Sentenza 3 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6301 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL F06 3 0 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 22715/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.18130 Dott Raffaele FOGLIA Dott. US CELLERINO - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: TU EP, elettivamente domiciliato in ROMA 46, presso lo studio LUNGOTEVERE FLAMINIO dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA STANZIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL B ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 988 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 687/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 07/01/99 R.G. N. 1050/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. US CELLERINO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 22715/99 Svolgimento del processo Il sig. US TU, prospettando vizi di motivazione e violazione di legge, ri- corre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di La Spe- zia che, in riforma di quella del Pretore, ha rigettato la sua domanda diretta ad otte- nere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la co- stituzione e liquidazione di una rendita di invalidità permanente per broncopneu- mopatia da silicati e calcare. La sentenza impugnata, condividendo il giudizio medico legale, secondo cui "la pa- tologia pneumoconiotica di cui è affetto il ricorrente...(è) verosimilmente dipen- dente dalla precedente attività lavorativa espletata nella cantieristica navale", ha ar- gomentato, sulla base dei motivi d'appello, che il rischio di contrarre la malattia pneumoconiotica per l'inalazione di polveri e silicati nelle mansioni di idraulico e muratore svolte dal 1987 dal TU alle dipendenze del Comune di La Spezia non era pienamente provato, non potendo tenersi conto, costituendo domanda nuova (o, in ogni caso, emendatio non autorizzata) indebitamente versata in giudizio, degli ef- fetti delle lavorazioni anteriori al 1987, richiamate nel processo senza autorizzazio- ne e con riferimento all'attività svolta nell'ambito della cantieristica, indicate dal ri- corrente in sede di ctu, essendo probabile che la malattia preesistesse all'87, come dimostrava una radiografia del 1980, atteso che, secondo la valutazione dell'Ausi- liare: "la patologia... è non secondaria (vale a dire, secondo il Tribunale, "non col- legata da rapporto causale...") all'attività di idraulico-muratore..., ma verosimil- mente dipendente dalla precedente, dichiarata attività lavorativa espletata nella can- tieristica..". L'Istituto resiste con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo parte ricorrente illustra la violazione dell'art. 134, TU 1124/65, con riferimento alla Tabella all. n. 4 del TU e dell'art. 135 dello stesso provvedi- mento, oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria, perché, non essendo stata 3 contestata dall'INAIL la sussistenza della malattia professionale, né avendo il Tri- bunale escluso l'esistenza del danno anatomo-funzionale correlato alla broncop- neumopatia da silicati e calcare, la negazione della prestazione economica, una vol- ta accertata l'esistenza della tecnopatia, si fonda sull'assunto erroneo dell'assenza di prova riguardo al periodo lavorativo svolto nella cantieristica navale e dell'irrile- vanza per il successivo periodo rispetto alle mansioni di muratore e idraulico presso il Comune di La Spezia, avendo, oltretutto, il Giudice collegiale trascurato di consi- derare l'esistenza della presunzione di cui si giova il lavoratore affetto da malattia professionale tabellata e male interpretato le conclusioni dell'Ausiliare quando "..afferma che la tecnopatia non è secondaria all'attività di idraulico-muratore", da intendere "che anche queste, sia pure in maniera minore, hanno svolto un ruolo cau- sale nella patogenesi della tecnopatia..". Ritiene il Collegio, al fine di dare conveniente risposta alla delicata questione sotto- posta all'esame della Corte, perché investe il diritto, doppiamente protetto dalla co- stituzione, di lavoratore sottoposto, in tesi, a lavorazioni morbigene, di dover appro- fondire l'analisi dell'identificazione della domanda (e dei limiti della sua sufficien- za) in tema di malattie professionali, posto che la sua definizione, sia come oggetto o petitum (artt. 163, n. 3 e 414, n. 3, cod. proc. civ.) che come causa petendi (ovvero come complesso degli elementi della fattispecie posta a fondamento dell'azione: artt. 163, n. 4 e 414, n. 4, cod.proc.civ.), contrassegna necessariamente i confini del- l'azione e, conseguentemente, del giudizio. Questa indagine è rilevante perché, da un lato, risponde al principio dispositivo del processo, inteso come "monopolio delle parti sull'iniziativa