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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2611/2020 depositato il 14/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5342/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 15/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D303133-2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dal Ricorrente_1 (di seguito solo Ricorrente_1) avverso l'avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure dava atto che l'avviso di accertamento era scaturito da indagini della
Guardia di Finanza, che avevano scoperto una frode nei finanziamenti all'agricoltura, consistita (fra l'altro) nel simulare l'esistenza di conferimenti di prodotti agrumari (limoni ed arance) con un giro di fatture false.
Per la parte di propria competenza l'Ufficio finanziario riteneva che le false fatture di acquisto di merce emesse dal IO_1 (formalmente deputata a raccogliere il prodotto presso i coltivatori) ed utilizzate dal IO costituissero altrettante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, così come le fatture emesse dal Ricorrente_1 nei confronti del IO_2 (formalmente deputata alla commercializzazione del prodotto, ma anche alla nuova cessione alla IO_1 che, con questa triangolazione circolare fra i tre consorzi, determinava un aumento esponenziale della merce fatturata). Le indagini appuravano che la merce effettivamente raccolta presso i coltivatori poteva essere pari a 6.000 quintali pari ad un valore di euro 180.000,00, mentre quella fatturata dalle tre cooperative era alla fine superiore ad euro 7.000.000,00, risultando per differenza l'inesistenza della merce fatturata.
L'Ufficio finanziario procedeva, quindi, a ritenere indeducibili le FOI emesse dal IO_1 ed utilizzate dal IO ed indetraibile l'IVA per le FOI emesse dal Ricorrente_1 nei confronti del IO_2.
Le indagini avevano scoperto l'esistenza anche di altre fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
(in quanto materialmente falsificate) utilizzate dal IO.
L'atto di accertamento conteneva, quindi, anche il disconoscimento dal fatturato dei costi documentati da altre due fatture per servizi che dalle indagini erano risultati inesistenti (gli emittenti, ditta
Società_1 e geom. Nominativo_1, le avevano disconosciute e gli assegni bancari utilizzati per il pagamento delle fatture erano stati incassati da soggetti diversi dall'emittente della fattura) e di altre due fatture emesse dal IO_1 nei confronti del IO (anche in questo caso i lavoratori avevano disconosciuto le buste paga poste a fondamento delle prestazioni fatturate dal IO_1, producendo le buste consegnate loro dal IO_1 con prestazioni e importi inferiori).
Rigettava, quindi, le eccezioni preliminari di difetto di motivazione, sottoscrizione dell'atto impugnato, omessa attivazione del contraddittorio procedimentale.
Nel merito rigettava l'eccezione dovuta alla natura giuridica del IO di per sé ostativa alla produzione di utili e confermava l'inesistenza delle operazioni summenzionate, non avendone la parte dimostrato l'effettività.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il IO per i seguenti motivi, così riassunti dall'Estensore, pur dovendosi sottolineare la complessità di lettura dell'atto di appello di ben 96 pagine costellate di ripetizioni ed inserimenti di lunghe parti di atti precedenti e privo di indice e di una chiara scansione dei motivi di appello:
1.- difetto di motivazione della sentenza impugnata.
2. omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo dell'inadeguata risposta alle osservazioni presentate dal Ricorrente_1 nel corso del procedimento.
3. omessa valutazione del motivo meglio illustrato con la memoria integrativa di primo grado relativo al mancato rispetto del principio del contraddittorio fissato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'IVA, specie considerando che l'IVA sulle FOI emesse ed utilizzate era praticamente equivalente in armonia alla natura giuridica del consorzio, che tende al pareggio dei costi e dei ricavi con conseguente insussistenza di un danno per il Fisco e sproporzione del recupero impugnato e delle sue conseguenze sanzionatorie.
4. riproposizione del motivo relativo al merito dell'accertamento sostanzialmente finalizzato ad argomentare l'errore in cui erano caduti i militari nel ritenere inesistente la quasi totalità della produzione agrumicola. L'errore viene collegato al mancato coinvolgimento del IO nelle operazioni di verifica
(pp. 75 e ss. dell'atto di appello), sostanzialmente rinviando alle violazioni preliminari e formali dedotte già in primo grado e reiterate nel motivo n. 1 e insistendo ancora una volta per l'assenza di un intento fraudolento, in quanto l'IVA a debito e credito aveva sostanzialmente lo stesso importo. Nell'ambito del motivo veniva, poi, analizzata la situazione dei dipendenti del IO_1 e Associazione_1 , rilevando che il servizio era stato svolto da un numero di dipendenti superiore. Per le fatture emesse dalla ditta Società_1 e dal geom. Nominativo_1 sosteneva che le fatture non erano state utilizzate in contabilità a seguito di una correzione.
