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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbiate - Via Monte Bianco N. 2 20812 Limbiate MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105298 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105299 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105300 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato gli avvisi di accertamento: n. 105298 IMU 2020; n. 105299 IMU 2021; n. 105300 IMU 2022 ; al fine di ottenerne l'annullamento.
Parte ricorrente eccepisce di avere versato l'IMU per gli anni in contestazione sugli immobili che insistevano su tali aree, peraltro fatiscenti, tanto da essere stati demoliti nel 2023.
In sede di accertamento con adesione il Comune ha precisato che sarebbe stata versata una imposta irrisoria e nulla per le aree edificabili, respingendo la istanza di accertamento con adesione.
Si costituisce il Comune di Limbiate il quale contesta gli assunti di parte ricorrente precisando che la stessa ha versato una quota minima sui fabbricati fatiscenti e nulla sui terreni edificabili. Insiste, pertanto, nelle proprie richieste.
Parte ricorrente alla prima udienza fissata per la discussione (13 novembre 2025) chiedeva rinvio per discussione in quanto non si era potuta collegare telematicamente. La Corte respingeva la richiesta e decideva sulla istanza di sospensione sul presupposto della natura della istanza stessa, istanza cautelare.
La causa veniva rinviata al 15 gennaio 2026 per la discussione di merito e anche per detta data il ricorrente chiedeva rinvio stante l'impedimento del difensore perché impegnato in altra causa.
Il rappresentante del Comune contestava la richiesta ed insisteva per la discussione della causa.
Il Collegio decideva per la trattazione.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le aree accertate per omesso versamento dell'imposta Imu sono le aree residuali al netto dell'area di sedime degli immobili su di esse insistenti.
La società ricorrente, ha mantenuto catastalmente in essere dette unità immobiliari, demolite successivamente nel 2023, come risulta per tabulas.
Un'unità collabente è un edificio in rovina, privo di rendita catastale e quindi non produttivo di reddito (categoria
F/2), mentre un immobile inagibile è un edificio non idoneo all'uso, ma che mantiene la rendita catastale originale e può beneficiare di una riduzione dell'IMU e presenta condizioni di degrado, danni strutturali o altre problematiche che ne impediscono l'uso, ma il suo recupero è possibile con interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Nessuno degli immobili di proprietà della società Ricorrente_1 risultano essere classati in categoria F2.
Le unità immobiliari sono state soppresse catastalmente solo all'atto di accatastamento delle nuove unità immobiliari realizzate sulle aree oggetto di accertamento, ovvero solo a luglio del 2025, data di fine lavori. La soppressione catastale di un immobile demolito è obbligatoria ed è fondamentale per garantire la coerenza tra lo stato reale dell'immobile e i dati ufficiali registrati dall'Agenzia delle Entrate. La stessa deve essere presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di demolizione, nel caso in argomento nel 2023.
Dalle allegate mappe catastali si desume la situazione ante e post realizzazione delle unità immobiliari di cui alla Pratica Edilizia nr. 242/2023.
Preso atto che su dette aree è stata realizzata una palazzina di ben 11 unità immobiliari oltre a box e cantine;
che nessuno degli immobili soppressi risultavano essere inseriti nella categoria F/2; che nulla è stato versato per le aree edificabili;
tutto ciò premesso impone la conferma dell'atto impugnato.
Pertanto il ricorso viene respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del
Comune resistente che liquida in euro 2.000,00.
Milano, lì 15 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4129/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbiate - Via Monte Bianco N. 2 20812 Limbiate MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105298 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105299 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105300 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato gli avvisi di accertamento: n. 105298 IMU 2020; n. 105299 IMU 2021; n. 105300 IMU 2022 ; al fine di ottenerne l'annullamento.
Parte ricorrente eccepisce di avere versato l'IMU per gli anni in contestazione sugli immobili che insistevano su tali aree, peraltro fatiscenti, tanto da essere stati demoliti nel 2023.
In sede di accertamento con adesione il Comune ha precisato che sarebbe stata versata una imposta irrisoria e nulla per le aree edificabili, respingendo la istanza di accertamento con adesione.
Si costituisce il Comune di Limbiate il quale contesta gli assunti di parte ricorrente precisando che la stessa ha versato una quota minima sui fabbricati fatiscenti e nulla sui terreni edificabili. Insiste, pertanto, nelle proprie richieste.
Parte ricorrente alla prima udienza fissata per la discussione (13 novembre 2025) chiedeva rinvio per discussione in quanto non si era potuta collegare telematicamente. La Corte respingeva la richiesta e decideva sulla istanza di sospensione sul presupposto della natura della istanza stessa, istanza cautelare.
La causa veniva rinviata al 15 gennaio 2026 per la discussione di merito e anche per detta data il ricorrente chiedeva rinvio stante l'impedimento del difensore perché impegnato in altra causa.
Il rappresentante del Comune contestava la richiesta ed insisteva per la discussione della causa.
Il Collegio decideva per la trattazione.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le aree accertate per omesso versamento dell'imposta Imu sono le aree residuali al netto dell'area di sedime degli immobili su di esse insistenti.
La società ricorrente, ha mantenuto catastalmente in essere dette unità immobiliari, demolite successivamente nel 2023, come risulta per tabulas.
Un'unità collabente è un edificio in rovina, privo di rendita catastale e quindi non produttivo di reddito (categoria
F/2), mentre un immobile inagibile è un edificio non idoneo all'uso, ma che mantiene la rendita catastale originale e può beneficiare di una riduzione dell'IMU e presenta condizioni di degrado, danni strutturali o altre problematiche che ne impediscono l'uso, ma il suo recupero è possibile con interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Nessuno degli immobili di proprietà della società Ricorrente_1 risultano essere classati in categoria F2.
Le unità immobiliari sono state soppresse catastalmente solo all'atto di accatastamento delle nuove unità immobiliari realizzate sulle aree oggetto di accertamento, ovvero solo a luglio del 2025, data di fine lavori. La soppressione catastale di un immobile demolito è obbligatoria ed è fondamentale per garantire la coerenza tra lo stato reale dell'immobile e i dati ufficiali registrati dall'Agenzia delle Entrate. La stessa deve essere presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di demolizione, nel caso in argomento nel 2023.
Dalle allegate mappe catastali si desume la situazione ante e post realizzazione delle unità immobiliari di cui alla Pratica Edilizia nr. 242/2023.
Preso atto che su dette aree è stata realizzata una palazzina di ben 11 unità immobiliari oltre a box e cantine;
che nessuno degli immobili soppressi risultavano essere inseriti nella categoria F/2; che nulla è stato versato per le aree edificabili;
tutto ciò premesso impone la conferma dell'atto impugnato.
Pertanto il ricorso viene respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del
Comune resistente che liquida in euro 2.000,00.
Milano, lì 15 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Avv. Giuseppa Crisafulli