TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/04/2026, n. 6609
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie endoprocedimentali

    Le associazioni e gli operatori interessati hanno potuto presentare le loro osservazioni nel corso dell’iter istruttorio e il provvedimento impugnato ha dato conto del perché le stesse non potessero trovare accoglimento. Roma Capitale aveva chiarito le ragioni dell’impossibilità di mantenere le postazioni su viale GI ES e aveva invitato gli interessati a formulare proposte alternative.

  • Rigettato
    Inopponibilità del motivo ostativo relativo alla classificazione di Viale GI ES come viabilità principale

    Il provvedimento impugnato non costituisce una riedizione del potere esercitato in precedenza dall’amministrazione comunale ed è il frutto di un iter procedimentale che riguarda uno stato dei luoghi differente e valutazioni tecniche nuove.

  • Rigettato
    Errata applicazione della DAC n. 21 del 2021 invece della DAC n. 118 del 2025

    La DAC n. 118/2025 disciplina le occupazioni di suolo pubblico funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande, mentre per le postazioni di commercio su area pubblica trova applicazione l’art. 12 della DAC n. 21 del 2021, che non ammette occupazioni commerciali sulla sede stradale in strade di viabilità principale.

  • Rigettato
    Contestazione della classificazione di Viale GI ES tra le strade a viabilità principale

    La classificazione delle strade nel PGTU è una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità. I ricorrenti non hanno individuato specifiche ragioni che possano indurre a ritenere tale classificazione non congrua, avuto riguardo all’intensità del traffico e alla funzione di nodo di interscambio della strada.

  • Rigettato
    Mancanza di confronto endoprocedimentale e assenza di motivazione sulla scelta di Via Barletta come sede alternativa

    La contestazione sulla sede di Via Barletta è assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Illegittimità e inapplicabilità sopravvenuta

    Le disposizioni sono ritenute applicabili e non viziate, in quanto la DAC n. 21/2021 regola le occupazioni commerciali su sede stradale in viabilità principale, che è il caso di specie.

  • Rigettato
    Limitazione all'occupazione di aree su marciapiede e fasce di sosta

    La DAC n. 118/2025 non è applicabile al caso di specie, riguardando occupazioni per somministrazione di alimenti e bevande, non commercio su area pubblica.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di lesività

    I motivi aggiunti sono inammissibili in quanto la determinazione dirigenziale non riguarda i civici di Viale GI ES ove ricadevano le postazioni oggetto della presente controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/04/2026, n. 6609
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6609
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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