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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 701/2017 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza parziale n. 1881/2009 e la sentenza definitiva n. 2468/2016 depositata il
26.10.16, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 6062/2006 in materia di: impugnativa di divisione di beni caduti in successione, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di appello dall'avv. Paolino Fusco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Is. G/1 nello studio dell'avv. Alberto Ainis
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] APPELLANTE
contro
(o ), cf. , Controparte_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, cf. , cf.
[...] C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._4
citazione del primo grado dall'avv. Giuseppe Di Costanzo
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
nonché
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in CP_2 C.F._5
calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Filippo Emanuele Russo, presso il quale
è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gennaro Serra n. 75
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
e
, quale erede di , cf. , CP_3 Persona_1 C.F._6
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Gianluca Polastri e successivamente dall'avv. Diana Rossi, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Milano al Corso di Porta Vittoria n. 28
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., cf. Controparte_4
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_1
in appello dall'avv. Giudo Marsiglia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 20
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA Controparte_5
+ 8
[...] APPELLATO
e
DA , quale erede di Controparte_6 Persona_1
APPELLATA - NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
nonché
(già ) CP_7 CP_8
APPELLATA - NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
e
LA DR
APPELLATO NON COSTITUITO - GIA' CONTUMACE IN I° GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha interposto appello principale, affidato a tre motivi, verso le Parte_5
sentenze parziale n. 1881/2009 e definitiva n. 2468/2016, la seconda depositata il 26.10.2016,
entrambe rese dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 6062/2006.
Nella sentenza parziale sono state dichiarate aperte le successioni ereditarie dei de cuius Per_2
e e dichiarati eredi per quote uguali i figli , ,
[...] Controparte_9 Persona_1 CP_2
e AN, nonché in rappresentanza della figlia premorta i nipoti Pt_1 CP_10 CP_1
(o , e;
dichiarata la nullità della scrittura privata di
[...] Parte_2 Pt_3 Pt_4
divisione del 14.04.1997; rigettate l'eccezione di usucapione dei beni ereditari dei convenuti e , nonché l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso di spese ed CP_2 Pt_1
indennità per addizioni e miglioramenti vanatati da e disposto con separata CP_2
ordinanza la prosecuzione del processo. Nella pronuncia definitiva il Tribunale - dopo avere ammesso la prova orale, disposto una CTU tecnica, riservata la causa in decisione e
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] successivamente rimessa sul ruolo per integrazioni alla CTU - ha attribuito beni immobili e conguagli in denaro ai singoli coeredi, compensando tra le parti le spese di lite ed ordinando la trascrizione della sentenza alla conservatoria competente.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame principale e CP_2
spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato ad un motivo, del quale ha chiesto l'accoglimento con vittoria delle spese di lite.
Anche i GE si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame CP_1
principale e spiegando, a loro volta, ulteriore appello incidentale affidato ad un solo motivo,
del quale hanno chiesto l'accoglimento con refusione delle spese in loro favore.
, erede del defunto , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 Persona_1
delle impugnazioni e la vittoria delle spese di lite.
Infine, si è costituito l di Napoli - interessato a partecipare al giudizio di CP_4
divisione per la necessità di proseguire il procedimento espropriativo intrapreso in danno di e sospeso per mesi ventiquattro - che si è rimesso alla valutazione dell'Autorità CP_2
adita in ordine alle domande delle parti.
Non si è costituita nel presente giudizio, seppur ritualmente citata, Controparte_11
consorte ed erede del defunto , né lo ha fatto il coerede EL AN, già Persona_1
dichiarato contumace nel giudizio di primo grado.
Infine, non si è costituita in fase di gravame la , il cui debito è stato saldato Controparte_12
da prima della conclusione del giudizio di primo grado. Parte_1
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e con ordinanza del 12.05.2022
la Corte adita ha disposto una nuova consulenza tecnica sui beni costituenti l'asse ereditario,
affidando l'incarico all'ing. Persona_3
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] 4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza definitiva, impugnata unitamente alla sentenza parziale fatta oggetto di tempestiva riserva di appello, è stata depositata in data
26.10.2016; b) è stata notificata in data 05.01.2017 alle parti presso i rispettivi procuratori e personalmente ad EL AN, a mezzo racc. a/r; c) l'atto di appello è stato notificato dal procuratore di in data 03.02.2017:1) ai GE Parte_1 Controparte_1 Pt_3
e mediante consegna di copia all'avv. Giuseppe Di Costanzo, procuratore costituito Pt_4
nel giudizio di primo grado, a mani dell'addetto alla ricezione atti;
2) ad , CP_2
mediante consegna di copia all'avv. Filippo Emanuele Russo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, a mani dell'incaricato alla ricezione degli atti;
3) all' CP_4
di Napoli mediante consegna di copi all'avv. Guido Marsiglia, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
4) ad , mediante consegna a mani proprie dell'avv. Vito CP_7
Consales, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
5) a Controparte_13
, mediante spedizione racc. a/r a norma di legge;
6) ad EL AN mediante
[...]
spedizione di raccomandata a/r a norma di legge.
Ne deriva che il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2006 i GE (o , Controparte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi della genitrice premorta Parte_3 Parte_4 Per_4
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola i coeredi ,
[...] Parte_1
, ed AN;
premettendo che a seguito del decesso del nonno paterno CP_2 Per_1 Per_2
avvenuto in data 20.02.1991 e del successivo decesso della nonna paterna
[...] CP_9
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] avvenuto il 01.07.1999, si erano aperte le successioni legittime di entrambi i defunti CP_9
- alle quali essi stessi partecipavano per rappresentazione nella quota materna pari ad 1/5 nella misura di 1/15 per ciascuno di essi, mentre i restanti 4/5 spettavano ai quattro zii, alcuni dei quali già nel possesso dei beni ereditari comuni - chiedevano al Tribunale adito, previa nomina di un CTU per la stima dell'asse ereditario e la predisposizione di un progetto di divisione, lo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione dei beni divisibili ovvero con la vendita dei beni indivisibili;
il tutto con spese a carico della massa ereditaria.
Si costituivano in giudizio i GE , e , CP_2 Persona_1 Parte_1
eccependo che i beni ereditari erano già stati oggetto di divisione amichevole con la scrittura privata del 14.04.1997; in relazione ai beni ricompresi nell'asse ereditario nell'atto di citazione, i convenuti sostenevano invece che dalla massa avrebbero dovuto essere esclusi l'edificio sovrastante l'area in via Trinchese 18, realizzato da a propria cura e CP_2
spese, i locali terranei in via Trinchese 18, usucapiti dalla dott.ssa Parte_6
l'appartamento al secondo piano alla via Trichese n. 18 con annesso monolocale accessoriato ed infine il locale seminterrato, p.lla 32 sub 4 e 5, usucapiti dal coerede . Parte_1
Nel predetto giudizio rimaneva contumace il coerede EL AN, pur ritualmente citato,
mentre con comparsa del 15.05.2007 intervenivano nel giudizio ed CP_14 CP_15
, deducendo di essere creditori nei confronti degli eredi della somma di €.
[...] CP_2
31.250,00 corrispondente alla quota spettante al loro genitore - fratello del de Persona_5
cuius - a titolo di indennità di espropriazione di un terreno di proprietà comune, Persona_2
regolarmente incassata dal defunto e mai consegnata all'altro comproprietario;
gli interventori chiedevano quindi al Tribunale la condanna degli eredi al pagamento della somma di CP_2
€. 30.000,00 a titolo di risarcimento danni, per avere costoro rifiutato di sottoscrivere la
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] documentazione necessaria ad ottenere il contributo statale per i danni subiti dal locale di loro proprietà sottostante al fabbricato in conseguenza del terremoto del 1980.
Nel corso del giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa della (poi CP_8 CP_12
Co
che, avendo iscritto prima del giudizio ipoteca legale su alcuni beni di
[...]
[...]
, chiedeva al Tribunale che nella formazione delle quote ovvero in caso di vendita e Pt_1
distribuzione delle somme, si tenesse conto del credito di €. 11.989,23 dalla medesima vantato nei confronti del coerede . Parte_1
Infine, con comparsa di costituzione del 03.06.2016 interveniva volontariamente in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t. che, vantando un credito Controparte_4
nei confronti del coerede pari ad €. 199.314,30 come da decreto ingiuntivo n. CP_2
322/06 del Tribunale del Lavoro di Nola, opposto e definito con sentenza n. 3128/2007 passata in giudicato ed avendo già sottoposto a pignoramento immobiliare alcuni cespiti appartenenti
pro quota al debitore, chiedeva che in sede di liquidazione delle quote ereditarie venisse disposta in suo favore l'assegnazione delle somme fino alla concorrenza dell'ammontare del credito vantato.
Precisate le conclusioni, con la sentenza parziale n. 1881/2009 depositata il 07.07.2009 il
Tribunale dichiarava anzitutto la nullità della scrittura privata tra le parti, sia per mancata partecipazione della condividente e sia perché nell'accordo intercorso Controparte_9
erano stati ricompresi anche beni di cui i condividenti non avrebbero ancora potuto disporre,
trattandosi di cespiti appartenenti alla comune genitrice , ancora in vita al Controparte_9
momento della redazione della detta scrittura privata.
Nella medesima sentenza parziale Il Tribunale rigettava inoltre tutte le eccezioni e domande di usucapione spiegate da , ritenendole infondate, sia perché tra la data di Parte_1
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – TO CP_2 Parte_2
+ 8
[...] edificazione avvenuta nel 1979 ed il decesso di verificatosi nel 1991, non poteva Persona_2
ritenersi maturato il termine ventennale previsto per legge e sia perché risultava non provato l'esercizio del possesso uti dominus sui beni comuni rispetto agli altri coeredi;
infine, in
CP_1 relazione alle domande spiegate dai GE ed cugini delle parti in CP_15
causa, il Tribunale dichiarava inammissibile il loro intervento in giudizio, per mancanza tra le domande spiegate in giudizio del collegamento necessario a giustificare lo svolgimento di un simultaneo processo.
Alla pronuncia parziale innanzi richiamata, si aggiungeva l'ordinanza di prosecuzione dell'istruttoria fissata per l'udienza del 19.01.2010, durante la quale i convenuti dichiaravano a verbale la riserva di proposizione di appello all'esito della definizione totale del giudizio di primo grado.
Durante la successiva istruttoria veniva esperito l'interrogatorio formale di , CP_2
venivano escussi i testi indicati ed all'esito veniva conferito incarico all'arch. Per_6
di individuare i beni ereditari, stimarli, predisporre un progetto di divisione
[...]
individuando le quote spettanti a ciascun erede, tenendo conto anche del godimento esclusivo dei bei comuni ad opera di taluno dei coeredi;
nel corso del processo si verificava inoltre il decesso del coerede avv. , cui subentravano costituendosi in giudizio le eredi Persona_1
e . Controparte_11 CP_3
Medio tempore, in altro giudizio il Tribunale di Nola rendeva la sentenza n. 760/2011, poi passata in giudicato, nella quale veniva dichiarata l'usucapione dei locali terranei del fabbricato in via Trinchese in favore di coniuge di . Parte_6 CP_2
In ragione dell'intervenuta sentenza di usucapione, il Tribunale invitava pertanto il CTU ad integrare l'elaborato tecnico già predisposto, escludendo dal compendio ereditario i locali
8
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] oggetto della sentenza di usucapione;
frattanto, il germano decideva di CP_2
costituirsi in giudizio a mezzo di nuovo proprio difensore e non più insieme ai fratelli, già
rappresentati dall'avv. Paolino Fusco;
infine, interveniva in giudizio l' in CP_4
persona del legale rappresentante p.t. che, dichiarandosi creditrice di per la CP_2
somma di €. 199.314,30 di cui al decreto ingiuntivo n. 322/2006 emesso dal Tribunale del
Lavoro di Nola, confermato poi in sede di opposizione e messo in esecuzione attraverso la procedura di pignoramento immobiliare n. 1/2013, chiedeva l'assegnazione in suo favore della quota che sarebbe spettata ad . CP_2
Con successiva sentenza n. 2468 del 26 Ottobre 2016 il Tribunale di Nola scioglieva la comunione ereditaria attribuendo: 1) ad la piena proprietà dei seguenti beni Parte_1
situati nel fabbricato di piazza Geremia Trinchese 18 in Nola: a) locale seminterrato in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 5; b) appartamento per civile abitazione al secondo piano
+ monolocale in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 4, oltre spazi comuni al piano terra;
2) ad l'appartamento al primo piano del fabbricato situato in Nola alla CP_2
piazza Geremia Trinchese 18 in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 3, oltre spazi comuni al piano terra;
3) a (o ), e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di il locale terraneo soppalcato sito in Parte_4 Persona_4
Nola alla via Anfiteatro Laterizio 113 (ex 72) e proporzionali diritti sulle parti condominiali,
in catasto urbano al foglio 40 particella 1085 sub 9;4) ad EL AN il terreno agricolo in
CA (NA) localitàMonte Fellino, in catasto terreni al foglio 15 particella 17;5) a
[...]
ed , eredi di i seguenti beni: a) appartamento Controparte_16 CP_3 Persona_1
al primo piano in Nola, traversa VicoVinella e proporzionali diritti sulle parti comuni, in catasto fabbricati al foglio 40 particella 506sub 2; b) terreno agricolo in CA (NA)
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – CP_2 Controparte_5
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[...] località Monte Fellino, incatasto terreni al foglio 15 particella 49.
