.ra si è formalmente costituita in data 18.4.2023, presentando anche CP_1
2 domanda cautelare in corso di causa con la memoria integrativa dell'1.6.2023.
La domanda cautelare, proposta per il riconoscimento in favore della resistente di assegno alimentare ai sensi dell'art. 446 c.c., è stata riqualificata quale domanda di mantenimento, con riconoscimento di assegno pari a € 100,00 mensili.
Le parti hanno quindi depositato le memorie di trattazione previste dall'art. 183, co.
6, c.p.c., all'esito delle quali, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato l'udienza al 21.2.2024 per la precisazione delle conclusioni, con successiva rimessione in istruttoria all'udienza del 23.4.2025, per congedo obbligatorio e autorizzato del giudice relatore.
Le parti hanno quindi depositato tempestivamente le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, richiesta congiuntamente da entrambe le parti.
Dal contenuto degli atti, ma anche dal comportamento processuale delle parti, risulta con evidenza che è definitivamente compromessa la comunione, morale prima ancora che materiale, fra i coniugi, i quali hanno dichiarato di aver condotto da tempo ormai vite pressoché separate.
Dalla pronuncia di separazione, tuttavia, discende solo la pronuncia relativa alla domanda di mantenimento proposta dalla sig.ra CP_1
2. Invero, con riferimento alla domanda di entrambi i coniugi di assegnazione della casa familiare, deve esserne pronunciato il rigetto per inammissibilità, non essendo previsto nel giudizio di separazione un potere del giudice di assegnazione della casa in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, neppure laddove – come nel caso di specie – l'immobile sia in comproprietà.
Si tratta di principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, anche a seguito della riforma del diritto di famiglia nel 2006, ha precisato che: “il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 cod. civ. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e
3 la divisione” (Cass. civ. n. 6979/2007).
3. Deve invece essere accolta la domanda della resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento a suo favore e a carico del marito.
Si tratta di diritto alla stessa spettante, ai sensi dell'art. 156 c.c., in quanto è emerso dall'istruttoria documentale che la sig.ra non ha adeguati redditi propri, laddove, CP_1 per adeguati, si intende idonei a garantirle il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il cui vincolo non è per effetto dell'odierna pronuncia ancora dissolto.
Giova a tal proposito evidenziare, come sia lo stesso ricorrente ad affermare, già nell'atto di ricorso, di aver sempre provveduto in via esclusiva – con il proprio reddito
– ai bisogni della famiglia, incolpando, anzi, la moglie, di aver – negli anni – approfittato delle entrate del marito per acquistare capi di abbigliamento e accessori.
È comunque emersa, dall'istruttoria processuale, la disparità e la sproporzione patrimoniale della situazione economica dei due coniugi.
Invero, il sig. ha dichiarato, negli ultimi tre anni, redditi lordi per € Parte_1
23.732,00 (nell'anno 2022), per € 32.697,00 (nell'anno 2021) e per € 22.196,00
(nell'anno 2020), per un'entrata netta di circa € 1.600,00 mensili.
Egli, risulta essere in pensione dall'anno 2023 e, dai cedolini depositati, oltre che dall'estratto conto previdenziale, emerge un'entrata pensionistica mensile di €
1.550,00 netti.
È pure emerso documentalmente che il sig. è titolare di diversi beni Parte_1 immobili;
sebbene si tratti di beni per lo più consistenti in terreni e rimesse agricole, in comproprietà con il fratello (o con la moglie, nel caso della casa familiare) e con una contenuta rendita catastale, quale emerge dalle dichiarazioni dei redditi, che riportano redditi dominicali per circa € 134,00, redditi agricoli per € 63,00 e redditi da fabbricati per € 83,00, fra i quali è inclusa anche la quota della casa in comproprietà con la resistente (v. ultima dichiarazione dei redditi depositata per l'anno 2022).
Infine, parte resistente ha depositato anche visura di un bene mobile registrato e intestato al sig. , consistente in un camper del valore di € 22.700,00 alla data Pt_2 dell'acquisto in data 3.6.2021.
La descritta situazione patrimoniale del sig. è risultata maggiore e non Parte_1 proporzionata alla situazione economica della moglie.
