Art. 2.
Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.
Nota all'art. 2:
- Il testo del quinto comma dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 come modificato da ultimo dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , convertito in legge dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27 , e' il seguente:
"Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto".
Gli interessi ai quali fa riferimento l'articolo soprariportato sono quelli del 12 per cento annuo decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo utile per il pagamento e fino alla data del pagamento stesso.
Gli interessi e le sopratasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 15 marzo 1983.
Nota all'art. 2:
- Il testo del quinto comma dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 come modificato da ultimo dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , convertito in legge dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27 , e' il seguente:
"Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto".
Gli interessi ai quali fa riferimento l'articolo soprariportato sono quelli del 12 per cento annuo decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo utile per il pagamento e fino alla data del pagamento stesso.