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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5754/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dalle avv.te Conte Valeria e Traversi Rosa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, la ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi alle pretese della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento (essendo stata già riconosciuta nella precedente fase di giudizio la sua condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992). Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e la mancata valutazione del certificato medico del 3.01.2024.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. visionata la Persona_1
documentazione medica successiva (depositata unitamente alla presente opposizione) e disposta nuova pagina 1 di 3 visita peritale in data 17.01.2025, ha così accertato: “Sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi per , nato a [...] il 21-71983 e residente a [...]
n° 45 sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi si può porre la seguente diagnosi:
“Disturbo di personalità border line, dipendenza da sostanze pregressa, ritardo mentale lieve, trauma distorsivo ginocchio dx operato con ricostruzione e con residua sintomatologia dolorosa e minima limitazione funzionale, esiti intervento di decorticazione pleurica sx per empiema pleurico. Obesità centrale. Dispnea in tabagista. Artrosi del rachide cervicale con discopatie cervicali e lombari.” Va precisato che dalla certificazione riportata al n° 1 della documentazione agli atti si rileva un dimostrato e certificato peggioramento del quadro patologico e questo va ad incrementale il valore di invalidità relativa alla patologia rispetto al valore attribuito nella relazione per ATPO. Parimenti ho rilevato la presenza di sintomatologia e limitazione funzionale al rachide cervicale e lombare su base artrosica (vedi rx rachide del 18-10-2024 eseguita presso l'Ospedale di Cerignola e riportata nella documentazione agli atti) ed anche tale patologia non valutata precedentemente entra a fare parte della valutazione della invalidità totale. Per quanto attiene l'obesità essa, vista la dipendenza dalla terapia farmacologica psichiatrica, rappresenta una situazione evolutiva non regredibile e va valutata in maniera adeguata secondo i codici delle tabelle del 1992. …
Ne deriva una invalidità del 95%. Vista la complessità del quadro clinico e l'interconnessione di molte delle patologie riportate il sottoscritto, come previsto dal DM del 1992 intende applicare una maggiorazione del 5% della invalidità per cui essa va stabilita nella misura del 100% a partire dal gennaio 2024 epoca della certificazione del CSM di Cerignola e della vista pneumologica riportata agli atti”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a gennaio 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile da gennaio 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.)
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità Parte_1
civile, con decorrenza da gennaio 2024, e nella condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5754/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dalle avv.te Conte Valeria e Traversi Rosa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, la ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi alle pretese della pensione di invalidità civile e della indennità di accompagnamento (essendo stata già riconosciuta nella precedente fase di giudizio la sua condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992). Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e la mancata valutazione del certificato medico del 3.01.2024.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. visionata la Persona_1
documentazione medica successiva (depositata unitamente alla presente opposizione) e disposta nuova pagina 1 di 3 visita peritale in data 17.01.2025, ha così accertato: “Sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi per , nato a [...] il 21-71983 e residente a [...]
n° 45 sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi si può porre la seguente diagnosi:
“Disturbo di personalità border line, dipendenza da sostanze pregressa, ritardo mentale lieve, trauma distorsivo ginocchio dx operato con ricostruzione e con residua sintomatologia dolorosa e minima limitazione funzionale, esiti intervento di decorticazione pleurica sx per empiema pleurico. Obesità centrale. Dispnea in tabagista. Artrosi del rachide cervicale con discopatie cervicali e lombari.” Va precisato che dalla certificazione riportata al n° 1 della documentazione agli atti si rileva un dimostrato e certificato peggioramento del quadro patologico e questo va ad incrementale il valore di invalidità relativa alla patologia rispetto al valore attribuito nella relazione per ATPO. Parimenti ho rilevato la presenza di sintomatologia e limitazione funzionale al rachide cervicale e lombare su base artrosica (vedi rx rachide del 18-10-2024 eseguita presso l'Ospedale di Cerignola e riportata nella documentazione agli atti) ed anche tale patologia non valutata precedentemente entra a fare parte della valutazione della invalidità totale. Per quanto attiene l'obesità essa, vista la dipendenza dalla terapia farmacologica psichiatrica, rappresenta una situazione evolutiva non regredibile e va valutata in maniera adeguata secondo i codici delle tabelle del 1992. …
Ne deriva una invalidità del 95%. Vista la complessità del quadro clinico e l'interconnessione di molte delle patologie riportate il sottoscritto, come previsto dal DM del 1992 intende applicare una maggiorazione del 5% della invalidità per cui essa va stabilita nella misura del 100% a partire dal gennaio 2024 epoca della certificazione del CSM di Cerignola e della vista pneumologica riportata agli atti”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a gennaio 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile da gennaio 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento dei requisiti sanitari induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.)
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità Parte_1
civile, con decorrenza da gennaio 2024, e nella condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 9.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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