Il Tribunale adito condannava infine al pagamento, a titolo di conguaglio, Parte_1
delle seguenti somme, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo: a) €.
5.277,80 in favore di;
b) €. 99.900,30 in favore di (o CP_2 Controparte_1
), , eredi di , c) €. 99.960,80 in favore di EL Parte_2 CP_17 Pt_4 Persona_4
AN; d) €. 101.326,80 in favore di e , eredi di Controparte_16 CP_3 Per_1
.Infine, pronunciandosi sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di frutti civili per
[...]
il godimento esercitato in via esclusiva sui beni comuni, il Tribunale condannava
[...]
al pagamento della ulteriore somma di €. 24.000,00 oltre interessi legali dalla data Pt_1
Con della presente decisione al soddisfo esclusivamente in favore di (o Controparte_1 Pt_2
), e quali eredi di , trattandosi degli unici coeredi ad aver
[...] Pt_3 Pt_4 Persona_4
proposto domanda sul punto, compensando tra le parti le spese processuali ed ordinando agli uffici competenti la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
incidentale ed i GE (o , e CP_2 Controparte_1 Parte_2 Pt_3
. Pt_4
La disamina dell'intera impugnazione prende avvio dalle doglianze dell'appello principale e prosegue con l'illustrazione delle doglianze di cui alle impugnazioni incidentali.
6. Con il primo motivo , dolendosi della errata valutazione delle circostanze Parte_1
di fatto indicate nella sentenza parziale n. 1881/2009 che aveva rigettato la sua eccezione di usucapione, ribadisce di aver sin dalla costruzione del fabbricato - dunque per oltre trent'anni
- occupato stabilmente l'appartamento al secondo piano ed il locale seminterrato destinato a laboratorio artigianale artistico, provvedendo ad eseguire addizioni, miglioramenti, pagando
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
+ 8
[...] le tasse, precisando di aver altresì realizzato, a sue esclusive cura e spese, il monolocale attrezzato di mq. 40, considerato da sempre un'appendice della sua abitazione.
Nell'insistere anche in sede di gravame per l'accoglimento dell'eccezione di usucapione,
l'appellante evidenzia che le suddette circostanze risultano pacifiche, non avendo nessuno degli altri coeredi, prima dell'inizio del giudizio, mai messo in discussione che i suindicati immobili fossero di sua proprietà; ritenendo di aver esercitato il possesso sui detti beni cum
animo domini, chiede pertanto la riforma della sentenza parziale mediante il riconoscimento in suo favore della usucapione dei detti cespiti.
7. Con il secondo motivo si duole che la sentenza definitiva sia stata resa in Parte_1
violazione degli artt. 727 e 728 c.c. e che la decisione sia contraddittoria ed illogica, oltre che pronunciata ultra petita. A dire dell'appellante, infatti, il Tribunale, dopo aver chiesto un aggiornamento della CTU tecnica per l'adeguamento ai valori del mercato immobiliare modificatisi nell'ultimo triennio, ha affermato di condividerne totalmente le conclusioni,
senza considerare che la differenza di valore tra le due valutazioni corrisponde ad €. 60.000,00,
pari al 5-6% rispetto alla effettiva svalutazione del mercato immobiliare, ribassatosi in concreto del 30-40%. Quanto alla dedotta ultrapetizione, lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia disposto l'attribuzione in suo favore degli immobili rispetto ai quali aveva invece eccepito l'usucapione; a suo dire, dunque, venuto meno il presupposto della prescrizione acquisitiva, non riconosciuta per la mancata maturazione del termine ventennale e per difetto di prova sull'animus possidendi uti dominus e non uti condominus, il Tribunale
non avrebbe dovuto più disporre l'attribuzione degli immobili in suo favore, obbligandolo in tal modo a versare in favore dei coeredi un conguaglio di €. 447.876,00 estremamente elevato e dunque fuori dalle sue possibilità economiche, oltre che in contrasto con le disposizioni di
11
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] legge, che nelle divisioni ereditarie prevedono conguagli in denaro assai modesti.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole infine dell'inserimento del monolocale attrezzato nell'asse ereditario precisando che, trattandosi di immobile costruito a sue esclusive cura e spese, esso non avrebbe dovuto essere ricompreso nella massa da dividere;
circostanza che, a suo dire, trova conferma nel fatto che detto cespite non risultava ricompreso nella descrizione del compendio ereditario di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Su tale presupposto, in applicazione dell'art. 936 cc, l'appellante principale Parte_1
chiede che il suddetto cespite venga escluso dalla massa ereditaria oppure che, ove ricompreso, in suo favore venga imputato un credito pari all'ammontare dei costi sostenuti per la sua edificazione, stimati dal CTU in un valore commerciale tra €. 75.000,00 - 80.000,00.
Sulla base delle doglianze che precedono, chiede preliminarmente alla Corte Parte_1
adita il riconoscimento in suo favore dell'usucapione dell'appartamento e del locale seminterrato;
in subordine, la dichiarazione di invisibilità dei beni costituenti il compendio ereditario di e in via più gradata, la modifica del progetto Persona_2 Controparte_9
divisionale con la riduzione dei valori attribuiti ai singoli cespiti, l'attribuzione in suo favore dell'appartamento al secondo piano e l'esclusione del monolocale attrezzato dalla massa ereditaria.
9. Appello incidentale di . CP_2
Nel costituirsi in giudizio rimettendosi alle valutazioni della Corte in ordine alla fondatezza del gravame principale, l'appellato ha interposto, a sua volta, appello CP_2
incidentale.
Nell'unico motivo lamenta che il CTU, dopo aver quantificato nella prima CP_2
consulenza tecnica del 18.10.2011 l'ammontare del suo credito in complessivi €. 242.681,93,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] in occasione dell'integrazione dell'elaborato abbia poi espunto dal computo dei crediti l'importo di €. 60.000,00, riconoscendo in suo favore il minore credito di €. 186.283,95 senza offrire alcuna spiegazione in ordine alla eseguita decurtazione.
Affermando che la richiesta integrazione alla CTU aveva ad oggetto la sola rideterminazione dell'asse ereditario al netto del valore degli immobili usucapiti medio tempore da Parte_6
l'appellante incidentale chiede alla Corte la riforma della sentenza con il
[...]
riconoscimento in suo favore dell'intera somma richiesta pari ad €. 242.681,93.
10. Appello incidentale di (o , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Costituendosi in giudizio i GE , ritenendo infondati tutti i motivi dell'appello CP_1
principale, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata per ragioni di economia processuale, sostenendo che una eventuale riforma delle statuizioni giudiziarie, spalmata su cinque parti processuali, inciderebbe in misura molto lieve sulle quote ereditarie;
ciò
nonostante, hanno ritenuto opportuno spiegare appello incidentale.
Con un unico motivo i GE D'NO si dolgono che il Tribunale abbia riconosciuto in favore di , appellato ed a sua volta appellante incidentale, un credito di €. CP_2
186.000,00 senza tuttavia verificare la documentazione posta a sostegno della pretesa, la congruità delle somme richieste e la compatibilità tra le fatture esibite ed i lavori effettivamente svolti.
Ribadendo che nel corso dell'istruttoria di primo grado lo stesso G.I. aveva invitato il CTU a non limitarsi ad eseguire la somma algebrica delle spese, ma a verificare l'effettività delle opere e la congruità tra queste ed i costi richiesti, impegno a loro dire puntualmente disatteso dall'ausiliario, gli appellanti incidentali sostengono che tutta la documentazione prodotta in
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] giudizio da sia priva di data e di provenienza certa, ragion per cui, in CP_2
accoglimento dell'impugnazione spiegata, chiedono che non venga riconosciuto il credito di
€. 186.000,00 in favore del coerede , con conseguente esclusione dell'obbligo CP_2
imposto a loro carico di versare la quota pari ad 1/5 dell'intero importo, pari ad €. 37.200,00.
11. Eredi di ( e Persona_1 CP_3 Controparte_11
Premesso che nel giudizio di gravame non si è costituta la vedova , Controparte_11
ma solo la figlia , costei - in via pregiudiziale - eccepisce la nullità dell'atto di CP_3
appello per inefficacia ed invalidità della procura alle liti rilasciata all'avv. Paolino Fusco.
L'appellata richiama l'attenzione della Corte sul fatto che in primo grado l'avv. CP_3
Paolino Fusco aveva inizialmente rappresentato gli interessi comuni dei convenuti GE
, e e che, dopo la nomina di un nuovo difensore Parte_1 CP_2 Persona_1
da parte di e dopo il decesso di - eventi verificatisi entrambi in CP_2 Persona_1
corso di causa - il medesimo difensore si era poi costituito in giudizio anche per loro conto,
quali eredi del defunto . Persona_1
All'esito della pronuncia definitiva da parte del Tribunale di Nola, il medesimo avv. Fusco -
rimasto difensore comune di , e - ha poi Parte_1 CP_3 Controparte_18
assunto l'incarico di proporre gravame avverso le due sentenze nell'esclusivo interesse di
, chiedendo pertanto la rideterminazione del debito a conguaglio, la Parte_1
sospensione dell'esecutorietà della sentenza, ecc;
su tali premesse, considerata l'ultrattività
del mandato conferitogli in primo grado dalle eredi di e l'accettazione della Persona_1
difesa di in fase di gravame, il suddetto difensore avrebbe agito in conflitto di Parte_1
interessi tra i soggetti patrocinati, dapprima legati da interessi comuni.
Nel ribadire che il conflitto di interessi attiene al rapporto sostanziale e processuale di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] patrocinio, l'appellata chiede pertanto alla Corte la declaratoria di nullità CP_3
dell'appello principale, cui conseguirebbe inevitabilmente l'inammissibilità anche degli appelli incidentali tardivi spiegati da e dai GE . CP_2 CP_1
Per scrupolo difensivo, pur ritenendo dirimente l'eccezione innanzi indicata, l'appellata contesta anche nel merito l'interposta impugnazione principale, ritenendo infondate tutte le avverse doglianze ed insistendo per la dichiarazione di nullità o di inammissibilità sia dell'impugnazione principale che delle impugnazioni incidentali ex art. 334 cpc, ovvero per il rigetto per infondatezza del merito di tutte le impugnazioni.
12. Così riassunte le posizioni e le difese processuali delle parti in lite, va dato corso alla disamina delle diverse impugnazioni oggetto di causa, secondo l'ordine con cui ne è stato riepilogato il tenore, anticipando però che molte hanno ottenuto soluzione nella consulenza ripetuta in appello. Nondimeno, considerato che, sotto alcuni profili, le conclusioni della nuova consulenza tecnica appaiono idonee a superare ab origine talune censure degli impugnanti, si rimanda alla disamina degli esiti della CTU per la valutazione della fondatezza delle restanti doglianze di cui al gravame principale ed ai gravami incidentali. Vanno
immediatamente invece risolte le questioni proposte dagli appellanti che possono essere definite prescindendo da considerazioni squisitamente tecniche.
13. In relazione al gravame principale proposto da , l'eccepita usucapione Parte_1
dell'appartamento al secondo piano e del monolocale attrezzato va evidentemente disattesa per mancanza dei requisiti del tempus e dell'animus, come già affermato dal giudice di prime cure. Si tratta di argomento invitto alla censura, in quanto la parte si è lungamente occupata della possibilità dell'usucapione dal coerede e dell'animus senza però sottoporre a adeguata critica l'assenza del tempo necessario all'acquisto a titolo originario tra l'edificazione dei
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA Controparte_5
+ 8
[...] cespiti e l'apertura della successione.
Quanto alla doglianza relativa ad una decisione del Tribunale resa ultra petita ed in violazione degli artt. 727 e 728 cc è evidente che gli esiti della nuova consulenza tecnica (su cui oltre)
consentono di ritenere superate ed assorbite entrambe le censure, avendo il nuovo progetto divisionale ridistribuito i cespiti in maniera omogenea e con conguagli estremamente contenuti rispetto a quelli indicati nel progetto divisionale proposto dall'arch. ad Per_6
analoga sorte non può che soggiacere anche la doglianza relativa alla qualificazione del monolocale attrezzato come bene ereditario che, in difetto di prova contraria sul punto, è stato correttamente ricompreso nell'asse ereditario, fatti salvi gli esborsi concretamente sostenuti per la sua realizzazione e puntualmente riconosciuti all'appellante principale.
