Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 08/05/2026, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2026, proposto da
AN SP, TO RA, AD LL, AN FR, NA AR e AS EN, rappresentati e difesi dagli avvocati AN Annibali, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valverde, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EP FI LA e Multiservice S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- della deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2026, con la quale il Consiglio comunale del Comune di Valverde ha approvato la proposta avente ad oggetto la “ Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 ”;
- ove occorrer possa, dello Statuto del Comune di Valverde e, in particolare, degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 2, nonché del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Valverde, in particolare degli artt. 60 e 61, laddove interpretati in senso difforme da quanto previsto dalla L.R. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana ” in materia di votazione delle deliberazioni;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valverde;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa LA NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. I ricorrenti, consiglieri di opposizione del Comune di Valverde, hanno impugnato la deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2026 con cui è stata approvata la proposta avente ad oggetto la “ Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 ”, sostenendone l’illegittimità per violazione dell’art. 184 della L. R. n.16/1963, oltre che degli artt. 22 e 23 dello Statuto comunale e degli artt. 60 e 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e, in generale, dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost, nonché in quanto ritenuta viziata da eccesso di potere e ingiustizia manifesta.
2. In punto di fatto hanno rappresentato che la proposta di deliberazione di cui sopra, discussa in sede assembleare alla presenza di tutti i dodici consiglieri comunali assegnati, è stata approvata con il solo voto favorevole di sei consiglieri votanti, a fronte dell’astensione dei restanti sei consiglieri, odierni ricorrenti.
La proposta, pertanto, non avrebbe potuto essere approvata in quanto, secondo la tesi propugnata dai ricorrenti, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza assoluta necessaria per l’adozione di una deliberazione, in applicazione delle sopra citate norme.
2.1. In particolare, hanno sostenuto che, in assenza, nella Regione Siciliana, di una disposizione che attribuisca alla fonte statutaria o regolamentare il potere di individuare il quorum necessario per adottare le deliberazioni (cd. “quorum funzionale”), tale aspetto resterebbe regolato dall’art. 184 della L.R. n.16/1963, recante “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana ”, il quale, al secondo comma, dispone che “ le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza diversa ”.
La successiva rivisitazione complessiva dell’ordinamento locale, intervenuta ad opera della L.R. n. 30/2000, infatti, non avrebbe ricompreso nell’ambito della riconosciuta autonomia regolamentare anche la determinazione del quorum funzionale, aspetto, dunque, rimasto estraneo alla delegificazione. Di conseguenza, in tema di quorum funzionale la legge regionale continuerebbe a prevalere sulla fonte statutaria e su quella regolamentare.
In applicazione della regola di cui all’art. 184, comma secondo, della L.R. n.16/1963, pertanto, i ricorrenti, presenti alla votazione, seppure astenutisi, avrebbero dovuto essere computati per la verifica del rispetto del quorum funzionale, che pertanto avrebbe richiesto, ai fini dell’approvazione, almeno il voto favorevole di 7 consiglieri (12/2 +1).
2.2. Peraltro, nel Comune di Valverde tale regola troverebbe conferma anche nello Statuto comunale e nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio. L’art. 22, comma sesto, dello Statuto, infatti, riproduce fedelmente il testo dell’art. 184; mentre l’art. 60, comma terzo, del Regolamento prevede espressamente che “ gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti ”.
Violando le predette disposizioni, la deliberazione adottata avrebbe leso le prerogative consiliari dei ricorrenti, posto che, qualora avessero saputo che la loro astensione ne avrebbe determinato il mancato conteggio ai fini della determinazione del quorum funzionale, essi avrebbero piuttosto espresso un voto contrario.
2.3. Al fine di scongiurare il consolidarsi di tale prassi, ritenuta scorretta, e del ripetersi di ulteriori pregiudizi alle proprie prerogative consiliari, i ricorrenti hanno formulato in seno al ricorso istanza cautelare volta alla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ovvero all’adozione di altra idonea misura che assicurasse la sollecita definizione della controversia nel merito.
3. Il Comune di Valverde si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto depositato il 10 aprile 2026.
3.1. Con successiva memoria, depositata il 2 maggio 2026, ne ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in veste di singoli componenti del Consiglio comunale, sul presupposto che la delibera impugnata non lederebbe le prerogative inerenti all’ufficio dai medesimi ricoperto, ma sarebbe stata dagli stessi impugnata unicamente per traslare in sede giurisdizionale il proprio dissenso politico avverso un atto dell’Amministrazione.
