TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 8 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la
Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N.
3292 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...], il [...] Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Carrera C.F._1
Seconda n. 43 presso lo studio dell'avv. Alessandro Tamiro, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
i.v.a.: elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Grottello n. P.IVA_1
26 presso lo studio dell'avv. Silvana Cannizzaro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
avente per OGGETTO: pagamento somme. Sono comparsi:
l'avv. Consolata Carmela Laboccetta, per delega dell'avv. Alessandro Tamiro, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Carmelo Zinnarello, per delega dell'avv. Silvana Cannizzaro, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, davanti a questo Tribunale, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di €. 13.500,00 ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ovvero, in via subordinata, alla restituzione dell'autovettura Mercedes GLA
200D targata FD690PK, salvo conguaglio in denaro per il deprezzamento commerciale, con risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società resistendo alle domande Controparte_1 avversarie.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 02.02.2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di integrazione del contraddittorio, avanzata nell'interesse della convenuta siccome tardivamente Controparte_1 proposta solo in sede di prima udienza (cfr. verbale udienza 01.02.2023).
Inoltre, va parimenti confermata l'ordinanza datata 23.05.2025, con la quale è dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, siccome superflue ai fini del decidere.
2.1. Prendendo in esame l'eccezione di nullità della citazione, formulata dalla difesa della società convenuta, la stessa deve essere rigettata perché infondata.
A norma dell'art. 164 co. 4 c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'art. 163 c.p.c. e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, mentre non incorre in nullità l'atto che manchi dell'esposizione degli elementi di diritto, essendo sempre applicabile il principio iuria novit curia. Per effetto di tale disposizione, quindi, l'attore, se deve indicare con chiarezza - tale da escludere ogni incertezza assoluta - il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale che richiede, ed il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela, può invece limitarsi ad esporre la causa petendi, cioè il fatto costitutivo dell'azione dal quale è derivata la pretesa lesione del diritto, in quanto la nullità dell'atto si verifica soltanto in caso di mancanza assoluta della causa petendi e non anche nel caso di incertezza assoluta della stessa, come avviene in tema di petitum (App. Napoli, sez. III, 15.10.2007). Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione, in maniera precisa, sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa.
Com'è noto, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, non ricorre, secondo l'interpretazione dell'articolo 164
c.p.c. offerta dalla Corte di Cassazione, quando il provvedimento giurisdizionale richiesto (c.d. petitum formale) ed il bene della vita, di cui si chiede il riconoscimento in giudizio, (c.d. petitum sostanziale), siano chiaramente riconoscibili dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso e dalla situazione di fatto dedotta in causa (tra le tante, Cass. 01/06/2001, n. 7448; Cass. 1.2/01/1996, n. 188),
Dall'esame dell'atto introduttivo, emergono con chiarezza - a parere del giudicante - sia le ragioni di fatto e di diritto che l'attore ha inteso porre a fondamento delle proprie pretese (la cessione della propria autovettura Mercedes GLA 200D targata
FD690PK alla sia l'oggetto della domanda (costituito dal Controparte_1 pagamento del relativo valore, pari ad euro 13.500,00 oltre al risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, alla restituzione di detta autovettura). La chiarezza del contenuto dell'atto di citazione e delle relative conclusioni, appare peraltro comprovata anche dalla puntualità delle difese apprestate dalla difesa della società convenuta, da cui si evince come la stessa sia stata in grado, sin dalla notifica dell'atto di citazione, di difendersi adeguatamene in fatto e in diritto su tutti gli aspetti della vicenda giudiziaria. Deve, dunque, concludersi per il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2. Va esaminata, quindi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
In punto, va osservato che il difetto di legittimazione afferisce alla relazione del soggetto con il diritto sostanziale dedotto, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite. Più in particolare, la legittimazione ad causam è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, sicché la sua mancanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione (Cass.
Civ. 30.01.2002 n. 1396; Cass. Civ. 29.04.2003 n. 6649). Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo all'attore o al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. Civ.
28.10.2002 n. 15177).
3. Passando all'esame del merito della controversia, osserva questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, le domande, proposte da parte attrice in via principale, appaiono fondate e vanno, pertanto, accolte.
Occorre evidenziare che nell'atto di citazione, parte attrice ha qualificato la cessione della propria autovettura quale permuta, con richiesta del valore del mezzo (indicato nell'importo di €. 13.500,00) deducendo che l'autovettura, a sua volta, ricevuta nell'operazione commerciale, gli era stata sequestrata ed aveva dovuto restituirla;
in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, circoscrivendo la vicenda al rapporto riguardante esclusivamente l'autovettura, Mercedes GLA 200D targata
FD690PK, da esso attore consegnata alla società a Controparte_1 precisazione, ne deduceva l'acquisto da parte di quest'ultima ed il mancato pagamento del relativo prezzo, oggetto della domanda, avanzata in via principale.