Le considerazioni che precedono consentono dunque l'integrale rigetto dell'impugnazione principale proposta da . Parte_1
14. L'appello incidentale proposto da avente ad oggetto il riconoscimento CP_2
delle spese nel maggior importo di €. 242.681,93 rispetto all'importo di €. 186.283,95
riconosciuto nella sentenza di primo grado, va valutato alla luce delle ulteriori indagini effettuate dall'ing. che, dopo accurata verifica delle singole voci richieste e della Per_3
documentazione in atti, ha confermato il loro ammontare in €. 186.283,95; per quanto innanzi,
anche il detto gravame incidentale va rigettato in quanto infondato.
15. L'appello incidentale proposto dai GE , avente ad oggetto il CP_1
riconoscimento degli esborsi sostenuti da per la costruzione e manutenzione CP_2
degli immobili in via Trinchese va, a sua volta, rigettato.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dagli appellanti incidentali, le spese richieste dal condividente sono state fatte oggetto di scrupolosa disamina da CP_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] parte di ben due consulenti tecnici che le hanno ritenute reali, corrette e necessarie. Le
verifiche ripetute dal CTU ing. sono quelle sulla base delle quali va eseguita la Per_3
divisione, ragion per cui anche detto gravame incidentale va disatteso.
16. Va, infine, scrutinata l'eccezione di nullità dell'impugnazione sollevata da CP_3
per un asserito conflitto di interessi relativo all'attività professionale svolta in primo grado dall'avv. Paolino Fusco nell'interesse dei tre GE , ed ed in sede di Pt_1 CP_2 Per_1
gravame nell'interesse esclusivo di - quindi sostanzialmente “contro” le eredi di Pt_1
e in ragione dell'ultrattività del mandato ricevuto Persona_7 CP_3
in primo grado;
conflitto che, a dire della appellata rende nulla la procura CP_3
successivamente rilasciata, viziando irrimediabilmente anche l'atto di impugnazione principale e quelli incidentali.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In linea di principio, ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo assistito laddove il primo non agisce per la realizzazione dell'esclusivo interesse del rappresentato, ma per un diverso e ulteriore interesse, che può essere proprio (conflitto diretto) o altrui (conflitto indiretto), ma in ogni caso configgente e incompatibile con il primo;
nelle ipotesi di mandato plurisoggettivo, il conflitto può essere anche solo potenziale tra i rappresentati.
In tali casi, quando l'attività professionale svolta rischia di determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o rischia di incidere su un altro incarico, il professionista è tenuto ad astenersi dal prestare la predetta attività professionale, come previsto e prescritto dall'art. 24 Codice Deontologico Forense.
Nel caso di specie, risulta agli atti che l'avv. Fusco, all'esito della sentenza definitiva di primo grado, avvedutosi del fatto che gli interessi delle parti rappresentate avrebbero potuto trovarsi
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] in contrapposizione - abbia ritualmente comunicato la circostanza alle eredi di Persona_1
che hanno provveduto di conseguenza, costituendosi a mezzo di altro difensore e CP_3
non costituendosi in fase di gravame;
ad abundantiam, per superare Controparte_11
l'ultrattività del mandato già ricevuto per il giudizio di primo grado dagli altri assistiti, l'avv.
Fusco ha provveduto a farsi rilasciare un nuovo ed ulteriore mandato per la fase del gravame dal solo condividente che ha continuato ad assistere. Parte_1
In virtù di quanto innanzi, ogni questione relativa ad un conflitto di interessi concreto o potenziale deve ritenersi - nel caso di specie - priva di ogni fondamento in fatto e diritto.
17. A questo punto la controversia va decisa accedendo alla divisione dei beni caduti nelle successioni ereditarie secondo le nuove acquisizioni del CTU;
si ribadisce infatti che con ordinanza del 16.01.2022 la Corte, ai fini del decidere, ha ritenuto necessario disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio con l'ing. al quale è stato conferito Persona_3
l'incarico di individuare i beni facenti parte dell'asse ereditario, stimarne il valore all'attualità,
determinare il valore del godimento esercitato dagli eredi con uso esclusivo dei beni comuni e delle spese sostenute da taluni condividenti, predisporre un progetto di divisione con conguagli in denaro di modesto contenuto.
Una precisazione merita - in via preliminare alla disamina della consulenza - l'ulteriore contestazione dei GE che, eccependo la presenza di dati catastali errati CP_1
nell'elaborato del CTU ne chiedono la rinnovazione, sostenendo che i refusi rilevati Per_3
ne inficerebbero l'utilizzabilità, viziando sostanzialmente l'intera procedura.
In proposito, si osserva che la richiesta di integrazione e/o rinnovazione della consulenza tecnica, ovvero la richiesta di correzione dell'elaborato tecnico va evidentemente disattesa,
non incidendo minimamente sugli esiti della divisione la presenza di eventuali refusi nei dati
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
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[...] catastali, agevolmente rettificabili in occasione dei successivi trasferimenti immobiliari in favore di ciascun avente diritto.
Tanto detto, il Collegio accede alla divisione acquisendo dalla relazione peritale del suo ausiliare quanto è utile allo scopo ed emendando i refusi senza necessità d'altro incarico.
Presa visione dell'elaborato tecnico redatto dall'ausiliario, la Corte ritiene di poter condividere in linea di massima le conclusioni rassegnate nell'indagine del CTU, trattandosi di un lavoro svolto in maniera accurata, minuziosa e immune da vizi, salvo qualche piccolo correttivo che sarà di seguito indicato.
La nuova indagine tecnica ha dunque consentito di individuare l'asse ereditario dei due de
cuius e , in sette cespiti, quali: 1) locale seminterrato sito in Persona_2 Controparte_9
P.zza Geremia Trinchese, 18, individuato al N.C.E.U. di Nola, foglio 40, p.lla 32 sub 5; 2)
appartamento al I piano sito in P.zza Geremia Trinchese, 18, individuato al N.C.E.U. di
Nola, foglio 40, p.lla 32, sub 3; 3) appartamento al II piano sito in P.zza Geremia Trinchese,
18, individuato al N.C.E.U. di Nola al foglio 40, p.lla 32, sub 4, al quale resta annesso il cd.
“monolocale attrezzato” realizzato da ; 4) locale terraneo/negozio in Via Parte_1
Anfiteatro Laterizio, 72, (oggi 113) individuato al N.C.E.U. di Nola al civ. 72, foglio 40, p.lla
1085 sub 9; 5) appartamento alla Traversa Vico Vinella, individuato al N.C.E.U. di Nola
al foglio 40 , p.lla 506, sub 2; 6) terreno agricolo in CA (Na), loc. Montefellino,
individuato al N.C.T. di CA (Na) - foglio 15, p.lla 17 noccioleto di 13.942 mq; 7)
terreno agricolo in CA, loc. Montefellino, individuato al N.C.T. di CA -
foglio 15, p.lla 49, diviso in 2 porzioni, uliveto di 297 mq e pascolo di 4.364 mq; in totale, il valore complessivo della massa ereditaria è stato stimato dal CTU in una somma pari ad €.
817.635,00.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] In ordine all'esistenza ed alla quantificazione di frutti civili derivanti dal godimento in via esclusiva di beni ereditari, è incontestato che soltanto abbia goduto in via Parte_1
esclusiva dell'appartamento al secondo piano di via Trinchese n. 18 come da volontà dei comuni danti causa e che riguardo a tale bene nessuno dei coeredi abbia sollevato obiezioni o richieste prima dell'azione giudiziaria di scioglimento della comunione intrapresa dai GE
. Ciò posto, deve ritenersi incontroverso che per il periodo anteriore alla richiesta CP_1
dei suddetti GE, il godimento del suddetto immobile vada escluso dal computo del godimento, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che: “in
tema di uso esclusivo del bene in comunione, il comproprietario che goda di un bene comune
senza titolo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro
quota, i frutti civili. Tale obbligo non sorge automaticamente, ma solo qualora sia deliberato
in sede di amministrazione della cosa comune di procedere alla sua utilizzazione con
godimento indiretto, ovvero quando gli altri comproprietari manifestino il loro dissenso
all'uso esclusivo. La richiesta di pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo equivale a
manifestazione di dissenso e fa sorgere l'obbligo di corrispondere i frutti civili, che possono
essere quantificati, in mancanza di altri parametri, nei canoni di locazione percepibili per
l'immobile. La decorrenza dell'obbligo non è automatica dall'apertura della successione, ma
dalla data della richiesta di pagamento dell'indennità” (Cass. 18 ottobre 2023 n. 28955).
Esclusa la percezione di frutti civili in conseguenza del godimento dell'appartamento da parte di , il CTU ha invece ricompreso nell'ambito dei beni goduti in via esclusiva Parte_1
da parte di e ritenuti produttivi di frutti civili, il locale seminterrato al foglio Parte_1
40, p.lla 32, sub. 5 adibito a laboratorio artistico - il cui rendimento è stato stimato in €.
40.141,23 - nonché il monolocale attrezzato da lui stesso realizzato su parte dell'edificio
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
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[...] preesistente, il cui uso esclusivo è stato stimato pari ad €. 40.802,93; detratto il 10% di spese dalla complessiva somma di €. 80.944,16, il valore dei frutti civili relativi ai beni immobili detenuti da è stato stimato in una somma pari ad €. 72.849,74. Parte_1
Quanto alle spese sostenute medio tempore dai condividenti, nella parte della consulenza dedicata alle osservazioni - diversamente da quanto affermato dalle parti di causa - il CTU ha dimostrato di averne verificato analiticamente tutte le voci richieste, riconoscendo in favore dei coeredi solo ed esclusivamente quelle ritualmente documentate;
difatti, le spese CP_2
sostenute da per la costruzione e la ristrutturazione del fabbricato alla via CP_2
Trinchese sono state analiticamente accertate in €. 186.283,95 (pag. 33 della CTU), mentre le spese per la realizzazione del monolocale attrezzato realizzato da sono state Parte_1
stimate in €. 45.561,88, tenuto conto della somma ritenuta congrua per la realizzazione del manufatto, successivamente epurata dalle spese generali e dall'utile d'impresa.
Sulla scorta di tali premesse, l'ing. ha diviso il valore dell'intera massa ereditaria, Per_3
pari ad €. 817.635,00 in cinque quote uguali di €. 163.527,00, dalle quali ha sottratto le spese accertate, finendo per individuare una quota immobiliare attiva pari ad €. 117.157,83 per gli eredi D'NO, le eredi di e EL AN;
la quota di è Persona_1 Parte_1
risultata pari ad €. 162.719,71, mentre la quota di è risultata pari ad €. 303.441,78. CP_2
Il criterio utilizzato, verso cui nessuna parte in lite è insorta, è quello della “quota ponderata”
in base al quale: “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per
quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti
dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto
dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il
prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a
quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. 06/10/2021, n.27086).
Successivamente, verificata la divisibilità del patrimonio immobiliare ed esclusa pertanto la necessità di alienazione, il CTU ha predisposto un progetto di divisione dei cespiti immobiliari, che presuppone però il necessario frazionamento dell'autorimessa comune al sub
1) di via Trinchese n. 18 dal laboratorio artigianale ed il frazionamento dell'appartamento al secondo piano dal monolocale attrezzato ad esso annesso;
frazionamenti per i quali ha stimato un costo di €. 5.000,00 circa, che ha detratto dai frutti civili a restituirsi, individuandone l'ammontare complessivo in €. 67.849,74.
Il prospetto delle quote proposto dal CTU è riportato a pag. 28 dell'elaborato peritale;
in esso
è contemplato il valore complessivo del patrimonio immobiliare, epurato dall'importo delle spese accertate e da restituire in favore dei coeredi e , nonché il Parte_1 CP_2
riconoscimento in favore di tutti i coeredi della quota parte dei frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di alcuni cespiti ad opera di . Parte_1
Il suddetto prospetto risulta corretto e condivisibile fino alla individuazione del valore delle singole quote immobiliari;
necessita invece di un correttivo per quanto riguarda l'incremento dei frutti civili, che possono riconoscersi esclusivamente in favore dei GE - CP_1
dunque in favore di una sola quota - avendo soltanto costoro proposto specifica domanda sul punto, come peraltro già statuito nella sentenza definitiva, risultata immune da gravame da parte degli altri condividenti.
