Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2025, proposto da
IA LI, RI LI, TO LI, EP IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Elpidio Capasso, Lorenzo Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,
dell'Ordinanza nr. 33 del 17/03/2025 del Sindaco del Comune di Arzano e di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per l'interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AV IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso all’esame, notificato il 22 maggio e depositato il 18 giugno 2025, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato loro ordinato di procedere alla bonifica di un immobile contenente amianto, nel presupposto che essi ne fossero proprietari (in particolare i ricorrenti erano considerati titolari del subalterno n. 30 dell’immobile, che ha una più ampia consistenza e fa capo anche ad altri soggetti, cui pure era ordinata la bonifica).
Essi hanno dedotto di non essere proprietari dell’immobile (o meglio del subalterno n. 30 loro attribuito), di non averne la disponibilità e di non essere pertanto nelle condizioni di eseguire quanto loro ordinato.
Il comune di Arzano si costituiva in giudizio concludendo per l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1506 del 9 luglio 2025 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento limitatamente ai ricorrenti.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato un successivo provvedimento del 21 novembre 2025 con il quale il Sindaco di Arzano ha proceduto a riesame dell’atto impugnato e, essendo stato verificato che i ricorrenti effettivamente non sono titolari del subalterno n. 30, ne ha disposto in parte qua la revoca.
Da ciò discende che è cessata la materia del contendere, avendo l’amministrazione riconosciuto la fondatezza della pretesa dei ricorrenti e revocato l’atto in conformità.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico del comune di Arzano in considerazione della fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il comune di Arzano al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dei ricorrenti per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZZ, Presidente
AV IC, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV IC | IA ZZ |
IL SEGRETARIO