A conferma di quanto sopra, il Comune ha rilevato che i ricorrenti non hanno parimenti impugnato la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 4.11.2025, approvata con la medesima maggioranza, ma che, evidentemente, non è stata dagli stessi ritenuta lesiva del proprio ius ad officium .
3.2. Nel merito, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, rilevando come l’art. 184 della L.R. n.16/1963 non troverebbe più applicazione, in quanto abrogato dalla successiva L.R. n.30/2000, la quale, nel riformare organicamente la materia, avrebbe introdotto - all’art. 1, comma primo, lett. e) della L.R. n.48/1991 (“ Provvedimenti in tema di autonomie locali ”) - la regola secondo cui il funzionamento dei Consigli comunali sarebbe integralmente rimesso alla fonte regolamentare (analogamente a quanto previsto, a livello nazionale, dall’art. 38 del T.U.E.L.).
Spetterebbe oggi al Regolamento comunale, dunque, disciplinare, tra l’altro, anche le modalità di espressione del voto e di adozione delle deliberazioni consiliari, stabilendo quale sia il quorum funzionale.
Nel Comune di Valverde, l’art. 60 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio dispone che “ nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti ”; tale norma, secondo la difesa dell’Ente, andrebbe interpretata ed applicata nel senso secondo cui l’espressione “ consiglieri presenti ” ricomprenderebbe esclusivamente coloro che partecipano attivamente alla votazione attraverso l’espressione di un voto, favorevole o contrario, dovendosi, per converso, escludere gli astenuti, che, in quanto tali, manifestano la volontà di non partecipare alla votazione, ponendosi sullo stesso piano degli assenti.
Tale interpretazione risulterebbe avallata anche dall’art. 48 del Regolamento della Camera dei Deputati il quale, dopo aver dettato, al primo comma, una regola analoga a quella di cui all’art. 60 del Regolamento comunale di Valverde , precisa, al comma 1 bis , che “a i fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario ”.
Di analogo avviso, sarebbe, altresì l’Assessorato Regionale, il quale nel parere prot. n. 20750, reso il 15.12.2025 su istanza del Comune resistente, ha concluso che ai fini che del quorum deliberativo vada considerata esclusivamente “ la manifestazione di volontà espressa dai votanti tra i quali, per definizione, non vanno ricompresi gli astenuti, che, non esprimendo una volontà, non votano, ma che, invece, in quanto presenti, rilevano ai fini del quorum richiesto per la validità della seduta ”.
Applicando i superiori principi al caso di specie ne deriverebbe, secondo la tesi fatta propria dal Comune, che, a seguito dell’astensione dei sei consiglieri di opposizione, odierni ricorrenti, la maggioranza richiesta ai fini della approvazione della delibera fosse pari a quattro voti favorevoli - cioè la metà dei votanti (sei), più uno - che nel caso di specie è stata raggiunta (essendosi espressi favorevolmente all’approvazione della delibera sei consiglieri).
3.3. Con riferimento all’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, il Comune ha eccepito l’insussistenza dei relativi presupposti, oltre che in termini di fumus boni iuris , per quanto sopra riassunto, anche in termini di periculum in mora , non essendo stato allegato né dimostrato quale sarebbe il danno concreto e irreparabile in tesi ai medesimi derivante dall’esecuzione della deliberazione impugnata.
4. Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati a cui il ricorso è stato notificato.
5. Con memoria depositata il 4 maggio 2026, i ricorrenti, nel rilevare la tardività della memoria avversaria, ne hanno contestato gli assunti.
6. Con atto depositato in data 5 maggio 2026, il Comune ha chiesto dichiararsi la tardività e la conseguente inutilizzabilità della predetta memora del 4 maggio 2026, posto che il termine per il deposito di memorie era già scaduto il 2.5.2026.
7. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2026, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
8. Sussistono i presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
9. In via preliminare, il Collegio precisa che al ricorso in esame - avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024 ” - si applica il rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a., in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui al primo comma, lett. c) della citata norma, concernente le controversie aventi ad oggetto a “ provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali ” (in termini: T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, n. 1361/2025, sez. I, n. 1478/2022 e n. 964/2022; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 2957/2023; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, n. 2153/2016).