In conclusione, l'intero patrimonio immobiliare pari ad €. 817.635,00, diviso per cinque quote,
epurato dalle spese sostenute e documentate da e , risulta così Parte_1 CP_2
suddiviso:
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+ 8
[...] 1) GE d'NO (eredi ): €. 163.527,00 - 9.112,38 quota parte Persona_4
spese - 37.256,79 quota parte spese NA = €. 117.157,83, da dividere tra Pt_1
(o , e , cui Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spettano per ciascuno €. 39.052,61;
2) (eredi ): €. 163.527,00 - Controparte_19 Persona_1
9.112,38 quota parte spese - 37.256,79 quota parte spese NA = €. Pt_1
117.157,83, da dividere tra e cui spettano per Controparte_11 CP_3
ciascuna €. 58.578,92;
3) EL AN: €. 163.527,00 - 9.112,38 quota parte spese - 37.256,79 quota Pt_1
parte spese NA = €. 117.157,83;
4) EL TO: €. 163.527,00 - 37.256,79 quota parte spese NA + 36.449,50 in
rimborso dai coeredi = €. 162.719,71;
5) : €. 163.527,00 – 9.112,38 quota parte spese + 149.027,16 in CP_2 Pt_1
rimborso dai coeredi = €. 303.441,78.
Alle quote immobiliari così definite vanno aggiunti i frutti civili in favore dei soli GE
, ragion per cui le quote finali risultano così determinate: CP_1
a) GE : totale €. 134.120,27, ovvero €. 117.157,83 + 16.962,44 (frutti CP_1
civili) = per ciascun erede €. 44.706,76;
b) = totale €. 117.157,83, per ciascuna erede €. Controparte_11 CP_3
58.587,91;
c) EL AN = totale €. 117.157,83;
d) : totale €. 145.757,27, ovvero €. 162.719,71 - 16.962,44, frutti civili; Parte_1
e) = totale €. 303.441,78. CP_2
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[...] Acclarato il valore delle singole quote con il correttivo innanzi indicato, si può ora procedere alla valutazione del progetto di divisione predisposto dal CTU.
A tale proposito, stante l'accertata comoda divisibilità dei cespiti - dei quali è stata anche verificata la legittimità urbanistica e la conseguente commerciabilità - la Corte ritiene di poter sostanzialmente condividere il progetto di divisione proposto dall'ing. Per_3
Deve però rilevarsi che, trattandosi di cespiti immobiliari di valore non omogeneo, risulta necessaria l'integrazione di alcune quote con conguagli in denaro che - ferma ed inalterata l'ipotesi di divisione ed assegnazione dei singoli beni come riportata nello specchietto a pag.
28 della relazione tecnica - impone tuttavia una rettifica in relazione alle somme riportate a conguaglio, avendo il CTU - come già detto - calcolato i conguagli in denaro sulla base di quote più elevate di quelle realmente spettanti alle parti perché comprensive dei frutti civili,
che vanno invece esclusi per le quote spettanti ai condividenti diversi dai GE . CP_1
Le singole quote ereditarie possono dunque individuarsi come segue:
1) quota GE : bilocale alla Traversa Vico Vinella del valore di €. CP_1
55.510,00 + conguaglio in danaro di €. 78.610,27 a ricevere;
2) : deposito/laboratorio arti visive del valore di €. 44.596,00, Controparte_11
con un conguaglio in danaro di €. 13.982,92 a ricevere;
3) monolocale attrezzato al piano terra via Trinchese, del valore di €. CP_3
65.300,00, con un conguaglio in danaro di €. 6.712,08 a versare;
4) EL AN: negozio alla via Anfiteatro Laterizio, del valore di €. 96.250,00, con un conguaglio in danaro di €. 20.907,83 a ricevere;
5) : appartamento al primo piano via Trinchese e terreni, del valore CP_2
complessivo di €. 326,665,00, con un conguaglio in danaro di €. 23.223,22 a versare;
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] 6) : appartamento al secondo piano in via Trinchese, del valore di €. Parte_1
229.314,00, con un conguaglio in danaro di €. 83.556,73 a versare.
Il progetto divisionale che precede, pur prevedendo una distribuzione omogenea dei cespiti immobiliari, contempla la parificazione delle quote inferiori al dovuto con conguagli in
denaro di entità contenuta - in ogni caso sicuramente inferiore a quanto previsto dal progetto di divisione redatto dal precedente CTU - che, sommati tra loro, raggiungono la complessiva somma di €. 113.492,03, a versarsi da parte dei condividenti , ed CP_3 Parte_1
, che da progetto divisionale ricevono una quota in esubero rispetto a quella loro CP_2
spettante.
In ordine alla natura del conguaglio, deve rammentarsi che esso non è un risarcimento, ma serve a ripristinare - quando non possono farsi porzioni di beni uguali - l'eguaglianza delle quote tra i condividenti nell'ambito di una unitaria operazione di divisione, ponendo l'obbligo di corrispondere le somme a carico di colui che riceve una porzione di beni di valore maggiore della quota;
il conguaglio mira dunque a riequilibrare le sperequazioni che diversamente si avrebbero in caso di porzioni non eguali o di assegnazione di beni non divisibili a un solo condividente ovvero ad un gruppo degli stessi.
Quanto alla modalità di corresponsione del conguaglio in denaro, è utile richiamare sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 14.12.2009, nella quale si afferma che nelle divisioni ereditarie ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro e più
coeredi creditori di conguagli non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori;
non vi è, pertanto, necessità di statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
Dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali sul tema, con la pronuncia innanzi richiamata la Suprema Corte ha inteso aderire all'orientamento dottrinario secondo il quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che deve prestarlo ed a favore degli altri condividenti, ragion per cui dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori limitatamente alla misura del conguaglio dovuto.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'obbligo di versare il conguaglio trae quindi origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente;
ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente raggiunta;
non sussiste pertanto solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando - sempre ad avviso della Corte di Cassazione - si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla posizione del coerede debitore, alterando l'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito.
Per quanto innanzi, qualora venisse imposta la solidarietà, essa rappresenterebbe una contraddizione rispetto al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei
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[...] condividenti;
considerato infatti che con la divisione si mira a frazionare la massa ereditaria e dunque a sciogliere il vincolo tra i comunisti, sarebbe contraddittorio ammettere l'insorgenza di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha invece espressamente escluso per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Ciò posto, in relazione ai conguagli a credito, può validamente affermarsi che per escutere il singolo credito i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori fino a concorrenza del debito di ciascuno di essi, ma ciò
perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito;
il conguaglio a credito deriva infatti dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne' possibilità - salvo arbitrarie individuazioni
- di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori.
Specularmente, i conguagli a debito sorgono limitati nell'ammontare e sono soggetti all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare del debito stesso;
il fenomeno esclude quindi che vi sia una obbligazione solidale passiva,
perché manca l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, ovvero la maggiore attribuzione ricevuta.
Infine, in relazione agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguagli, va evidenziato le somme dovute a titolo di conguaglio - che risultano liquidate in valori monetari attuali considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi, (Cass.
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[...] 15.06.2012 n. 9845; Cass. n.2483/2004 Cass. n. 12818/2004) al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
18. Alla luce di quanto innanzi, il progetto divisionale dell'asse ereditario predisposto dall'ing. può essere approvato e dichiarato esecutivo con i correttivi innanzi Persona_3
indicati e con la previsione dei conguagli come innanzi rideterminati.
Quanto alle impugnazioni spiegate avverso la sentenza parziale n. 1881/2009 e la sentenza definitiva n. 2468/2016, per quanto già detto, risultano meritevoli di rigetto sia l'appello principale proposto da , che gli appelli incidentali spiegati dai GE Parte_1
e da . CP_1 CP_2
19. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali dei giudizi di divisione ereditaria,
come per costante giurisprudenza della Suprema Corte la soccombenza deve essere valutata secondo un criterio unitario e globale, considerando l'esito complessivo della controversia e non i singoli gradi di giudizio.
Tanto premesso, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione trovano applicazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (così Cass. 24.01.2020 n 1635; Cass. n.
08.10.2013 n. 22903).
Nel caso di specie, considerati la natura della lite, le risultanze della nuova consulenza tecnica di ufficio, il contegno processuale assunto dalle parti nonché gli esiti delle eccezioni e delle pretese reciprocamente sollevate e promosse, appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutti i condividenti.
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+ 8
[...] Per quanto riguarda le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel presente grado, esse vanno invece poste a carico di tutte le parti in solido ed in proporzione alla quota di ciascuno;
nel giudizio di divisione, infatti, il giudice - anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti - può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità
propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (Cass. 13.05.2015 n.
9813).
20. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e gli appellanti incidentali e GE Parte_1 CP_2 CP_1
(o , e , in quanto soccombenti,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17,
legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli,
principali e incidentali proposti avverso la sentenza non definitiva n.1881/2009 del Tribunale
di Nola e avverso la sentenza definitiva n. 2468/2016 del medesimo Tribunale tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) approva e dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal CTU ing. Per_3
nei termini indicati che seguono:
[...]
29
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA Controparte_5
+ 8
[...] assegna ai GE : bilocale alla Traversa Vico Vinella, al foglio 40, CP_1
p.lla 506, sub. 6 del valore di €. 55.510,00 + conguaglio in danaro di €. 78.610,27 a
ricevere;
assegna a deposito/laboratorio arti visive, alla via Controparte_11
Trinchese 18, piano S1, foglio 40, p.lla 32, sub 5 del valore di €. 44.596,00, con un conguaglio in danaro di €. 13.982,92 a ricevere;
assegna a : monolocale attrezzato alla via Trinchese, piano terra, del CP_3
valore di €. 65.300,00, con un conguaglio in danaro di €. 6.712,08 a versare;
assegna a EL AN: negozio alla via Anfiteatro Laterizio n. 113, foglio 40, p.lla
1085, sub. 9, del valore di €. 96.250,00, con un conguaglio in danaro di €. 20.907,83 a
ricevere;
assegna a : appartamento al primo piano via Trinchese 18, foglio 40, CP_2
p.lla 32, sub. 3, terreno in CA, località Montefellino, foglio 15, plla 17 e
terreno in CA, località Montefellino foglio 15, p.lla 49, del valore complessivo di €. 326,665,00, con un conguaglio in danaro di €. 23.223,22 a versare;
assegna a : appartamento al secondo piano alla via Trinchese 18, Parte_1
foglio 40, p.lla 32, sub 4, del valore di €. 229.314,00, con un conguaglio in danaro di €.
83.556,73 a versare.
2) per l'effetto, condanna , e , nei limiti degli CP_3 CP_2 Parte_1
importi indicati in parte motiva per la quota agli stessi assegnata (ovvero CP_3
nei limiti della quota di €. 65.300,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, , nei limiti della quota di CP_2
€. 326.665,00 oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente
30
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] sentenza al saldo ed infine , nei limiti della quota di €. 229.314,00, oltre Parte_1
interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) al pagamento dei conguagli in favore di: a) GE (o , Controparte_1 Parte_2
e per l'importo di €. 78.610,27 oltre interessi Parte_3 Parte_4
al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; b)
[...]
per l'importo di €. 13.982,92 oltre interessi al saggio legale dalla data CP_11
di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) EL AN, per l'importo di €.
20.907,83 oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) compensa tra tutti i condividenti le spese del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio del presente grado - come liquidata nel separato decreto - definitivamente a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote;
5) dà atto che l'appellante principale e gli appellanti incidentali Parte_1 CP_2
e (o , e
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 18.06.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
31
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
32
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 701/2017 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza parziale n. 1881/2009 e la sentenza definitiva n. 2468/2016 depositata il
26.10.16, resa dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 6062/2006 in materia di: impugnativa di divisione di beni caduti in successione, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di appello dall'avv. Paolino Fusco, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale, Is. G/1 nello studio dell'avv. Alberto Ainis
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] APPELLANTE
contro
(o ), cf. , Controparte_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, cf. , cf.
[...] C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._4
citazione del primo grado dall'avv. Giuseppe Di Costanzo
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
nonché
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in CP_2 C.F._5
calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Filippo Emanuele Russo, presso il quale
è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gennaro Serra n. 75
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
e
, quale erede di , cf. , CP_3 Persona_1 C.F._6
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Gianluca Polastri e successivamente dall'avv. Diana Rossi, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Milano al Corso di Porta Vittoria n. 28
APPELLATA
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., cf. Controparte_4
, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_1
in appello dall'avv. Giudo Marsiglia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 20
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA Controparte_5
+ 8
[...] APPELLATO
e
DA , quale erede di Controparte_6 Persona_1
APPELLATA - NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
nonché
(già ) CP_7 CP_8
APPELLATA - NON COSTITUITA IN GIUDIZIO
e
LA DR
APPELLATO NON COSTITUITO - GIA' CONTUMACE IN I° GRADO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha interposto appello principale, affidato a tre motivi, verso le Parte_5
sentenze parziale n. 1881/2009 e definitiva n. 2468/2016, la seconda depositata il 26.10.2016,
entrambe rese dal Tribunale di Nola nel procedimento n. 6062/2006.