4. Ciò posto, come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Onere dell'attore è, dunque, quello di provare il titolo sul quale fonda le proprie pretese, costituito nella fattispecie dalla dedotta vendita dell'autovettura Mercedes
GLA 200D targata FD690PK, in favore della Controparte_1 Invero, alla stregua della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che parte attrice abbia sufficientemente provato detta vendita, avendo allegato certificato cronologico della menzionata autovettura (cfr. documento allegato all'atto di citazione), estratto dal Pubblico Registro Automobilistico, dal quale si evince (sub numero 6) il trasferimento della proprietà del veicolo, con scrittura privata del
07.07.2021, in favore della società per il prezzo di €. Controparte_1
13.500,00 e successivamente, da questa, con scrittura privata del 13.01.2022, in favore di . Controparte_2
Alla stregua dei richiamati principi in tema di distribuzione processuale dell'onere probatorio, a fronte dell'esistenza del rapporto contrattuale e della prova del credito vantato da parte dell'attore, di contro, va rilevato che la società Controparte_1 non ha provato di aver adempiuto alla fondamentale obbligazione su di essa
[...] gravante, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di vendita, pur incombendo sulla medesima l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione.
Spettava alla convenuta debitrice dimostrare in giudizio il fatto estintivo dell'avversaria pretesa creditoria, e cioè l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo (ovvero eccepire circostanze idonee a paralizzare la pretesa avversaria).
Il fatto estintivo non risulta, invece, in alcun modo provato ed il diritto di credito azionato da parte attrice appare, dunque, tuttora insoddisfatto.
Invero, non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie il termine ordinario di prescrizione (ex art. 2946 c.c.).
Orbene, va evidenziato che essendo stata l'azione esperita nel termine decennale, la prescrizione non può dirsi maturata.
La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, conseguentemente, deve essere condannata al pagamento del chiesto importo di €. 13.500,00 a titolo di prezzo di vendita dell'autovettura de qua.
Infine, la domanda di risarcimento del danno può essere accolta mediante riconoscimento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale forma di ristoro per il mancato godimento della somma di denaro, in difetto di prova di un maggiore danno.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, nei confronti di per le causali Parte_1 indicate in motivazione, della somma di €. 13.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva, €. 1.250,00 per la fase istruttoria ed €. 1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €. 3.850,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 264,00 per spese documentate. Distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 8 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 8 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la
Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N.
3292 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nato a [...], il [...] Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Carrera C.F._1
Seconda n. 43 presso lo studio dell'avv. Alessandro Tamiro, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
i.v.a.: elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Grottello n. P.IVA_1
26 presso lo studio dell'avv. Silvana Cannizzaro che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
avente per OGGETTO: pagamento somme. Sono comparsi:
l'avv. Consolata Carmela Laboccetta, per delega dell'avv. Alessandro Tamiro, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Carmelo Zinnarello, per delega dell'avv. Silvana Cannizzaro, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, davanti a questo Tribunale, la società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di €. 13.500,00 ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa ovvero, in via subordinata, alla restituzione dell'autovettura Mercedes GLA
200D targata FD690PK, salvo conguaglio in denaro per il deprezzamento commerciale, con risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società resistendo alle domande Controparte_1 avversarie.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 02.02.2023, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di integrazione del contraddittorio, avanzata nell'interesse della convenuta siccome tardivamente Controparte_1 proposta solo in sede di prima udienza (cfr. verbale udienza 01.02.2023).
Inoltre, va parimenti confermata l'ordinanza datata 23.05.2025, con la quale è dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, siccome superflue ai fini del decidere.
2.1. Prendendo in esame l'eccezione di nullità della citazione, formulata dalla difesa della società convenuta, la stessa deve essere rigettata perché infondata.
A norma dell'art. 164 co. 4 c.p.c. la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'art. 163 c.p.c. e cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, mentre non incorre in nullità l'atto che manchi dell'esposizione degli elementi di diritto, essendo sempre applicabile il principio iuria novit curia. Per effetto di tale disposizione, quindi, l'attore, se deve indicare con chiarezza - tale da escludere ogni incertezza assoluta - il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale che richiede, ed il petitum mediato, vale a dire il bene della vita di cui si domanda la tutela, può invece limitarsi ad esporre la causa petendi, cioè il fatto costitutivo dell'azione dal quale è derivata la pretesa lesione del diritto, in quanto la nullità dell'atto si verifica soltanto in caso di mancanza assoluta della causa petendi e non anche nel caso di incertezza assoluta della stessa, come avviene in tema di petitum (App. Napoli, sez. III, 15.10.2007). Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione, in maniera precisa, sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa.
