Decreto presidenziale 29 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2026, proposto da
EL SI, BE DI, IE FA, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Lembo, Giuseppe A. Della Ducata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Sottocommissione Elettorale Circondariale Gallipoli, Commissione Elettorale Circondariale Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
NI TE, RI UP, SU DI, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
AS PO, IB RB, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Verbale n. 77 del 25/04/2026 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli con cui <<DELIBERA di ricusare…la lista dei candidati al consiglio comunale del numero di 16 unità, alle elezioni per la formazione del consiglio
comunale di Gallipoli previste per il 24 e 25 maggio 2026 avente contrassegno “Udc-Noi Moderati”>>; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. E per la conseguente ammissione della suddetta lista alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio 2026, indetta per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco del Comune di Gallipoli, con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Lecce e di Sottocommissione Elettorale Circondariale Gallipoli e di Commissione Elettorale Circondariale Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 30 aprile 2026 il dott. NI PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con il ricorso in esame i signori SI EL, DI BE e FA IE impugnano il provvedimento di ricusazione della lista adottato dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli con il verbale n. 77 del 25.4.2026, del quale chiedono l’annullamento con conseguente ammissione della lista alla competizione elettorale del 24 e 25 maggio 2026 per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco del Comune di Gallipoli.
Assumono i ricorrenti che:
Tutti i candidati alla carica di consigliere della Lista “UDC-Noi Moderati” hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura;
I cittadini elettori in data 21.4.2026 hanno sottoscritto la presentazione della Lista dei candidati;
In data 24.4.2026 la documentazione è stata presentata al Segretario comunale (ore 18.55), in tempo utile rispetto alla scadenza del termine fissato per il giorno successivo;
E’ quindi intervenuto l’impugnato provvedimento di ricusazione, sul presupposto che “sui moduli riportanti un elenco di candidati nonché le sottoscrizioni degli elettori risulta visibilmente incollato un diverso foglio che copre il suddetto elenco di candidati e riporta un presumibilmente diverso elenco di candidati”, ritenendosi in tal modo preclusa la possibilità di verifica della corrispondenza della volontà dei sottoscrittori rispetto alla volontà di presentazione della specifica lista dei candidati.
I ricorrenti deducono:
violazione di legge e del principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale e del principio del favor partecipationis ;
Violazione art. 28 co. 2 e art 32 co. 3 del D.P.R. 570/60, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento e sviamento;
Difetto di motivazione e motivazione apparente.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Lecce, anche per la Sottocommissione Elettorale Circondariale Gallipoli e la Commissione Elettorale Circondariale Lecce, con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
I signori PO AS, candidato alla carica di Consigliere nella Lista “AVS-Alleanza Verdi SI e RB IB, candidato alla carica di Consigliere nella Lista “Partito Democratico” hanno spiegato intervento ad opponendum , contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna Udienza ha preso parte altresì il dott. Valter Spadafina, Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Gallipoli, che su richiesta del Collegio ha esibito in visione l’originale del modulo di presentazione della Lista e dei separati allegati elenchi dalla cui ritenuta irregolarità è scaturita la deliberata ricusazione della lista.
Il Collegio ha esaminato la documentazione esibita, mettendola a disposizione anche delle altre parti del giudizio.
In esito all’orale discussione il ricorso è stato quindi introitato per la decisione ai sensi dell’art. 129 c.p.a.
Rileva il Collegio che il ricorso è infondato.
Non è infatti condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui ricorresse nella specie la possibilità di verificare l’esatta corrispondenza della volontà degli elettori sottoscrittori rispetto alla specifica configurazione della Lista dei candidati contenuta nel foglio sovrapposto ed incollato.
Assumono i ricorrenti che difetterebbe nella specie il requisito probatorio relativo alla antecedenza temporale delle sottoscrizioni rispetto all’elenco dei candidati riportati nella parte cartacea sovrapposta ed incollata sul modulo originale, atteso che la Sottocommissione si sarebbe limitata ad una mera ed astratta presunzione di non corrispondenza, omettendo di procedere ad una compiuta istruttoria che avrebbe - a loro dire - evidenziato una perfetta corrispondenza della volontà dei sottoscrittori rispetto alla lista dei nominativi dei candidati indicata nella parte cartacea sovrapposta ed incollata, in violazione sia del principio di strumentalità delle forme, sia del principio del favor partecipationis.
A supporto della loro tesi producono una dichiarazione di n. 16 candidati e di n. 113 elettori sottoscrittori che confermano la corrispondenza cognitiva dell’elenco di candidati alla loro volontà e di aver sottoscritto nella piena consapevolezza di quale fosse lo specifico elenco dei nominativi.
Osserva in contrario il Collegio che il procedimento elettorale, proprio al fine di garantire la massima trasparenza a garanzia della genuinità della volontà degli elettori, risulta connotato da un rigoroso rispetto delle forme, finalizzato a garantire l’interesse sostanziale a tutela della libera e consapevole espressione della volontà degli elettori e ciò, anche e soprattutto, con riferimento alla fase prodromica e preparatoria del procedimento elettorale.
Deve anzi rilevarsi che il rigoroso rispetto delle regole formali caratterizza in particolare proprio la fase preparatoria, ovvero quella di presentazione delle liste e delle candidature e che il principio del favor partecipationis trova applicazione solo laddove la violazione formale risulti priva di ricadute sul piano sostanziale, risolvendosi in mere irregolarità.
La tesi seguita dai ricorrenti poggia infatti sull’erroneo presupposto che fosse onere della Sottocommissione quello di procedere ad una ulteriore (nonché complessa) attività istruttoria, consistente nella verifica, nominativo per nominativo, della preventiva acquisita consapevolezza della specifica composizione nominativa dell’elenco dei candidati contenuto nel foglio sovrapposto.
A prescindere dalla incompatibilità obiettiva di un siffatto adempimento rispetto alla tempistica stringente che caratterizza il procedimento elettorale, occorre rilevare che viceversa ricorreva nella specie un onere documentale e probatorio interamente a carico della Lista, che avrebbe - ad esempio potuto siglare ed autenticare il foglio allegato - attestandone la perfetta corrispondenza e la coerenza rispetto alla data della sottoscrizione da parte dei presentatori.
La tesi dei ricorrenti si pone peraltro in contrapposizione frontale con quanto previsto in proposito dalle linee guida ministeriali.
Né alcun valore probatorio può annettersi alla dichiarazione di corrispondenza depositata dai ricorrenti all’allegato sub 12, postuma e priva di data (CdS Sezione Quinta n. 8540/2025).
Peraltro, come evidenziato in sede di istruttoria dibattimentale, dalla parziale scollatura di parte del foglio sovrapposto (e come peraltro evidenziato dalla stessa Commissione) si evince la non corrispondenza (per n. 3 nominativi) dell’elenco riportato sul modulo originale rispetto all’elenco dei candidati riportato sul foglio sovrapposto ed incollato.
Il ricorso va dunque respinto.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI PA |
IL SEGRETARIO