I motivi venivano illustrati da memoria depositata in vista dell'odierna udienza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
Premesso che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata (soprattutto a fronte dell'estrema difficoltà di lettura e comprensione dei motivi di ricorso), l'eventuale vizio di motivazione si risolverebbe pur sempre nell'esame nel merito dei motivi riproposti in grado di appello, che è pur sempre un giudizio di merito e non di mera legittimità.
Quanto ai motivi riproposti deve brevemente osservarsi, richiamando in ogni caso l'esaustiva motivazione della sentenza di primo grado, che:
- il p.v.c. redatto dai militari non doveva essere allegato perché era già conosciuto dal IO;
- la delega al funzionario che ha sottoscritto l'atto è una mera delega di firma e non di funzioni e, quindi, non deve essere motivata in modo particolare;
- l'accertamento non si è svolto nei locali dell'impresa e, quindi, non si applicava l'art. 12 l. n. 212/2000;
- i p.v.c. giornalieri sono stati prodotti in primo grado e dalla loro lettura emerge l'infondatezza delle censure riproposte in appello.
Motivo 2 Il motivo non è fondato.
Come ha ben detto il giudice di primo grado, con motivazione da intendersi qui integralmente trascritta in quanto condivisa dal Collegio, l'atto di accertamento contiene numerosi riferimenti alle osservazioni effettuate nel corso del procedimento e, chiaramente, la parte non può censurare l'adeguatezza delle risposte, trattandosi di vizi formali che, nel caso di specie, non si possono davvero ravvisare né sotto il profilo dell'omissione del contraddittorio, né sotto il profilo dell'assenza della motivazione del provvedimento.
Va ricordato, infatti, che gli argomenti non esaminati si devono intendere implicitamente rigettati e che la motivazione serve ad esternare il percorso logico seguito dall'autorità e deve confutare ogni censura mossa dal contribuente.
Motivi 3 e 4
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Posto che nel caso di specie, come si è detto nell'esame del motivo 2, il contraddittorio è stato ampiamente rispettato e, quindi, l'evocazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea non è rilevante già in punto di fatto, la censura mossa all'atto di accertamento si risolve sempre nell'ennesima riedizione dei vizi procedimentali di assenza del contraddittorio e motivazione.
Il IO, infatti, non ha mai negato, né tanto meno dimostrato l'assunto di fondo dell'accertamento ovvero l'inesistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione.
Per quanto riguarda i prodotti agrumicoli nella discussione orale il difensore è stato finalmente più chiaro, sostenendo che la natura fraudolenta delle fatture non poteva giustificare la ripresa a tassazione di ricavi effettivamente mai conseguiti e che non vi era stata alcuna frode IVA, dal momento che l'importo delle fatture attive e passive era sostanzialmente equivalente.
Orbene, il primo profilo è estraneo alla discussione, dal momento che riguarda le imposte dirette e non l'IVA.
Il secondo profilo è sostanzialmente il fulcro dei due motivi e, per quanto suggestivo, non può essere accolto, in quanto l'esclusione della detraibilità e della deducibilità dipende dalla natura di FOI delle operazioni rispettivamente emesse e fatturate, da un lato, e ricevute ed utilizzate, dall'altro lato, dal
IO, per le quali vige appunto un sistema diverso da quello previsto per le imposte dirette e basato sulla necessaria corrispondenza tra la forma del ciclo delle fatture e la sostanza delle operazioni che vanno a documentare. Come ha ben spiegato l'Ufficio finanziario nelle sue controdeduzioni, invece, le fatture attive comportano in ogni caso il pagamento dell'IVA, perché “ lo scopo specifico (ovvero la ratio) della norma dettata dal settimo comma dell'art 21 è quello di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione (art 18 e 19), secondo cui, siccome l'emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia debitore nei confronti della stessa, della corrispondente somma.” Ciò in quanto “in presenza di fatturazioni di operazioni inesistenti, il presupposto stesso non può che essere costituito da contenuto del documento che le rappresenta (la fattura) che per il solo fatto della sua emissione, è titolo di credito d'imposta per il suo destinatario ed impone, quindi, il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo IVA (Cass sent
14 marzo 2014 n. 5979; 18 dicembre 2014 n 26854 e, ancora di recente, Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n.
