Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Ordinanza cautelare 11 luglio 2022
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza breve 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12843/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12843 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Galileo Galilei n. 20;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
del Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- del decreto del Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata alla gara, di approvazione:
A) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili, di cui all’Allegato C - Elenco delle richieste escluse dalla Commissione, nella parte in cui statuisce la non ammissibilità della domanda protocollo BANDO202002533 per PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010, pubblicata in data 13 settembre 2021;
B) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, di cui all’Allegato A - Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio, pubblicata in data 13 settembre 2021;
C) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui
all’Allegato B - Elenco delle richieste escluse a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, pubblicata in data 13 settembre 2021;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA NUOVA PARTENOPE NUOTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. L’11 FEBBRAIO 2022:
- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, a firma del coordinatore del Servizio II, dr. Guglielmo Agosta, DPS-0015322-P-13/12/2021, notificato a mezzo pec in data 13.12.2021, con il quale, in riscontro alla istanza di parte ricorrente di cui alla nota prot. 11604 del 05.10.2021, è stato confermato il giudizio di esclusione della domanda di finanziamento prot. BANDO202002533;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NZ SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Nuova Partenope Nuovo Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ha presentato domanda di partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” (volto all’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo di cui all’art. 15, comma 1, D.L. 185/2015, conv. modif. L. 9/2016).
A seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Commissione, la sua domanda è risultata ricompresa nell’Allegato C al decreto di approvazione della graduatoria finale, pubblicato il 13 settembre 2021, ossia fra quelle « ritenute non ammissibili dalla Commissione » stessa; la motivazione riportata nel richiamato Allegato era la seguente: « PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010 ».
1.1. Con ricorso notificato (alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Amministrazione intimata, e al Comune di Casal di Principe, quale controinteressato poiché ammesso al finanziamento) il 12 novembre 2021 e depositato il 10 dicembre 2021, la società ha proposto impugnazione avverso tale esito valutativo, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 203 DEL D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 33 DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6; 7: NELLA PARTE IN CUI STATUISCE CHE “PER ACCEDERE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO È RICHIESTO COME LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE QUELLO “DEFINITIVO”; 8 E 9 DELL’AVVISO PUBBLICO SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL GIORNO 12.11.2020 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RISPOSTE, CURATE DAL DIPARTIMENTO, ALLE DOMANDE FREQUENTI DI CUI AI PUNTI 51, 56, 69 E 88. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA ED INCONGRUA RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. ECCESSI DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI IN QUANTO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ RICORRENTE, ESSENDO MUNITA DEL LIVELLO MINIMO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O, ADDIRITTURA, DELL’ULTERIORE LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, È AMMISSIBILE ALLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO »;
- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 203 DEL D. LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 24 E 33 DEL D.P.R. N. 207/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 6; 7: NELLA PARTE IN CUI STATUISCE CHE “PER ACCEDERE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO È RICHIESTO COME LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE QUELLO “DEFINITIVO”; 8 E 9 DELL’AVVISO PUBBLICO SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL GIORNO 12.11.2020 DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE RISPOSTE, CURATE DAL DIPARTIMENTO, ALLE DOMANDE FREQUENTI DI CUI AI PUNTI 51, 56, 69 E 88. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUSSISTENTE E, COMUNQUE, CARENTE ED INSUFFICIENTE IN QUANTO DEL TUTTO IGNOTI SONO I CRITERI VALUTATIVI IN RAGIONE DEI QUALI IL PROGETTO DI PARTE RICORRENTE È STATO CONSIDERATO PRIVO DEL LIVELLO MINIMO DI DETTAGLIO DEL PROGETTO DEFINITIVO ».
1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
2.1. In vista della camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 (fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare), ha depositato una memoria a confutazione del ricorso.
3. Alla predetta camera di consiglio è stato disposto un rinvio su istanza del ricorrente, volto alla proposizione di motivi aggiunti.
4. Con atto notificato e depositato l’11 febbraio 2022, il ricorrente ha effettivamente gravato con motivi aggiunti il provvedimento del 13 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione ha più dettagliatamente illustrato le ragioni in base alle quali la sua richiesta era stata ritenuta non ammissibile dalla Commissione.
4.1. Il ricorrente ha inoltre reiterato l’istanza cautelare, per la cui trattazione era stata già fissata la camera di consiglio del 22 febbraio 2022, ma è stata ulteriormente differita per la mancanza dei termini di cui all’art. 55, comma 5, primo periodo, cod. proc. amm.
5. In vista della nuova camera di consiglio del 22 marzo 2022, entrambe le parti hanno depositato memorie insistendo sulle rispettive prospettazioni difensive.
6.1. Con ordinanza n. 2017/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, resa all’esito della camera di consiglio da ultimo menzionata, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto di fumus boni juris .
6.1. Avverso tale ordinanza parte ricorrente ha proposto appello ex art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3250/2022 pubblicata l’11 luglio 2022.
7. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2025, all’esito della quale è stata disposta (con ordinanza n. 18205/2025 pubblicata il successivo 22 ottobre) l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notifica per pubblici proclami.
7.1 . I consequenziali incombenti sono stati tempestivamente espletati.
8. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, il ricorso è stato discusso e, previo avviso ( ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) di una possibile causa di improcedibilità, spedito in decisione.
9. Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. poiché effettivamente, alla luce di quanto di seguito esposto, si ravvisa la manifesta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
10. Come noto all’Ufficio giudiziario per aver trattato numerose analoghe controversie (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. IV-bis, 15 ottobre 2025, n. 17722) relative al bando “Sport e Periferie 2020”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di numerose istanze di riesame e di ricorsi giurisdizionali, ha provveduto a sostituire integralmente la graduatoria impugnata con una nuova, approvata e pubblica nel mese di marzo 2022.
10.1. Al riguardo, questo Tribunale ha avuto occasione di statuire come segue: « L’incontestata circostanza che parte ricorrente non abbia provveduto ad impugnare tale provvedimento sopravvenuto – che all’evidenza, per il suo tenore letterale, non costituisce un atto di mera rettifica della precedente graduatoria, ma al contrario è una nuova “graduatoria finale” che sostituisce e revoca la precedente graduatoria del 2021 (costituendo il nuovo atto finale della procedura, con cui la p.a. resistente ha regolato definitivamente e complessivamente le posizioni di tutti i partecipanti alla stessa) – non può che determinare l’improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al g.a. alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento che medio tempore è stato sostituto da un successivo provvedimento adottato all’esito di un’effettiva riapertura dell’istruttoria e che regola nuovamente non solo la posizione di parte ricorrente ma anche quella di soggetti terzi (alcuni dei quali, peraltro, ammessi a finanziamento solo con la graduatoria del 2022); terzi il cui affidamento sulla stabilità della nuova graduatoria – non tempestivamente impugnata – non può che essere tutelato dall’ordinamento.
[…] Va poi notato che non appare significativo, al fine di escludere l’improcedibilità del ricorso, il fatto che la nuova graduatoria sia stata adottata dall’amministrazione all’esito di una riapertura dell’istruttoria che – per espressa ammissione della stessa p.a. – non ha riguardato la posizione di parte ricorrente (tesi sostenta dal Comune di Lizzanello con la memoria del 9 marzo 2024).
A tal proposito, il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che il giudice d’appello – con sentenza Consiglio di Stato, VI, 10 novembre 2022, n. 9875, resa nell’ambito di fattispecie non dissimile – ha avuto modo di rilevare che “posto che il procedimento di formazione della nuova graduatoria [risulta] unitario, nonché considerato che nell’ambito di tale procedimento l’amministrazione [ha] svolto apposita istruttoria ai fini di una rinnovata manifestazione di volontà dispositiva [deve] ritenersi che l’approvazione della nuova graduatoria [implichi] il ritiro della precedente, con l’effetto di individuare nella nuova determinazione provvedimentale la fonte regolatoria di tutti i rapporti amministrativi sorti sul piano sostanziale” e ha quindi escluso la possibilità di accogliere una tesi analoga a quella prospettata da parte ricorrente nel presente giudizio osservando che la stessa “condurrebbe a ritenere che la nuova graduatoria non fosse idonea a regolare tutte le posizioni dei candidati idonei, ma soltanto di quelli titolari di una posizione all’uopo rivalutata, ferma rimanendo la necessità di fare riferimento alle precedenti graduatorie per le posizioni rimaste immutate” e che “un tale esito contrasta con lo scopo perseguito dall’amministrazione, che non era quello di confermare parzialmente la precedente graduatoria (limitatamente alle posizioni non interessate dal riesame in sede amministrativa), ma quello di sostituire la precedente graduatoria con una nuova, costituente l’unica fonte di disciplina dei rapporti ivi divisati», concludendo che, quindi, «facendosi questione di un nuovo atto espressivo di pubblico potere e avente natura (anziché meramente confermativa) sostitutiva, lo stesso avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di decadenza ex art. 29 c.p.a.” (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 9875/2022) » (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. I-quater, 4 aprile 2024, n. 6547; nello stesso v. già T.A.R. Lazio, Sez. IV-bis, 3 gennaio 2023, n. 102: « se è vero che nel settembre 2021 è stata pubblicata una prima graduatoria, non impugnata dal Comune ricorrente, deve parimenti evidenziarsi che a seguito di istanze di riesame e provvedimenti cautelari, è stata riconvocata la commissione giudicatrice che ha svolto un’ulteriore attività istruttoria, con conseguente approvazione della graduatoria definitiva, non avente carattere meramente confermativo (sulla differenza tra conferma e atto meramente confermativo v. tra le altre Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6819; Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2022, n. 6239) » nonché T.A.R. Lazio, Sez. IV-bis, 24 luglio 2023, n. 12501: « dalle premesse del provvedimento impugnato emerge che quest’ultimo è stato emesso sulla scorta di una nuova istruttoria e rivalutazione delle domande ad opera della commissione giudicatrice, sollecitata dal responsabile del procedimento a seguito di istanze di riammissione presentate dagli interessati e di provvedimenti giurisdizionali (v. in particolare pag. 5 del provvedimento di approvazione del marzo 2022). Pertanto il provvedimento impugnato non può ritenersi meramente confermativo ma costituisce una conferma propria, con la conseguenza che lo stesso è autonomamente impugnabile in quanto sostituisce ed assorbe l’atto precedente (v. Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2020n. 4525) »).
10.2. Non constando in atti, né essendo stato dedotto in udienza a seguito del rilievo d’ufficio, che parte ricorrente abbia impugnato la nuova graduatoria (né con ulteriori motivi aggiunti né con ricorso autonomo), il presente ricorso e i proposti motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili.
11. La chiusura in rito del giudizio giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN CC, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
NZ SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SI | NN CC |
IL SEGRETARIO