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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da
, in persona del legale rappr.te pro temporerappr.to e Parte_1
difeso dall'Avv. Laura Formichini
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Accursio Gallo
Convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 02.10.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione reietta: In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori, come articolati
1 dal nelle proprie memorie ex art. 171-ter cpc n° 2 , deposita- Parte_1
te, nonché tutti i documenti prodotti nel corso del giudizio e rigettare i mezzi
istruttori richiesti dalle controparti come indicato nella memoria 171 ter n°
2 cpc.; Nel merito ed in via principale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertato e dichiarato
l'inadempimento della al regolamento consortile del Controparte_1
, autorizzare il a trattenere le somme ancora Parte_1 Parte_1
in suo possesso ed ammontanti ad euro 38.807,87 in conto maggiore avere
sul maggior danno subendo a causa del mancato pagamento da parte della
dei contributi dovuti per i propri dipendenti. Con vittoria Controparte_1
nelle spese";
Dal procuratore della convenuta:
“Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, infondate in fatto e in di-
ritto, nonché in quanto inammissibili, irricevibili, improponibili, improcedi-
bili, e comunque sfornite di prova per i motivi di cui in narrativa;
- condan-
nare parte avversa al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2024 il Parte_1
premetteva di operare nel settore dei trasporti per conto terzi e che la società
è uno dei consorziati. Nel maggio del 2023 Controparte_1
avrebbe ricevuto un verbale elevato dall'Ispettorato del Lavoro presso la
CP_ Sede di Palermo con il quale gli sarebbe stata richiesta, in virtù di un
2 presunto vincolo solidaristico, la somma di euro 189.324,76 per mancata contribuzione relativa ai dipendenti della Controparte_1
A seguito della ricezione del verbale dell'Ispettorato del Lavoro, il ha sospeso i pagamenti delle fatture nei confronti della società Parte_1
convenuta e ha sollecitato quest'ultima, per le vie brevi, a far pervenire copia della documentazione attestante il regolare pagamento dei contributi richiesti dagli organi di vigilanza.
non avrebbe provveduto a trasmettere la Controparte_1
documentazione richiesta, rendendosi così inadempiente a quanto contrattualmente stabilito nel regolamento consortile.
In data 12.01.2024, il legale rappresentante del avrebbe Parte_1
ricevuto, inoltre, un invito alla regolarizzazione per un debito riferibile CP_2
alla pari ad oltre euro 360.000,00 che – a dire di Controparte_1
controparte – confermava l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta.
Tanto premesso, parte attrice, lamentando un presunto inadempimento della al regolamento consortile, afferma che, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1460 c.c., il deve ritenersi legittimato a sospendere la Parte_1
propria obbligazione inerente il pagamento della somma di euro 38.807,87
quale corrispettivo per le attività svolte dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione avversario per inosservanza del termine minimo di comparizione
3 in giudizio di cui all'art. 163 c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c. ex adverso invocato stante la mancanza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti e, comunque, la vessatorietà e la accessorietà della clausole invocate dall'attrice, evidenziando altresì come la società aveva comunque riscontrato le richieste provenienti dal ed Parte_1
aveva altresì proposto ricorso amministrativo avverso il verbale elevato
CP_ dall'Ispettorato del Lavoro presso la Sede di Palermo. Chiedeva,
pertanto, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate. Il
tutto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, preso atto che risulta scaduto il
termine di cui all'art. 166 c.p.c., rilevato che non risultava rispettato il
termine a comparire di cui all'art. 163 bis, comma I, c.p.c., letto l'art. 164,
commi I e III, ultimo periodo, c.p.c., ritenuto, tuttavia, alla luce del disposto
di cui all'art. 164, comma III, primo periodo c.p.c., che la nullità sia da
considerarsi sanata, dal momento che il convenuto stesso eccepiva sì il
mancato rispetto del termine a comparire, difendendosi tuttavia nel merito e
omettendo di chiedere la fissazione di nuova udienza (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 21957 del 16/10/2014, Rv. 632671 – 01), disponeva semplicemente il differimento della I udienza.
