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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3602/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
, nato Salerno il 03.01.1947, Cod. Fisc. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , entrambi
[...] CodiceFiscale_2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Salerno, alla via
NR RI 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Ascoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(CF: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]al C.so V. Emanuele 173, elett.te dom.ta in Salerno, al C. V.
Emanuele 58, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Polverino, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
Nonché
RE di , nato a [...] il [...] e deceduto il 20.08.2021; Persona_1
CONTUMACI
CONCLUSIONI: Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 18/09/2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premettevano di essere comproprietari, per acquisto effettuatone con atto per notaio Per_2 del 18.01.1982, Rep. n. 420.936, di una consistenza immobiliare sita in Località
[...]
Pagliarulo del Comune di Ravello, in Catasto Fabbricati al foglio 7, part. 632 ed in Catasto Terreni al foglio 7, part. 758.
1.1. Riferivano che:
• con atto per notaio del 12.06.1989, Rep. n. 2.759, i coniugi Persona_3 Per_1
e acquistarono una adiacente zona di terreno in Catasto Terreni
[...] CP_1 del Comune di Ravello al foglio 7, part. n. 369, incolto produttivo di are 9.50, e part. n.
636, piccola zona rocciosa, incolto produttivo di are 1.24;
• nel maggio 1998 e, precisamente, dopo il 15.05.1998, data nella quale l'Ufficiale
Giudiziario presso la Pretura Circondariale di Salerno - Sezione Distaccata di Amalfi diede inizio ad una esecuzione di rilascio di porzioni di terreno possedute dai coniugi ma risultate rientranti nelle predette particelle 369 e 636, di proprietà dei CP_2 coniugi , questi ultimi, al fine, dichiarato nel verbale redatto Parte_3 dall'Ufficiale Giudiziario procedente, di creare un accesso provvisorio alle zone di scogliera a rilasciarsi, realizzarono una scala in metallo, infissa, nell'estremità a monte, in una preesistente muratura di recinzione della scala in muratura di proprietà degli esponenti e nella scogliera e, nell'estremità a valle, infissa nella pavimentazione in cotto su massetto in cemento. Unitamente alla scala, i coniugi realizzarono Parte_3 un cancello-inferriata, con “coda di pavone”, diretto ad impedire che gli odierni attori potessero, attraverso una scala in muratura da essi realizzata, continuare ad accedere alle porzioni di scogliera oggetto del rilascio.
• La scala, insistente in larga parte su porzione di immobile di proprietà degli esponenti, risultava peraltro realizzata senza il rispetto delle distanze dal confine.
• In conseguenza della indebita ed abusiva occupazione della proprietà degli esponenti, in danno dei coniugi e , era sorto procedimento penale per il Persona_1 CP_1 reato previsto e punito ai sensi degli artt. 110 e 633 c.p., in quanto in concorso tra di loro i convenuti avevano occupato abusivamente con la predetta scala in ferro e con il cancello, da essi costruiti per creare un accesso al mare, la proprietà degli odierni attori, per una superficie di circa mq. 1,00 per la scala, con una intrusione massima di m. 1,15 e minima di m. 0,85 in detta proprietà.
2 • Tale procedimento, nel quale gli attori si erano costituiti parte civile, si era concluso con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 2283/2013, divenuta irrevocabile in data
19.11.2015 a seguito della sentenza n. 47777/15 emessa dalla Corte di Cassazione-
Seconda Sezione Penale che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dai coniugi
. Parte_3
1.2. Deducevano, quindi, che in esecuzione del giudicato di cui alla richiamata sentenza della
Corte di Appello Penale di Salerno, avevano diritto al risarcimento del danno provocato dall'accertato reato di parziale occupazione degli immobili di loro proprietà, risarcimento espressamente chiesto in forma specifica, attraverso la rimozione della scala e dei suoi elementi accessori e di appoggio e del cancello-inferriata con “coda di pavone”, e per equivalente, determinando l'indennizzo corrispondente al mancato godimento delle superfici indebitamente occupate, a far data dall'01.06.1998, da aggiornarsi all'attualità e da maggiorarsi con gli interessi legali.
