TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 07/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Damiani, del Foro di Cremona parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte parte resistente e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(moglie) e (marito) hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio Marocco il 14.9.1996 e dalla loro unione sono nati PE_1
PE maggiorenne ed economicamente indipendente, , il 20.7.2007, e il PE_3
15.1.2018.
Questo Tribunale, con sentenza 548/2020, dichiarava lo scioglimento del loro matrimonio, su loro accordo disponendo che la ex casa coniugale fosse assegnata alla che il padre potesse tenere i figli (allora) minorenni Pt_1
PE
e quando voleva e comunque almeno a fine settimana alternati;
PE_3 che il padre versasse per il mantenimento dei tre figli -anche a favore di PE_1 allora maggiorenne ma non economicamente indipendente-, un assegno mensile di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
altresì, che gli assegni familiari sarebbero stati percepiti dal . CP_1
Con ricorso depositato il 20.7.2024, la ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la modifica delle condizioni in essere, nel senso di disporsi l'aumento PE dell'assegno di mantenimento per i figli e l'erogazione ad essa PE_3 madre al 100% dell'a.u. per essi, di disporsi che il padre contribuisca alle spese straordinarie per i figli, allegando che, per quanto sia vero che a far data dal
2020 sia divenuta economicamente indipendente e che essa ricorrente PE_1 abbia iniziato a lavorare (allora non lavorando), sarebbe dato che le esigenze di mantenimento dei figli siano aumentate e che essa, con il suo solo stipendio e con l'assegno di mantenimento che il , non riesce a farvi fronte, CP_2 anche considerato che l'ex marito contribuisce solo in minima misura alle spese straordinarie per i figli.
Nella contumacia del , all'udienza del 6.12.2024 sono stati adottati i CP_1 provvedimenti provvisori del caso.
Il si è quindi costituito, chiedendo di essere rimesso in termini per CP_1 irregolarità della notifica ma, a fronte della rinuncia al mandato, quasi immediata al mandato, del difensore nominato, il non si è poi costituito CP_1 nuovamente con altro difensore.
La causa è stata istruita acquisendo informazioni sulla condizione reddituale del tramite la Guardia di Finanza e tramite l'INPS. CP_1
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata mandata in decisione.
Va rigettata l'istanza di remissione in termini avanzata da parte : a CP_1 differenza di quanto da esso sostenuto, la notifica è pienamente regolare.
Vanno accolte le domande della ricorrente per un aumento dell'assegno di PE mantenimento a favore di e di e per la erogazione ad essa al PE_3
100% dell'a.u. per i figli: è dato che sono passati cinque anni dalla pronuncia del divorzio, e le esigenze dei figli sono aumentate, essendo essi notevolmente PE cresciuti -al 2020 aveva 2 anni e aveva 13 anni;
all'attualità PE_3
PE ha iniziato le scuole elementari e ha 18 anni ed è quasi al termine PE_3 delle scuole superiori-; altresì, è data una evidente sperequazione reddituale e un inversamente proporzionale carico economico dei figli fra la e il Pt_1
. CP_1
La può contrare solo sulle entrate del suo stipendio medio netto Pt_1 mensile come assistente famigliare per € 1100/€ 1200,00 al mese (come si ricava dai suoi docc. 8 e 9) e sull'assegno di mantenimento versato dal , CP_1 che fino ad oggi versa € 533,34 al mese -importo determinato concordemente dalle parti riducendo di 1/3 l'importo di € 800,00 stabilito in divorzio, stante la sopraggiunta indipendenza economica della primogenita, ma senza operare alcuna rivalutazione istat dell'importo dell'assegno-.
Con queste entrate, la deve mantenere quasi nell'interezza i figli, dato Pt_1
PE che durante il mese il padre vede solo qualche volta e tiene con sé PE_3 solo a week end alterni, e deve sostenere un canone di affitto di un'abitazione
ALER di € 380,00 al mese (comprese spese condominiali: vedi il verbale di interrogatorio libero della ricorrente).
Il può contare su un'entrata media netta mensile di € 2230,00 al mese CP_1 oltre ad € 400,00 a titolo di 100% dell'a.u. per i figli (cfr. la nota dell'INPS;
l'importo dell'entrata media netta mensile del si ricava partendo dal CP_1 valore del suo reddito da lavoro riportato nel suo CUD 2024, sottraendo l'importo delle ritenute Irpef, il risultato diviso per 12). Con queste entrate, il deve fare fronte all'affitto di un'abitazione per € CP_1
320,00 al mese (dato che si ricava dalla nota della Guardia di Finanza pervenuta), oltre a provvedere a versare € 533,34 per il mantenimento di PE e , come detto. PE_3
PE ristabilire un equilibrio fra le differenti entrate delle parti e il differente costo quanto a mantenimento diretto della prole, considerato che l'attuale assegno di mantenimento che il versa, per € CP_1
533,34, aggiornato al 2025 corrisponde ad € 628,00; PE considerato che , pur essendo divenuto maggiorenne lo scorso 20.7.2025, è ancora studente;
va disposto che il versi un assegno di mantenimento a favore dei figli CP_1
PE
e di € 650,00 al mese;
PE_3 va disposto che l'a.u. per figli sia percepito integralmente dalla madre (come consente la giurisprudenza: cfr. Cass. 4672/2025 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Con questo spostamento di risorse, il padre avrà a disposizione al mese l'importo di € 1580,00 per mantenersi (€ 2230,00 - € 650,00); la madre avrà a disposizione l'importo di € 2250,00 per mantenere se stessa ed i figli (€
1200,00 + € 650,00 + € 400,00 a titolo di assegno unico).
Va dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente di disporsi che il padre partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50%: questo statuizione della sentenza di divorzio è ancora a tutt'oggi valida, sicché non è necessario ribadirla.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza: appaiono adeguati i valori minimi per le cause di valore indeterminato del D.M. 55/2014, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria –avendo avuto questa solo natura documentale-
,e riduzione del 50% dei compensi della fase decisoria –non essendo state depositate memorie conclusionali-.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, a parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
e , di cui alla sentenza Parte_1 Controparte_1
Trib. Cremona n 548/2020, ferme le altre statuizioni della sentenza
DISPONE
a modifica del punto 6) della sentenza, che il padre Controparte_1
PE_ versi a favore dei figli e ogni mese la somma di € 650,00, PE_3 importo soggetto a rivalutazione istat, rimanendo fermo l'obbligo del padre di contribuire al 50% alle spese straordinarie per i figli, come da punto 7) della sentenza;
a modifica dei punti 6) e 7), revoca ogni obbligo di mantenimento del padre a favore della figlia PE_1
CP_ PE_ a modifica del punto 9) della sentenza, che l' per i figli e siano percepiti nella misura del 100% dalla madre PE_3 Pt_1
CONDANNA parte alla rifusione delle spese di lite a favore di parte Controparte_1
spese che si liquidano per compensi in € 1701,00 per la Parte_1 fase di studio;
€ 1204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1452,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da
, nato in [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Chiara Damiani, del Foro di Cremona parte ricorrente contro
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(c.f. C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. Stella Abbamonte parte resistente e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(moglie) e (marito) hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio Marocco il 14.9.1996 e dalla loro unione sono nati PE_1
PE maggiorenne ed economicamente indipendente, , il 20.7.2007, e il PE_3
15.1.2018.
Questo Tribunale, con sentenza 548/2020, dichiarava lo scioglimento del loro matrimonio, su loro accordo disponendo che la ex casa coniugale fosse assegnata alla che il padre potesse tenere i figli (allora) minorenni Pt_1
PE
e quando voleva e comunque almeno a fine settimana alternati;
PE_3 che il padre versasse per il mantenimento dei tre figli -anche a favore di PE_1 allora maggiorenne ma non economicamente indipendente-, un assegno mensile di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
altresì, che gli assegni familiari sarebbero stati percepiti dal . CP_1
Con ricorso depositato il 20.7.2024, la ha adito il presente Tribunale Pt_1 per la modifica delle condizioni in essere, nel senso di disporsi l'aumento PE dell'assegno di mantenimento per i figli e l'erogazione ad essa PE_3 madre al 100% dell'a.u. per essi, di disporsi che il padre contribuisca alle spese straordinarie per i figli, allegando che, per quanto sia vero che a far data dal
2020 sia divenuta economicamente indipendente e che essa ricorrente PE_1 abbia iniziato a lavorare (allora non lavorando), sarebbe dato che le esigenze di mantenimento dei figli siano aumentate e che essa, con il suo solo stipendio e con l'assegno di mantenimento che il , non riesce a farvi fronte, CP_2 anche considerato che l'ex marito contribuisce solo in minima misura alle spese straordinarie per i figli.
Nella contumacia del , all'udienza del 6.12.2024 sono stati adottati i CP_1 provvedimenti provvisori del caso.
Il si è quindi costituito, chiedendo di essere rimesso in termini per CP_1 irregolarità della notifica ma, a fronte della rinuncia al mandato, quasi immediata al mandato, del difensore nominato, il non si è poi costituito CP_1 nuovamente con altro difensore.
La causa è stata istruita acquisendo informazioni sulla condizione reddituale del tramite la Guardia di Finanza e tramite l'INPS. CP_1
All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata mandata in decisione.
Va rigettata l'istanza di remissione in termini avanzata da parte : a CP_1 differenza di quanto da esso sostenuto, la notifica è pienamente regolare.