Le parti, quindi, provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito del quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione
4 su base documentale, rinviava la causa al 2.10.2025 per la decisione,
assegnando alle parti termine fino all'8.9.2025 per il deposito delle rispettive note conclusive.
2. La domanda attorea è fondata.
Invero, la sinallagmaticità tra le prestazioni cui le parti in causa sono vicendevolmente obbligate è stabilità proprio dall'art. 8 del regolamento consortile (cfr. pag. 1 del doc. 3 attoreo, alla fine), regolamento che,
perlomeno in parte qua, ha natura negoziale.
Stabilisce, infatti, i citato art. 8 che l'inadempienza ad ogni richiesta di
documentazione e dell'invio mensile di cui al punto 4i-ii, Oppure eventuali
irregolarità comunque riscontrate Comporteranno la sospensione di ogni
pagamento da parte di nei confronti del consorziato fino alla Pt_1
presentazione dei documenti richiesti E verifica della loro regolarità.
Orbene, emerge per tabulas che, nel maggio 2023 il consorzio riceveva Pt_1
un verbale congiunto INL-Inps, nel quale si chiedeva allo stesso Consorzio,
in virtù del vincolo solidaristico, il pagamento dell'importo di euro
189.324,76 per mancata contribuzione relativa ai dipendenti d Siciliana
Trasporti. (cfr. doc. 2).
Il , quindi, sospendeva i pagamenti delle fatture nei Parte_1
confronti di chiedendo di far pervenire copia della Controparte_1
documentazione attestante il regolare pagamento dei contributi.
Sempre circa il rapporto sinallagmatico di cui sopra, va specificato, in via sintetica, che, in base alle previsioni negoziali di cui al prima citato
5 documento, quale consorziata, effettua per conto del Controparte_1
attività di trasporto merci all'interno del porto di Livorno e, per Parte_1
converso, per queste prestazioni viene regolarmente retribuita secondo quanto stabilito dal regolamento consortile.
Il – un tanto è pacifico – in cambio dell'attività prestata dal Parte_1
consorziato, paga le fatture, redige i prospetti contabili, noleggia i mezzi e provvede alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le ulteriori obbligazioni di cui al citato art. 8, come detto, sono pure esse in rapporto sinallagmatico con le obbligazioni cui il è obbligato nei confronti Parte_1
della consorziata (nella fattispecie . Controparte_1
Ora, l'allegato inadempimento da parte del pare è Parte_1
dimostrato.
In primis, per ciò che concerne l'invio dei documenti, dalla produzione documentale sub all.
4-7 di parte convenuta emerge sì l'invio di documentazione, ma non di documentazione atta a coprire tutti i periodi di cui al verbale congiunto INL-Inps.
Viceversa, incontrovertibile è, allo stato, l'emissione del predetto verbale,
così come non emerge allo stato né l'accoglimento del ricorso amministrativo presentato da né la circostanza Parte_2
dell'effettiva presentazione di ricorso giurisdizionale.