10. Ciò posto, va rilevato che, mentre la memoria depositata dal Comune il 2 maggio 2026 è tempestiva, non può parimenti dirsi con riferimento alla memoria depositata dalla difesa di parte ricorrente il successivo 4 maggio 2026.
Ed invero, pur in applicazione del dimezzamento dei termini processuali previsto per il rito abbreviato dal secondo comma dell’art. 119 c.p.a., nel caso di specie il termine per il deposito di memorie, come correttamente eccepito dal Comune, scadeva in data 2 maggio 2026.
Nel rito ordinario, ai sensi dell’art. 55, comma quinto, c.p.a., “ le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ” fissata per la trattazione delle istanze cautelari. Per effetto del dimezzamento dei termini, la sopra richiamata regola processuale impone il deposito di memorie e documenti fino ad un giorno libero prima della camera di consiglio.
Trattandosi di termine a giorni liberi, non va computato il giorno di scadenza, e dunque, nel caso di specie il giorno prima della camera di consiglio, 4 maggio 2026. Coincidendo quest’ultimo con un giorno festivo (domenica 3 maggio 2026) il termine per il deposito di memorie è soggetto, nel caso di specie, all’anticipazione al giorno antecedente non festivo, ai sensi dell’art. 52, comma quarto, c.p.a., e dunque al sabato 2 maggio 2026.
Rilevato quanto sopra, il Collegio dichiara la tardività e la conseguente inutilizzabilità, ai fini della decisione, della memoria depositata da parte ricorrente in data 4 maggio 2026.
11. Sempre in limine litis , va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti sollevata dal Comune.
11.1. L’eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, (cfr. da ultimo T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, n. 2978/2024 e Sez. III, n. 696/2022 ), pur riconoscendo il carattere eccezionale della legittimazione ad agire del singolo componente del Consiglio Comunale, questa va positivamente affermata qualora il medesimo lamenti la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato, e, quindi, di un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere. E’ stato osservato, che - seppure non ogni deviazione dalle prescrizioni normative e regolamentari nell'adozione di una delibera si traduca in (automatica) lesione dello ius ad officium - sono violazioni idonee a determinare tale lesione quelle che attengono, ad esempio, a) alle modalità di convocazione dell’organo consiliare e alla composizione dell’organo deliberativo; b) alla violazione dell’ordine del giorno; c) all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, n. 3046/2026; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 1006/2025 e n. 230/2015; T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. I, n. 1256/2024; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, n. 2818/2022; T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 387/2016; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, n. 2389/2013; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 683/2013).
Ritiene il Collegio che la manifestazione del voto rientri tra le più pregnanti prerogative connesse al munus di un Consigliere Comunale, con la conseguenza che, ove l’illegittimità lamentata incida in via diretta su tale prerogativa, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare l’atto viziato.
11.2. Tale circostanza ricorre nel caso di specie, posto che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la lamentata violazione delle norme in tema di computo della maggioranza necessaria all’approvazione delle deliberazioni ha inciso sulla decisione che gli stessi hanno determinato di assumere in relazione alla votazione della delibera all’ordine del giorno.
I ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato che la loro astensione dalla votazione, lungi dall’essere una scelta di mero disinteresse rispetto all’oggetto della seduta, costituiva una precisa strategia volta a manifestare il proprio dissenso rispetto alla proposta di deliberazione n. 2/2026, in considerazione di una serie di ritenute criticità, alla luce delle quali hanno maturato la decisione di astenersi dalla votazione, ritenendo così di bloccare l’approvazione della deliberazione per mancanza della maggioranza necessaria, anche alla luce delle specifiche disposizioni statutarie e regolamentari richiamate in ricorso, per come dagli stessi interpretate.
Qualora invece avessero avuto contezza che la loro astensione non sarebbe stata idonea a pregiudicare l’approvazione della delibera, in quanto ne avrebbe comportato il mancato conteggio nella determinazione del quorum necessario per l’adozione di quest’ultima, gli stessi si sarebbero determinati per esprimere un voto contrario.
