Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07022/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7022 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale ex lege;
contro
Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentant pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto allo svolgimento del servizio in magistratura sin dall’immissione in servizio e sino all’attualità, con conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’integrale trattamento retributivo e contributivo maturato e con immediata riammissione in servizio e, in subordine, del diritto al risarcimento del danno del Ministero della Giustizia in ragione del comportamento illegittimo e illecito dei suoi dipendenti;
e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, delibera CSM – prot. n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2024 – di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e/o declaratoria di nullità ed inefficacia della delibera CSM del 10 dicembre 2008 e della conseguente istanza di riammissione nell’Ordine Giudiziario della ricorrente, comunicata il 18 settembre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. FI AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha agito dinanzi all'intestato Tar del Lazio al fine di sentire accertare il proprio diritto allo svolgimento del servizio in magistratura dall'immissione in servizio e sino all'attualità, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento del trattamento retributivo e contributivo maturato per tutto il servizio e con contestuale condanna dell'amministrazione a riammettere l'istante in servizio o, in subordine, a riconoscerle il diritto al risarcimento del danno patito per effetto della dedotta illegittima e/o illecita attività amministrativa.
Il ricorso introduttivo è stato integrato da motivi aggiunti con i quali è stata gravata la delibera CSM in data 11 settembre 2024, con cui l'organo di autogoverno ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela della precedente delibera consiliare del 10 dicembre 2008 e l'annessa istanza di reinserimento nell'ordine giudiziario.
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, ampiamente argomentando nel senso dell’inammissibilità e infondatezza della domanda.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio reputa il ricorso non meritevole di accoglimento. 3. Giova ricordare che l'istante ha rassegnato le dimissioni dalla magistratura con lettera del 30 maggio 2008, inviata al Ministero e con parallela comunicazione dell'8 giugno 2008 inviata al CSM. Quest'ultimo, in data 23 luglio 2008, ha accettato le dimissioni rese dall'istante, con delibera comunicata l’8 agosto seguente.
Il 28 luglio 2008 l'istante revocava le proprie dimissioni, trasmettendo l'atto al Ministero.
Il 22 settembre 2008, il Ministero della Giustizia comunicava alla ricorrente, mezzo fax, l'avvenuta emissione del decreto di accettazione delle dimissioni e di contestuale cessazione dall'ordine giudiziario; inoltre la informava circa la pendenza della decisione sulla revoca nel frattempo pervenuta.
In data 21 ottobre 2008, la ricorrente inviava al Ministero una nota con cui dichiarava di accettare quanto disposto dal DM 10 settembre 2008, con cui erano state accettate le dimissioni, e, contestualmente, rappresentava di ritirare la revoca delle dimissioni del 28 luglio 2008 e l'istanza di differimento delle stesse del 25 agosto dello stesso anno.
Con delibera del 10 dicembre 2008, il CSM confermava dunque la delibera precedente del 23 luglio dello stesso anno di accettazione delle dimissioni da parte della ricorrente.
Il 22 dicembre 2008, l’istante chiedeva al Ministero il rigetto delle proprie dimissioni e l’amministrazione, con fax del 14 gennaio 2009, comunicava, all'esito della citata delibera del 10 dicembre 2008 del CSM, la conferma del provvedimento impugnato.
Con fax dal 30 gennaio 2009, il Ministero trasmetteva alla ricorrente il DM 10 settembre 2008 di accettazione delle dimissioni, fissandone l'efficacia a far data dal 22 settembre 2008.
4. Tanto ricordato sull’iter storico-procedimentale della vicenda de qua, si osserva come la domanda proposta dalla ricorrente sia stata già scrutinata, in modo affatto preclusiva rispetto ad ulteriore iniziativa giudiziaria, dalle pregresse decisioni giudiziarie indicate in atti, nell’ambito dei cui giudizi la ricorrente aveva sostanzialmente dedotto:
- la nullità del DM del 10 settembre 2008 con cui l'amministrazione aveva accettato le sue dimissioni, perché intervenuta successivamente alla revoca della domanda di dimissioni pervenuta al Ministero della giustizia il 28 luglio del medesimo anno;
- l'illegittimità del medesimo DM 10 settembre 2008 perché emesso senza che fosse stata presa in considerazione la domanda di congedo ex art. 4 Legge n.53/2000, al rigetto della quale l’istante aveva condizionato la richiesta di dimissioni.
Sempre nelle precedenti vicende giudiziarie descritte in atti, la ricorrente aveva sostenuto altresì che il CSM aveva tardivamente deciso (delibere dell'11 febbraio 2009 e 4 marzo 2009) di archiviare la procedura per la dispensa dal servizio della ricorrente in ragione delle intervenute dimissioni nonché a collocare la stessa in aspettativa per infermità dal 5 agosto al 21 settembre 2008.