Va ritenuto sussistente, pertanto, sia un inadempimento in punto invio di documentazione, sia un verosimile inadempimento in punto assolvimento regolare degli obblighi contributivi, sicché va accolta la domanda attorea,
6 volta, ai sensi dell'art. 1460 c.c. ad accertare la legittimità del rifiuto di adempiere da parte del il quale potrà dunque trattenere le Parte_1
somme ancora in suo possesso ed ammontanti ad euro 38.807,87.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà
rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 26.001,00 a 52.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Accertato l'inadempimento della convenuta Controparte_1
2) Accerta la legittimità del rifiuto di adempiere da parte del , Parte_1
autorizzandolo dunque a trattenere le somme ancora in suo possesso ed
7 ammontanti ad euro 38.807,87;
3) Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 545,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio
Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da
, in persona del legale rappr.te pro temporerappr.to e Parte_1
difeso dall'Avv. Laura Formichini
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv. Accursio Gallo
Convenuta
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 02.10.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione reietta: In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori, come articolati
1 dal nelle proprie memorie ex art. 171-ter cpc n° 2 , deposita- Parte_1
te, nonché tutti i documenti prodotti nel corso del giudizio e rigettare i mezzi
istruttori richiesti dalle controparti come indicato nella memoria 171 ter n°
2 cpc.; Nel merito ed in via principale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertato e dichiarato
l'inadempimento della al regolamento consortile del Controparte_1
, autorizzare il a trattenere le somme ancora Parte_1 Parte_1
in suo possesso ed ammontanti ad euro 38.807,87 in conto maggiore avere
sul maggior danno subendo a causa del mancato pagamento da parte della
dei contributi dovuti per i propri dipendenti. Con vittoria Controparte_1
nelle spese";
Dal procuratore della convenuta:
“Rigettare tutte le domande ex adverso formulate, infondate in fatto e in di-
ritto, nonché in quanto inammissibili, irricevibili, improponibili, improcedi-
bili, e comunque sfornite di prova per i motivi di cui in narrativa;
- condan-
nare parte avversa al pagamento delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2024 il Parte_1
premetteva di operare nel settore dei trasporti per conto terzi e che la società
è uno dei consorziati. Nel maggio del 2023 Controparte_1
avrebbe ricevuto un verbale elevato dall'Ispettorato del Lavoro presso la
CP_ Sede di Palermo con il quale gli sarebbe stata richiesta, in virtù di un
2 presunto vincolo solidaristico, la somma di euro 189.324,76 per mancata contribuzione relativa ai dipendenti della Controparte_1
A seguito della ricezione del verbale dell'Ispettorato del Lavoro, il ha sospeso i pagamenti delle fatture nei confronti della società Parte_1
convenuta e ha sollecitato quest'ultima, per le vie brevi, a far pervenire copia della documentazione attestante il regolare pagamento dei contributi richiesti dagli organi di vigilanza.
non avrebbe provveduto a trasmettere la Controparte_1
documentazione richiesta, rendendosi così inadempiente a quanto contrattualmente stabilito nel regolamento consortile.
In data 12.01.2024, il legale rappresentante del avrebbe Parte_1
ricevuto, inoltre, un invito alla regolarizzazione per un debito riferibile CP_2
alla pari ad oltre euro 360.000,00 che – a dire di Controparte_1
controparte – confermava l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società convenuta.
Tanto premesso, parte attrice, lamentando un presunto inadempimento della al regolamento consortile, afferma che, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1460 c.c., il deve ritenersi legittimato a sospendere la Parte_1
propria obbligazione inerente il pagamento della somma di euro 38.807,87
quale corrispettivo per le attività svolte dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione avversario per inosservanza del termine minimo di comparizione
3 in giudizio di cui all'art. 163 c.p.c.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1460 c.c. ex adverso invocato stante la mancanza di un contratto a prestazioni corrispettive tra le parti e, comunque, la vessatorietà e la accessorietà della clausole invocate dall'attrice, evidenziando altresì come la società aveva comunque riscontrato le richieste provenienti dal ed Parte_1
aveva altresì proposto ricorso amministrativo avverso il verbale elevato
CP_ dall'Ispettorato del Lavoro presso la Sede di Palermo. Chiedeva,
pertanto, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate. Il
tutto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, preso atto che risulta scaduto il
termine di cui all'art. 166 c.p.c., rilevato che non risultava rispettato il
termine a comparire di cui all'art. 163 bis, comma I, c.p.c., letto l'art. 164,
commi I e III, ultimo periodo, c.p.c., ritenuto, tuttavia, alla luce del disposto
di cui all'art. 164, comma III, primo periodo c.p.c., che la nullità sia da
considerarsi sanata, dal momento che il convenuto stesso eccepiva sì il
mancato rispetto del termine a comparire, difendendosi tuttavia nel merito e
omettendo di chiedere la fissazione di nuova udienza (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 21957 del 16/10/2014, Rv. 632671 – 01), disponeva semplicemente il differimento della I udienza.