10855, Rv. 671064, anche nel regime agevolato per agricoltori, nel caso di specie peraltro non applicato, cfr. Cass. Sez. 5, 12/03/2021, n. 6983, Rv. 660776). Per quanto riguarda l'acquisto e la rivendita di agrumi, il IO non ha di fatto contestato il ragionamento condotto dai militari della Guardia di Finanza e recepito dall'Ufficio finanziario e, comunque, non ha offerto alcuna prova per dimostrare che il prodotto fosse stato effettivamente conferito inizialmente dai produttori (e, nella discussione, il difensore ha dato per scontato che si trattasse di una truffa, come è evidente dal fatto che si trattasse di fatture oggettivamente false). L'atto di appello si sofferma su altre circostanze valorizzate nelle indagini e nell'atto di accertamento per dimostrare la natura di FOI di queste fatture, ma si tratta di elementi di contorno, che si aggiungono a quelli obiettivi relativi ai dati numerici della produttività dei terreni e, soprattutto, alle dichiarazioni dei coltivatori che avevano negato il conferimento dei loro prodotti ai Consorzi.
Per quanto riguarda le fatture per servizi emesse dalla ditta Società_1 e dal geom. Nominativo_1 l'argomento è testualmente contraddittorio, visto che subito dopo nell'atto di appello si riferisce che le stesse fatture erano state utilizzate per giustificare le annotazioni in contabilità esaminate dai militari (p. 84). In ogni caso manca la prova di quanto sostenuto ovvero che non siano state riportate in contabilità, non potendosi applicare in questo caso la procedura di correzione (Cass. Sez. 6, 18/04/2019,
n. 10974, Rv. 653953).
Per quanto riguarda le fatture emesse dal IO_1 si deve rilevare ancora una volta che il IO non ha smentito le dichiarazioni dei due dipendenti, che avevano negato di aver svolto il servizio fatturato.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, il Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.638,00, oltre spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG PE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2611/2020 depositato il 14/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5342/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 15/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06D303133-2017 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dal Ricorrente_1 (di seguito solo Ricorrente_1) avverso l'avviso di accertamento relativo all'IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure dava atto che l'avviso di accertamento era scaturito da indagini della
Guardia di Finanza, che avevano scoperto una frode nei finanziamenti all'agricoltura, consistita (fra l'altro) nel simulare l'esistenza di conferimenti di prodotti agrumari (limoni ed arance) con un giro di fatture false.
Per la parte di propria competenza l'Ufficio finanziario riteneva che le false fatture di acquisto di merce emesse dal IO_1 (formalmente deputata a raccogliere il prodotto presso i coltivatori) ed utilizzate dal IO costituissero altrettante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, così come le fatture emesse dal Ricorrente_1 nei confronti del IO_2 (formalmente deputata alla commercializzazione del prodotto, ma anche alla nuova cessione alla IO_1 che, con questa triangolazione circolare fra i tre consorzi, determinava un aumento esponenziale della merce fatturata). Le indagini appuravano che la merce effettivamente raccolta presso i coltivatori poteva essere pari a 6.000 quintali pari ad un valore di euro 180.000,00, mentre quella fatturata dalle tre cooperative era alla fine superiore ad euro 7.000.000,00, risultando per differenza l'inesistenza della merce fatturata.
L'Ufficio finanziario procedeva, quindi, a ritenere indeducibili le FOI emesse dal IO_1 ed utilizzate dal IO ed indetraibile l'IVA per le FOI emesse dal Ricorrente_1 nei confronti del IO_2.
Le indagini avevano scoperto l'esistenza anche di altre fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
(in quanto materialmente falsificate) utilizzate dal IO.
L'atto di accertamento conteneva, quindi, anche il disconoscimento dal fatturato dei costi documentati da altre due fatture per servizi che dalle indagini erano risultati inesistenti (gli emittenti, ditta
Società_1 e geom. Nominativo_1, le avevano disconosciute e gli assegni bancari utilizzati per il pagamento delle fatture erano stati incassati da soggetti diversi dall'emittente della fattura) e di altre due fatture emesse dal IO_1 nei confronti del IO (anche in questo caso i lavoratori avevano disconosciuto le buste paga poste a fondamento delle prestazioni fatturate dal IO_1, producendo le buste consegnate loro dal IO_1 con prestazioni e importi inferiori).
