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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2025, n. 26022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26022 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE NI ON Sent. n. sez. 1863/2025 CC - 28/05/2025 R.G.N. 10997/2025 MI SS ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 13/01/2025 della Corte d'assise d'appello di Catania lette le conclusioni del P.G., Francesca Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Corte di assise d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze del condannato NU IO di rideterminare in 30 anni di reclusione la pena in espiazione, indicata, invece, nell’ergastolo nel cumulo del 20 maggio 2024 della Procura generale di Catania, o di unire in continuazione le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Con il secondo motivo deduce che la risposta del giudice dell’esecuzione all’istanza di continuazione è incompleta, perché valuta soltanto la unicità del disegno criminoso tra i due omicidi per cui è stato condannato il ricorrente, ma l’istanza riguardava anche gli altri reati per cui lo stesso è stato condannato, ed è comunque illogica perché i due omicidi sono collegati dall’esser parte di una guerra di mafia tra OS TR e ST che si verificò in quegli anni a Gela. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 1 Num. 26022 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: SS MI Data Udienza: 28/05/2025 Come è stato rilevato nella pronuncia Ficara, la commutazione nella pena perpetua delle due precedenti condanne alla reclusione ad anni trenta è, pertanto, un effetto legale derivante da quanto previsto dall'art. 73, comma 2, cod. pen., che è soltanto «dichiarato» dal pubblico ministero nel momento in cui emette l’ordine di esecuzione. Il ricorso deduce che la motivazione del rigetto è illogica, perché i due omicidi, maturati a poche settimane di distanza, avevano la medesima origine nella faida tra organizzazioni mafiose che si contendevano il territorio di Gela nel periodo in cui avvennero i reati. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore MI SS 4
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2025 la Corte di assise d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze del condannato NU IO di rideterminare in 30 anni di reclusione la pena in espiazione, indicata, invece, nell’ergastolo nel cumulo del 20 maggio 2024 della Procura generale di Catania, o di unire in continuazione le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Con il secondo motivo deduce che la risposta del giudice dell’esecuzione all’istanza di continuazione è incompleta, perché valuta soltanto la unicità del disegno criminoso tra i due omicidi per cui è stato condannato il ricorrente, ma l’istanza riguardava anche gli altri reati per cui lo stesso è stato condannato, ed è comunque illogica perché i due omicidi sono collegati dall’esser parte di una guerra di mafia tra OS TR e ST che si verificò in quegli anni a Gela. Considerato in diritto Penale Sent. Sez. 1 Num. 26022 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: SS MI Data Udienza: 28/05/2025 Come è stato rilevato nella pronuncia Ficara, la commutazione nella pena perpetua delle due precedenti condanne alla reclusione ad anni trenta è, pertanto, un effetto legale derivante da quanto previsto dall'art. 73, comma 2, cod. pen., che è soltanto «dichiarato» dal pubblico ministero nel momento in cui emette l’ordine di esecuzione. Il ricorso deduce che la motivazione del rigetto è illogica, perché i due omicidi, maturati a poche settimane di distanza, avevano la medesima origine nella faida tra organizzazioni mafiose che si contendevano il territorio di Gela nel periodo in cui avvennero i reati. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore MI SS 4