Infatti, la sig.ra ha affermato – senza che ciò sia stato oggetto di specifica CP_1 contestazione da controparte – di aver sempre svolto attività lavorativa con le mansioni di cameriera.
È peraltro emerso documentalmente che nell'ultimo anno la resistente ha svolto la medesima attività lavorativa solo in modo intermittente (doc. 4 memoria di costituzione).
4 Ritiene il Collegio che, per quanto la sig.ra non abbia documentato le proprie CP_1 entrate economiche, non avendo depositato i cedolini paga per l'attività lavorativa svolta nel 2022 oppure l'estratto conto contributivo, come prescritto dal giudice istruttore con ordinanza del 15.11.2023, sia comunque ragionevole ritenere che le capacità reddituali della stessa non siano equiparabili (per qualifica e attività lavorativa svolta) a quelle del marito, il quale non ha mai contestato – e lo ha, anzi, affermato – di essere stato il coniuge che maggiormente ha contribuito ai bisogni della famiglia.
Ciò non di meno, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, devono essere valorizzati i seguenti profili.
Il sig. è un pensionato di anni 70, con accertata invalidità civile al 75% (doc. Parte_1
7 allegato all'atto di ricorso).
La situazione personale e di salute del ricorrente induce a ritenere che lo stesso debba sostenere – pur con le agevolazioni del caso – significativi oneri a livello medico
(contrariamente a quanto riportato in ricorso, non risulta allegata la relativa documentazione).
Per contro, non vi è prova nel processo che la vicenda clinica della sig.ra ne CP_1 abbia ridotto la capacità lavorativa, di donna di cinquant'anni.
La documentazione che la stessa ha prodotto riguarda un intervento ginecologico di quattordici anni fa (doc. 10) e le cure relative ai due traumi da distorsione al ginocchio risalgono al 2018 (doc. 11, 12 e 13), di cinque anni antecedenti all'ultimo intervento di impianto di protesi nel 2023.
Da tale documentazione non emerge una menomazione biologica della ricorrente tale da diminuirne la capacità lavorativa e non vi sono elementi per dedurla in via presuntiva: il fatto che la resistente si sia sottoposta ai trattamenti medici di cui in atti non prova – in assenza di specifica certificazione medica – che la stessa non abbia recuperato a pieno titolo la propria funzionalità biologica e lavorativa.
Ciò considerato, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di assegno di mantenimento “nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (Cass. civ. n. 234/2025).
Ritiene, quindi, il Collegio che l'assegno di mantenimento a favore della resistente non possa essere fissato nella misura da questa richiesto, in quanto non risulta provato – come detto – né che sia, quantomeno, compromessa la capacità lavorativa della sig.ra né che la stessa si sia diligentemente attivata a reperire un'attività lavorativa CP_1
5 confacente alle proprie possibilità e capacità.
Nondimeno, va anche considerato che, dall'inizio del processo e attualmente, la sig.ra abita nella casa familiare, di proprietà per il 50% del sig. . Si tratta di CP_1 Parte_1 circostanza – pacifica – che deve essere tenuta in considerazione dal Collegio, nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Tenuto conto di tutte le circostanze sin qui esposte (1) maggiori redditi del marito, il quale tuttavia è pensionato e invalido civile;
2) minori redditi (ancorché non dimostrati nell'esatto ammontare) della resistente della quale tuttavia non è emersa la menomazione della capacità lavorativa;
3) godimento da parte della convenuta della casa familiare per la quota di proprietà del coniuge ricorrente), l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra deve essere fissato nella misura di € 400,00 CP_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. La soccombenza reciproca delle parti su quest'ultima domanda giustifica la complessiva compensazione delle spese di lite, anche in relazione al procedimento cautelare in corso di causa, rispetto al quale la ricorrente è comunque risultata soccombente rispetto al quantum di assegno richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta, con ricorso depositato in data 13.1.2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi unitisi in matrimonio con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pieve d'Alpago al n. 1, parte I del
1991;
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di provvedere alle annotazioni di Legge;
DISPONE che il sig. paghi in favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dal mese successivo la pubblicazione della presente sentenza, la somma di € 400,00 quale assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT aggiornati a decorrere dal mese di settembre 2026;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi
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