Com'è noto, la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, non ricorre, secondo l'interpretazione dell'articolo 164
c.p.c. offerta dalla Corte di Cassazione, quando il provvedimento giurisdizionale richiesto (c.d. petitum formale) ed il bene della vita, di cui si chiede il riconoscimento in giudizio, (c.d. petitum sostanziale), siano chiaramente riconoscibili dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso e dalla situazione di fatto dedotta in causa (tra le tante, Cass. 01/06/2001, n. 7448; Cass. 1.2/01/1996, n. 188),
Dall'esame dell'atto introduttivo, emergono con chiarezza - a parere del giudicante - sia le ragioni di fatto e di diritto che l'attore ha inteso porre a fondamento delle proprie pretese (la cessione della propria autovettura Mercedes GLA 200D targata
FD690PK alla sia l'oggetto della domanda (costituito dal Controparte_1 pagamento del relativo valore, pari ad euro 13.500,00 oltre al risarcimento del danno ovvero, in via subordinata, alla restituzione di detta autovettura). La chiarezza del contenuto dell'atto di citazione e delle relative conclusioni, appare peraltro comprovata anche dalla puntualità delle difese apprestate dalla difesa della società convenuta, da cui si evince come la stessa sia stata in grado, sin dalla notifica dell'atto di citazione, di difendersi adeguatamene in fatto e in diritto su tutti gli aspetti della vicenda giudiziaria. Deve, dunque, concludersi per il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
2. Va esaminata, quindi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta.
In punto, va osservato che il difetto di legittimazione afferisce alla relazione del soggetto con il diritto sostanziale dedotto, attinente alla affermata titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio con riguardo allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite. Più in particolare, la legittimazione ad causam è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, sicché la sua mancanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione (Cass.
Civ. 30.01.2002 n. 1396; Cass. Civ. 29.04.2003 n. 6649). Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo all'attore o al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia (Cass. Civ.
28.10.2002 n. 15177).
3. Passando all'esame del merito della controversia, osserva questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, le domande, proposte da parte attrice in via principale, appaiono fondate e vanno, pertanto, accolte.
Occorre evidenziare che nell'atto di citazione, parte attrice ha qualificato la cessione della propria autovettura quale permuta, con richiesta del valore del mezzo (indicato nell'importo di €. 13.500,00) deducendo che l'autovettura, a sua volta, ricevuta nell'operazione commerciale, gli era stata sequestrata ed aveva dovuto restituirla;
in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tuttavia, circoscrivendo la vicenda al rapporto riguardante esclusivamente l'autovettura, Mercedes GLA 200D targata
FD690PK, da esso attore consegnata alla società a Controparte_1 precisazione, ne deduceva l'acquisto da parte di quest'ultima ed il mancato pagamento del relativo prezzo, oggetto della domanda, avanzata in via principale.
4. Ciò posto, come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass.
SS.UU. n. 13533/2001).
Onere dell'attore è, dunque, quello di provare il titolo sul quale fonda le proprie pretese, costituito nella fattispecie dalla dedotta vendita dell'autovettura Mercedes
GLA 200D targata FD690PK, in favore della Controparte_1 Invero, alla stregua della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che parte attrice abbia sufficientemente provato detta vendita, avendo allegato certificato cronologico della menzionata autovettura (cfr. documento allegato all'atto di citazione), estratto dal Pubblico Registro Automobilistico, dal quale si evince (sub numero 6) il trasferimento della proprietà del veicolo, con scrittura privata del
07.07.2021, in favore della società per il prezzo di €. Controparte_1
13.500,00 e successivamente, da questa, con scrittura privata del 13.01.2022, in favore di . Controparte_2
Alla stregua dei richiamati principi in tema di distribuzione processuale dell'onere probatorio, a fronte dell'esistenza del rapporto contrattuale e della prova del credito vantato da parte dell'attore, di contro, va rilevato che la società Controparte_1 non ha provato di aver adempiuto alla fondamentale obbligazione su di essa
[...] gravante, avente ad oggetto il pagamento del prezzo di vendita, pur incombendo sulla medesima l'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo dell'obbligazione.
Spettava alla convenuta debitrice dimostrare in giudizio il fatto estintivo dell'avversaria pretesa creditoria, e cioè l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo (ovvero eccepire circostanze idonee a paralizzare la pretesa avversaria).
Il fatto estintivo non risulta, invece, in alcun modo provato ed il diritto di credito azionato da parte attrice appare, dunque, tuttora insoddisfatto.
Invero, non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie il termine ordinario di prescrizione (ex art. 2946 c.c.).
Orbene, va evidenziato che essendo stata l'azione esperita nel termine decennale, la prescrizione non può dirsi maturata.
La società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, conseguentemente, deve essere condannata al pagamento del chiesto importo di €. 13.500,00 a titolo di prezzo di vendita dell'autovettura de qua.
Infine, la domanda di risarcimento del danno può essere accolta mediante riconoscimento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale forma di ristoro per il mancato godimento della somma di denaro, in difetto di prova di un maggiore danno.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, nei confronti di per le causali Parte_1 indicate in motivazione, della somma di €. 13.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida come segue: €. 650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva, €. 1.250,00 per la fase istruttoria ed €. 1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €. 3.850,00 oltre I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 264,00 per spese documentate. Distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 8 luglio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.