Art. 8. Riassetto in materia di metrologia legale 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.