Art. 22.
Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ; ((5)) 2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 7) che "Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell' articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge." ------------------ AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 27 luglio 1989 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02.08.1989 n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della presente legge nella parte in cui in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto
Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in eta' superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ; ((5)) 2) per i figli: che essi abbiano eta' inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di eta' e' elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'universita' e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di eta'. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 luglio 1967, n. 583 ha disposto (con l'art. 7) che "Il coniuge superstite del pensionato deceduto, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nell' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , ha diritto alla pensione secondo le norme dello stesso articolo, nel testo modificato dall'articolo 4 della presente legge, a condizione che tra la data della morte del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma seguente del presente articolo non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che a norma dell' articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , modificato dall'articolo 5 della presente legge, determinano la cessazione del diritto alla pensione. La pensione spettante ai sensi del comma precedente e' calcolata come indicato dall'articolo 3 ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge." ------------------ AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 27 luglio 1989 n. 450 (in G.U. 1a s.s. 02.08.1989 n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della presente legge nella parte in cui in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto