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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.3590/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via
Archimede n.14, presso lo studio dell'avv. Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Floridia (SR), Via Palmiro Togliatti n.15, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via Palestro
n. 94, presso lo studio dell'avv. Antonella Giuffrida, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 90/2025, pubblicata in data 3/02/2025, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12/09/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 1 di 4 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 10/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/04/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Floridia (SR) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ferma restando la possibilità del di poter pernottare saltuariamente nella Pt_2
porzione di casa sita al piano terra per esigenze lavorative e/o legate ai figli, previo accordo con la
. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I GL OR
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 Persona_2 esercitare il diritto di visita liberamente, data l'età degli stessi e, durante le festività comandate di
Natale, Capodanno, Pasqua ed i compleanni dei figli, ciascun genitore starà con i figli, alternando di anno in anno, con un genitore, il giorno proprio e con l'altro genitore la domenica precedente o
Pagina 2 di 4 successiva, in ogni caso tenendo in considerazione la volontà dei figli stessi. Il compleanno della mamma e la festa della mamma verrà trascorsa dai figli con quest'ultima. Lo stesso principio varrà per il compleanno del papà e la festa del papà. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno.
5. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la stessa pari ad € 100,00 (cento/00), in considerazione del fatto che per tutta la vita matrimoniale, la ha sacrificato ogni sua Pt_1
aspirazione lavorativa per seguire appieno la famiglia e i figli, ivi compresi gli spostamenti dovuti all'attività lavorativa del marito. Lo stesso verserà, altresì, per i figli, la somma pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e preventivamente concordate. Gli assegni di mantenimento così determinati saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. In ogni caso, si impegnerà Parte_1
a contribuire maggiormente alle spese straordinarie dei figli, se e quando riuscirà ad avviare
l'attività economica per la quale ha aperto la Partita IVA e per la quale attività il Parte_2 presta il consenso affinché la stessa sia svolta all'interno della proprietà costituente casa familiare.
6. La signora cederà la quota del 50% dell''assegno unico relativa ad entrambi i figli al Pt_1
sig. , considerato che gravano sul predetto le rate del prestito familiare acceso e del Parte_2
finanziamento ME e ciò fino alla estinzione del prestito stesso sopra indicato, allorquando
l'assegno unico tornerà in capo a in ragione del 50% dell'intero. Parte_1
Inoltre, la signora si impegna a volturare a suo nome le utenze domestiche relative alla Pt_1
casa coniugale, finora intestate al Pt_2
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va precisato, tuttavia, che il figlio è nelle more divenuto maggiorenne cosicchè Per_1
relativamente allo stesso non v'è luogo per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visita, dovendosi il relativo regime ritenersi riferito alla sola figlia ancora minorenne, Per_2
.
[...]
Le spese di lite vanno compensate attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/05/2005 in Floridia (SR) (Atto n. 8, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.3590/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via
Archimede n.14, presso lo studio dell'avv. Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Floridia (SR), Via Palmiro Togliatti n.15, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via Palestro
n. 94, presso lo studio dell'avv. Antonella Giuffrida, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 4/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 90/2025, pubblicata in data 3/02/2025, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 12/09/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 1 di 4 Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 10/11/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4/04/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Floridia (SR) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ferma restando la possibilità del di poter pernottare saltuariamente nella Pt_2
porzione di casa sita al piano terra per esigenze lavorative e/o legate ai figli, previo accordo con la
. Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I GL OR
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli e restano collocati presso la dimora materna;
il padre potrà Per_1 Persona_2 esercitare il diritto di visita liberamente, data l'età degli stessi e, durante le festività comandate di
Natale, Capodanno, Pasqua ed i compleanni dei figli, ciascun genitore starà con i figli, alternando di anno in anno, con un genitore, il giorno proprio e con l'altro genitore la domenica precedente o
Pagina 2 di 4 successiva, in ogni caso tenendo in considerazione la volontà dei figli stessi. Il compleanno della mamma e la festa della mamma verrà trascorsa dai figli con quest'ultima. Lo stesso principio varrà per il compleanno del papà e la festa del papà. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno.
5. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_2 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la stessa pari ad € 100,00 (cento/00), in considerazione del fatto che per tutta la vita matrimoniale, la ha sacrificato ogni sua Pt_1
aspirazione lavorativa per seguire appieno la famiglia e i figli, ivi compresi gli spostamenti dovuti all'attività lavorativa del marito. Lo stesso verserà, altresì, per i figli, la somma pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e preventivamente concordate. Gli assegni di mantenimento così determinati saranno aggiornati automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. In ogni caso, si impegnerà Parte_1
a contribuire maggiormente alle spese straordinarie dei figli, se e quando riuscirà ad avviare
l'attività economica per la quale ha aperto la Partita IVA e per la quale attività il Parte_2 presta il consenso affinché la stessa sia svolta all'interno della proprietà costituente casa familiare.
6. La signora cederà la quota del 50% dell''assegno unico relativa ad entrambi i figli al Pt_1
sig. , considerato che gravano sul predetto le rate del prestito familiare acceso e del Parte_2
finanziamento ME e ciò fino alla estinzione del prestito stesso sopra indicato, allorquando
l'assegno unico tornerà in capo a in ragione del 50% dell'intero. Parte_1
Inoltre, la signora si impegna a volturare a suo nome le utenze domestiche relative alla Pt_1
casa coniugale, finora intestate al Pt_2
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va precisato, tuttavia, che il figlio è nelle more divenuto maggiorenne cosicchè Per_1
relativamente allo stesso non v'è luogo per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visita, dovendosi il relativo regime ritenersi riferito alla sola figlia ancora minorenne, Per_2
.
[...]
Le spese di lite vanno compensate attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 04/05/2005 in Floridia (SR) (Atto n. 8, Parte II,
[...]
Serie A, Anno 2005), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FLORIDIA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/11/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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