5. Orbene, i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dalla ricorrente all'epoca e con cui l'istante ha rappresentato le sopraindicate censure, sono stati dichiarati inammissibili, giusta parere del Consiglio di Stato n.2399 del 26 maggio 2010.
Invero il giudice amministrativo, pur dichiarando illegittima l'accettazione delle dimissioni da parte dell'amministrazione (in quanto intervenuta dopo l'invio della revoca delle stesse) e dunque pur ravvisando un vizio nel DM 10 settembre 2008, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto la medesima ricorrente, con nota del 21 ottobre 2008 diretta al Ministero della giustizia, aveva comunque dichiarato di accettare il ridetto decreto ministeriale, che aveva accolto e perfezionato le dimissioni, e di ritirare la revoca delle dimissioni del 28 luglio 2008 (nonché l'istanza di differimento delle stesse al 25 agosto dello stesso anno).
Secondo il Consiglio di Stato, tale dichiarazione si atteggiava quale acquiescenza al provvedimento impugnato.
Il medesimo supremo consesso amministrativo ha poi rilevato un'altra causa di inammissibilità del ricorso, osservando come la delibera 10 dicembre 2008, con cui il CSM aveva confermato (in senso proprio e all’esito di novativa valutazione) l'accettazione delle dimissioni già pronunciata con la precedente delibera del 23 luglio 2008 (recepita dall’impugnato decreto ministeriale 10 settembre 2008), si atteggiava a convalida del provvedimento impugnato.
Infatti, sulla base di un fatto sopravvenuto (la revoca della revoca delle dimissioni), l’atto di secondo grado aveva sanato la precedete determinazione e tale atto neppure era stato gravato in termini; dal che l'identica conseguenza dell’inammissibilità della domanda.
6. Si aggiunga altresì, sempre sull'iter storico-processuale, che il Consiglio di Stato aveva altresì ritenuto inammissibile il ricorso anche con riguardo alle istanze di aspettativa per ragioni di infermità dal 12 dicembre 2007 al 12 giugno 2008 e alla richiesta di congedo ex art.4 Legge 53/2000, poiché il CSM aveva regolarmente adottato nel giugno 2008 le due delibere con le quali aveva deciso sulle due domande avanzate, tal che alcun comportamento omissivo era imputabile all'amministrazione.
7. Orbene e tanto precisato, con l'odierna domanda la medesima istante intende ancora una volta riottenere la riammissione in servizio, previo annullamento dello stesso decreto ministeriale 10 settembre 2008. Deduce che le decisioni giudiziarie e amministrative intervenute sulla vicenda sarebbero state prese in difetto di istruttoria e in particolare senza considerare la documentazione integrale relativa alla procedura che dal settembre 2008 al febbraio 2009 aveva collocato l'esponente fuori dall'ordinamento giudiziario.
Tuttavia, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale, non si comprende quali siano i nuovi atti o documenti di cui l'istante sarebbe venuta a conoscenza solo nel 2019, posto che gli atti acquisiti per la prima volta con l'accesso dopo il 2019 furono prodotti durante l'ultimo ricorso al Consiglio di Stato terminato nel 2021 e dunque sono stati già passati al vaglio della giustizia amministrativa con esiti negativi.
Né può inferirsi l'obbligo di un riesame della vicenda dalla dedotta conoscenza del fax inviato dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia al CSM, con cui si inviava copia del provvedimento con cui il Gabinetto del Ministro aveva accettato la revoca delle dimissioni della ricorrente.
Si tratta invero di documentazione del tutto irrilevante, sol osservando che spetta al CSM adottare gli atti in materia di status del personale di magistratura.
Detto altrimenti, le determinazioni in merito alle istanze di dimissioni dal servizio o di revoca delle stesse sono di competenza dell'organo di autogoverno e la ipotetica venuta a conoscenza del ridetto fax ministeriale nulla aggiunge alla vicenda sostanziale relativa allo status della ricorrente; non potendosi consentire una nuova domanda tesa a rimettere in discussione tutti i motivi di doglianza già esaminati nelle precedenti decisioni di rigetto.
L'avvenuta acquiescenza al DM 10 settembre 2008 è stata, vale ribadire, puntualmente accertata dal Consiglio di Stato e ciò preclude l'esame di ogni altra censura e la riproposizione di ogni altra domanda volta alla ricostituzione del rapporto di servizio con l'amministrazione.
8. Né può ritrarsi una consentita rimessione in termini della ricorrente dalla dedotta circostanza secondo cui essa istante, nel momento in cui aveva formulato la seconda richiesta di dimissioni, con lettera del 21 ottobre 2008, si trovava in un affermato stato di “stress emotivo” e di sostanziale incapacità di intendere e di volere.
