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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 197/2023 promossa da:
, P.I. e C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dei curatori dott. e Avv. Fabrizio Donato, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milazzo, via Cumbo Borgia n. 122, presso lo studio dell'Avv. Mariatommasa Maio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
. C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Valverde (CT), via A. Volta n. 33, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Tuccitto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Tuccitto e Fabio Del Re giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il unipersonale conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 2, L. Fall. del Controparte_2
“pagamento della somma di euro 13.980,60 oggetto di fideiussione” e conseguentemente “condannare la società convenuta a pagare, in favore del attore, la somma di euro 13.980,60 oltre agli Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo”, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento e risarcimento ex art. 1224 c.c., con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 6 N. R.G. 197/2023
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: 1) “in esito al deposito di istanza di fallimento da parte di (doc. 2), ha presentato ricorso di concordato ''in bianco'', ex art CP_1 Pt_3
161 l.f., depositato presso il Tribunale di Barcellona P.G. - Ufficio fallimenti - in data 10.12.19”; 2) la
. escuteva in data 23.12.2019 una fideiussione pari ad € 265.000,00 dalla Banca CP_1 Parte_3 di Credito Peloritano, rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato dalle parti;
3) che le somme oggetto di fideiussione “sono state comunque versate in parte grazie alle somme messe a disposizione dalla società oggi fallita, sul conto corrente n.
CC0010000562 tratto presso il Credito Peloritano, che alla data dell'escussione della fideiussione indicava un saldo attivo di €13.982,60, pertanto la Costr Imm. ha incassato somme esclusive Pt_3 della società pari al saldo attivo di € 13.982,60”; 4) il pagamento veniva eseguito in Parte_1 data 23.12.2019, e dunque dopo la presentazione della domanda di Concordato “in bianco” ex art. 161
n. 6 L. Fall..
Ciò premesso, la curatela attrice insisteva nella sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dell'importo di € € 13.980,60, trattandosi di pagamento effettuati in favore di parte convenuta con denaro derivante dal saldo del conto corrente della società, poi fallita, specificando altresì che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo dell'azione, evidenziava che la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice può desumersi dall'intervenuta escussione della garanzia in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con la memoria istruttoria del 27.09.2023, la curatela attrice rettificava l'importo oggetto della domanda di revocazione, evidenziando che “la Immob 2007 srl ha prelevato dal conto in data 23/12/19 il CP_1 saldo attivo che in quel momento era di € 12.717,98 e non di 13982,60 così come indicato erroneamente nell'atto introduttivo”.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 02.11.2023, la . CP_1 [...] contestava la fondatezza della domanda attorea, esponendo in premessa che “in ragione della Pt_3 morosità maturata di Euro 131.760,00 per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 con comunicazione del 26 giugno 2019 (ns. doc. 4), quando la società Affittuaria era ancora in bonis, la pagina 2 di 6 N. R.G. 197/2023
. escuteva la Garanzia bancaria per detta quota di credito;
f) essendo la morosità CP_1 maturata aumentata ad Euro 286.954,00 in ragione delle somme dovute per l'ulteriore periodo sino al
1 novembre 2019, quando la società era ancora in bonis, con comunicazione del 8 novembre 2019 (ns. doc. 5), la escuteva la Garanzia bancaria per l'intero importo garantito;
g) in riscontro CP_1 alla pec inviata il 13 dicembre 2019 dal difensore nominato dalla . (ns. doc. 6) con cui lo CP_1 stesso si limitava a sollecitare la liquidazione dell'importo già oggetto della escussione già proposta
(ns. doc. 5) la Banca di Credito Peloritano S.p.A., in qualità di garante, dava atto dell'avvenuto versamento dell'importo di Euro 265.000,00 in favore della . contabilizzato il 23 dicembre CP_1
2019”.
Deduceva, quindi, la tardività dell'azione revocatoria, rilevando che l'escussione della garanzia era stata richiesta dapprima in data 26.06.2019, e successivamente integrata, a fronte dell'aumentare dell'insoluto, in data 08.11.2019, mentre il garante procedeva al pagamento solo in data 23.12.2019, con la conseguenza che “tra la data della richiesta di escussione e la data in cui è stata dichiarato il fallimento della società sia decorso un periodo superiore a 6 mesi e, pertanto, la Parte_1 richiesta di revocatoria ex art. 67, comma secondo, L.F.”.
Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine all'utilizzo, da parte della
Banca di Credito Peloritano, di fondi provenienti dal conto corrente intestato alla Parte_1 oltre all'eventuale imputabilità al solo garante dell'atto pregiudizievole alla massa dei creditori.
Contestava, infine, la sussistenza del requisito soggettivo, atteso che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza, da parte della . dello stato di CP_1 Parte_3 insolvenza di Parte_1
Proponeva, infine, eccezione di compensazione in ragione del credito maturato in prededuzione nei confronti del sì come oggetto di ammissione al passivo fallimentare con Parte_1 decreto del Giudice delegato del 30.11.2021 (cfr. All. 9).
Con ordinanza del 24.05.2023, il Giudice autorizzava la citazione della Banca di Credito Peloritano
S.p.a., la quale si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2023, contestando la domanda svolta dalla e chiedendo dichiararsi infondata la Parte_4 chiamata in causa della deducente ovvero il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 26.11.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta ed il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. pagina 3 di 6 N. R.G. 197/2023
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza Parte_1 della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La legge, dunque, individua l'arco di tempo – corrispondente nel caso di specie ai sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento – entro cui i pagamenti, ai fini della loro revocabilità, devono collocarsi.
Ebbene, in ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent.,
31.08.2021, n. 23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza
n. 3081 del 08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto, alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta compendio documentale in atti non è tale da pagina 4 di 6 N. R.G. 197/2023
far presumere che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Ed invero, la difesa di parte attrice ha dedotto la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione richiamando, in via esclusiva, l'esposizione debitoria maturata dalla nei confronti Parte_1 della . per canoni di locazione insoluti, oltre che l'avvenuta escussione della CP_1 Parte_3 garanzia in data successiva alla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto, va rilevato che il pagamento a seguito dell'escussione della fideiussione costituisce solo il mezzo per attuare la pretesa creditoria ove sia mancata la collaborazione del soggetto obbligato, presupponendo unicamente un inadempimento che, di per sé, non costituisce sintomo di insolvenza.
Nella fattispecie quindi la circostanza che il creditore abbia conseguito il pagamento a seguito dell'escussione del garante costituisce elemento singolare isolato rappresentativo dell'inadempimento e non già della ben più grave condizione di impossibilità della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, integrante più propriamente lo stato di insolvenza dell'impresa agli effetti di cui all'art. 5 L.Fall..
Conseguentemente, in difetto di ulteriori elementi sintomatici dell'insolvenza, la cui prova incombe sul fallimento istante, non possono trarsi validi elementi presuntivi tali da ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza, altrimenti non evidenziabile ordinariamente dal mero inadempimento.
Né, allo scopo, può assumere rilievo la circostanza che il pagamento del debito da parte della Banca di
Credito Peloritano sia avvenuto in data 23.12.2019 e quindi successivamente alla proposizione della domanda di concordato preventivo (09.12.2019), atteso che parte convenuta ha fornito prova documentale (v. all.