Nella sentenza parziale sono state dichiarate aperte le successioni ereditarie dei de cuius Per_2
e e dichiarati eredi per quote uguali i figli , ,
[...] Controparte_9 Persona_1 CP_2
e AN, nonché in rappresentanza della figlia premorta i nipoti Pt_1 CP_10 CP_1
(o , e;
dichiarata la nullità della scrittura privata di
[...] Parte_2 Pt_3 Pt_4
divisione del 14.04.1997; rigettate l'eccezione di usucapione dei beni ereditari dei convenuti e , nonché l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso di spese ed CP_2 Pt_1
indennità per addizioni e miglioramenti vanatati da e disposto con separata CP_2
ordinanza la prosecuzione del processo. Nella pronuncia definitiva il Tribunale - dopo avere ammesso la prova orale, disposto una CTU tecnica, riservata la causa in decisione e
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] successivamente rimessa sul ruolo per integrazioni alla CTU - ha attribuito beni immobili e conguagli in denaro ai singoli coeredi, compensando tra le parti le spese di lite ed ordinando la trascrizione della sentenza alla conservatoria competente.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame principale e CP_2
spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato ad un motivo, del quale ha chiesto l'accoglimento con vittoria delle spese di lite.
Anche i GE si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame CP_1
principale e spiegando, a loro volta, ulteriore appello incidentale affidato ad un solo motivo,
del quale hanno chiesto l'accoglimento con refusione delle spese in loro favore.
, erede del defunto , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_3 Persona_1
delle impugnazioni e la vittoria delle spese di lite.
Infine, si è costituito l di Napoli - interessato a partecipare al giudizio di CP_4
divisione per la necessità di proseguire il procedimento espropriativo intrapreso in danno di e sospeso per mesi ventiquattro - che si è rimesso alla valutazione dell'Autorità CP_2
adita in ordine alle domande delle parti.
Non si è costituita nel presente giudizio, seppur ritualmente citata, Controparte_11
consorte ed erede del defunto , né lo ha fatto il coerede EL AN, già Persona_1
dichiarato contumace nel giudizio di primo grado.
Infine, non si è costituita in fase di gravame la , il cui debito è stato saldato Controparte_12
da prima della conclusione del giudizio di primo grado. Parte_1
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e con ordinanza del 12.05.2022
la Corte adita ha disposto una nuova consulenza tecnica sui beni costituenti l'asse ereditario,
affidando l'incarico all'ing. Persona_3
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] 4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza definitiva, impugnata unitamente alla sentenza parziale fatta oggetto di tempestiva riserva di appello, è stata depositata in data
26.10.2016; b) è stata notificata in data 05.01.2017 alle parti presso i rispettivi procuratori e personalmente ad EL AN, a mezzo racc. a/r; c) l'atto di appello è stato notificato dal procuratore di in data 03.02.2017:1) ai GE Parte_1 Controparte_1 Pt_3
e mediante consegna di copia all'avv. Giuseppe Di Costanzo, procuratore costituito Pt_4
nel giudizio di primo grado, a mani dell'addetto alla ricezione atti;
2) ad , CP_2
mediante consegna di copia all'avv. Filippo Emanuele Russo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, a mani dell'incaricato alla ricezione degli atti;
3) all' CP_4
di Napoli mediante consegna di copi all'avv. Guido Marsiglia, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
4) ad , mediante consegna a mani proprie dell'avv. Vito CP_7
Consales, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
5) a Controparte_13
, mediante spedizione racc. a/r a norma di legge;
6) ad EL AN mediante
[...]
spedizione di raccomandata a/r a norma di legge.
Ne deriva che il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 29.06.2006 i GE (o , Controparte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi della genitrice premorta Parte_3 Parte_4 Per_4
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola i coeredi ,
[...] Parte_1
, ed AN;
premettendo che a seguito del decesso del nonno paterno CP_2 Per_1 Per_2
avvenuto in data 20.02.1991 e del successivo decesso della nonna paterna
[...] CP_9
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] avvenuto il 01.07.1999, si erano aperte le successioni legittime di entrambi i defunti CP_9
- alle quali essi stessi partecipavano per rappresentazione nella quota materna pari ad 1/5 nella misura di 1/15 per ciascuno di essi, mentre i restanti 4/5 spettavano ai quattro zii, alcuni dei quali già nel possesso dei beni ereditari comuni - chiedevano al Tribunale adito, previa nomina di un CTU per la stima dell'asse ereditario e la predisposizione di un progetto di divisione, lo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione dei beni divisibili ovvero con la vendita dei beni indivisibili;
il tutto con spese a carico della massa ereditaria.
Si costituivano in giudizio i GE , e , CP_2 Persona_1 Parte_1
eccependo che i beni ereditari erano già stati oggetto di divisione amichevole con la scrittura privata del 14.04.1997; in relazione ai beni ricompresi nell'asse ereditario nell'atto di citazione, i convenuti sostenevano invece che dalla massa avrebbero dovuto essere esclusi l'edificio sovrastante l'area in via Trinchese 18, realizzato da a propria cura e CP_2
spese, i locali terranei in via Trinchese 18, usucapiti dalla dott.ssa Parte_6
l'appartamento al secondo piano alla via Trichese n. 18 con annesso monolocale accessoriato ed infine il locale seminterrato, p.lla 32 sub 4 e 5, usucapiti dal coerede . Parte_1
Nel predetto giudizio rimaneva contumace il coerede EL AN, pur ritualmente citato,
mentre con comparsa del 15.05.2007 intervenivano nel giudizio ed CP_14 CP_15
, deducendo di essere creditori nei confronti degli eredi della somma di €.
[...] CP_2
31.250,00 corrispondente alla quota spettante al loro genitore - fratello del de Persona_5
cuius - a titolo di indennità di espropriazione di un terreno di proprietà comune, Persona_2
regolarmente incassata dal defunto e mai consegnata all'altro comproprietario;
gli interventori chiedevano quindi al Tribunale la condanna degli eredi al pagamento della somma di CP_2
€. 30.000,00 a titolo di risarcimento danni, per avere costoro rifiutato di sottoscrivere la
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] documentazione necessaria ad ottenere il contributo statale per i danni subiti dal locale di loro proprietà sottostante al fabbricato in conseguenza del terremoto del 1980.
Nel corso del giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa della (poi CP_8 CP_12
Co
che, avendo iscritto prima del giudizio ipoteca legale su alcuni beni di
[...]
[...]
, chiedeva al Tribunale che nella formazione delle quote ovvero in caso di vendita e Pt_1
distribuzione delle somme, si tenesse conto del credito di €. 11.989,23 dalla medesima vantato nei confronti del coerede . Parte_1
Infine, con comparsa di costituzione del 03.06.2016 interveniva volontariamente in giudizio l' in persona del legale rappresentante p.t. che, vantando un credito Controparte_4
nei confronti del coerede pari ad €. 199.314,30 come da decreto ingiuntivo n. CP_2
322/06 del Tribunale del Lavoro di Nola, opposto e definito con sentenza n. 3128/2007 passata in giudicato ed avendo già sottoposto a pignoramento immobiliare alcuni cespiti appartenenti
pro quota al debitore, chiedeva che in sede di liquidazione delle quote ereditarie venisse disposta in suo favore l'assegnazione delle somme fino alla concorrenza dell'ammontare del credito vantato.
Precisate le conclusioni, con la sentenza parziale n. 1881/2009 depositata il 07.07.2009 il
Tribunale dichiarava anzitutto la nullità della scrittura privata tra le parti, sia per mancata partecipazione della condividente e sia perché nell'accordo intercorso Controparte_9
erano stati ricompresi anche beni di cui i condividenti non avrebbero ancora potuto disporre,
trattandosi di cespiti appartenenti alla comune genitrice , ancora in vita al Controparte_9
momento della redazione della detta scrittura privata.
Nella medesima sentenza parziale Il Tribunale rigettava inoltre tutte le eccezioni e domande di usucapione spiegate da , ritenendole infondate, sia perché tra la data di Parte_1
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – TO CP_2 Parte_2
+ 8
[...] edificazione avvenuta nel 1979 ed il decesso di verificatosi nel 1991, non poteva Persona_2
ritenersi maturato il termine ventennale previsto per legge e sia perché risultava non provato l'esercizio del possesso uti dominus sui beni comuni rispetto agli altri coeredi;
infine, in
CP_1 relazione alle domande spiegate dai GE ed cugini delle parti in CP_15
causa, il Tribunale dichiarava inammissibile il loro intervento in giudizio, per mancanza tra le domande spiegate in giudizio del collegamento necessario a giustificare lo svolgimento di un simultaneo processo.
Alla pronuncia parziale innanzi richiamata, si aggiungeva l'ordinanza di prosecuzione dell'istruttoria fissata per l'udienza del 19.01.2010, durante la quale i convenuti dichiaravano a verbale la riserva di proposizione di appello all'esito della definizione totale del giudizio di primo grado.
Durante la successiva istruttoria veniva esperito l'interrogatorio formale di , CP_2
venivano escussi i testi indicati ed all'esito veniva conferito incarico all'arch. Per_6
di individuare i beni ereditari, stimarli, predisporre un progetto di divisione
[...]
individuando le quote spettanti a ciascun erede, tenendo conto anche del godimento esclusivo dei bei comuni ad opera di taluno dei coeredi;
nel corso del processo si verificava inoltre il decesso del coerede avv. , cui subentravano costituendosi in giudizio le eredi Persona_1
e . Controparte_11 CP_3
Medio tempore, in altro giudizio il Tribunale di Nola rendeva la sentenza n. 760/2011, poi passata in giudicato, nella quale veniva dichiarata l'usucapione dei locali terranei del fabbricato in via Trinchese in favore di coniuge di . Parte_6 CP_2
In ragione dell'intervenuta sentenza di usucapione, il Tribunale invitava pertanto il CTU ad integrare l'elaborato tecnico già predisposto, escludendo dal compendio ereditario i locali
8
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] oggetto della sentenza di usucapione;
frattanto, il germano decideva di CP_2
costituirsi in giudizio a mezzo di nuovo proprio difensore e non più insieme ai fratelli, già
rappresentati dall'avv. Paolino Fusco;
infine, interveniva in giudizio l' in CP_4
persona del legale rappresentante p.t. che, dichiarandosi creditrice di per la CP_2
somma di €. 199.314,30 di cui al decreto ingiuntivo n. 322/2006 emesso dal Tribunale del
Lavoro di Nola, confermato poi in sede di opposizione e messo in esecuzione attraverso la procedura di pignoramento immobiliare n. 1/2013, chiedeva l'assegnazione in suo favore della quota che sarebbe spettata ad . CP_2
Con successiva sentenza n. 2468 del 26 Ottobre 2016 il Tribunale di Nola scioglieva la comunione ereditaria attribuendo: 1) ad la piena proprietà dei seguenti beni Parte_1
situati nel fabbricato di piazza Geremia Trinchese 18 in Nola: a) locale seminterrato in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 5; b) appartamento per civile abitazione al secondo piano
+ monolocale in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 4, oltre spazi comuni al piano terra;
2) ad l'appartamento al primo piano del fabbricato situato in Nola alla CP_2
piazza Geremia Trinchese 18 in catasto urbano al foglio 40 particella 32 sub 3, oltre spazi comuni al piano terra;
3) a (o ), e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di il locale terraneo soppalcato sito in Parte_4 Persona_4
Nola alla via Anfiteatro Laterizio 113 (ex 72) e proporzionali diritti sulle parti condominiali,
in catasto urbano al foglio 40 particella 1085 sub 9;4) ad EL AN il terreno agricolo in
CA (NA) localitàMonte Fellino, in catasto terreni al foglio 15 particella 17;5) a
[...]
ed , eredi di i seguenti beni: a) appartamento Controparte_16 CP_3 Persona_1
al primo piano in Nola, traversa VicoVinella e proporzionali diritti sulle parti comuni, in catasto fabbricati al foglio 40 particella 506sub 2; b) terreno agricolo in CA (NA)
9
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – CP_2 Controparte_5
+ 8
[...] località Monte Fellino, incatasto terreni al foglio 15 particella 49.
Il Tribunale adito condannava infine al pagamento, a titolo di conguaglio, Parte_1
delle seguenti somme, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo: a) €.
