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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1637/2024
Il Giudice del Lavoro, LV AR, a seguito dell'udienza svolta in data 29.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Achille Reccia ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1 resistente
OGGETTO: Riconoscimento del beneficio economico della cd. “Carta del docente”
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli Parte_1 incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il alla refusione della stessa nei Controparte_1 modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2024, in qualità di docente non di ruolo, Parte_1 conveniva in giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il proprio Controparte_1 diritto alla corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per i seguenti anni scolastici: 2022/2023, 2023/2024.
2. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo. che avevano svolto identiche mansioni, assunti con contratti a tempo indeterminato.
Tanto premesso, chiedeva all'intestato Tribunale di voler condannare il resistente al CP_1 pagamento di 500,00 euro moltiplicata per il numero di anni interessati (2), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
3. Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, deduceva la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97 Costituzione;
nonché la violazione del principio di non discriminazione sancita alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
4. Il non si costituiva in giudizio, nonostante il Controparte_2 perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza.
Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 29.10.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico. 6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. n. 28 settembre
2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
8. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte CP_3 in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe, infatti, un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò ad avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd.
Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla
P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto
«pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art.
63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.
1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
9. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art.
11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
Gaviero e C-456/09, . Persona_1
10. Giova peraltro rilevare che recentemente il legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E.
(ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria), al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE ha adottato il D.L. 13 giugno 2023
n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone: “All'articolo
1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo". Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M.
131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
11. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione (la n. 29961 del 27 ottobre 2023), che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto 2023 (cd.
Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
12. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente, in riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, ha stipulato due contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno (anno scolastico 2022/2023,
2023/2024).
13. Pertanto, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Nessun elemento risulta idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità
o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
14. Accertato quindi il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 svolti in virtù di plurimi contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il deve essere condannato Controparte_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
15. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, oltre a non avere natura retributiva, sono indicati al valore nominale ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche.
Il valore della causa, la sua natura integralmente seriale, legata al noto e diffusissimo contenzioso del bonus carta in favore dei docenti precari, ancor più consolidatosi dopo la recente pronuncia della Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023 ex art. 363 bis c.p.c. su rinvio pregiudiziale, nonché il mancato svolgimento della fase istruttoria e l'adozione delle forme della trattazione scritta sia per la prima udienza che per la fase decisionale, giustificano la ridotta liquidazione dei compensi, anche in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento (cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Cass. ord. 11601/2018 secondo cui "in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m.
n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione" e la più recente Cass. n. 8146 del 23 aprile 2020, secondo cui “non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti
e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale”).
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio economico della Parte_1 cd. “Carta del docente” (di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015), per la somma complessiva di 1.000,00 euro, ovvero di 500,00 euro per ciascun anno scolastico
(2022/2023, 2023/2024);
2) condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento nel rispetto dei vincoli di destinazione imposti dal legislatore ex art. 1, comma 121, l. 107/2015;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in 515,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Achille Reccia, che si dichiara antistatario.
Pisa, 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LV AR