1.3. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, in forza del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello Penale di Salerno n. 2283/2013, depositata in Cancelleria in data 02.12.2013, condannare i convenuti all'immediata rimozione della scala in ferro, con tutti i suoi accessori e sostegni, e del cancello-inferriata con “coda di pavone” realizzati occupando parzialmente l'immobile part. 632 del foglio 7 del Catasto Urbano del Comune di Ravello, di proprietà degli attori. 2)Condannare, anche indipendentemente dal giudicato, i convenuti alla rimozione della scala e del cancello-inferriata, in quanto occupanti superficie della part. 632 del foglio 7 predetta, di proprietà degli attori. 3)Condannare, comunque, i convenuti alla rimozione della scala, in quanto realizzata in violazione delle norme del codice civile e delle norme regolamentari vigenti nel Comune di Ravello, all'epoca della loro realizzazione, in ordine alle distanze dai confini e dai fabbricati. 4)Condannare, in ogni caso, i convenuti al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione di superfici di proprietà degli attori a decorrere dall'01.06.1998 e sino all'effettiva rimozione, nella misura a determinarsi in corso di giudizio, anche all'esito di C.T.U., della quale sin d'ora si sollecita l'espletamento, ovvero ad equo criterio dell'adito Tribunale. 5)Condannare i convenuti al pagamento di spese, spese generali forfettizzate e competenze di giudizio, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge”.
2. Si costituiva contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, eccepivano l'esistenza di un precedente giudicato rappresentato dalla sentenza n.
47/96 emessa dal Pretore di Amalfi che aveva definito il regolamento di confini tra le proprietà e
3 in esecuzione del quale, sotto la direzione dell'Ufficiale Giudiziario, erano state realizzate le opere oggi contestate.
2.1. Evidenziavano altresì, l'esistenza di un conflitto tra successivi giudicati, che andava risolto dando prevalenza alla più recente sentenza della Corte di Appello civile di Salerno n. 526/2017, che aveva rigettato l'azione possessoria intentata dagli stessi attori per le medesime opere, rispetto alla più risalente sentenza penale di condanna.
2.2. Non da ultimo, deducevano l'insussistenza della violazione delle norme sulle distanze, non potendo la scala in ferro, per la sua natura di opera accessoria e modesta, essere qualificata come
"costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c., e l'assenza di prova in ordine all'asserito danno.
3. Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva che veniva dichiarato Persona_1 contumace.
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed espletata CTU sullo stato dei luoghi, riassunto il processo a seguito del decesso di , all'udienza del 18/09/2025, Persona_1 sostituita mediante scambio di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Tribunale assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
***
1. L'eccezione di giudicato, sollevata dalla convenuta, è infondata e va disattesa.
1.1. Il principio del giudicato copre il “dedotto e il deducibile”, vincolando le parti non solo su ciò che è stato espressamente affermato (dedotto), ma anche su tutto ciò che, pur non essendo stato detto, avrebbe dovuto essere fatto valere in quel giudizio, come premesse necessarie della domanda (deducibile).
Esso, pertanto, non si estende ai fatti nuovi sopravvenuti al giudizio: questi ultimi, essendo successivi e modificando la situazione di fatto o di diritto esistente, possono dar luogo a una nuova azione o eccezione, poiché non erano compresi nel perimetro del primo giudicato.
1.2. Nella specie gli odierni convenuti avevano convenuto e Parte_1 Parte_2 dinanzi alla Pretura Circondariale di Salerno, Sezione distaccata di Amalfi con l'azione di regolamentazione dei confini. All'esito del giudizio il Pretore aveva determinato la linea di confine tra le rispettive proprietà (cft. sent. n. 47/1996 in atti).
1.3. Particolarmente significativa è la circostanza per cui, in sede di CTU espletata nell'ambito di tale procedimento, è dato atto che “Non sono stati apposti termini sui luoghi in quanto non specificamente richiesto nei quesiti e tantomeno autorizzato dal Pretore…” (cft elaborato in atti a firma dott. ). Persona_4
4 1.4. Proprio per le conseguenti incertezze si instaurò una successiva fase esecutiva che vide l'accesso sui luoghi dell'Ufficiale Giudiziario: non risulta che, nell'occasione, sia stata realizzata la scala in ferro e della inferriata a “coda di pavone”, delle quali si controverte nel presente giudizio;
del resto – si ripete – l'azione aveva ad oggetto la mera regolamentazione di confini.
Si rimanda al verbale redatto nell'occasione dall' he, per quanto non facilmente intellegibile Pt_4 perché scritto in buona parte a penna in corsivo, sembra far riferimento solo all'esecuzione di futuri lavori demandati ad un tecnico avuto riguardo, però, all'oggetto del giudizio
(regolamentazione di confini).
1.5. Inoltre, dalla lettura delle ordinanze sindacali con cui si determinava la demolizione della scala in oggetto, si desume che la stessa sia stata verosimilmente costruita nel 1998, comunque in epoca certamente successiva all'introduzione del giudizio 9235/1992 (cft. allegati al fascicolo attoreo).
1.6. Non da ultimo si richiamano (quale prova atipica liberamente apprezzabile) gli esiti del procedimento penale che hanno accertato lo sconfinamento dell'opera realizzata dagli odierni convenuti.
1.7. In definitiva, valutando complessivamente le risultanze istruttorie, può ritenersi come ragionevolmente probabile che i coniugi , nel voler dare esecuzione alla Parte_3 regolamentazione di confini determinata dal Pretore, hanno finito per costruire una scala in ferro con ballatoio in sommità ed un cancello in ferro con aggetto a coda di pavone, costituenti per estensione e conformazione un'indebita intrusione nell'altrui proprietà.
1.8. Orbene, tale posa in opera – si ripete avvenuta in data certamente successiva all'instaurazione del giudizio pretorile - rappresenta un fatto obiettivamente nuovo rispetto alla mera regolamentazione dei confini che costituiva l'oggetto del più risalente processo civile.
Non può ritenersi, pertanto, che sia venuto meno il potere di azione in rivendica, capo agli attori a seguito di tale fatto (non sussiste copertura da giudicato).
2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione, sollevata dai convenuti in ragione del pregresso giudizio possessorio/cautelare, è infondato.
2.1. Dalla lettura dei provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti emerge il rigetto della domanda introdotta dagli odierni attori con ricorso per denunzia di nuova opera, per essere l'opera contestata (la scala in ferro) già completata al momento della proposizione del ricorso, nonchè il rigettato della domanda di merito di reintegra nel possesso, per essere stata l'azione proposta dopo il decorso del termine annuale dal lamentato spoglio.
5 2.2. Orbene, i provvedimenti possessori, pur restando ormai efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito, sono comunque inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio.
Si tratta di procedimenti finalizzati a dare tutela ad una mera situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale.
La sentenza resa sulla domanda possessoria non può dunque avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio – come quello attuale di rivendica - caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi.
3. Superate le eccezioni dei convenuti e venendo al merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
3.1. Va premesso che in conseguenza del pacifico e documentato passaggio in giudicato della sentenza penale n.2283/2013 emessa dalla Corte di Appello di Salerno la condanna agli effetti civili di ed preclude in questo processo un nuovo accertamento in Parte_5 CP_1 ordine alle modalità di verificazione del fatto, già oggetto di imputazione e già ritenuto produttivo di danno civile. Difatti, sulla base di quanto emerso e definitivamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non è revocabile in dubbio la responsabilità civile dei predetti convenuti in ordine al fatto illecito e all'evento di danno, consistente nell'aver occupato abusivamente la proprietà di e di mediante apposizione di una Parte_1 Parte_2 scala in ferro e di un cancello in ferro, fatti accertati in data 28.07.1998. Si rimanda alle sentenze di secondo grado e di legittimità.
3.2. La domanda risarcitoria, in forma specifica, va dunque accolta potendosi solo ribadire che anche il nominato CTU, Ing. , con motivazione congrua che il Tribunale condivide in Per_5 quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi, ha così concluso:
“Dai risultati ottenuti è emerso che sia il pianerottolo di partenza/arrivo della scala in ferro a valle del muretto in cls su cui è stata apposta una doppia un'inferriata che l'inferriata con prolungamento a coda di pavone ricadevano nella proprietà e . Parte_1 Parte_2
Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi consistenti nell'eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone in base alla sentenza della Corte di Appello di
Salerno n. 2283/13 consistono nel taglio dei ferri per la rimozione integrale del cancello in ferro
(inferriata con prolungamento a coda di pavone), taglio in più parti dell'intera scala ricadente sulla proprietà ripristino dei fori realizzati per l'ancoraggio e delle zone CP_2 eventualmente danneggiate per la rimozione della scala con iniezioni di miscele leganti e del cancello (inferriata con prolungamento a coda di pavone) con ricostruzione della
6 pavimentazione eventualmente danneggiata ed, infine, trasporto a rifiuto dei materiali rimossi e di risulta” (cft. pag. 16 e 17 dell'elaborato peritale depositato n data 23.1.2023).