5.277,80 in favore di;
b) €. 99.900,30 in favore di (o CP_2 Controparte_1
), , eredi di , c) €. 99.960,80 in favore di EL Parte_2 CP_17 Pt_4 Persona_4
AN; d) €. 101.326,80 in favore di e , eredi di Controparte_16 CP_3 Per_1
.Infine, pronunciandosi sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di frutti civili per
[...]
il godimento esercitato in via esclusiva sui beni comuni, il Tribunale condannava
[...]
al pagamento della ulteriore somma di €. 24.000,00 oltre interessi legali dalla data Pt_1
Con della presente decisione al soddisfo esclusivamente in favore di (o Controparte_1 Pt_2
), e quali eredi di , trattandosi degli unici coeredi ad aver
[...] Pt_3 Pt_4 Persona_4
proposto domanda sul punto, compensando tra le parti le spese processuali ed ordinando agli uffici competenti la trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
incidentale ed i GE (o , e CP_2 Controparte_1 Parte_2 Pt_3
. Pt_4
La disamina dell'intera impugnazione prende avvio dalle doglianze dell'appello principale e prosegue con l'illustrazione delle doglianze di cui alle impugnazioni incidentali.
6. Con il primo motivo , dolendosi della errata valutazione delle circostanze Parte_1
di fatto indicate nella sentenza parziale n. 1881/2009 che aveva rigettato la sua eccezione di usucapione, ribadisce di aver sin dalla costruzione del fabbricato - dunque per oltre trent'anni
- occupato stabilmente l'appartamento al secondo piano ed il locale seminterrato destinato a laboratorio artigianale artistico, provvedendo ad eseguire addizioni, miglioramenti, pagando
10
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
+ 8
[...] le tasse, precisando di aver altresì realizzato, a sue esclusive cura e spese, il monolocale attrezzato di mq. 40, considerato da sempre un'appendice della sua abitazione.
Nell'insistere anche in sede di gravame per l'accoglimento dell'eccezione di usucapione,
l'appellante evidenzia che le suddette circostanze risultano pacifiche, non avendo nessuno degli altri coeredi, prima dell'inizio del giudizio, mai messo in discussione che i suindicati immobili fossero di sua proprietà; ritenendo di aver esercitato il possesso sui detti beni cum
animo domini, chiede pertanto la riforma della sentenza parziale mediante il riconoscimento in suo favore della usucapione dei detti cespiti.
7. Con il secondo motivo si duole che la sentenza definitiva sia stata resa in Parte_1
violazione degli artt. 727 e 728 c.c. e che la decisione sia contraddittoria ed illogica, oltre che pronunciata ultra petita. A dire dell'appellante, infatti, il Tribunale, dopo aver chiesto un aggiornamento della CTU tecnica per l'adeguamento ai valori del mercato immobiliare modificatisi nell'ultimo triennio, ha affermato di condividerne totalmente le conclusioni,
senza considerare che la differenza di valore tra le due valutazioni corrisponde ad €. 60.000,00,
pari al 5-6% rispetto alla effettiva svalutazione del mercato immobiliare, ribassatosi in concreto del 30-40%. Quanto alla dedotta ultrapetizione, lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia disposto l'attribuzione in suo favore degli immobili rispetto ai quali aveva invece eccepito l'usucapione; a suo dire, dunque, venuto meno il presupposto della prescrizione acquisitiva, non riconosciuta per la mancata maturazione del termine ventennale e per difetto di prova sull'animus possidendi uti dominus e non uti condominus, il Tribunale
non avrebbe dovuto più disporre l'attribuzione degli immobili in suo favore, obbligandolo in tal modo a versare in favore dei coeredi un conguaglio di €. 447.876,00 estremamente elevato e dunque fuori dalle sue possibilità economiche, oltre che in contrasto con le disposizioni di
11
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] legge, che nelle divisioni ereditarie prevedono conguagli in denaro assai modesti.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole infine dell'inserimento del monolocale attrezzato nell'asse ereditario precisando che, trattandosi di immobile costruito a sue esclusive cura e spese, esso non avrebbe dovuto essere ricompreso nella massa da dividere;
circostanza che, a suo dire, trova conferma nel fatto che detto cespite non risultava ricompreso nella descrizione del compendio ereditario di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Su tale presupposto, in applicazione dell'art. 936 cc, l'appellante principale Parte_1
chiede che il suddetto cespite venga escluso dalla massa ereditaria oppure che, ove ricompreso, in suo favore venga imputato un credito pari all'ammontare dei costi sostenuti per la sua edificazione, stimati dal CTU in un valore commerciale tra €. 75.000,00 - 80.000,00.
Sulla base delle doglianze che precedono, chiede preliminarmente alla Corte Parte_1
adita il riconoscimento in suo favore dell'usucapione dell'appartamento e del locale seminterrato;
in subordine, la dichiarazione di invisibilità dei beni costituenti il compendio ereditario di e in via più gradata, la modifica del progetto Persona_2 Controparte_9
divisionale con la riduzione dei valori attribuiti ai singoli cespiti, l'attribuzione in suo favore dell'appartamento al secondo piano e l'esclusione del monolocale attrezzato dalla massa ereditaria.
9. Appello incidentale di . CP_2
Nel costituirsi in giudizio rimettendosi alle valutazioni della Corte in ordine alla fondatezza del gravame principale, l'appellato ha interposto, a sua volta, appello CP_2
incidentale.
Nell'unico motivo lamenta che il CTU, dopo aver quantificato nella prima CP_2
consulenza tecnica del 18.10.2011 l'ammontare del suo credito in complessivi €. 242.681,93,
12
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] in occasione dell'integrazione dell'elaborato abbia poi espunto dal computo dei crediti l'importo di €. 60.000,00, riconoscendo in suo favore il minore credito di €. 186.283,95 senza offrire alcuna spiegazione in ordine alla eseguita decurtazione.
Affermando che la richiesta integrazione alla CTU aveva ad oggetto la sola rideterminazione dell'asse ereditario al netto del valore degli immobili usucapiti medio tempore da Parte_6
l'appellante incidentale chiede alla Corte la riforma della sentenza con il
[...]
riconoscimento in suo favore dell'intera somma richiesta pari ad €. 242.681,93.
10. Appello incidentale di (o , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
. Parte_4
Costituendosi in giudizio i GE , ritenendo infondati tutti i motivi dell'appello CP_1
principale, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata per ragioni di economia processuale, sostenendo che una eventuale riforma delle statuizioni giudiziarie, spalmata su cinque parti processuali, inciderebbe in misura molto lieve sulle quote ereditarie;
ciò
nonostante, hanno ritenuto opportuno spiegare appello incidentale.
Con un unico motivo i GE D'NO si dolgono che il Tribunale abbia riconosciuto in favore di , appellato ed a sua volta appellante incidentale, un credito di €. CP_2
186.000,00 senza tuttavia verificare la documentazione posta a sostegno della pretesa, la congruità delle somme richieste e la compatibilità tra le fatture esibite ed i lavori effettivamente svolti.
Ribadendo che nel corso dell'istruttoria di primo grado lo stesso G.I. aveva invitato il CTU a non limitarsi ad eseguire la somma algebrica delle spese, ma a verificare l'effettività delle opere e la congruità tra queste ed i costi richiesti, impegno a loro dire puntualmente disatteso dall'ausiliario, gli appellanti incidentali sostengono che tutta la documentazione prodotta in
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] giudizio da sia priva di data e di provenienza certa, ragion per cui, in CP_2
accoglimento dell'impugnazione spiegata, chiedono che non venga riconosciuto il credito di
€. 186.000,00 in favore del coerede , con conseguente esclusione dell'obbligo CP_2
imposto a loro carico di versare la quota pari ad 1/5 dell'intero importo, pari ad €. 37.200,00.
11. Eredi di ( e Persona_1 CP_3 Controparte_11
Premesso che nel giudizio di gravame non si è costituta la vedova , Controparte_11
ma solo la figlia , costei - in via pregiudiziale - eccepisce la nullità dell'atto di CP_3
appello per inefficacia ed invalidità della procura alle liti rilasciata all'avv. Paolino Fusco.
L'appellata richiama l'attenzione della Corte sul fatto che in primo grado l'avv. CP_3
Paolino Fusco aveva inizialmente rappresentato gli interessi comuni dei convenuti GE
, e e che, dopo la nomina di un nuovo difensore Parte_1 CP_2 Persona_1
da parte di e dopo il decesso di - eventi verificatisi entrambi in CP_2 Persona_1
corso di causa - il medesimo difensore si era poi costituito in giudizio anche per loro conto,
quali eredi del defunto . Persona_1
All'esito della pronuncia definitiva da parte del Tribunale di Nola, il medesimo avv. Fusco -
rimasto difensore comune di , e - ha poi Parte_1 CP_3 Controparte_18
assunto l'incarico di proporre gravame avverso le due sentenze nell'esclusivo interesse di
, chiedendo pertanto la rideterminazione del debito a conguaglio, la Parte_1
sospensione dell'esecutorietà della sentenza, ecc;
su tali premesse, considerata l'ultrattività
del mandato conferitogli in primo grado dalle eredi di e l'accettazione della Persona_1
difesa di in fase di gravame, il suddetto difensore avrebbe agito in conflitto di Parte_1
interessi tra i soggetti patrocinati, dapprima legati da interessi comuni.
Nel ribadire che il conflitto di interessi attiene al rapporto sostanziale e processuale di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
+ 8
[...] patrocinio, l'appellata chiede pertanto alla Corte la declaratoria di nullità CP_3
dell'appello principale, cui conseguirebbe inevitabilmente l'inammissibilità anche degli appelli incidentali tardivi spiegati da e dai GE . CP_2 CP_1
Per scrupolo difensivo, pur ritenendo dirimente l'eccezione innanzi indicata, l'appellata contesta anche nel merito l'interposta impugnazione principale, ritenendo infondate tutte le avverse doglianze ed insistendo per la dichiarazione di nullità o di inammissibilità sia dell'impugnazione principale che delle impugnazioni incidentali ex art. 334 cpc, ovvero per il rigetto per infondatezza del merito di tutte le impugnazioni.
12. Così riassunte le posizioni e le difese processuali delle parti in lite, va dato corso alla disamina delle diverse impugnazioni oggetto di causa, secondo l'ordine con cui ne è stato riepilogato il tenore, anticipando però che molte hanno ottenuto soluzione nella consulenza ripetuta in appello. Nondimeno, considerato che, sotto alcuni profili, le conclusioni della nuova consulenza tecnica appaiono idonee a superare ab origine talune censure degli impugnanti, si rimanda alla disamina degli esiti della CTU per la valutazione della fondatezza delle restanti doglianze di cui al gravame principale ed ai gravami incidentali. Vanno
immediatamente invece risolte le questioni proposte dagli appellanti che possono essere definite prescindendo da considerazioni squisitamente tecniche.
13. In relazione al gravame principale proposto da , l'eccepita usucapione Parte_1
dell'appartamento al secondo piano e del monolocale attrezzato va evidentemente disattesa per mancanza dei requisiti del tempus e dell'animus, come già affermato dal giudice di prime cure. Si tratta di argomento invitto alla censura, in quanto la parte si è lungamente occupata della possibilità dell'usucapione dal coerede e dell'animus senza però sottoporre a adeguata critica l'assenza del tempo necessario all'acquisto a titolo originario tra l'edificazione dei
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA Controparte_5
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[...] cespiti e l'apertura della successione.
Quanto alla doglianza relativa ad una decisione del Tribunale resa ultra petita ed in violazione degli artt. 727 e 728 cc è evidente che gli esiti della nuova consulenza tecnica (su cui oltre)
consentono di ritenere superate ed assorbite entrambe le censure, avendo il nuovo progetto divisionale ridistribuito i cespiti in maniera omogenea e con conguagli estremamente contenuti rispetto a quelli indicati nel progetto divisionale proposto dall'arch. ad Per_6
analoga sorte non può che soggiacere anche la doglianza relativa alla qualificazione del monolocale attrezzato come bene ereditario che, in difetto di prova contraria sul punto, è stato correttamente ricompreso nell'asse ereditario, fatti salvi gli esborsi concretamente sostenuti per la sua realizzazione e puntualmente riconosciuti all'appellante principale.
Le considerazioni che precedono consentono dunque l'integrale rigetto dell'impugnazione principale proposta da . Parte_1
14. L'appello incidentale proposto da avente ad oggetto il riconoscimento CP_2
delle spese nel maggior importo di €. 242.681,93 rispetto all'importo di €. 186.283,95
riconosciuto nella sentenza di primo grado, va valutato alla luce delle ulteriori indagini effettuate dall'ing. che, dopo accurata verifica delle singole voci richieste e della Per_3
documentazione in atti, ha confermato il loro ammontare in €. 186.283,95; per quanto innanzi,
anche il detto gravame incidentale va rigettato in quanto infondato.
