TAR
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02351 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00205/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio per il Veneto - Sede di Venezia, in persona del Direttore pro tempore, non costituita in giudizio; N. 00205/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Venezia, -OMISSIS-, emesso il giorno
15 novembre 2023 e notificato alla ricorrente il successivo 22 novembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. veniva decretata: “la sospensione delle attività del pubblico esercizio indicato in premessa (la sala -OMISSIS- denominata «-
OMISSIS-» sita in via -OMISSIS- in Jesolo gestita dalla società ricorrente, ndr) per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”, disponendo l'apposizione all'esterno del pubblico esercizio dell'avviso “Chiuso con provvedimento del Questore di Venezia adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773)”;
- di ogni altro atto allo stesso presupposto, collegato, inerente, conseguente o comunque derivato, ivi compresi, ove occorrer possano: le comunicazioni di servizio,
i verbali di sopralluogo/ispezione/accertamento, le segnalazioni del Commissariato di
Polizia di Jesolo e/o delle altre Autorità eventualmente intervenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore della società ricorrente ha depositato in giudizio, il 19 novembre 2025, la “dichiarazione di rinuncia ex art. 84 cpa”, “dichiara[ndo] di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'azione e al ricorso”, con richiesta di compensazione delle spese di lite; N. 00205/2024 REG.RIC.
Rilevato che le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata a queste ultime, né è stata sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente;
Considerato inoltre che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore della società ricorrente, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinunziare agli atti e all'azione”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l'art. 84, comma 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1668);
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317): causa di improcedibilità che, peraltro, è direttamente evincibile dall'affermazione per cui “a distanza di oltre 2 anni dalla predetta chiusura, la -
OMISSIS- non ha più interesse a coltivare il predetto contenzioso”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che non vi siano ragioni per una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00205/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e il suo legale rappresentante.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA BA, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT AM LA BA
IL SEGRETARIO N. 00205/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 02351 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00205/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Venezia, in persona del Questore pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio per il Veneto - Sede di Venezia, in persona del Direttore pro tempore, non costituita in giudizio; N. 00205/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- del Decreto del Questore della Provincia di Venezia, -OMISSIS-, emesso il giorno
15 novembre 2023 e notificato alla ricorrente il successivo 22 novembre 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. veniva decretata: “la sospensione delle attività del pubblico esercizio indicato in premessa (la sala -OMISSIS- denominata «-
OMISSIS-» sita in via -OMISSIS- in Jesolo gestita dalla società ricorrente, ndr) per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”, disponendo l'apposizione all'esterno del pubblico esercizio dell'avviso “Chiuso con provvedimento del Questore di Venezia adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773)”;
- di ogni altro atto allo stesso presupposto, collegato, inerente, conseguente o comunque derivato, ivi compresi, ove occorrer possano: le comunicazioni di servizio,
i verbali di sopralluogo/ispezione/accertamento, le segnalazioni del Commissariato di
Polizia di Jesolo e/o delle altre Autorità eventualmente intervenute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che il difensore della società ricorrente ha depositato in giudizio, il 19 novembre 2025, la “dichiarazione di rinuncia ex art. 84 cpa”, “dichiara[ndo] di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'azione e al ricorso”, con richiesta di compensazione delle spese di lite; N. 00205/2024 REG.RIC.
Rilevato che le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata a queste ultime, né è stata sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente;
Considerato inoltre che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore della società ricorrente, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinunziare agli atti e all'azione”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l'art. 84, comma 1, c.p.a. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1668);
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317): causa di improcedibilità che, peraltro, è direttamente evincibile dall'affermazione per cui “a distanza di oltre 2 anni dalla predetta chiusura, la -
OMISSIS- non ha più interesse a coltivare il predetto contenzioso”;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che non vi siano ragioni per una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00205/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e il suo legale rappresentante.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA BA, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
RT AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT AM LA BA
IL SEGRETARIO N. 00205/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.