processuale" (v. Cass., 13 settembre '95, n. 2877)- e, dall'altro, fa divieto d'introdurre nel processo (d'uffi- cio o ad iniziativa di parte) un'azione diversa da quella espressamente e formalmen- te proposta, con l'effetto, se verificata, di alterare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (artt. 2907, cod.civ., 99 e 112, cod.proc.civ.). Se, infatti, è del tutto evidente che il giudice non può, attraverso l'esercizio del pote- re d'impulso processuale, consentire che le parti integrino i fatti da loro indicati a 4 fondamento della domanda con altre circostanze costitutive, modificative o estinti- ve della pretesa, a maggior ragione, è fuor di dubbio che alla parte è vietato intro- durre nel processo, una volta che abbia cristallizzato nel giudizio il suo potere d'ini- ziativa, "domande nuove", da intendere non tanto nel senso di ulteriori, divergenti pretese, quanto soprattutto nel senso di inserirvi altri dati, diretti a completare l'al- trimenti carente fattispecie tutelata dalla norma, di cui si chiede l'attuazione. Ciò detto, rimasta immutata, in questa vicenda, l'identità del petitum, ovvero della prestazione assicurativa di cui è stato invocato il riconoscimento: rendita da malat- tia professionale tabellata, il Tribunale ha ritenuto, condividendo la tesi dell'Istituto, di doverne negare l'accoglimento affermando la divergenza della causa petendi e- mersa in sede di consulenza, rispetto a quanto inizialmente descritto nel ricorso dal- l'assicurato, perché l'inalazione di calcare e silicati che, in ragione della sua attività professionale, costituiva il presupposto della domanda, era stato accertato dal TU in relazione all'attività svolta dal TU nella cantieristica, piuttosto che con rife- rimento a quella di muratore e idraulico indicata nel ricorso introduttivo, cui il Ven- turi aveva, invece, esclusivamente addebitato l'eziopatogenesi della malattia. Si tratta, quindi, di vedere se, nel contesto processuale emerso in questo giudizio, l'ulteriore completamento dei fattori causali della malattia professionale tabellata (sulla cui natura non v'è contestazione alcuna da parte dell'Inail, che protesta invece la mutatio libelli) espressa dal TU all'Ausiliare abbia concorso ad integrare la domanda, sicché questa precisazione determina, di per sé, un'inammissibile modifi- cazione della domanda o, comunque, un'emendatio ingiustificata, come ha ritenuto il Tribunale, dovendo la loro puntuale identificazione originaria ritenersi affatto ne- cessaria ai fini del completamento della fattispecie tutelata, ovvero configuri una mera esplicitazione e qualificazione aggiuntiva del fatto costitutivo, essendo essen- ziale e sufficiente la descrizione di lavorazioni astrattamente idonee ad esporre il lavoratore, indipendentemente dal luogo e dal tempo del loro svolgimento, a polveri di calcari o silicati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 1, 3, 52, 53, 134, TU, cit.. 5 Orbene costituisce principio costantemente affermato da questa Suprema Corte che l'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 non prevede l'obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denun- cia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore. Da questa premessa è stata tratta la convinzione che "non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie juris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza", posto che, ove "le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta per legge (come nel caso del lavoratore edile), la broncopneumopatia riscontrata si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo sia addetto, salvo che non sia fornita la prova rigoro- sa ed inequivoca, il cui onere grava sull'Inail, dell'intervento di un diverso fattore pato- geno che da solo abbia causato l'affezione accertata" (v. per la prima parte, ex multis, Cass., 5 dicembre 1998, n. 12349 e 23 giugno 1997 n. 5600; cfr., altresì, Cass., 8 giu- gno 1999, n. 5648, nonché, per la seconda massima, Cass., 19 giugno 1999, n. 6175). D'altra parte, si è ritenuto, che costituisce causa petendi della domanda diretta a conse- guire le prestazioni previste dalla legge di tutela l'affermazione dell'esistenza di un rapporto causale efficiente tra malattia indicata ed esposizione al rischio -diretto o am- bientale- indotta dalle modalità di svolgimento di una determinata prestazione lavorati- va (a sua volta riconducibile a quelle ricomprese nella previsione dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965) e, solo in questo senso è stato escluso, oltretutto "trattandosi di mera ipotesi scientifica" che possa "l'assicurato - e neppure di sua iniziativa il giudi- ce - una volta che siano stati indicati come causa della malattia specifici fattori patoge- ni connessi alle caratteristiche dell'attività lavorativa, e sull'effettività di quelle caratte- ristiche, come pure sulla loro obiettiva capacità di produrre l'evento morboso,..., pro- spettare - e, rispettivamente, ricercare d'ufficio - nuovi elementi di fatto che, inte- .. . 