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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5323/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carla Borachia e Silvia Borachia,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Carla Zanelli,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
19.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 24.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi il divorzio dalla moglie , alle condizioni ivi enucleate;
CP_1
con comparsa di risposta del 16.10.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 19.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio, prestando adesione, relativamente ad alcuni profili ancora controversi, alla proposta transattiva formulata dal giudice delegato, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lerici (SP) il 5.7.2014, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale con sentenza n. 1601/2022, resa da questo Tribunale il 22.6.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 29.9.2016), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;
2 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto in Lerici (SP) il 5.7.2014;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ verserà a , dalla mensilità di giugno 2024, a titolo di contributo Parte_1 CP_1
indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 370,00, da Per_1
corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico per verrà integralmente percepito dalla madre, ; Per_1 CP_1
nulla verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile o alimentare;
Parte_1 CP_1
il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre;
la casa coniugale sita in Genova, via Walter Fillak 58/32, è assegnata alla moglie, ; CP_1
3 il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati dal Per_1
venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
inoltre, potrà tenerlo con sé due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00 (ovvero fino alla mattina successiva, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre), giorni così individuati:
un giorno infrasettimanale individuato con congruo preavviso, quanto meno dalla fine del mese precedente;
l'altro giorno infrasettimanale individuato entro il venerdì della settimana precedente;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le principali festività (nonché il Per_1
compleanno del minore) secondo il criterio dell'alternanza;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere altresì con due settimane, anche non Per_1
consecutive, durante il periodo delle vacanze estive;
i genitori si comunicheranno i rispettivi piani ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori potranno trascorrere con il periodo delle vacanze pasquali equamente Per_1
suddiviso per ciascuno (tre giorni compresa Pasqua con l'uno, altri tre giorni compresa
Pasquetta con l'altro);
i genitori potranno trascorrere poi con il periodo delle vacanze natalizie equamente Per_1
suddiviso per ciascuno (l'un genitore trascorrerà il 25 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con il figlio;
l'altro dal 26 dicembre al 1 gennaio con il minore;
con alternanza annuale);
sono salvi diversi accordi tra i genitori, che a tal fine collaboreranno tra loro lealmente, accordi da assumere in ogni caso nel preminente interesse del minore”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 20, parte II, serie C, anno 2014) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
4 dott. Matteo Gatti
dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Carla Borachia e Silvia Borachia,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
come da procura in atti, dall'avv. Carla Zanelli,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
19.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 1.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Premesso che:
con ricorso depositato il 24.5.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi il divorzio dalla moglie , alle condizioni ivi enucleate;
CP_1
con comparsa di risposta del 16.10.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 19.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio, prestando adesione, relativamente ad alcuni profili ancora controversi, alla proposta transattiva formulata dal giudice delegato, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lerici (SP) il 5.7.2014, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale con sentenza n. 1601/2022, resa da questo Tribunale il 22.6.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 29.9.2016), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;
2 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contratto in Lerici (SP) il 5.7.2014;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“ verserà a , dalla mensilità di giugno 2024, a titolo di contributo Parte_1 CP_1
indiretto al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 370,00, da Per_1
corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della Per_1
riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
l'assegno unico per verrà integralmente percepito dalla madre, ; Per_1 CP_1
nulla verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile o alimentare;
Parte_1 CP_1
il figlio minore resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre;
la casa coniugale sita in Genova, via Walter Fillak 58/32, è assegnata alla moglie, ; CP_1
3 il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio minore a weekend alternati dal Per_1
venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
inoltre, potrà tenerlo con sé due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola o comunque dalle ore 15.00 fino alle ore 20.00 (ovvero fino alla mattina successiva, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre), giorni così individuati:
un giorno infrasettimanale individuato con congruo preavviso, quanto meno dalla fine del mese precedente;
l'altro giorno infrasettimanale individuato entro il venerdì della settimana precedente;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere con le principali festività (nonché il Per_1
compleanno del minore) secondo il criterio dell'alternanza;
ciascuno dei genitori potrà trascorrere altresì con due settimane, anche non Per_1
consecutive, durante il periodo delle vacanze estive;
i genitori si comunicheranno i rispettivi piani ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori potranno trascorrere con il periodo delle vacanze pasquali equamente Per_1
suddiviso per ciascuno (tre giorni compresa Pasqua con l'uno, altri tre giorni compresa
Pasquetta con l'altro);
i genitori potranno trascorrere poi con il periodo delle vacanze natalizie equamente Per_1
suddiviso per ciascuno (l'un genitore trascorrerà il 25 dicembre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con il figlio;
l'altro dal 26 dicembre al 1 gennaio con il minore;
con alternanza annuale);
sono salvi diversi accordi tra i genitori, che a tal fine collaboreranno tra loro lealmente, accordi da assumere in ogni caso nel preminente interesse del minore”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 20, parte II, serie C, anno 2014) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
4 dott. Matteo Gatti
dott. Giovanni Maddaleni
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