TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 670
TAR
Decreto presidenziale 29 aprile 2026
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TAR
Sentenza 30 aprile 2026
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CS
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale e del principio del favor partecipationis

    Il Collegio ritiene che il procedimento elettorale richieda un rigoroso rispetto delle forme, specialmente nella fase preparatoria. Il principio del favor partecipationis si applica solo a violazioni formali prive di ricadute sostanziali. La Sottocommissione non aveva l'onere di effettuare un'ulteriore istruttoria complessa, ma era onere della lista fornire la documentazione probatoria necessaria. La dichiarazione di corrispondenza depositata dai ricorrenti è postuma e priva di data, e la parziale scollatura del foglio sovrapposto ha evidenziato una non corrispondenza di alcuni nominativi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ed eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento e sviamento

    Il Collegio ritiene che la motivazione sia adeguata e che non sussistano i vizi dedotti, in quanto la decisione si basa su una corretta valutazione della documentazione e delle norme applicabili.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e motivazione apparente

    Il Collegio ritiene che la motivazione sia sufficiente a giustificare la decisione adottata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 670
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 670
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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