Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come segue:
«I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni».
Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come segue:
«I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni».