TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5325
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Domanda di riammissione in servizio

    Il Collegio ritiene che la domanda sia inammissibile poiché la ricorrente non fa altro che riproporre argomenti già svolti nei precedenti ricorsi, chiedendo l'annullamento di atti accertati come legittimi. L'acquiescenza al DM 10 settembre 2008 è stata accertata dal Consiglio di Stato, precludendo l'esame di ogni altra censura e la riproposizione di domande volte alla ricostituzione del rapporto di servizio.

  • Inammissibile
    Stato di stress emotivo e incapacità di intendere e di volere al momento delle dimissioni

    Il Collegio rileva che non vi è prova di tale stato di incapacità e che la vicenda è preclusa in quanto già oggetto del giudicato (che copre il dedotto e deducibile) riveniente dalla decisione dei ricorsi straordinari.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno

    Il Collegio rileva che la domanda è infondata in quanto difetta un qualsivoglia profilo di accertata illegittimità provvedimentale o di illiceità comportamentale.

  • Inammissibile
    Annullamento del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela

    Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per preclusione, tendendo a far riesaminare questioni già decise, tra cui l'accertata acquiescenza al DM dell'ottobre 2008 e la legittimità della delibera del CSM del 10 dicembre 2008. Non sussistono sopravvenienze tali da consentire un nuovo pronunciamento del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5325
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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