Tale circostanza trova, in effetti, conferma nei documenti prodotti agli atti, ed in particolare nel contenuto della stessa deliberazione n.2/2026, ove si dà atto, non solo della lettura, da parte della rappresentante dei consiglieri di opposizione, della dichiarazione di astensione, ma anche del dibattitto consiliare scaturito dopo la proclamazione del risultato in tema di corretto calcolo del quorum deliberativo.
11.3. Rileva il Collegio, pertanto, che la non condivisa interpretazione delle norme di riferimento, della cui violazione i ricorrenti si dolgono in questa sede, abbia, nel caso di specie, inciso sul loro diritto a determinarsi liberamente in punto di manifestazione (o non manifestazione) del proprio voto, posto che la decisione di astenersi o di votare assumeva un significato e un valore diverso a seconda della regula iuris estrapolata dall’interpretazione e concreta applicazione delle suddette norme.
Nello specifico caso in esame, va dunque riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti a promuovere il presente giudizio.
11.4. Né depone in senso contrario la circostanza che i ricorrenti non avrebbero impugnato la delibera n. 36/2025, approvata con il medesimo numero di voti favorevoli e di astensioni, in quanto l’eventuale rinuncia a far valere le proprie ragioni in quel determinato specifico caso può certamente ritenersi idonea a determinare il consolidamento del singolo atto nei loro confronti, ma non può altrettanto essere considerata in termini di “generale” acquiescenza al modus operandi dell’Amministrazione, con conseguente rinuncia a far valere eventuali successive violazioni alle proprie prerogative.
11.5. Quanto al precedente giurisprudenziale di questo T.A.R. (sentenza n. 696/2022) richiamato dal Comune resistente, il Collegio ne rileva la non pertinenza, posto che il caso concreto deciso dalla predetta pronuncia, pur concernendo astrattamente il medesimo tema del quorum deliberativo, è del tutto opposto a quello in esame. In quel caso, infatti, il ricorrente agiva in qualità di consigliere che aveva espresso voto favorevole all’approvazione della delibera impugnata, di cui lamentava la mancata approvazione in considerazione del conteggio degli astenuti nel quorum deliberativo, ritenuto erroneo.
Tale pronuncia, pertanto, ha correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, precisando come un postulato errore nel calcolo delle maggioranze non possa di per sé solo radicare una legittimazione processuale attiva in capo al consigliere che abbia preso parte alla deliberazione.
Occorre, infatti, che tale erroneo calcolo si traduca in una lesione delle prerogative consiliari che, in quel caso non è stata riscontrata, considerato che il consigliere era stato regolarmente messo nelle condizioni di manifestare liberamente il proprio voto (che - in conformità all’espressione di voto resa- era stato computato tra i voti favorevoli).
Nello stesso senso si pongono anche gli altri precedenti giurisprudenziali richiamati dal resistente a favore della propria tesi, posto che le questioni decise da tali pronunce riguardavano irregolarità che, nelle fattispecie concrete, non avevano inciso sulle prerogative consiliari dei ricorrenti.
12. Riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, può passarsi all’esame del merito del ricorso, che è fondato, per le ragioni che seguono.
12.1. Va innanzitutto precisato che, la consolidata giurisprudenza amministrativa siciliana, a cui anche questo T.A.R. ha aderito, ha chiarito come L.R. n. 30/2000 ha, invero, assegnato alla fonte regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il potere di disciplinare, in tema di trattazione dei punti all'ordine del giorno, unicamente le modalità di «presentazione» e di «discussione» delle proposte (id est: svolgimento del dibattito), nonché la determinazione del numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute (cd. “quorum strutturale”), mentre non ha espressamente previsto il potere di determinare il numero di consiglieri necessario per l'adozione delle proposte di deliberazione (cd. “quorum deliberativo o funzionale”), aspetto che, pertanto, è stato ritenuto estraneo all'ambito di delegificazione disposta dalla predetta legge regionale (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, n. 1214/2022 e T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, n. 339/2021).
Ne discende che, in tema di quorum funzionale, la legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni con essa contrastanti.
Nello specifico, dunque, la norma applicabile nell'ordinamento degli enti locali siciliani è l'art. 184, comma secondo, della L.R. n. 16/1963, il quale stabilisce, sul punto, che “ le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale ”.
12.2. Ciò premesso, anche ove si voglia ritenere più ampia la potestà regolamentare dell’Ente, come postulato dalla difesa del Comune resistente, va, peraltro, evidenziato come le norme Regolamentari e Statutarie del Comune di Valverde riprendano testualmente la regola base di cui al citato art. 184, L.R. n. 16/1963.