4. Segue la condanna di e degli eredi di al ripristino dello stato CP_1 Persona_1 dei luoghi consistente nell'eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone, secondo le indicazioni del CTU.
5. Occorre a questo punto esaminare la domanda di risarcimento del danno per l'abusiva occupazione di superfici di proprietà degli attori a decorrere dall'01.06.1998 e sino all'effettiva rimozione.
5.1. La stessa è infondata e va disattesa per difetto di allegazione e prova dei danni in ipotesi subiti. Nulla è emerso sul punto dall'istruttoria espletata, né può invocarsi l'espletamento di una
CTU, in quanto meramente esplorativa rispetto agli oneri probatori ricadenti sulle parti.
Parimenti, non può fondatamente invocarsi la liquidazione equitativa del danno, ex art. 2056 c.c., la quale presuppone che l'impossibilità di determinarne l'esatto ammontare non dipenda dalla renitenza del danneggiato a descrivere l'entità del danno ed a fornirne almeno i relativi indizi
6. Non resta che disciplinare le spese di lite. Le stesse possono compensarsi tenuto conto dell'obiettiva complessità – controvertibilità delle questioni esaminate e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, visti i numerosi processi già instaurati. Parimenti, possono compensarsi quelle di CTU, già liquidate con ordinanza quale acconto, in sede di conferimento incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 3602/2018 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 condanna e gli eredi di al ripristino dello stato dei luoghi mediante CP_1 Persona_1 eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone, meglio individuate nella
CTU a firma Ing. , cui si rimanda, ponendo in essere le opere all'uopo ritenute Per_5 necessarie dal CTU, secondo le indicazioni riportate nelle conclusioni a pag. 16 e 17 dell'elaborato peritale;
2. compensa le spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa in sede di conferimento incarico.
Così deciso in Salerno il 17.12.2025
Il Giudice - Francesco Rossini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c. ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3602/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
, nato Salerno il 03.01.1947, Cod. Fisc. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , entrambi
[...] CodiceFiscale_2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Salerno, alla via
NR RI 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Ascoli, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
(CF: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]al C.so V. Emanuele 173, elett.te dom.ta in Salerno, al C. V.
Emanuele 58, presso lo Studio dell'Avv. Chiara Polverino, dalla quale è rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
Nonché
RE di , nato a [...] il [...] e deceduto il 20.08.2021; Persona_1
CONTUMACI
CONCLUSIONI: Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 18/09/2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 premettevano di essere comproprietari, per acquisto effettuatone con atto per notaio Per_2 del 18.01.1982, Rep. n. 420.936, di una consistenza immobiliare sita in Località
[...]
Pagliarulo del Comune di Ravello, in Catasto Fabbricati al foglio 7, part. 632 ed in Catasto Terreni al foglio 7, part. 758.
1.1. Riferivano che:
• con atto per notaio del 12.06.1989, Rep. n. 2.759, i coniugi Persona_3 Per_1
e acquistarono una adiacente zona di terreno in Catasto Terreni
[...] CP_1 del Comune di Ravello al foglio 7, part. n. 369, incolto produttivo di are 9.50, e part. n.
636, piccola zona rocciosa, incolto produttivo di are 1.24;
• nel maggio 1998 e, precisamente, dopo il 15.05.1998, data nella quale l'Ufficiale
Giudiziario presso la Pretura Circondariale di Salerno - Sezione Distaccata di Amalfi diede inizio ad una esecuzione di rilascio di porzioni di terreno possedute dai coniugi ma risultate rientranti nelle predette particelle 369 e 636, di proprietà dei CP_2 coniugi , questi ultimi, al fine, dichiarato nel verbale redatto Parte_3 dall'Ufficiale Giudiziario procedente, di creare un accesso provvisorio alle zone di scogliera a rilasciarsi, realizzarono una scala in metallo, infissa, nell'estremità a monte, in una preesistente muratura di recinzione della scala in muratura di proprietà degli esponenti e nella scogliera e, nell'estremità a valle, infissa nella pavimentazione in cotto su massetto in cemento. Unitamente alla scala, i coniugi realizzarono Parte_3 un cancello-inferriata, con “coda di pavone”, diretto ad impedire che gli odierni attori potessero, attraverso una scala in muratura da essi realizzata, continuare ad accedere alle porzioni di scogliera oggetto del rilascio.
• La scala, insistente in larga parte su porzione di immobile di proprietà degli esponenti, risultava peraltro realizzata senza il rispetto delle distanze dal confine.
• In conseguenza della indebita ed abusiva occupazione della proprietà degli esponenti, in danno dei coniugi e , era sorto procedimento penale per il Persona_1 CP_1 reato previsto e punito ai sensi degli artt. 110 e 633 c.p., in quanto in concorso tra di loro i convenuti avevano occupato abusivamente con la predetta scala in ferro e con il cancello, da essi costruiti per creare un accesso al mare, la proprietà degli odierni attori, per una superficie di circa mq. 1,00 per la scala, con una intrusione massima di m. 1,15 e minima di m. 0,85 in detta proprietà.
2 • Tale procedimento, nel quale gli attori si erano costituiti parte civile, si era concluso con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 2283/2013, divenuta irrevocabile in data
19.11.2015 a seguito della sentenza n. 47777/15 emessa dalla Corte di Cassazione-
Seconda Sezione Penale che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dai coniugi
. Parte_3
1.2. Deducevano, quindi, che in esecuzione del giudicato di cui alla richiamata sentenza della
Corte di Appello Penale di Salerno, avevano diritto al risarcimento del danno provocato dall'accertato reato di parziale occupazione degli immobili di loro proprietà, risarcimento espressamente chiesto in forma specifica, attraverso la rimozione della scala e dei suoi elementi accessori e di appoggio e del cancello-inferriata con “coda di pavone”, e per equivalente, determinando l'indennizzo corrispondente al mancato godimento delle superfici indebitamente occupate, a far data dall'01.06.1998, da aggiornarsi all'attualità e da maggiorarsi con gli interessi legali.
1.3. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la domanda e, per l'effetto, in forza del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello Penale di Salerno n. 2283/2013, depositata in Cancelleria in data 02.12.2013, condannare i convenuti all'immediata rimozione della scala in ferro, con tutti i suoi accessori e sostegni, e del cancello-inferriata con “coda di pavone” realizzati occupando parzialmente l'immobile part. 632 del foglio 7 del Catasto Urbano del Comune di Ravello, di proprietà degli attori. 2)Condannare, anche indipendentemente dal giudicato, i convenuti alla rimozione della scala e del cancello-inferriata, in quanto occupanti superficie della part. 632 del foglio 7 predetta, di proprietà degli attori. 3)Condannare, comunque, i convenuti alla rimozione della scala, in quanto realizzata in violazione delle norme del codice civile e delle norme regolamentari vigenti nel Comune di Ravello, all'epoca della loro realizzazione, in ordine alle distanze dai confini e dai fabbricati. 4)Condannare, in ogni caso, i convenuti al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione di superfici di proprietà degli attori a decorrere dall'01.06.1998 e sino all'effettiva rimozione, nella misura a determinarsi in corso di giudizio, anche all'esito di C.T.U., della quale sin d'ora si sollecita l'espletamento, ovvero ad equo criterio dell'adito Tribunale. 5)Condannare i convenuti al pagamento di spese, spese generali forfettizzate e competenze di giudizio, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge”.
2. Si costituiva contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare, eccepivano l'esistenza di un precedente giudicato rappresentato dalla sentenza n.
47/96 emessa dal Pretore di Amalfi che aveva definito il regolamento di confini tra le proprietà e
3 in esecuzione del quale, sotto la direzione dell'Ufficiale Giudiziario, erano state realizzate le opere oggi contestate.
2.1. Evidenziavano altresì, l'esistenza di un conflitto tra successivi giudicati, che andava risolto dando prevalenza alla più recente sentenza della Corte di Appello civile di Salerno n. 526/2017, che aveva rigettato l'azione possessoria intentata dagli stessi attori per le medesime opere, rispetto alla più risalente sentenza penale di condanna.
2.2. Non da ultimo, deducevano l'insussistenza della violazione delle norme sulle distanze, non potendo la scala in ferro, per la sua natura di opera accessoria e modesta, essere qualificata come
"costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c., e l'assenza di prova in ordine all'asserito danno.