15. L'appello incidentale proposto dai GE , avente ad oggetto il CP_1
riconoscimento degli esborsi sostenuti da per la costruzione e manutenzione CP_2
degli immobili in via Trinchese va, a sua volta, rigettato.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dagli appellanti incidentali, le spese richieste dal condividente sono state fatte oggetto di scrupolosa disamina da CP_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] parte di ben due consulenti tecnici che le hanno ritenute reali, corrette e necessarie. Le
verifiche ripetute dal CTU ing. sono quelle sulla base delle quali va eseguita la Per_3
divisione, ragion per cui anche detto gravame incidentale va disatteso.
16. Va, infine, scrutinata l'eccezione di nullità dell'impugnazione sollevata da CP_3
per un asserito conflitto di interessi relativo all'attività professionale svolta in primo grado dall'avv. Paolino Fusco nell'interesse dei tre GE , ed ed in sede di Pt_1 CP_2 Per_1
gravame nell'interesse esclusivo di - quindi sostanzialmente “contro” le eredi di Pt_1
e in ragione dell'ultrattività del mandato ricevuto Persona_7 CP_3
in primo grado;
conflitto che, a dire della appellata rende nulla la procura CP_3
successivamente rilasciata, viziando irrimediabilmente anche l'atto di impugnazione principale e quelli incidentali.
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In linea di principio, ricorre un'ipotesi di conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo assistito laddove il primo non agisce per la realizzazione dell'esclusivo interesse del rappresentato, ma per un diverso e ulteriore interesse, che può essere proprio (conflitto diretto) o altrui (conflitto indiretto), ma in ogni caso configgente e incompatibile con il primo;
nelle ipotesi di mandato plurisoggettivo, il conflitto può essere anche solo potenziale tra i rappresentati.
In tali casi, quando l'attività professionale svolta rischia di determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o rischia di incidere su un altro incarico, il professionista è tenuto ad astenersi dal prestare la predetta attività professionale, come previsto e prescritto dall'art. 24 Codice Deontologico Forense.
Nel caso di specie, risulta agli atti che l'avv. Fusco, all'esito della sentenza definitiva di primo grado, avvedutosi del fatto che gli interessi delle parti rappresentate avrebbero potuto trovarsi
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] in contrapposizione - abbia ritualmente comunicato la circostanza alle eredi di Persona_1
che hanno provveduto di conseguenza, costituendosi a mezzo di altro difensore e CP_3
non costituendosi in fase di gravame;
ad abundantiam, per superare Controparte_11
l'ultrattività del mandato già ricevuto per il giudizio di primo grado dagli altri assistiti, l'avv.
Fusco ha provveduto a farsi rilasciare un nuovo ed ulteriore mandato per la fase del gravame dal solo condividente che ha continuato ad assistere. Parte_1
In virtù di quanto innanzi, ogni questione relativa ad un conflitto di interessi concreto o potenziale deve ritenersi - nel caso di specie - priva di ogni fondamento in fatto e diritto.
17. A questo punto la controversia va decisa accedendo alla divisione dei beni caduti nelle successioni ereditarie secondo le nuove acquisizioni del CTU;
si ribadisce infatti che con ordinanza del 16.01.2022 la Corte, ai fini del decidere, ha ritenuto necessario disporre una nuova consulenza tecnica di ufficio con l'ing. al quale è stato conferito Persona_3
l'incarico di individuare i beni facenti parte dell'asse ereditario, stimarne il valore all'attualità,
determinare il valore del godimento esercitato dagli eredi con uso esclusivo dei beni comuni e delle spese sostenute da taluni condividenti, predisporre un progetto di divisione con conguagli in denaro di modesto contenuto.
Una precisazione merita - in via preliminare alla disamina della consulenza - l'ulteriore contestazione dei GE che, eccependo la presenza di dati catastali errati CP_1
nell'elaborato del CTU ne chiedono la rinnovazione, sostenendo che i refusi rilevati Per_3
ne inficerebbero l'utilizzabilità, viziando sostanzialmente l'intera procedura.
In proposito, si osserva che la richiesta di integrazione e/o rinnovazione della consulenza tecnica, ovvero la richiesta di correzione dell'elaborato tecnico va evidentemente disattesa,
non incidendo minimamente sugli esiti della divisione la presenza di eventuali refusi nei dati
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
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[...] catastali, agevolmente rettificabili in occasione dei successivi trasferimenti immobiliari in favore di ciascun avente diritto.
Tanto detto, il Collegio accede alla divisione acquisendo dalla relazione peritale del suo ausiliare quanto è utile allo scopo ed emendando i refusi senza necessità d'altro incarico.
Presa visione dell'elaborato tecnico redatto dall'ausiliario, la Corte ritiene di poter condividere in linea di massima le conclusioni rassegnate nell'indagine del CTU, trattandosi di un lavoro svolto in maniera accurata, minuziosa e immune da vizi, salvo qualche piccolo correttivo che sarà di seguito indicato.
La nuova indagine tecnica ha dunque consentito di individuare l'asse ereditario dei due de
cuius e , in sette cespiti, quali: 1) locale seminterrato sito in Persona_2 Controparte_9
P.zza Geremia Trinchese, 18, individuato al N.C.E.U. di Nola, foglio 40, p.lla 32 sub 5; 2)
appartamento al I piano sito in P.zza Geremia Trinchese, 18, individuato al N.C.E.U. di
Nola, foglio 40, p.lla 32, sub 3; 3) appartamento al II piano sito in P.zza Geremia Trinchese,
18, individuato al N.C.E.U. di Nola al foglio 40, p.lla 32, sub 4, al quale resta annesso il cd.
“monolocale attrezzato” realizzato da ; 4) locale terraneo/negozio in Via Parte_1
Anfiteatro Laterizio, 72, (oggi 113) individuato al N.C.E.U. di Nola al civ. 72, foglio 40, p.lla
1085 sub 9; 5) appartamento alla Traversa Vico Vinella, individuato al N.C.E.U. di Nola
al foglio 40 , p.lla 506, sub 2; 6) terreno agricolo in CA (Na), loc. Montefellino,
individuato al N.C.T. di CA (Na) - foglio 15, p.lla 17 noccioleto di 13.942 mq; 7)
terreno agricolo in CA, loc. Montefellino, individuato al N.C.T. di CA -
foglio 15, p.lla 49, diviso in 2 porzioni, uliveto di 297 mq e pascolo di 4.364 mq; in totale, il valore complessivo della massa ereditaria è stato stimato dal CTU in una somma pari ad €.
817.635,00.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] In ordine all'esistenza ed alla quantificazione di frutti civili derivanti dal godimento in via esclusiva di beni ereditari, è incontestato che soltanto abbia goduto in via Parte_1
esclusiva dell'appartamento al secondo piano di via Trinchese n. 18 come da volontà dei comuni danti causa e che riguardo a tale bene nessuno dei coeredi abbia sollevato obiezioni o richieste prima dell'azione giudiziaria di scioglimento della comunione intrapresa dai GE
. Ciò posto, deve ritenersi incontroverso che per il periodo anteriore alla richiesta CP_1
dei suddetti GE, il godimento del suddetto immobile vada escluso dal computo del godimento, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che: “in
tema di uso esclusivo del bene in comunione, il comproprietario che goda di un bene comune
senza titolo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro
quota, i frutti civili. Tale obbligo non sorge automaticamente, ma solo qualora sia deliberato
in sede di amministrazione della cosa comune di procedere alla sua utilizzazione con
godimento indiretto, ovvero quando gli altri comproprietari manifestino il loro dissenso
all'uso esclusivo. La richiesta di pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo equivale a
manifestazione di dissenso e fa sorgere l'obbligo di corrispondere i frutti civili, che possono
essere quantificati, in mancanza di altri parametri, nei canoni di locazione percepibili per
l'immobile. La decorrenza dell'obbligo non è automatica dall'apertura della successione, ma
dalla data della richiesta di pagamento dell'indennità” (Cass. 18 ottobre 2023 n. 28955).
Esclusa la percezione di frutti civili in conseguenza del godimento dell'appartamento da parte di , il CTU ha invece ricompreso nell'ambito dei beni goduti in via esclusiva Parte_1
da parte di e ritenuti produttivi di frutti civili, il locale seminterrato al foglio Parte_1
40, p.lla 32, sub. 5 adibito a laboratorio artistico - il cui rendimento è stato stimato in €.
40.141,23 - nonché il monolocale attrezzato da lui stesso realizzato su parte dell'edificio
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – Parte_7
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[...] preesistente, il cui uso esclusivo è stato stimato pari ad €. 40.802,93; detratto il 10% di spese dalla complessiva somma di €. 80.944,16, il valore dei frutti civili relativi ai beni immobili detenuti da è stato stimato in una somma pari ad €. 72.849,74. Parte_1
Quanto alle spese sostenute medio tempore dai condividenti, nella parte della consulenza dedicata alle osservazioni - diversamente da quanto affermato dalle parti di causa - il CTU ha dimostrato di averne verificato analiticamente tutte le voci richieste, riconoscendo in favore dei coeredi solo ed esclusivamente quelle ritualmente documentate;
difatti, le spese CP_2
sostenute da per la costruzione e la ristrutturazione del fabbricato alla via CP_2
Trinchese sono state analiticamente accertate in €. 186.283,95 (pag. 33 della CTU), mentre le spese per la realizzazione del monolocale attrezzato realizzato da sono state Parte_1
stimate in €. 45.561,88, tenuto conto della somma ritenuta congrua per la realizzazione del manufatto, successivamente epurata dalle spese generali e dall'utile d'impresa.
Sulla scorta di tali premesse, l'ing. ha diviso il valore dell'intera massa ereditaria, Per_3
pari ad €. 817.635,00 in cinque quote uguali di €. 163.527,00, dalle quali ha sottratto le spese accertate, finendo per individuare una quota immobiliare attiva pari ad €. 117.157,83 per gli eredi D'NO, le eredi di e EL AN;
la quota di è Persona_1 Parte_1
risultata pari ad €. 162.719,71, mentre la quota di è risultata pari ad €. 303.441,78. CP_2
Il criterio utilizzato, verso cui nessuna parte in lite è insorta, è quello della “quota ponderata”
in base al quale: “nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per
quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3, c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti
dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto
dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il
prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a
quelle risultanti dal titolo della comunione” (Cass. 06/10/2021, n.27086).
Successivamente, verificata la divisibilità del patrimonio immobiliare ed esclusa pertanto la necessità di alienazione, il CTU ha predisposto un progetto di divisione dei cespiti immobiliari, che presuppone però il necessario frazionamento dell'autorimessa comune al sub
1) di via Trinchese n. 18 dal laboratorio artigianale ed il frazionamento dell'appartamento al secondo piano dal monolocale attrezzato ad esso annesso;
frazionamenti per i quali ha stimato un costo di €. 5.000,00 circa, che ha detratto dai frutti civili a restituirsi, individuandone l'ammontare complessivo in €. 67.849,74.
Il prospetto delle quote proposto dal CTU è riportato a pag. 28 dell'elaborato peritale;
in esso
è contemplato il valore complessivo del patrimonio immobiliare, epurato dall'importo delle spese accertate e da restituire in favore dei coeredi e , nonché il Parte_1 CP_2
riconoscimento in favore di tutti i coeredi della quota parte dei frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di alcuni cespiti ad opera di . Parte_1
Il suddetto prospetto risulta corretto e condivisibile fino alla individuazione del valore delle singole quote immobiliari;
necessita invece di un correttivo per quanto riguarda l'incremento dei frutti civili, che possono riconoscersi esclusivamente in favore dei GE - CP_1
dunque in favore di una sola quota - avendo soltanto costoro proposto specifica domanda sul punto, come peraltro già statuito nella sentenza definitiva, risultata immune da gravame da parte degli altri condividenti.
In conclusione, l'intero patrimonio immobiliare pari ad €. 817.635,00, diviso per cinque quote,
epurato dalle spese sostenute e documentate da e , risulta così Parte_1 CP_2
suddiviso:
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] 1) GE d'NO (eredi ): €. 163.527,00 - 9.112,38 quota parte Persona_4
spese - 37.256,79 quota parte spese NA = €. 117.157,83, da dividere tra Pt_1
(o , e , cui Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spettano per ciascuno €. 39.052,61;
2) (eredi ): €. 163.527,00 - Controparte_19 Persona_1
9.112,38 quota parte spese - 37.256,79 quota parte spese NA = €. Pt_1
117.157,83, da dividere tra e cui spettano per Controparte_11 CP_3
ciascuna €. 58.578,92;
3) EL AN: €. 163.527,00 - 9.112,38 quota parte spese - 37.256,79 quota Pt_1
parte spese NA = €. 117.157,83;
4) EL TO: €. 163.527,00 - 37.256,79 quota parte spese NA + 36.449,50 in
rimborso dai coeredi = €. 162.719,71;
5) : €. 163.527,00 – 9.112,38 quota parte spese + 149.027,16 in CP_2 Pt_1
rimborso dai coeredi = €. 303.441,78.