Il riferimento è, in particolare, al comma sesto dell’art. 22 dello Statuto Comunale e al comma primo dell’art. 60 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari del Comune di Valverde, entrambi richiedenti, ai fini dell’approvazione delle deliberazioni, la “ maggioranza assoluta dei presenti ”.
12.3. Il punto nodale della questione, pertanto, si riduce all’interpretazione della locuzione “consiglieri presenti” contenuta nelle citate norme.
Secondo la tesi del Comune resistente, dovrebbero essere considerati “presenti” unicamente i consiglieri partecipanti alla votazione, e non anche gli astenuti, posto che l’astensione implica una volontà di non partecipare alla discussione e al voto, e dunque una posizione sostanzialmente coincidente a quella dei consiglieri assenti.
Diversamente, computando i consiglieri astenuti nel quorum deliberativo, si otterrebbe il risultato di parificare, in termini di valore, la loro astensione all’espressione di un voto contrario, il che risulterebbe in antitesi con la posizione di neutralità per definizione connessa al concetto di astensione, la quale sottenderebbe necessariamente una volontà di non concorrere in alcun modo alla votazione dell’atto, accettando il risultato delle manifestazioni di voto espresse dai votanti. Tale posizione di neutralità dovrebbe, allora, implicare, quale conseguenza logica, il mancato computo dei consiglieri astenuti per la determinazione del quorum necessario all’approvazione di una deliberazione, in quanto, diversamente operando, il loro conteggio si rifletterebbe sul numero minimo di voti favorevoli necessari all’approvazione, aumentandolo.
Tale accezione del termine “presenti” è esplicitata testualmente, ad esempio, nell’art. 48 del Regolamento della Camera dei Deputati, il quale precisa che ai fini del quorum deliberativo, “ sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario ”, regola che, secondo la difesa del Comune, andrebbe considerata principio generale, applicabile anche al caso di specie.
12.4. Osserva il Collegio che, seppure l’interpretazione propugnata dal Comune resistente appaia esente da vizi logici e astrattamente condivisibile, nel caso di specie alla stessa si oppone il tenore testuale del terzo comma dell’art. 61 del locale Regolamento sul funzionamento del Consiglio, il quale espressamente dispone che “ le schede bianche, non leggibili, le nulle e gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti ”, espressione che non pare essere interpretabile diversamente che nel senso di conteggiare, nell’operazione di determinazione del quorum deliberativo, anche i consiglieri che non abbiano espresso un voto.
Sul punto, alcuna considerazione è stata svolta dal Comune.
Pur a voler predicare l’autonomia regolamentare in materia di determinazione del quorum deliberativo, dunque, resta il fatto che il Regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni del Comune di Valverde ha operato una precisa scelta nella materia de qua , optando, evidentemente, per il significato più letterale del termine “presenti”, e ricomprendendo in esso, non solo i consiglieri votanti, ma anche quelli astenuti, o che esprimono un voto invalido.
Va aggiunto che anche la pronuncia del T.A.R. Sicilia - Palermo n. 784/2026 richiamata dal Comune non è pertinente con il caso di specie, posto che essa riguardava le deliberazioni di un Comune che, nel proprio regolamento, aveva espressamente stabilito, come quorum deliberativo, la maggioranza dei “votanti”, espressione che esclude dal computo chi, pur presente, si astiene.
12.5. Chiarito quanto sopra, dunque, il Collegio rileva come, anche alla luce della norma regolamentare, nel caso di specie il quorum deliberativo necessario ai fini dell’approvazione della deliberazione impugnata era pari ad almeno 7 voti favorevoli (12/2 + 1), quorum che non è stato raggiunto.
13. Il ricorso, pertanto, è fondato, e la delibera n. 2/2026 va conseguentemente annullata, in quanto la relativa approvazione è stata proclamata in violazione della norma regolamentare sopra richiamata.
14. Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione tra le parti costituite, considerata la natura interpretativa della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 2/2026 del Comune di Valverde.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA Barone, Presidente
Giovanni EP Antonio Dato, Consigliere
LA NA RI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LA NA RI | SE NA Barone |
IL SEGRETARIO