3. Pur ritualmente evocato in giudizio non si costituiva che veniva dichiarato Persona_1 contumace.
4. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed espletata CTU sullo stato dei luoghi, riassunto il processo a seguito del decesso di , all'udienza del 18/09/2025, Persona_1 sostituita mediante scambio di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Tribunale assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
***
1. L'eccezione di giudicato, sollevata dalla convenuta, è infondata e va disattesa.
1.1. Il principio del giudicato copre il “dedotto e il deducibile”, vincolando le parti non solo su ciò che è stato espressamente affermato (dedotto), ma anche su tutto ciò che, pur non essendo stato detto, avrebbe dovuto essere fatto valere in quel giudizio, come premesse necessarie della domanda (deducibile).
Esso, pertanto, non si estende ai fatti nuovi sopravvenuti al giudizio: questi ultimi, essendo successivi e modificando la situazione di fatto o di diritto esistente, possono dar luogo a una nuova azione o eccezione, poiché non erano compresi nel perimetro del primo giudicato.
1.2. Nella specie gli odierni convenuti avevano convenuto e Parte_1 Parte_2 dinanzi alla Pretura Circondariale di Salerno, Sezione distaccata di Amalfi con l'azione di regolamentazione dei confini. All'esito del giudizio il Pretore aveva determinato la linea di confine tra le rispettive proprietà (cft. sent. n. 47/1996 in atti).
1.3. Particolarmente significativa è la circostanza per cui, in sede di CTU espletata nell'ambito di tale procedimento, è dato atto che “Non sono stati apposti termini sui luoghi in quanto non specificamente richiesto nei quesiti e tantomeno autorizzato dal Pretore…” (cft elaborato in atti a firma dott. ). Persona_4
4 1.4. Proprio per le conseguenti incertezze si instaurò una successiva fase esecutiva che vide l'accesso sui luoghi dell'Ufficiale Giudiziario: non risulta che, nell'occasione, sia stata realizzata la scala in ferro e della inferriata a “coda di pavone”, delle quali si controverte nel presente giudizio;
del resto – si ripete – l'azione aveva ad oggetto la mera regolamentazione di confini.
Si rimanda al verbale redatto nell'occasione dall' he, per quanto non facilmente intellegibile Pt_4 perché scritto in buona parte a penna in corsivo, sembra far riferimento solo all'esecuzione di futuri lavori demandati ad un tecnico avuto riguardo, però, all'oggetto del giudizio
(regolamentazione di confini).
1.5. Inoltre, dalla lettura delle ordinanze sindacali con cui si determinava la demolizione della scala in oggetto, si desume che la stessa sia stata verosimilmente costruita nel 1998, comunque in epoca certamente successiva all'introduzione del giudizio 9235/1992 (cft. allegati al fascicolo attoreo).
1.6. Non da ultimo si richiamano (quale prova atipica liberamente apprezzabile) gli esiti del procedimento penale che hanno accertato lo sconfinamento dell'opera realizzata dagli odierni convenuti.
1.7. In definitiva, valutando complessivamente le risultanze istruttorie, può ritenersi come ragionevolmente probabile che i coniugi , nel voler dare esecuzione alla Parte_3 regolamentazione di confini determinata dal Pretore, hanno finito per costruire una scala in ferro con ballatoio in sommità ed un cancello in ferro con aggetto a coda di pavone, costituenti per estensione e conformazione un'indebita intrusione nell'altrui proprietà.
1.8. Orbene, tale posa in opera – si ripete avvenuta in data certamente successiva all'instaurazione del giudizio pretorile - rappresenta un fatto obiettivamente nuovo rispetto alla mera regolamentazione dei confini che costituiva l'oggetto del più risalente processo civile.
Non può ritenersi, pertanto, che sia venuto meno il potere di azione in rivendica, capo agli attori a seguito di tale fatto (non sussiste copertura da giudicato).
2. Anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione, sollevata dai convenuti in ragione del pregresso giudizio possessorio/cautelare, è infondato.
2.1. Dalla lettura dei provvedimenti giudiziari intervenuti tra le parti emerge il rigetto della domanda introdotta dagli odierni attori con ricorso per denunzia di nuova opera, per essere l'opera contestata (la scala in ferro) già completata al momento della proposizione del ricorso, nonchè il rigettato della domanda di merito di reintegra nel possesso, per essere stata l'azione proposta dopo il decorso del termine annuale dal lamentato spoglio.
5 2.2. Orbene, i provvedimenti possessori, pur restando ormai efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito, sono comunque inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio.
Si tratta di procedimenti finalizzati a dare tutela ad una mera situazione di fatto, avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale.