Rigettava, quindi, le eccezioni preliminari di difetto di motivazione, sottoscrizione dell'atto impugnato, omessa attivazione del contraddittorio procedimentale.
Nel merito rigettava l'eccezione dovuta alla natura giuridica del IO di per sé ostativa alla produzione di utili e confermava l'inesistenza delle operazioni summenzionate, non avendone la parte dimostrato l'effettività.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il IO per i seguenti motivi, così riassunti dall'Estensore, pur dovendosi sottolineare la complessità di lettura dell'atto di appello di ben 96 pagine costellate di ripetizioni ed inserimenti di lunghe parti di atti precedenti e privo di indice e di una chiara scansione dei motivi di appello:
1.- difetto di motivazione della sentenza impugnata.
2. omessa valutazione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato sotto il profilo dell'inadeguata risposta alle osservazioni presentate dal Ricorrente_1 nel corso del procedimento.
3. omessa valutazione del motivo meglio illustrato con la memoria integrativa di primo grado relativo al mancato rispetto del principio del contraddittorio fissato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'IVA, specie considerando che l'IVA sulle FOI emesse ed utilizzate era praticamente equivalente in armonia alla natura giuridica del consorzio, che tende al pareggio dei costi e dei ricavi con conseguente insussistenza di un danno per il Fisco e sproporzione del recupero impugnato e delle sue conseguenze sanzionatorie.
4. riproposizione del motivo relativo al merito dell'accertamento sostanzialmente finalizzato ad argomentare l'errore in cui erano caduti i militari nel ritenere inesistente la quasi totalità della produzione agrumicola. L'errore viene collegato al mancato coinvolgimento del IO nelle operazioni di verifica
(pp. 75 e ss. dell'atto di appello), sostanzialmente rinviando alle violazioni preliminari e formali dedotte già in primo grado e reiterate nel motivo n. 1 e insistendo ancora una volta per l'assenza di un intento fraudolento, in quanto l'IVA a debito e credito aveva sostanzialmente lo stesso importo. Nell'ambito del motivo veniva, poi, analizzata la situazione dei dipendenti del IO_1 e Associazione_1 , rilevando che il servizio era stato svolto da un numero di dipendenti superiore. Per le fatture emesse dalla ditta Società_1 e dal geom. Nominativo_1 sosteneva che le fatture non erano state utilizzate in contabilità a seguito di una correzione.
I motivi venivano illustrati da memoria depositata in vista dell'odierna udienza.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
Premesso che la sentenza di primo grado è adeguatamente motivata (soprattutto a fronte dell'estrema difficoltà di lettura e comprensione dei motivi di ricorso), l'eventuale vizio di motivazione si risolverebbe pur sempre nell'esame nel merito dei motivi riproposti in grado di appello, che è pur sempre un giudizio di merito e non di mera legittimità.
Quanto ai motivi riproposti deve brevemente osservarsi, richiamando in ogni caso l'esaustiva motivazione della sentenza di primo grado, che:
- il p.v.c. redatto dai militari non doveva essere allegato perché era già conosciuto dal IO;
- la delega al funzionario che ha sottoscritto l'atto è una mera delega di firma e non di funzioni e, quindi, non deve essere motivata in modo particolare;
- l'accertamento non si è svolto nei locali dell'impresa e, quindi, non si applicava l'art. 12 l. n. 212/2000;
- i p.v.c. giornalieri sono stati prodotti in primo grado e dalla loro lettura emerge l'infondatezza delle censure riproposte in appello.
Motivo 2 Il motivo non è fondato.
Come ha ben detto il giudice di primo grado, con motivazione da intendersi qui integralmente trascritta in quanto condivisa dal Collegio, l'atto di accertamento contiene numerosi riferimenti alle osservazioni effettuate nel corso del procedimento e, chiaramente, la parte non può censurare l'adeguatezza delle risposte, trattandosi di vizi formali che, nel caso di specie, non si possono davvero ravvisare né sotto il profilo dell'omissione del contraddittorio, né sotto il profilo dell'assenza della motivazione del provvedimento.
Va ricordato, infatti, che gli argomenti non esaminati si devono intendere implicitamente rigettati e che la motivazione serve ad esternare il percorso logico seguito dall'autorità e deve confutare ogni censura mossa dal contribuente.
