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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 158 / 2025 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. QUERINI SILVIA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. SPAGNOLO CHIARA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1- Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1 CP_1
in Codroipo (UD) in data 11/05/2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
[...] competente di apportare le conseguenti variazioni ai registri di quel Comune.-
2- Confermarsi l'affidamento della minore figlia in forma condivisa ad Per_1 entrambi i genitori che potranno assumere separatamente ogni decisione in merito
a questioni di ordinaria amministrazione, nel mentre le decisioni di maggiore rilievo dovranno essere adottate di comune accordo.-
3- Collocarsi prevalentemente e stabilirsi la residenza anagrafica della minore
1 presso il padre.-
4- Regolarsi il diritto di visita della madre e la frequentazione madre- figlia secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alterni, dal venerdì (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera (ore 20.30 - dopo cena);
-nelle giornate infrasettimanali del lunedì e del mercoledì, dall'uscita di scuola
(ore 12.50) alle 20.30 (dopo cena) nonché, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con il padre, anche il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola (ore 16.50) per una/due ore;
-durante le festività tradizionali, civili e religiose, avendo cura di alternare di anno in anno con il padre le giornate del 25/12, del 26/12, del 31/12, del 01/01 e del
06/01 nonché la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta e quelle del 25/04, del
01/05, del 15/08, del 01/11 e dell'08/12, salvo altre;
-per due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, da concordare previamente con il padre, al quale spetterà analogo periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.-
La minore contatterà al telefono l'altro genitore rispetto a quello ove si trova nella fascia oraria che va dalle 19.30 alle 20.30.-
5- Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Codroipo (UD), Via
Luigi De Paulis 14, al Signor proprietario esclusivo della Parte_1 stessa.-
6- Disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di sé, senza previsione di assegni perequativi.-
7- Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore figlia – spese da inviduarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso l'adito
Tribunale, al quale si rinvia in toto.-
8- Disporsi l'integrale percepimento dell'AUU da parte della madre, nel mentre la ripartizione delle detrazioni fiscali residue al 50% tra i genitori.-
9- Darsi atto che i Signori e hanno avviato con Parte_1 CP_1 la dott.ssa di Codroipo (UD) un percorso di supporto pedagogico CP_2 per la minore figlia e di supporto alla genitorialità per loro stessi.-
10- Spese di lite interamente compensate.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2025 il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie sig.ra . Rappresentava di aver contratto CP_1 matrimonio con la resistente in data 11.05.2023; che dall'unione era nata la figlia in data 02.12.2014; che, infine, il Tribunale di Udine aveva omologato la Per_1 separazione consensuale tra coniugi con decreto emesso in data 30.08.2021; che, pertanto, erano ormai decorsi i termini di legge per la pronuncia di divorzio, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio la sig.ra aderendo alla pronuncia di divorzio CP_1 ma a condizioni in parte difformi a quelle indicate dal ricorrente.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti avanti al giudice istruttore, le stesse sono riuscite a raggiungere degli accordi temporanei ed urgenti sulle questioni controverse;
hanno poi prestato il loro consenso all'avvio di un percorso di supporto psicologico ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.26 c.p.c. con la dott.ssa Persona_2
Infine, all'udienza del 19.12.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendone al Tribunale l'immediato accoglimento.
La causa giunge quindi ora in decisione al Collegio.
Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett.
b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto
3 depositato in data 30.08.2021, il Tribunale di Udine omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi, sicchè alla data del deposito del ricorso
(24.01.2025) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nulla osta, poi, all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro piena conformità, anche in base alla relazione della dott.ssa agli interessi superiori, morali e materiali, della figlia minore Per_2 Per_1
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle seguenti condizioni:
[...]
1- conferma l'affidamento della minore figlia in forma condivisa ad Per_1 entrambi i genitori che potranno assumere separatamente ogni decisione in merito a questioni di ordinaria amministrazione, nel mentre le decisioni di maggiore rilievo dovranno essere adottate di comune accordo.-
2- colloca prevalentemente e stabilisce la residenza anagrafica della minore presso il padre;
3- dispone che il diritto di visita della madre e la frequentazione madre- figlia sia disciplinata secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alterni, dal venerdì (uscita di scuola od orario equipollente) alla domenica sera (ore 20.30 - dopo cena);
-nelle giornate infrasettimanali del lunedì e del mercoledì, dall'uscita di scuola (ore 12.50) alle 20.30 (dopo cena) nonché, nella settimana in cui la minore
4 trascorrerà il week end con il padre, anche il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola (ore 16.50) per una/due ore;
-durante le festività tradizionali, civili e religiose, avendo cura di alternare di anno in anno con il padre le giornate del 25/12, del 26/12, del 31/12, del 01/01 e del
06/01 nonché la giornata di Pasqua con quella di Pasquetta e quelle del 25/04, del
01/05, del 15/08, del 01/11 e dell'08/12, salvo altre;
-per due settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra giugno ed agosto, da concordare previamente con il padre, al quale spetterà analogo periodo, entro il 31 maggio di ogni anno.-
La minore contatterà al telefono l'altro genitore rispetto a quello ove si trova nella fascia oraria che va dalle 19.30 alle 20.30.-
4- Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Codroipo (UD), Via
Luigi De Paulis 14, al Signor proprietario esclusivo della Parte_1 stessa;
5- Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di sé, senza previsione di assegni perequativi.-
6- Pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore figlia – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Udine, al quale si rinvia in toto.-
7-Dispone l'integrale percepimento dell'AUU da parte della madre, nel mentre la ripartizione delle detrazioni fiscali residue al 50% tra i genitori.-
8- Dà atto che i Signori e hanno avviato Parte_1 CP_1 con la dott.ssa di Codroipo (UD) un percorso di supporto pedagogico CP_2 per la minore figlia e di supporto alla genitorialità per loro stessi.-
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Codroipo di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 2 parte 2 serie A anno
2013);
- spese compensate;
-pone definitivamente l'importo già liquidato a titolo di compensi della dott.ssa a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà. Per_2
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente
5 dott. Fabio Luongo
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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