TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2514 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, trattiene in decisione e contestualmente pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 05/11/2025
Il G.I. dr. Fabrizio Pieschi
1 N. 2514/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2514/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- T.&T. ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- CP_1 P.IVA_1 presentata e difesa dagli Avv. ALBONI ROBERTO ( ), BALSI- C.F._1 MELLI ELENA ( ) come da procura in calce a atto di citazione, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in P.zza G. Monaco, 11 Arezzo
- parte attrice opponente - Part CONCLUDE come da memoria 05.03.2025: “accertato e dichiarato che non è creditrice di Cont degli importi azionati, revocare il d.i. n. 729/24 emesso nel procedimento monitorio n. 2012/24 RG. Voglia, inoltre, rigettare la domanda di condanna per lite temeraria in quanto del tutto infondata ed ingiu- stificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
E
- ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- Controparte_3 P.IVA_2 sentata e difesa dagli Avv. CELLEDONI ILARIA ( ), CERESI C.F._3 ALESSANDRO ( ), come da procura in calce a C.F._4
2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in P.zza G. OBERDAN 34 RONCHI DEI LEGIONARI - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito: respingersi l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi il d.i. opposto. Ancora nel merito, Condannarsi l'opponente ex art 96 cpc a corrispondere in favore dell'opposta il risarcimento subito a ca- gione della temerarietà della lite dalle stesse introdotta e ciò tramite versamento di una somma di danaro equitativamente determinata. In ogni caso con il favore delle spese ed onorari anche della fase monitoria”
Subfomitura
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_2 del Decreto N. 729/2024, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di €
134.624,43 oltre interessi e spese, a favore di a titolo di saldo corrispettivo Controparte_3 per l'installazione di impianti elettrici, come da ordini, fatture e dilazione – non onorata. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: assenza di autorizzazione all'emissione delle fatture azionate in via monitoria, dovuta all'assenza di resoconto dettagliato comprovante le ore di lavoro impiegate dai dipendenti nel cantiere interessato nei mesi di ottobre/dicembre
2023; vizi e difetti che hanno esposto l'opponente a contestazioni e richieste risarcitorie da parte della committenza. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accogli- mento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: limitazione dell'eccezione di mancata au- torizzazione alle sole fatture n. 100, 103, 117 e 125 del 2023; infondatezza dell'eccezione di mancata autorizzazione all'emissione delle fatture, a termini di clausole contrattuali;
man- cata contestazione d'inadempimento, sino all'opposizione; indeterminatezza del motivo co- stituito da presunte contestazioni e richieste pervenute dalla committente, decadenza. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente e per responsabilità aggravata. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
3 * * *
In via assolutamente preliminare, si deve rilevare che nella propria memoria ex art. 171-ter, n. 1 del c.p.c., depositata il 05/03/2025, parte opponente si è riconosciuta debitrice dell' importo di € 35.791,14, corrispondente alla fattura N. 117/2023, per la quale ha mani- festato la propria disponibilità al pagamento (p. 2). Pertanto, l'importo relativo a tale fattura
(inserita tra quelle azionati in via monitoria) è certamente dovuto e, almeno limitatamente a tale importo, l'opposizione dovrà essere rigettata.
***
In relazione alle altre fatture emesse ed oggetto di opposizione, si osserva.
Quanto alle fatture N. 73 e 84 del 2023 (docc. 4 e 5 monitorio), si deve notare che è presente agli atti una proposta di dilazione, di parte odierna opponente, datata 27/11/2023
(doc. 7 monitorio), accordata dall'odierna opposta il giorno successivo (doc. 8). In assenza di contestazioni, da parte opponente, circa il riferimento della proposta di dilazione alle fatture de quibus, la proposta è qualificabile alla stregua di promessa di pagamento o ricognizione di debito, la quale “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L' esistenza di questo si presume fino a prova contraria” (Art 1988 del c.c.). In as- senza agli atti di prova contraria alla debenza degli importi portati dalle stesse fatture, ed anzi in presenza di documentazione comprovante il pagamento delle rate previste dal piano dilazione, salvo l' ultima scadente il 28/03/2024, anche gli importi di cui alle fatture in di- scorso (per complessivi € 47.942,83) devono ritenersi provati, con conseguente rigetto dell'opposizione, anche relativamente a dette fatture.