Motivi 3 e 4
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Posto che nel caso di specie, come si è detto nell'esame del motivo 2, il contraddittorio è stato ampiamente rispettato e, quindi, l'evocazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea non è rilevante già in punto di fatto, la censura mossa all'atto di accertamento si risolve sempre nell'ennesima riedizione dei vizi procedimentali di assenza del contraddittorio e motivazione.
Il IO, infatti, non ha mai negato, né tanto meno dimostrato l'assunto di fondo dell'accertamento ovvero l'inesistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione.
Per quanto riguarda i prodotti agrumicoli nella discussione orale il difensore è stato finalmente più chiaro, sostenendo che la natura fraudolenta delle fatture non poteva giustificare la ripresa a tassazione di ricavi effettivamente mai conseguiti e che non vi era stata alcuna frode IVA, dal momento che l'importo delle fatture attive e passive era sostanzialmente equivalente.
Orbene, il primo profilo è estraneo alla discussione, dal momento che riguarda le imposte dirette e non l'IVA.
Il secondo profilo è sostanzialmente il fulcro dei due motivi e, per quanto suggestivo, non può essere accolto, in quanto l'esclusione della detraibilità e della deducibilità dipende dalla natura di FOI delle operazioni rispettivamente emesse e fatturate, da un lato, e ricevute ed utilizzate, dall'altro lato, dal
IO, per le quali vige appunto un sistema diverso da quello previsto per le imposte dirette e basato sulla necessaria corrispondenza tra la forma del ciclo delle fatture e la sostanza delle operazioni che vanno a documentare. Come ha ben spiegato l'Ufficio finanziario nelle sue controdeduzioni, invece, le fatture attive comportano in ogni caso il pagamento dell'IVA, perché “ lo scopo specifico (ovvero la ratio) della norma dettata dal settimo comma dell'art 21 è quello di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione (art 18 e 19), secondo cui, siccome l'emissione della fattura legittima il suo destinatario ad un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che il soggetto che la emette sia debitore nei confronti della stessa, della corrispondente somma.” Ciò in quanto “in presenza di fatturazioni di operazioni inesistenti, il presupposto stesso non può che essere costituito da contenuto del documento che le rappresenta (la fattura) che per il solo fatto della sua emissione, è titolo di credito d'imposta per il suo destinatario ed impone, quindi, il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passivo IVA (Cass sent
14 marzo 2014 n. 5979; 18 dicembre 2014 n 26854 e, ancora di recente, Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n.
10855, Rv. 671064, anche nel regime agevolato per agricoltori, nel caso di specie peraltro non applicato, cfr. Cass. Sez. 5, 12/03/2021, n. 6983, Rv. 660776). Per quanto riguarda l'acquisto e la rivendita di agrumi, il IO non ha di fatto contestato il ragionamento condotto dai militari della Guardia di Finanza e recepito dall'Ufficio finanziario e, comunque, non ha offerto alcuna prova per dimostrare che il prodotto fosse stato effettivamente conferito inizialmente dai produttori (e, nella discussione, il difensore ha dato per scontato che si trattasse di una truffa, come è evidente dal fatto che si trattasse di fatture oggettivamente false). L'atto di appello si sofferma su altre circostanze valorizzate nelle indagini e nell'atto di accertamento per dimostrare la natura di FOI di queste fatture, ma si tratta di elementi di contorno, che si aggiungono a quelli obiettivi relativi ai dati numerici della produttività dei terreni e, soprattutto, alle dichiarazioni dei coltivatori che avevano negato il conferimento dei loro prodotti ai Consorzi.
Per quanto riguarda le fatture per servizi emesse dalla ditta Società_1 e dal geom. Nominativo_1 l'argomento è testualmente contraddittorio, visto che subito dopo nell'atto di appello si riferisce che le stesse fatture erano state utilizzate per giustificare le annotazioni in contabilità esaminate dai militari (p. 84). In ogni caso manca la prova di quanto sostenuto ovvero che non siano state riportate in contabilità, non potendosi applicare in questo caso la procedura di correzione (Cass. Sez. 6, 18/04/2019,
n. 10974, Rv. 653953).
Per quanto riguarda le fatture emesse dal IO_1 si deve rilevare ancora una volta che il IO non ha smentito le dichiarazioni dei due dipendenti, che avevano negato di aver svolto il servizio fatturato.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, il Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.638,00, oltre spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
IG PE