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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, letto l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6195 del 2024 del R.G. Previdenza e Lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
AS (NA) al Corso Umberto I, n. 75, c.f.: , rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. Pasquale Guastafierro (c.f.:
- P. IVA , elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 P.IVA_1 scrivente studio legale, sito in Boscoreale (NA), alla Piazza Pace, n. 20
RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità, revocata per revisione e di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.1705 del 2024), adiva questo
Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine, letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note di udienza decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Come si evince dal tenore dell'art. 445 bis c.p.c., la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro.
Ebbene, il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso ha il solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio». Pertanto, come risultante dalla chiara formula utilizzata dal legislatore, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
1 Se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6, in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Nella ipotesi al vaglio il ricorrente ha chiesto la pensione di inabilità ed ha contestato le risultanze della pregressa fase, richiamandosi ad una perizia di parte, già sottoposta dall'attenzione del ctu nominato nella pregressa fase, il quale ha esaminato le doglianze nelle controdeduzioni.
Invero, ad avviso del Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dal consulente di parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004).
Invero, le censure sollevate dalla parte ricorrente, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si risolvono in mere affermazioni di principio, non corroborate da significativi e concreti spunti di indagine.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico.
Se è vero che la giurisprudenza relativa a tale ipotesi (da ultimo Cass. sez. 6 – L n.
1652/12 e sez. lav. n. 569/11) si è sviluppata in materia di appelli o ricorso in cassazione nei confronti di sentenza di rigetto che avevano recepito le conclusioni peritali, tuttavia, non vi è motivo per non utilizzare il medesimo criterio al fine di valutare se è necessario disporre chiarimenti, supplementi o rinnovi peritali
Ebbene, in concreto tali provvedimenti sono esclusi dal fatto che le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto dalla dott.ssa Persona_1
(cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp att. c.p.c.
P. Q. M
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 5.5.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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