Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con prelievo dal fondo di Tesoreria denominato "Fondo gestione carbone" di una corrispondente somma che sara' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con prelievo dal fondo di Tesoreria denominato "Fondo gestione carbone" di una corrispondente somma che sara' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.