6 grando o sostituendo quelli inizialmente allegati, valgono ugualmente ad individuare e fondare il diritto del quale si chiede la tutela" (v. Cass. 13 marzo '95, n. 2877, citata dall'Istituto, dove si discuteva di una patogenesi (angiosarcoma epatico) addebitata dal- la parte ad indagini sierologiche di laboratorio in tema di leucosi infettiva negli alle- vamenti bovini, ritenuta, invece dal Consulente, derivante, come mera ipotesi scientifi- ca, da inoculazione di virus epatici umani B e C). Dato di fondo pacifico in causa è, invece, in questa vicenda, il protrarsi nel tempo di una attività, sia pure "episodica" a partire dall'87, a contatto con polveri di silicati e calcare, avendo i testi, come riferisce la sentenza, indicato un'attività di manovale edile del TU del 50 %, essendo il restante 50 % svolto come idraulico: "...dovendosi ri- tenere (v. sentenza, ultima pagina, 1° alinea) che solo alcune limitate attività in materia di edilizia abbiano potuto comportare l'esposizione al rischio di inalazione di polveri di silicati e calcari: la partecipazione ad attività di demolizione di manufatti edilizi, il ra- schiamento di muri, etc..". Situazione questa, in buona sostanza, che, secondo il giudizio del Tribunale, ha pro- lungato nel tempo quella efficacemente descritta dal Consulente come idonea al rico- noscimento della pretesa, poi sanzionata dalla sentenza del Pretore, mantenendo, per così dire, l'esposizione a rischio pur in un contesto in cui esso si presentava in misura quantitativamente minore rispetto a quello indotto dall'attività anteriore. D'altra parte, se in materia di prestazioni previdenziali (art. 149, disp. att. cod.proc.civ.) è stato previsto l'obbligo di prendere in esame, non solo per economia di giudizi, ma anche per l'evidente funzione di servizio pubblico che deve essere perse- guito dagli Enti previdenziali in favore dei propri assistiti, oltre gli aggravamenti delle malattie denunciate, ulteriori patologie che si siano verificate nel corso del procedi- mento amministrativo e in quello giudiziario, anche eventualmente emerse in seguito all'anamnesi patologica esperita dal TU (così Cass., 8 marzo 2001, n. 3375), paralle- lamente va affermato il principio secondo cui unico limite alla valutazione di pregresse situazioni patogene che possano aver dato luogo alla malattia posta a fondamento della domanda, ignorate dall'assicurato o non compiutamente da lui avvertite, è costituito dal giudicato che si sia formato con riferimento a una precedente richiesta di prestazione 7 (v. Cass., 14 aprile '87, n. 3703, ed ivi altri precedenti, che ha escluso, in caso di un secondo procedimento, che possano prendersi in esame gli aggravamenti e le nuove malattie anteriori al giudicato eventualmente formatosi sulla precedente domanda di pensione). Concludendo, in accoglimento del ricorso, la decisione del Tribunale deve essere cas- sata in conformità al principio di diritto, sopra affermato, riguardo all'identificazione della causa petendi in caso di attrazione, da parte di elementi fattuali descritti e ritenuti sufficienti dall'assicurato, di dati esaustivi della domanda, emersi nel processo, che siano idonei a completare oggettivamente la fattispecie, ponendosi in soluzione di con- tinuità con quelli esposti. Pertanto, la Corte, ritenendo che non siano necessari altri accertamenti di fatto alla luce delle riferite emergenze offerte dalla motivazione della sentenza impugnata, vuoi sotto il profilo della valutazione delle lavorazioni cui era addetto il TU e del rischio as- sicurato, vuoi in relazione alla malattia accertata dal Consulente in sede pretorile, oltre- tutto in quella specifica fase ben potendo i servizi medico-legali dell'Ente interloquire, decide, ex art. 384, 1° comma, cod. proc. civ., la causa nel merito, confermando la sen- tenza del Pretore. Spese come da dispositivo, ritenuta l'opportunità di compensare quelle d'appello in re- lazione alla questione di diritto ivi trattata dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con- ferma la sentenza del Pretore, anche per le spese. Compensa le spese d'appello e con- danna l'Inail alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 20,21 , oltre € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 3 0 3 1 Il Consigliere 5 A I . S . D S T , R A N T O A G ylichal Il Presidente ' . L 3 L L A 7 L - S All O E E 8 B - P D I S 1 I I D 1 S N N A E G E T S S O G IL CANCELLIERE I O G A P A E Depositato in Cancellerie D L M O I T , A A T O I J L D R ggi, R L T . I E S E I T D D G IL CANCELLIERE N O E E 8 R S E