4 ***
Passando all'esame delle altre fatture (n. 100, 103, 117 e 125) e dei residui motivi di opposizione, giova premettere che, quanto alla fattura N. 103 e alla fattura 117, è presente agli atti un foglio presenze relativo ad ottobre 2023, controfirmato per accettazione dall'odierna opponente, il quale dimostra l'accettazione delle ore lavorate, quantomeno nel mese di ottobre 2023, per complessivi € 59.391,00 (doc. 5), ossia per l'importo portato dalla fattura de qua, in relazione alla quale, in conclusione, non giova il motivo di opposizione, il quale deve essere perciò rigettato.
Quanto poi alla fattura 117, anche le ore lavorate per il mese di novembre 2023 ri- sultano autorizzate dall'odierna opponente (doc. 5), per cui vale anche per essa quanto detto supra.
***
Passando all'analisi delle residue fatture (N. 100 e 125) giova ricordare che il proce- dimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto. La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto – Decreto Ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n.
5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per in- giunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
5 Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Secondo univoco orientamento giu- risprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre
2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella respon- sabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve igno- rarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre,
6 deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati non vi sono i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia lo svolgimento delle prestazioni che hanno dato origine alla pretesa creditoria.
Ciò, tuttavia, limitatamente alla fattura n. 100/2023, relativa alla consegna di fascette metalliche e STAYPLATE 120, per la quale l' opposta si è limitata ad allegare che tratte- Cont rebbesi di materiale “a carico di anticipato dall' opposta TGA”: in mancanza di prova della consegna di tale materiale, l'importo di cui alla fattura n. 100/23 (€ 1.098,00, doc. 9 monitorio) non è dovuto.
***
Passando, infine, l'analisi della fattura N. 125/2023, il motivo principale è compen- diato nella necessità, per l'opposta, di ottenere dall'opponente autorizzazione all'emissione della fattura, previa trasmissione di un resoconto dettagliato che la stessa opponente avrebbe dovuto verificare.
Tuttavia, dagli atti depositati tale necessità e tale obbligo non emergono. In partico- lare, non è certamente “intuitivo” che l'opposta dovesse fornire all'opponente il “dettaglio
(con relativi documenti giustificativi delle ore di lavoro effettuate dai propri dipendenti non potendo, certamente, procedere alla fatturazione di somme calcolate unilateralmente”” (mem. n. 2, p. 1).
Ciò, infatti, e in assenza di apposito accordo, appare connaturale allo svolgimento stesso di rapporti commerciali tramite l'emissione di documenti aventi valore tributario ed anche pro- batorio denominati, appunto, fatture.
In secondo luogo, e soprattutto, tale necessità e tale obbligo non compaiono tra le clausole contrattuali, in particolare la clausola 4 (rubricata “fatturazione condizioni di paga- mento”) e la clausola 8 (obbligata “fornitura di servizi”).
7 Infine, non comprova la necessità di tale autorizzazione una Mail dell'agosto 2024, inerente altre lavorazioni, concernenti altra commessa.
Anche il terzo motivo di opposizione deve essere rigettato, non essendo stata allegata con sufficiente specificazione, prima ancora che dimostrata, la presenza di “problemi e con- testazioni”, asseritamente provenienti dalla committente, in relazione a presunti ed in dimo- strati, anzi assolutamente generici vizi che avrebbero infierito le opere lavorazioni svolte dall' odierna opposta.
***
In conclusione. Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento, nei confronti di parte opposta, di € 134.624,43 meno €
1098,00 (corrispondente alla fattura N. 100/23) uguale € 133.526,43.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile, a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), in misura legale dalla domanda in via monitoria, fino al soddisfo.