Vanno accolte le domande della ricorrente per un aumento dell'assegno di PE mantenimento a favore di e di e per la erogazione ad essa al PE_3
100% dell'a.u. per i figli: è dato che sono passati cinque anni dalla pronuncia del divorzio, e le esigenze dei figli sono aumentate, essendo essi notevolmente PE cresciuti -al 2020 aveva 2 anni e aveva 13 anni;
all'attualità PE_3
PE ha iniziato le scuole elementari e ha 18 anni ed è quasi al termine PE_3 delle scuole superiori-; altresì, è data una evidente sperequazione reddituale e un inversamente proporzionale carico economico dei figli fra la e il Pt_1
. CP_1
La può contrare solo sulle entrate del suo stipendio medio netto Pt_1 mensile come assistente famigliare per € 1100/€ 1200,00 al mese (come si ricava dai suoi docc. 8 e 9) e sull'assegno di mantenimento versato dal , CP_1 che fino ad oggi versa € 533,34 al mese -importo determinato concordemente dalle parti riducendo di 1/3 l'importo di € 800,00 stabilito in divorzio, stante la sopraggiunta indipendenza economica della primogenita, ma senza operare alcuna rivalutazione istat dell'importo dell'assegno-.
Con queste entrate, la deve mantenere quasi nell'interezza i figli, dato Pt_1
PE che durante il mese il padre vede solo qualche volta e tiene con sé PE_3 solo a week end alterni, e deve sostenere un canone di affitto di un'abitazione
ALER di € 380,00 al mese (comprese spese condominiali: vedi il verbale di interrogatorio libero della ricorrente).
Il può contare su un'entrata media netta mensile di € 2230,00 al mese CP_1 oltre ad € 400,00 a titolo di 100% dell'a.u. per i figli (cfr. la nota dell'INPS;
l'importo dell'entrata media netta mensile del si ricava partendo dal CP_1 valore del suo reddito da lavoro riportato nel suo CUD 2024, sottraendo l'importo delle ritenute Irpef, il risultato diviso per 12). Con queste entrate, il deve fare fronte all'affitto di un'abitazione per € CP_1
320,00 al mese (dato che si ricava dalla nota della Guardia di Finanza pervenuta), oltre a provvedere a versare € 533,34 per il mantenimento di PE e , come detto. PE_3
PE ristabilire un equilibrio fra le differenti entrate delle parti e il differente costo quanto a mantenimento diretto della prole, considerato che l'attuale assegno di mantenimento che il versa, per € CP_1
533,34, aggiornato al 2025 corrisponde ad € 628,00; PE considerato che , pur essendo divenuto maggiorenne lo scorso 20.7.2025, è ancora studente;
va disposto che il versi un assegno di mantenimento a favore dei figli CP_1
PE
e di € 650,00 al mese;
PE_3 va disposto che l'a.u. per figli sia percepito integralmente dalla madre (come consente la giurisprudenza: cfr. Cass. 4672/2025 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Con questo spostamento di risorse, il padre avrà a disposizione al mese l'importo di € 1580,00 per mantenersi (€ 2230,00 - € 650,00); la madre avrà a disposizione l'importo di € 2250,00 per mantenere se stessa ed i figli (€
1200,00 + € 650,00 + € 400,00 a titolo di assegno unico).
Va dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente di disporsi che il padre partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50%: questo statuizione della sentenza di divorzio è ancora a tutt'oggi valida, sicché non è necessario ribadirla.
Le spese di lite di parte ricorrente vanno poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza: appaiono adeguati i valori minimi per le cause di valore indeterminato del D.M. 55/2014, con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria –avendo avuto questa solo natura documentale-
,e riduzione del 50% dei compensi della fase decisoria –non essendo state depositate memorie conclusionali-.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, a parziale modifica alle condizioni del divorzio fra
e , di cui alla sentenza Parte_1 Controparte_1
Trib. Cremona n 548/2020, ferme le altre statuizioni della sentenza
DISPONE
a modifica del punto 6) della sentenza, che il padre Controparte_1
PE_ versi a favore dei figli e ogni mese la somma di € 650,00, PE_3 importo soggetto a rivalutazione istat, rimanendo fermo l'obbligo del padre di contribuire al 50% alle spese straordinarie per i figli, come da punto 7) della sentenza;
a modifica dei punti 6) e 7), revoca ogni obbligo di mantenimento del padre a favore della figlia PE_1
CP_ PE_ a modifica del punto 9) della sentenza, che l' per i figli e siano percepiti nella misura del 100% dalla madre PE_3 Pt_1
CONDANNA parte alla rifusione delle spese di lite a favore di parte Controparte_1
spese che si liquidano per compensi in € 1701,00 per la Parte_1 fase di studio;
€ 1204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1452,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; così deciso in Cremona, il 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;