Alle quote immobiliari così definite vanno aggiunti i frutti civili in favore dei soli GE
, ragion per cui le quote finali risultano così determinate: CP_1
a) GE : totale €. 134.120,27, ovvero €. 117.157,83 + 16.962,44 (frutti CP_1
civili) = per ciascun erede €. 44.706,76;
b) = totale €. 117.157,83, per ciascuna erede €. Controparte_11 CP_3
58.587,91;
c) EL AN = totale €. 117.157,83;
d) : totale €. 145.757,27, ovvero €. 162.719,71 - 16.962,44, frutti civili; Parte_1
e) = totale €. 303.441,78. CP_2
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[...] Acclarato il valore delle singole quote con il correttivo innanzi indicato, si può ora procedere alla valutazione del progetto di divisione predisposto dal CTU.
A tale proposito, stante l'accertata comoda divisibilità dei cespiti - dei quali è stata anche verificata la legittimità urbanistica e la conseguente commerciabilità - la Corte ritiene di poter sostanzialmente condividere il progetto di divisione proposto dall'ing. Per_3
Deve però rilevarsi che, trattandosi di cespiti immobiliari di valore non omogeneo, risulta necessaria l'integrazione di alcune quote con conguagli in denaro che - ferma ed inalterata l'ipotesi di divisione ed assegnazione dei singoli beni come riportata nello specchietto a pag.
28 della relazione tecnica - impone tuttavia una rettifica in relazione alle somme riportate a conguaglio, avendo il CTU - come già detto - calcolato i conguagli in denaro sulla base di quote più elevate di quelle realmente spettanti alle parti perché comprensive dei frutti civili,
che vanno invece esclusi per le quote spettanti ai condividenti diversi dai GE . CP_1
Le singole quote ereditarie possono dunque individuarsi come segue:
1) quota GE : bilocale alla Traversa Vico Vinella del valore di €. CP_1
55.510,00 + conguaglio in danaro di €. 78.610,27 a ricevere;
2) : deposito/laboratorio arti visive del valore di €. 44.596,00, Controparte_11
con un conguaglio in danaro di €. 13.982,92 a ricevere;
3) monolocale attrezzato al piano terra via Trinchese, del valore di €. CP_3
65.300,00, con un conguaglio in danaro di €. 6.712,08 a versare;
4) EL AN: negozio alla via Anfiteatro Laterizio, del valore di €. 96.250,00, con un conguaglio in danaro di €. 20.907,83 a ricevere;
5) : appartamento al primo piano via Trinchese e terreni, del valore CP_2
complessivo di €. 326,665,00, con un conguaglio in danaro di €. 23.223,22 a versare;
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[...] 6) : appartamento al secondo piano in via Trinchese, del valore di €. Parte_1
229.314,00, con un conguaglio in danaro di €. 83.556,73 a versare.
Il progetto divisionale che precede, pur prevedendo una distribuzione omogenea dei cespiti immobiliari, contempla la parificazione delle quote inferiori al dovuto con conguagli in
denaro di entità contenuta - in ogni caso sicuramente inferiore a quanto previsto dal progetto di divisione redatto dal precedente CTU - che, sommati tra loro, raggiungono la complessiva somma di €. 113.492,03, a versarsi da parte dei condividenti , ed CP_3 Parte_1
, che da progetto divisionale ricevono una quota in esubero rispetto a quella loro CP_2
spettante.
In ordine alla natura del conguaglio, deve rammentarsi che esso non è un risarcimento, ma serve a ripristinare - quando non possono farsi porzioni di beni uguali - l'eguaglianza delle quote tra i condividenti nell'ambito di una unitaria operazione di divisione, ponendo l'obbligo di corrispondere le somme a carico di colui che riceve una porzione di beni di valore maggiore della quota;
il conguaglio mira dunque a riequilibrare le sperequazioni che diversamente si avrebbero in caso di porzioni non eguali o di assegnazione di beni non divisibili a un solo condividente ovvero ad un gruppo degli stessi.
Quanto alla modalità di corresponsione del conguaglio in denaro, è utile richiamare sul punto la sentenza della Corte di Cassazione n. 26170 del 14.12.2009, nella quale si afferma che nelle divisioni ereditarie ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro e più
coeredi creditori di conguagli non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori;
non vi è, pertanto, necessità di statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 701/2017 R.G. – LA TO Parte_2
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[...] confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.
Dopo aver evidenziato la carenza di precedenti giurisprudenziali sul tema, con la pronuncia innanzi richiamata la Suprema Corte ha inteso aderire all'orientamento dottrinario secondo il quale ogni singolo conguaglio è fonte di un'obbligazione a carico del soggetto che deve prestarlo ed a favore degli altri condividenti, ragion per cui dal punto di vista strutturale l'obbligo di versare un conguaglio fa sorgere un rapporto obbligatorio nei confronti dei condividenti creditori limitatamente alla misura del conguaglio dovuto.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'obbligo di versare il conguaglio trae quindi origine dalla singola attribuzione ricevuta, eccedente la porzione ereditaria spettante a quel condividente;
ne consegue che detto obbligo è limitato all'esubero rispetto alla porzione, restando il debitore indifferente rispetto alla analoga posizione debitoria di altri condividenti, ciascuno dei quali vede nascere la propria obbligazione in relazione all'eccedenza di porzione personalmente raggiunta;
non sussiste pertanto solidarietà passiva tra i condividenti debitori, non essendovi ragione ex lege perché ognuno di essi debba sopportare l'esposizione debitoria anche per la obbligazione dell'altro condividente.
Diversamente opinando - sempre ad avviso della Corte di Cassazione - si introdurrebbe un rafforzamento della posizione del coerede creditore di conguaglio rispetto alla posizione del coerede debitore, alterando l'equilibrio che deve presiedere alle operazioni divisionali e realizzando un'indebita traslazione da un soggetto ad un altro del rischio di inadempimento e dell'onere di agire per la realizzazione del proprio credito.
Per quanto innanzi, qualora venisse imposta la solidarietà, essa rappresenterebbe una contraddizione rispetto al fenomeno divisorio che sta alla base delle obbligazioni dei
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[...] condividenti;
considerato infatti che con la divisione si mira a frazionare la massa ereditaria e dunque a sciogliere il vincolo tra i comunisti, sarebbe contraddittorio ammettere l'insorgenza di un vincolo debitorio solidale, che il codice ha invece espressamente escluso per i debiti del de cuius, ponendo con l'art. 752 c.c. la regola della ripartizione automatica.
Ciò posto, in relazione ai conguagli a credito, può validamente affermarsi che per escutere il singolo credito i condividenti creditori possono rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori fino a concorrenza del debito di ciascuno di essi, ma ciò
perché non è possibile stabilire che il loro credito nasce da uno specifico debito;
il conguaglio a credito deriva infatti dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne' possibilità - salvo arbitrarie individuazioni
- di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori.
Specularmente, i conguagli a debito sorgono limitati nell'ammontare e sono soggetti all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare del debito stesso;
il fenomeno esclude quindi che vi sia una obbligazione solidale passiva,
perché manca l'identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti, ciascuno dei quali deve versare un conguaglio diverso in ragione di una diversa causa, ovvero la maggiore attribuzione ricevuta.
Infine, in relazione agli interessi sugli importi liquidati a titolo di conguagli, va evidenziato le somme dovute a titolo di conguaglio - che risultano liquidate in valori monetari attuali considerata la prossimità della data di redazione della consulenza tecnica d'ufficio rispetto a quella della presente pronuncia - hanno natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione del bene al condividente;
da tale momento, quindi, sulle somme relative sono dovuti gli interessi corrispettivi, (Cass.
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[...] 15.06.2012 n. 9845; Cass. n.2483/2004 Cass. n. 12818/2004) al cui pagamento andranno condannati i coeredi debitori dei conguagli.
18. Alla luce di quanto innanzi, il progetto divisionale dell'asse ereditario predisposto dall'ing. può essere approvato e dichiarato esecutivo con i correttivi innanzi Persona_3
indicati e con la previsione dei conguagli come innanzi rideterminati.
Quanto alle impugnazioni spiegate avverso la sentenza parziale n. 1881/2009 e la sentenza definitiva n. 2468/2016, per quanto già detto, risultano meritevoli di rigetto sia l'appello principale proposto da , che gli appelli incidentali spiegati dai GE Parte_1
e da . CP_1 CP_2
19. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali dei giudizi di divisione ereditaria,
come per costante giurisprudenza della Suprema Corte la soccombenza deve essere valutata secondo un criterio unitario e globale, considerando l'esito complessivo della controversia e non i singoli gradi di giudizio.
Tanto premesso, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, mentre il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione trovano applicazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (così Cass. 24.01.2020 n 1635; Cass. n.
08.10.2013 n. 22903).
Nel caso di specie, considerati la natura della lite, le risultanze della nuova consulenza tecnica di ufficio, il contegno processuale assunto dalle parti nonché gli esiti delle eccezioni e delle pretese reciprocamente sollevate e promosse, appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutti i condividenti.
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[...] Per quanto riguarda le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel presente grado, esse vanno invece poste a carico di tutte le parti in solido ed in proporzione alla quota di ciascuno;
nel giudizio di divisione, infatti, il giudice - anche in caso di compensazione delle spese processuali tra le parti - può legittimamente disporre che quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio siano a carico di tutti i condividenti "pro quota", posto che, in ragione della finalità
propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse (Cass. 13.05.2015 n.
9813).
20. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e gli appellanti incidentali e GE Parte_1 CP_2 CP_1
(o , e , in quanto soccombenti,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17,
legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli,
principali e incidentali proposti avverso la sentenza non definitiva n.1881/2009 del Tribunale
di Nola e avverso la sentenza definitiva n. 2468/2016 del medesimo Tribunale tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) approva e dichiara esecutivo il progetto di divisione elaborato dal CTU ing. Per_3
nei termini indicati che seguono:
[...]
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[...] assegna ai GE : bilocale alla Traversa Vico Vinella, al foglio 40, CP_1
p.lla 506, sub. 6 del valore di €. 55.510,00 + conguaglio in danaro di €. 78.610,27 a
ricevere;
assegna a deposito/laboratorio arti visive, alla via Controparte_11
Trinchese 18, piano S1, foglio 40, p.lla 32, sub 5 del valore di €. 44.596,00, con un conguaglio in danaro di €. 13.982,92 a ricevere;
assegna a : monolocale attrezzato alla via Trinchese, piano terra, del CP_3
valore di €. 65.300,00, con un conguaglio in danaro di €. 6.712,08 a versare;
assegna a EL AN: negozio alla via Anfiteatro Laterizio n. 113, foglio 40, p.lla
1085, sub. 9, del valore di €. 96.250,00, con un conguaglio in danaro di €. 20.907,83 a
ricevere;
assegna a : appartamento al primo piano via Trinchese 18, foglio 40, CP_2
p.lla 32, sub. 3, terreno in CA, località Montefellino, foglio 15, plla 17 e
terreno in CA, località Montefellino foglio 15, p.lla 49, del valore complessivo di €. 326,665,00, con un conguaglio in danaro di €. 23.223,22 a versare;
assegna a : appartamento al secondo piano alla via Trinchese 18, Parte_1
foglio 40, p.lla 32, sub 4, del valore di €. 229.314,00, con un conguaglio in danaro di €.
83.556,73 a versare.
2) per l'effetto, condanna , e , nei limiti degli CP_3 CP_2 Parte_1
importi indicati in parte motiva per la quota agli stessi assegnata (ovvero CP_3
nei limiti della quota di €. 65.300,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, , nei limiti della quota di CP_2
€. 326.665,00 oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente
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[...] sentenza al saldo ed infine , nei limiti della quota di €. 229.314,00, oltre Parte_1
interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo) al pagamento dei conguagli in favore di: a) GE (o , Controparte_1 Parte_2
e per l'importo di €. 78.610,27 oltre interessi Parte_3 Parte_4
al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo; b)
[...]
per l'importo di €. 13.982,92 oltre interessi al saggio legale dalla data CP_11
di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) EL AN, per l'importo di €.
20.907,83 oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) compensa tra tutti i condividenti le spese del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio del presente grado - come liquidata nel separato decreto - definitivamente a carico dei condividenti in proporzione alle rispettive quote;
5) dà atto che l'appellante principale e gli appellanti incidentali Parte_1 CP_2
e (o , e
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 18.06.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
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[...] L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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