Le parti, quindi, provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito del quale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione
4 su base documentale, rinviava la causa al 2.10.2025 per la decisione,
assegnando alle parti termine fino all'8.9.2025 per il deposito delle rispettive note conclusive.
2. La domanda attorea è fondata.
Invero, la sinallagmaticità tra le prestazioni cui le parti in causa sono vicendevolmente obbligate è stabilità proprio dall'art. 8 del regolamento consortile (cfr. pag. 1 del doc. 3 attoreo, alla fine), regolamento che,
perlomeno in parte qua, ha natura negoziale.
Stabilisce, infatti, i citato art. 8 che l'inadempienza ad ogni richiesta di
documentazione e dell'invio mensile di cui al punto 4i-ii, Oppure eventuali
irregolarità comunque riscontrate Comporteranno la sospensione di ogni
pagamento da parte di nei confronti del consorziato fino alla Pt_1
presentazione dei documenti richiesti E verifica della loro regolarità.
Orbene, emerge per tabulas che, nel maggio 2023 il consorzio riceveva Pt_1
un verbale congiunto INL-Inps, nel quale si chiedeva allo stesso Consorzio,
in virtù del vincolo solidaristico, il pagamento dell'importo di euro
189.324,76 per mancata contribuzione relativa ai dipendenti d Siciliana
Trasporti. (cfr. doc. 2).
Il , quindi, sospendeva i pagamenti delle fatture nei Parte_1
confronti di chiedendo di far pervenire copia della Controparte_1
documentazione attestante il regolare pagamento dei contributi.
Sempre circa il rapporto sinallagmatico di cui sopra, va specificato, in via sintetica, che, in base alle previsioni negoziali di cui al prima citato
5 documento, quale consorziata, effettua per conto del Controparte_1
attività di trasporto merci all'interno del porto di Livorno e, per Parte_1
converso, per queste prestazioni viene regolarmente retribuita secondo quanto stabilito dal regolamento consortile.
Il – un tanto è pacifico – in cambio dell'attività prestata dal Parte_1
consorziato, paga le fatture, redige i prospetti contabili, noleggia i mezzi e provvede alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le ulteriori obbligazioni di cui al citato art. 8, come detto, sono pure esse in rapporto sinallagmatico con le obbligazioni cui il è obbligato nei confronti Parte_1
della consorziata (nella fattispecie . Controparte_1
Ora, l'allegato inadempimento da parte del pare è Parte_1
dimostrato.
In primis, per ciò che concerne l'invio dei documenti, dalla produzione documentale sub all.
4-7 di parte convenuta emerge sì l'invio di documentazione, ma non di documentazione atta a coprire tutti i periodi di cui al verbale congiunto INL-Inps.
Viceversa, incontrovertibile è, allo stato, l'emissione del predetto verbale,
così come non emerge allo stato né l'accoglimento del ricorso amministrativo presentato da né la circostanza Parte_2
dell'effettiva presentazione di ricorso giurisdizionale.
Va ritenuto sussistente, pertanto, sia un inadempimento in punto invio di documentazione, sia un verosimile inadempimento in punto assolvimento regolare degli obblighi contributivi, sicché va accolta la domanda attorea,
6 volta, ai sensi dell'art. 1460 c.c. ad accertare la legittimità del rifiuto di adempiere da parte del il quale potrà dunque trattenere le Parte_1
somme ancora in suo possesso ed ammontanti ad euro 38.807,87.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza il convenuto dovrà
rifondere all'attore ed al litisconsorte le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia
Nel caso in esame deve pertanto trovare applicazione lo scaglione di valore da euro 26.001,00 a 52.000,00 del quale vanno considerati i valori minimi per le singole fasi svoltesi, dovendosi tenere conto del fatto che la fase istruttoria veniva svolta su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, così provvede:
1) Accertato l'inadempimento della convenuta Controparte_1
2) Accerta la legittimità del rifiuto di adempiere da parte del , Parte_1
autorizzandolo dunque a trattenere le somme ancora in suo possesso ed
7 ammontanti ad euro 38.807,87;
3) Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 3.809,00 per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 545,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Livorno, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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