Premesso che non vi è prova di tale stato di incapacità, deve ribadirsi come si tratta di vicenda preclusa in quanto già oggetto del giudicato (che copre il dedotto e deducibile) riveniente dalla decisione dei ricorsi straordinari.
9. Deve precisarsi come, indipendentemente dalla qualificazione della posizione giuridica vantata dalla ricorrente (sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo a fronte di esercizio di potere, come dedotto nella memoria dell'Avvocatura), la vicenda attinente alle dimissioni della ricorrente e al suo perdurante rapporto di servizio è comunque definita, in quanto oggetto di decisioni definitive e di provvedimenti inoppugnabili, che hanno definitivamente interrotto il rapporto di servizio dell’istante con l'amministrazione.
Sia invero che si tratti di esercizio di potere amministrativo sia che si verta in materia di provvedimenti datoriali inerenti al rapporto di lavoro, in ogni caso alla ricorrente non è consentito riproporre una nuova domanda con la quale si ridiscuta della validità delle dimissioni rassegnate e della ormai avvenuta cessazione dal servizio in magistratura.
10. Deve dunque convenirsi con quanto affermato dalla difesa erariale, laddove deduce che la ricorrente non fa altro che riproporre gli argomenti svolti nei precedenti ricorsi per chiedere l'annullamento di atti, accertati come legittimi, assunti sul proprio rapporto di servizio; prospettando, in modo affatto inammissibile, un nuovo diritto soggettivo ad essere riammessa in servizio, che supererebbe il giudicato amministrativo e l’inoppugnabilità dei pregressi atti amministrativi.
11. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
12. Quanto alla domanda di risarcimento pure proposta in ricorso, il Collegio ne rileva, in via assorbente, l'infondatezza, posto che difetta un qualsivoglia profilo di accertata illegittimità provvedimentale o di illiceità comportamentale.
13. Anche il ricorso per motivi aggiunti è da respingere.
In primis, in quanto inammissibile per preclusione, tendendo lo stesso a far riesaminare questioni già decise, tra cui l’accertata acquiescenza al DM dell'ottobre del 2008, nonché la legittimità della delibera del CSM 10 dicembre 2008, quale atto di "convalida" del precedente atto.
Né sussistono sopravvenienze tali da consentire un nuovo pronunciamento del giudice (al più, in ipotesi, poteva essere esperito il rimedio revocatorio, ormai anch’esso precluso).
Si aggiunga che la sopravvenienza incentrata sul dedotto vizio del volere non integra una questione nuova poiché il profilo della mancata reiezione, da parte del datore di lavoro, delle dimissioni rese dalla ricorrente “in stato di disagio psico-fisico” è stato comunque trattato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 204 del 2021, sì da rimanere anche esso assorbito nel giudicato.
Egualmente per la (solo tardivamente rilevata) asserita incompatibilità di alcuni consiglieri, conosciuta dalla ricorrente nel febbraio 2023 e dunque non più contestabile in termini.
14. Anche il motivo concernente la pretesa alla corresponsione degli importi stipendiali con decorrenza dall’emanazione del più volte citato decreto ministeriale sino alla data di asserita comunicazione dello stesso, è precluso dal giudicato derivante dal rigetto dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
15. Così pure deve opinarsi per la doglianza che si fonda sulle richiamate note del 6 e del 26 novembre 2008, superata dall’esistenza di provvedimenti definitivi.
Per altro, le note in questione neppure contengono un’effettiva dichiarazione di revoca delle dimissioni.
16. Va poi soggiunto il CSM difetta di legittimazione con riguardo all'azione di danni intentata con riguardo alla condotta addebitata all’ex Direttore Generale del Personale di Giustizia.
Mentre, quanto al consigliere di cui si è lamentata l’incompatibilità, è da escludersi un rapporto di dipendenza, sulla base della cui sussistenza è avanzata la pretesa risarcitoria, tra lo stesso e il CSM (senza contare comunque la prescrizione della pretesa risarcitoria).
17. Inoltre, in conclusione, manca il denunciato vizio di istruttoria nell’ultima delibera gravata con motivi aggiunti, laddove l’atto ha puntualmente rilevato che non sussiste alcun elemento nuovo che possa giustificare una riponderazione dì questioni già risolte in sede giurisdizionale con plurime pronunce allo stato irrevocabili e coperte da giudicato.
18. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande proposte devono dunque essere dichiarate inammissibili e infondate nel merito.
Le spese possono essere compensate in presenza delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
FI AR AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI AR AN | ER IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.