4-5 del fascicolo della convenuta) di aver escusso la garanzia in data anteriore, con missiva del 26.06.2019 e poi con nuova comunicazione dell'08.11.2019, dunque anteriormente al deposito dell'istanza ex art. 161 L. Fall. ed in difetto dunque di particolari forme di pubblicità valide a rivelare ai terzi lo stato di crisi economica dell'impresa (cfr. in tema: Cass. 28/5/1997, n. 4731).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla convenuta, presupposto indefettibile per l'utile esperimento dell'azione ex art. 67 L. Fall., la domanda proposta dal va rigettata, risultando assorbita ogni Parte_1 ulteriore indagine in ordine alle questioni sollevate dalle parti.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'omesso deposito delle pagina 5 di 6 N. R.G. 197/2023
memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte della . - secondo i parametri di CP_1 Parte_3 cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 197/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta dal;
Parte_1
- condanna parte attrice. alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 197/2023 promossa da:
, P.I. e C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dei curatori dott. e Avv. Fabrizio Donato, elettivamente domiciliata in Parte_2
Milazzo, via Cumbo Borgia n. 122, presso lo studio dell'Avv. Mariatommasa Maio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
. C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Valverde (CT), via A. Volta n. 33, presso lo studio dell'Avv. Lucia
Tuccitto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Tuccitto e Fabio Del Re giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il unipersonale conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 2, L. Fall. del Controparte_2
“pagamento della somma di euro 13.980,60 oggetto di fideiussione” e conseguentemente “condannare la società convenuta a pagare, in favore del attore, la somma di euro 13.980,60 oltre agli Parte_1 interessi legali dalla data della domanda al saldo”, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento e risarcimento ex art. 1224 c.c., con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 6 N. R.G. 197/2023
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: 1) “in esito al deposito di istanza di fallimento da parte di (doc. 2), ha presentato ricorso di concordato ''in bianco'', ex art CP_1 Pt_3
161 l.f., depositato presso il Tribunale di Barcellona P.G. - Ufficio fallimenti - in data 10.12.19”; 2) la
. escuteva in data 23.12.2019 una fideiussione pari ad € 265.000,00 dalla Banca CP_1 Parte_3 di Credito Peloritano, rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato dalle parti;
3) che le somme oggetto di fideiussione “sono state comunque versate in parte grazie alle somme messe a disposizione dalla società oggi fallita, sul conto corrente n.
CC0010000562 tratto presso il Credito Peloritano, che alla data dell'escussione della fideiussione indicava un saldo attivo di €13.982,60, pertanto la Costr Imm. ha incassato somme esclusive Pt_3 della società pari al saldo attivo di € 13.982,60”; 4) il pagamento veniva eseguito in Parte_1 data 23.12.2019, e dunque dopo la presentazione della domanda di Concordato “in bianco” ex art. 161
n. 6 L. Fall..
Ciò premesso, la curatela attrice insisteva nella sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dell'importo di € € 13.980,60, trattandosi di pagamento effettuati in favore di parte convenuta con denaro derivante dal saldo del conto corrente della società, poi fallita, specificando altresì che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo dell'azione, evidenziava che la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice può desumersi dall'intervenuta escussione della garanzia in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e con la memoria istruttoria del 27.09.2023, la curatela attrice rettificava l'importo oggetto della domanda di revocazione, evidenziando che “la Immob 2007 srl ha prelevato dal conto in data 23/12/19 il CP_1 saldo attivo che in quel momento era di € 12.717,98 e non di 13982,60 così come indicato erroneamente nell'atto introduttivo”.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 02.11.2023, la . CP_1 [...] contestava la fondatezza della domanda attorea, esponendo in premessa che “in ragione della Pt_3 morosità maturata di Euro 131.760,00 per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019 con comunicazione del 26 giugno 2019 (ns. doc. 4), quando la società Affittuaria era ancora in bonis, la pagina 2 di 6 N. R.G. 197/2023
. escuteva la Garanzia bancaria per detta quota di credito;
f) essendo la morosità CP_1 maturata aumentata ad Euro 286.954,00 in ragione delle somme dovute per l'ulteriore periodo sino al
1 novembre 2019, quando la società era ancora in bonis, con comunicazione del 8 novembre 2019 (ns. doc. 5), la escuteva la Garanzia bancaria per l'intero importo garantito;
g) in riscontro CP_1 alla pec inviata il 13 dicembre 2019 dal difensore nominato dalla . (ns. doc. 6) con cui lo CP_1 stesso si limitava a sollecitare la liquidazione dell'importo già oggetto della escussione già proposta
(ns. doc. 5) la Banca di Credito Peloritano S.p.A., in qualità di garante, dava atto dell'avvenuto versamento dell'importo di Euro 265.000,00 in favore della . contabilizzato il 23 dicembre CP_1
2019”.
Deduceva, quindi, la tardività dell'azione revocatoria, rilevando che l'escussione della garanzia era stata richiesta dapprima in data 26.06.2019, e successivamente integrata, a fronte dell'aumentare dell'insoluto, in data 08.11.2019, mentre il garante procedeva al pagamento solo in data 23.12.2019, con la conseguenza che “tra la data della richiesta di escussione e la data in cui è stata dichiarato il fallimento della società sia decorso un periodo superiore a 6 mesi e, pertanto, la Parte_1 richiesta di revocatoria ex art. 67, comma secondo, L.F.”.
Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda per carenza di prova in ordine all'utilizzo, da parte della
Banca di Credito Peloritano, di fondi provenienti dal conto corrente intestato alla Parte_1 oltre all'eventuale imputabilità al solo garante dell'atto pregiudizievole alla massa dei creditori.
Contestava, infine, la sussistenza del requisito soggettivo, atteso che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza, da parte della . dello stato di CP_1 Parte_3 insolvenza di Parte_1
Proponeva, infine, eccezione di compensazione in ragione del credito maturato in prededuzione nei confronti del sì come oggetto di ammissione al passivo fallimentare con Parte_1 decreto del Giudice delegato del 30.11.2021 (cfr. All. 9).
Con ordinanza del 24.05.2023, il Giudice autorizzava la citazione della Banca di Credito Peloritano
S.p.a., la quale si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2023, contestando la domanda svolta dalla e chiedendo dichiararsi infondata la Parte_4 chiamata in causa della deducente ovvero il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 26.11.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta ed il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. pagina 3 di 6 N. R.G. 197/2023
Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata in forza Parte_1 della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La legge, dunque, individua l'arco di tempo – corrispondente nel caso di specie ai sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento – entro cui i pagamenti, ai fini della loro revocabilità, devono collocarsi.
Ebbene, in ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent.,
31.08.2021, n. 23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati” (v. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza
n. 3081 del 08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto, alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta compendio documentale in atti non è tale da pagina 4 di 6 N. R.G. 197/2023
far presumere che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Ed invero, la difesa di parte attrice ha dedotto la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione richiamando, in via esclusiva, l'esposizione debitoria maturata dalla nei confronti Parte_1 della . per canoni di locazione insoluti, oltre che l'avvenuta escussione della CP_1 Parte_3 garanzia in data successiva alla presentazione della domanda di concordato.
Sul punto, va rilevato che il pagamento a seguito dell'escussione della fideiussione costituisce solo il mezzo per attuare la pretesa creditoria ove sia mancata la collaborazione del soggetto obbligato, presupponendo unicamente un inadempimento che, di per sé, non costituisce sintomo di insolvenza.
Nella fattispecie quindi la circostanza che il creditore abbia conseguito il pagamento a seguito dell'escussione del garante costituisce elemento singolare isolato rappresentativo dell'inadempimento e non già della ben più grave condizione di impossibilità della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, integrante più propriamente lo stato di insolvenza dell'impresa agli effetti di cui all'art. 5 L.Fall..
Conseguentemente, in difetto di ulteriori elementi sintomatici dell'insolvenza, la cui prova incombe sul fallimento istante, non possono trarsi validi elementi presuntivi tali da ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza, altrimenti non evidenziabile ordinariamente dal mero inadempimento.
Né, allo scopo, può assumere rilievo la circostanza che il pagamento del debito da parte della Banca di
Credito Peloritano sia avvenuto in data 23.12.2019 e quindi successivamente alla proposizione della domanda di concordato preventivo (09.12.2019), atteso che parte convenuta ha fornito prova documentale (v. all.
4-5 del fascicolo della convenuta) di aver escusso la garanzia in data anteriore, con missiva del 26.06.2019 e poi con nuova comunicazione dell'08.11.2019, dunque anteriormente al deposito dell'istanza ex art. 161 L. Fall. ed in difetto dunque di particolari forme di pubblicità valide a rivelare ai terzi lo stato di crisi economica dell'impresa (cfr. in tema: Cass. 28/5/1997, n. 4731).
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta l'insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla convenuta, presupposto indefettibile per l'utile esperimento dell'azione ex art. 67 L. Fall., la domanda proposta dal va rigettata, risultando assorbita ogni Parte_1 ulteriore indagine in ordine alle questioni sollevate dalle parti.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'omesso deposito delle pagina 5 di 6 N. R.G. 197/2023
memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte della . - secondo i parametri di CP_1 Parte_3 cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 197/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta la domanda proposta dal;
Parte_1
- condanna parte attrice. alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 26.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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