La sentenza resa sulla domanda possessoria non può dunque avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio – come quello attuale di rivendica - caratterizzato da diversità di petitum e causa petendi.
3. Superate le eccezioni dei convenuti e venendo al merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini di seguito specificati.
3.1. Va premesso che in conseguenza del pacifico e documentato passaggio in giudicato della sentenza penale n.2283/2013 emessa dalla Corte di Appello di Salerno la condanna agli effetti civili di ed preclude in questo processo un nuovo accertamento in Parte_5 CP_1 ordine alle modalità di verificazione del fatto, già oggetto di imputazione e già ritenuto produttivo di danno civile. Difatti, sulla base di quanto emerso e definitivamente accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non è revocabile in dubbio la responsabilità civile dei predetti convenuti in ordine al fatto illecito e all'evento di danno, consistente nell'aver occupato abusivamente la proprietà di e di mediante apposizione di una Parte_1 Parte_2 scala in ferro e di un cancello in ferro, fatti accertati in data 28.07.1998. Si rimanda alle sentenze di secondo grado e di legittimità.
3.2. La domanda risarcitoria, in forma specifica, va dunque accolta potendosi solo ribadire che anche il nominato CTU, Ing. , con motivazione congrua che il Tribunale condivide in Per_5 quanto frutto dell'attenta disamina dello stato dei luoghi, ha così concluso:
“Dai risultati ottenuti è emerso che sia il pianerottolo di partenza/arrivo della scala in ferro a valle del muretto in cls su cui è stata apposta una doppia un'inferriata che l'inferriata con prolungamento a coda di pavone ricadevano nella proprietà e . Parte_1 Parte_2
Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi consistenti nell'eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone in base alla sentenza della Corte di Appello di
Salerno n. 2283/13 consistono nel taglio dei ferri per la rimozione integrale del cancello in ferro
(inferriata con prolungamento a coda di pavone), taglio in più parti dell'intera scala ricadente sulla proprietà ripristino dei fori realizzati per l'ancoraggio e delle zone CP_2 eventualmente danneggiate per la rimozione della scala con iniezioni di miscele leganti e del cancello (inferriata con prolungamento a coda di pavone) con ricostruzione della
6 pavimentazione eventualmente danneggiata ed, infine, trasporto a rifiuto dei materiali rimossi e di risulta” (cft. pag. 16 e 17 dell'elaborato peritale depositato n data 23.1.2023).
4. Segue la condanna di e degli eredi di al ripristino dello stato CP_1 Persona_1 dei luoghi consistente nell'eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone, secondo le indicazioni del CTU.
5. Occorre a questo punto esaminare la domanda di risarcimento del danno per l'abusiva occupazione di superfici di proprietà degli attori a decorrere dall'01.06.1998 e sino all'effettiva rimozione.
5.1. La stessa è infondata e va disattesa per difetto di allegazione e prova dei danni in ipotesi subiti. Nulla è emerso sul punto dall'istruttoria espletata, né può invocarsi l'espletamento di una
CTU, in quanto meramente esplorativa rispetto agli oneri probatori ricadenti sulle parti.
Parimenti, non può fondatamente invocarsi la liquidazione equitativa del danno, ex art. 2056 c.c., la quale presuppone che l'impossibilità di determinarne l'esatto ammontare non dipenda dalla renitenza del danneggiato a descrivere l'entità del danno ed a fornirne almeno i relativi indizi
6. Non resta che disciplinare le spese di lite. Le stesse possono compensarsi tenuto conto dell'obiettiva complessità – controvertibilità delle questioni esaminate e della necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, visti i numerosi processi già instaurati. Parimenti, possono compensarsi quelle di CTU, già liquidate con ordinanza quale acconto, in sede di conferimento incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 3602/2018 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 condanna e gli eredi di al ripristino dello stato dei luoghi mediante CP_1 Persona_1 eliminazione della scala in ferro e della inferriata con coda di pavone, meglio individuate nella
CTU a firma Ing. , cui si rimanda, ponendo in essere le opere all'uopo ritenute Per_5 necessarie dal CTU, secondo le indicazioni riportate nelle conclusioni a pag. 16 e 17 dell'elaborato peritale;
2. compensa le spese di lite, comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa in sede di conferimento incarico.
Così deciso in Salerno il 17.12.2025
Il Giudice - Francesco Rossini
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