Infine, si rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ex Art 96 del c.p.c., in quanto rimasta del tutto sfornita di prova nel corso del giudizio.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. Tuttavia, a seguito della rigetto della domanda per cd. Lite temeraria, le stesse vengono compensate in misura di ¼ . I residui tre quarti restano a carico di parte
8 opponente e vengono liquidati, in mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi
(studio, introduttiva) e minimi (stanti il pregio e la mole dell'opera prestata: istruttoria/trat- tazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, in complessivi €6.856,5 per competenze, oltre alle in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. CP_4
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
9
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 729/2024, depositato dal Tribunale di Arezzo, emesso in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 CP_1 tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, € 133.526,43 oltre interessi, come da motivazione; per l'effetto,
- Dichiara la esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 CP_1 tempore, alle spese di giudizio per € 6.856,50 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 05/11/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, trattiene in decisione e contestualmente pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 05/11/2025
Il G.I. dr. Fabrizio Pieschi
1 N. 2514/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2514/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- T.&T. ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rap- CP_1 P.IVA_1 presentata e difesa dagli Avv. ALBONI ROBERTO ( ), BALSI- C.F._1 MELLI ELENA ( ) come da procura in calce a atto di citazione, C.F._2 con domicilio eletto presso il loro studio in P.zza G. Monaco, 11 Arezzo
- parte attrice opponente - Part CONCLUDE come da memoria 05.03.2025: “accertato e dichiarato che non è creditrice di Cont degli importi azionati, revocare il d.i. n. 729/24 emesso nel procedimento monitorio n. 2012/24 RG. Voglia, inoltre, rigettare la domanda di condanna per lite temeraria in quanto del tutto infondata ed ingiu- stificata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
E
- ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- Controparte_3 P.IVA_2 sentata e difesa dagli Avv. CELLEDONI ILARIA ( ), CERESI C.F._3 ALESSANDRO ( ), come da procura in calce a C.F._4
2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in P.zza G. OBERDAN 34 RONCHI DEI LEGIONARI - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito: respingersi l'avversaria opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi il d.i. opposto. Ancora nel merito, Condannarsi l'opponente ex art 96 cpc a corrispondere in favore dell'opposta il risarcimento subito a ca- gione della temerarietà della lite dalle stesse introdotta e ciò tramite versamento di una somma di danaro equitativamente determinata. In ogni caso con il favore delle spese ed onorari anche della fase monitoria”
Subfomitura
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_2 del Decreto N. 729/2024, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di €
134.624,43 oltre interessi e spese, a favore di a titolo di saldo corrispettivo Controparte_3 per l'installazione di impianti elettrici, come da ordini, fatture e dilazione – non onorata. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi: assenza di autorizzazione all'emissione delle fatture azionate in via monitoria, dovuta all'assenza di resoconto dettagliato comprovante le ore di lavoro impiegate dai dipendenti nel cantiere interessato nei mesi di ottobre/dicembre
2023; vizi e difetti che hanno esposto l'opponente a contestazioni e richieste risarcitorie da parte della committenza. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accogli- mento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: limitazione dell'eccezione di mancata au- torizzazione alle sole fatture n. 100, 103, 117 e 125 del 2023; infondatezza dell'eccezione di mancata autorizzazione all'emissione delle fatture, a termini di clausole contrattuali;
man- cata contestazione d'inadempimento, sino all'opposizione; indeterminatezza del motivo co- stituito da presunte contestazioni e richieste pervenute dalla committente, decadenza. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente e per responsabilità aggravata. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
3 * * *
In via assolutamente preliminare, si deve rilevare che nella propria memoria ex art. 171-ter, n. 1 del c.p.c., depositata il 05/03/2025, parte opponente si è riconosciuta debitrice dell' importo di € 35.791,14, corrispondente alla fattura N. 117/2023, per la quale ha mani- festato la propria disponibilità al pagamento (p. 2). Pertanto, l'importo relativo a tale fattura
(inserita tra quelle azionati in via monitoria) è certamente dovuto e, almeno limitatamente a tale importo, l'opposizione dovrà essere rigettata.
***
In relazione alle altre fatture emesse ed oggetto di opposizione, si osserva.
Quanto alle fatture N. 73 e 84 del 2023 (docc. 4 e 5 monitorio), si deve notare che è presente agli atti una proposta di dilazione, di parte odierna opponente, datata 27/11/2023
(doc. 7 monitorio), accordata dall'odierna opposta il giorno successivo (doc. 8). In assenza di contestazioni, da parte opponente, circa il riferimento della proposta di dilazione alle fatture de quibus, la proposta è qualificabile alla stregua di promessa di pagamento o ricognizione di debito, la quale “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L' esistenza di questo si presume fino a prova contraria” (Art 1988 del c.c.). In as- senza agli atti di prova contraria alla debenza degli importi portati dalle stesse fatture, ed anzi in presenza di documentazione comprovante il pagamento delle rate previste dal piano dilazione, salvo l' ultima scadente il 28/03/2024, anche gli importi di cui alle fatture in di- scorso (per complessivi € 47.942,83) devono ritenersi provati, con conseguente rigetto dell'opposizione, anche relativamente a dette fatture.
