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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7201/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. come da procura in atti
- resistente in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
- resistente contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze delle società convenute dal 1.08.2019 al 05.10.2020, ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato dal 01.08.2019 al 05.10.2020 presso i supermercati gestiti da
[...]
Controparte_3
- in particolare, di essere stato alle dipendenze della società “ CP_2
dal 01.08.2019 al 31.01.2020 ed, in seguito alla cessione, della società
[...] dal 01.02.2020 al 05.10.2020, come risultante dall'estratto Controparte_1
contributivo e dai cedolini paga;
- di aver lavorato, senza interruzioni durante il passaggio tra cedente e cessionario, senza che fosse messo al corrente della cessione dell'azienda e senza alcuna corresponsione del trattamento di fine rapporto;
- di aver svolto mansioni di caporeparto del reparto “cucina/panetteria”, occupandosi di selezionare il personale addetto al reparto, di formarlo, di gestire gli orari degli stessi, di trattare con i fornitori, di scegliere i prodotti ed i prezzi da applicare, dall'assunzione e sino al 03.05.2020;
- di aver svolto mansioni di addetto al banco salumi e formaggi, occupandosi di servire la clientela, ivi compreso il taglio e la pesatura dei salumi e formaggi dal
04.05.2020 e sino alla conclusione del rapporto;
- di aver, dunque, svolto mansioni riconducibili al III Livello del c.c.n.l. Terziario
Conf-Commercio, in cui è stato pacificamente inquadrato con ambedue le società resistenti;
- di aver svolto tale attività lavorativa fino al 03.05.2020 presso il supermercato
“Carrefour” sito in Aversa (CE) alla Via Corcioni, mentre dal 04.05.2020 presso il supermercato “Decò” sito in Aversa (CE) alla Via Atellana;
- di aver svolto lavorato per 6 giorni a settimana, con 1 giorno di riposo compensativo il martedì o il giovedì, dalle ore 07.00 alle ore 17.30, per un totale di 273 ore mensili, di cui 104 ore di lavoro straordinario (sia feriale che festivo);
- di essere sempre stato sottoposto, per l'intero periodo di lavoro dal 01.08.2019 al 05.10.2020, al potere direttivo e disciplinare di quale Controparte_3
Amministratore Unico della osservando sempre lo stesso orario Controparte_1
2 di lavoro e chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo;
- di aver percepito una retribuzione mensile pari ad €. 1.000,00 e di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario svolto, né 13^ né 14^ mensilità;
- di essere stato indotto, durante il periodo del formale inquadramento, a sottoscrivere buste paga indicanti importi riferiti ad orari e retribuzioni difformi da quelli effettivamente svolti e percepiti;
- di aver goduto, solo nel 2019, di un periodo di ferie pari a 1 settimana ad agosto retribuita in proporzione e nulla ha percepito a titolo di indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute;
- di non aver percepito al momento della cessazione dei rapporti lavorativi tfr o altri emolumenti.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la continuità ed unicità del rapporto di lavoro intercorso dedotto in ricorso, con condanna anche della quale cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c., al pagamento Controparte_1 della somma di euro 34.062,59 (di cui euro 30.956,98 per differenze retributive ed euro 3.105,61 per trattamento fine rapporto); in subordine, ha chiesto la condanna della e della l pagamento le somme relative Controparte_2 Controparte_1 ai singoli periodi di lavoro.
Si è costituita in giudizio la a quale ha chiesto il rigetto. Controparte_1
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
2. Va premesso che all'esito del tentativo di conciliazione espletato dal Tribunale, il ricorrente e la società hanno raggiunto l'accordo transattivo Controparte_1 contenuto nel verbale di conciliazione allegato al verbale d'udienza del 25.10.2023.
Pertanto, dichiarata l'estinzione parziale del giudizio, la difesa di parte ricorrente ha chiesto di proseguire il giudizio nei confronti della società Controparte_2 rimasta contumace, ed ha precisato che la domanda in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 01.08.2019 al 31.01.2020 ha ad oggetto le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario, 13^,
14^, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR.
3 Espletata l'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha rinviato la causa per la decisione, autorizzando parte ricorrente al deposito di conteggi alternativi.
3. La sussistenza in rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la
[...]
dal 1.8.2019 ed il 31.01.202 può trovare conferma sulla scorta della CP_2
documentazione prodotta dal lavoratore e costituita dalla comunicazione di assunzione , dalle buste paga oltre che dalla certificazione unica 2020. CP_4
Quanto alla richiesta di parte istante relativa al compenso per il lavoro straordinario, dall' istruttoria espletata non è emersa alcuna circostanza rilevante ai fini dell'accoglimento in relazione a tale parte di domanda.
La testimone escussa, ET, moglie del ricorrente, ha riferito Testimone_1 circostanze relative ad un periodo lavorativo non oggetto del giudizio, ossia da gennaio al dicembre 2018, in particolare, la teste dichiara “quando ho lavorato per il sig. ho lavorato presso il Carrefour di Aversa in via Ettore Corcioni;
nel CP_3 periodo in cui lavoravo lì c'era anche mio marito… nel periodo da gennaio al dicembre 2018 ho lavorato con mio marito al Carrefour”.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa nei limiti di quanto accertato sulla base della documentazione prodotta e dell'inquadramento formale, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente ed adeguatamente retribuito il dipendente, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita, essendo rimasto contumace.
In conclusione, alla luce di quanto emerso in giudizio, vanno riconosciute al ricorrente le differenze retributive che conseguono automaticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa (retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR)
4. Per quanto riguarda la quantificazione dei crediti, sulla base dei conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente in data 11.2.2025, correttamente formulati sulla base dei parametri indicati nell'ordinanza del 5.2.2025, va riconosciuta al ricorrente la somma complessiva di euro 2.494,56 al lordo delle ritenute di legge (di cui euro 1.944,87 a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed euro 549,69 a titolo di TFR).
4 Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, la va condannata Controparte_2
al pagamento della somma complessiva di € 2.494,56 a lordo delle ritenute di legge;
su tale somma sono dovuti interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo.
5. Le spese di lite tra il ricorrente e la seguono la soccombenza e Controparte_2
si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_2 pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di euro 2.494,56 al lordo di ritenute fiscali e contributive per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in CP_2 CP_2 favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Aversa, 20.02.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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