4 ***
Passando all'esame delle altre fatture (n. 100, 103, 117 e 125) e dei residui motivi di opposizione, giova premettere che, quanto alla fattura N. 103 e alla fattura 117, è presente agli atti un foglio presenze relativo ad ottobre 2023, controfirmato per accettazione dall'odierna opponente, il quale dimostra l'accettazione delle ore lavorate, quantomeno nel mese di ottobre 2023, per complessivi € 59.391,00 (doc. 5), ossia per l'importo portato dalla fattura de qua, in relazione alla quale, in conclusione, non giova il motivo di opposizione, il quale deve essere perciò rigettato.
Quanto poi alla fattura 117, anche le ore lavorate per il mese di novembre 2023 ri- sultano autorizzate dall'odierna opponente (doc. 5), per cui vale anche per essa quanto detto supra.
***
Passando all'analisi delle residue fatture (N. 100 e 125) giova ricordare che il proce- dimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto. La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto – Decreto Ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n.
5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per in- giunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
5 Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Secondo univoco orientamento giu- risprudenziale, “il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre
2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella respon- sabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve igno- rarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. La contestazione, inoltre,
6 deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati non vi sono i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia lo svolgimento delle prestazioni che hanno dato origine alla pretesa creditoria.
Ciò, tuttavia, limitatamente alla fattura n. 100/2023, relativa alla consegna di fascette metalliche e STAYPLATE 120, per la quale l' opposta si è limitata ad allegare che tratte- Cont rebbesi di materiale “a carico di anticipato dall' opposta TGA”: in mancanza di prova della consegna di tale materiale, l'importo di cui alla fattura n. 100/23 (€ 1.098,00, doc. 9 monitorio) non è dovuto.
***
Passando, infine, l'analisi della fattura N. 125/2023, il motivo principale è compen- diato nella necessità, per l'opposta, di ottenere dall'opponente autorizzazione all'emissione della fattura, previa trasmissione di un resoconto dettagliato che la stessa opponente avrebbe dovuto verificare.
Tuttavia, dagli atti depositati tale necessità e tale obbligo non emergono. In partico- lare, non è certamente “intuitivo” che l'opposta dovesse fornire all'opponente il “dettaglio
(con relativi documenti giustificativi delle ore di lavoro effettuate dai propri dipendenti non potendo, certamente, procedere alla fatturazione di somme calcolate unilateralmente”” (mem. n. 2, p. 1).
Ciò, infatti, e in assenza di apposito accordo, appare connaturale allo svolgimento stesso di rapporti commerciali tramite l'emissione di documenti aventi valore tributario ed anche pro- batorio denominati, appunto, fatture.
In secondo luogo, e soprattutto, tale necessità e tale obbligo non compaiono tra le clausole contrattuali, in particolare la clausola 4 (rubricata “fatturazione condizioni di paga- mento”) e la clausola 8 (obbligata “fornitura di servizi”).
7 Infine, non comprova la necessità di tale autorizzazione una Mail dell'agosto 2024, inerente altre lavorazioni, concernenti altra commessa.
Anche il terzo motivo di opposizione deve essere rigettato, non essendo stata allegata con sufficiente specificazione, prima ancora che dimostrata, la presenza di “problemi e con- testazioni”, asseritamente provenienti dalla committente, in relazione a presunti ed in dimo- strati, anzi assolutamente generici vizi che avrebbero infierito le opere lavorazioni svolte dall' odierna opposta.
***
In conclusione. Previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, parte opponente dovrà essere condannata al pagamento, nei confronti di parte opposta, di € 134.624,43 meno €
1098,00 (corrispondente alla fattura N. 100/23) uguale € 133.526,43.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile, a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.), in misura legale dalla domanda in via monitoria, fino al soddisfo.
Infine, si rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta ex Art 96 del c.p.c., in quanto rimasta del tutto sfornita di prova nel corso del giudizio.
***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. Tuttavia, a seguito della rigetto della domanda per cd. Lite temeraria, le stesse vengono compensate in misura di ¼ . I residui tre quarti restano a carico di parte
8 opponente e vengono liquidati, in mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi
(studio, introduttiva) e minimi (stanti il pregio e la mole dell'opera prestata: istruttoria/trat- tazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, in complessivi €6.856,5 per competenze, oltre alle in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge. CP_4
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
9
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 729/2024, depositato dal Tribunale di Arezzo, emesso in favore di in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 CP_1 tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, € 133.526,43 oltre interessi, come da motivazione; per l'effetto,
- Dichiara la esecutività dello stesso Decreto Ingiuntivo;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- CP_2 CP_1 tempore, alle spese di giudizio per € 6.856,50 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 05/11/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
10